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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/11/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI IB LE
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2047/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LOPREIATO MARIANNA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25 ottobre 2017, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione dell' del 22 giugno 2016, ricevuta in data 1 luglio 2016, CP_1 con la quale l'Istituto comunicava di aver proceduto al calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2010 alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, richiedendo il versamento dell'importo complessivo di euro 2.150,56.
Il ricorrente deduceva che la pretesa contributiva scaturiva da una verifica svolta dall' , che aveva ritenuto assoggettabile a contribuzione obbligatoria il reddito di CP_1
1 lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni dichiarato per l'anno 2010 e non risultante come versato ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Esponeva di aver presentato ricorso amministrativo il 28 luglio 2016, cui l' non CP_1 aveva dato risposta.
Sosteneva di aver regolarmente versato la contribuzione dovuta alla propria cassa professionale in conformità alla normativa e ai regolamenti di quest'ultima, sicché non sarebbe sussistito alcun obbligo contributivo verso la Gestione Separata.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione della pretesa.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'Istituto deduceva che, ai sensi della legge n. 335/1995, sono obbligati all'iscrizione presso la Gestione Separata tutti i professionisti che, pur appartenendo a categorie dotate di cassa previdenziale, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la cassa stessa, ovvero non ne abbiano esercitato la relativa facoltà di esclusione secondo gli statuti e regolamenti delle rispettive casse.
Sottolineava che il versamento del contributo integrativo presso la cassa professionale non ha natura previdenziale né comporta copertura ai fini pensionistici, configurandosi come contributo di solidarietà.
Quanto alla prescrizione, l' evidenziava che il reddito era stato dichiarato nel CP_2 quadro RR – sezione II, non direttamente utilizzabile dall' per la quantificazione CP_1 della contribuzione dovuta;
che la dichiarazione dei redditi relativa al 2010 era stata presentata in data 28 settembre 2011; e che l'atto impugnato, notificato l'1 luglio 2016, era idoneo a interrompere la prescrizione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Sull'obbligo contributivo alla Gestione Separata
La normativa introdotta dall'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 stabilisce che sono obbligati all'iscrizione presso la Gestione Separata dell' : i lavoratori autonomi che CP_1
2 producono redditi di arti e professioni di cui all'art. 53 TUIR, non coperti da altra contribuzione previdenziale obbligatoria.
La giurisprudenza costante (Cass. n. 32167/2021; n. 17840/2019; n. 30344/2017;
SS.UU. n. 3240/2010) afferma che: il versamento del contributo integrativo presso una cassa professionale non esonera dall'iscrizione presso la Gestione Separata, quando il professionista non versa anche il contributo soggettivo obbligatorio;
l'assoggettamento contributivo dipende non dall'appartenenza formale alla cassa, bensì dall'effettivo versamento del contributo previdenziale soggettivo.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato l'avvenuto versamento del contributo soggettivo alla cassa professionale per l'anno 2010, né l'esistenza di una norma statutaria che imponesse l'esenzione da tale contribuzione.
Il versamento del solo contributo integrativo non è idoneo a dimostrare la copertura previdenziale alternativa.
Ne deriva la corretta applicazione dell'obbligo contributivo da parte dell' . CP_1
2. Sulla prescrizione
L'obbligazione contributiva alla Gestione Separata è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, legge n. 335/1995.
Nel caso in esame: il reddito relativo al 2010 è stato dichiarato con modello UNICO presentato il 28 settembre 2011; da tale data l' ha potuto disporre dei dati CP_1 necessari per liquidare la contribuzione;
la comunicazione di accertamento è stata notificata il 1 luglio 2016, dunque entro cinque anni;
pertanto, la prescrizione non è maturata.
Non è condivisibile l'assunto del ricorrente secondo cui la prescrizione dovrebbe decorrere dalla data di produzione del reddito (o dalla scadenza del versamento IRPEF), poiché consolidata giurisprudenza afferma che la prescrizione decorre dal momento in cui l' può conoscere i redditi dichiarati tramite trasmissione dei dati dall'Agenzia CP_1 delle Entrate (Cass. n. 27950/2018; n. 22110/2017).
3. Conclusione
3 La pretesa contributiva risulta fondata sia sotto il profilo dell'obbligo assicurativo sia quanto alla non maturata prescrizione. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
4. Le spese
Stante la natura della controversia si ritiene di dover compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese
Così deciso in sede di trattazione scritta, 19/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2047/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LOPREIATO MARIANNA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25 ottobre 2017, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione dell' del 22 giugno 2016, ricevuta in data 1 luglio 2016, CP_1 con la quale l'Istituto comunicava di aver proceduto al calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2010 alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, richiedendo il versamento dell'importo complessivo di euro 2.150,56.
Il ricorrente deduceva che la pretesa contributiva scaturiva da una verifica svolta dall' , che aveva ritenuto assoggettabile a contribuzione obbligatoria il reddito di CP_1
1 lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni dichiarato per l'anno 2010 e non risultante come versato ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Esponeva di aver presentato ricorso amministrativo il 28 luglio 2016, cui l' non CP_1 aveva dato risposta.
Sosteneva di aver regolarmente versato la contribuzione dovuta alla propria cassa professionale in conformità alla normativa e ai regolamenti di quest'ultima, sicché non sarebbe sussistito alcun obbligo contributivo verso la Gestione Separata.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione della pretesa.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'Istituto deduceva che, ai sensi della legge n. 335/1995, sono obbligati all'iscrizione presso la Gestione Separata tutti i professionisti che, pur appartenendo a categorie dotate di cassa previdenziale, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la cassa stessa, ovvero non ne abbiano esercitato la relativa facoltà di esclusione secondo gli statuti e regolamenti delle rispettive casse.
Sottolineava che il versamento del contributo integrativo presso la cassa professionale non ha natura previdenziale né comporta copertura ai fini pensionistici, configurandosi come contributo di solidarietà.
Quanto alla prescrizione, l' evidenziava che il reddito era stato dichiarato nel CP_2 quadro RR – sezione II, non direttamente utilizzabile dall' per la quantificazione CP_1 della contribuzione dovuta;
che la dichiarazione dei redditi relativa al 2010 era stata presentata in data 28 settembre 2011; e che l'atto impugnato, notificato l'1 luglio 2016, era idoneo a interrompere la prescrizione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Sull'obbligo contributivo alla Gestione Separata
La normativa introdotta dall'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 stabilisce che sono obbligati all'iscrizione presso la Gestione Separata dell' : i lavoratori autonomi che CP_1
2 producono redditi di arti e professioni di cui all'art. 53 TUIR, non coperti da altra contribuzione previdenziale obbligatoria.
La giurisprudenza costante (Cass. n. 32167/2021; n. 17840/2019; n. 30344/2017;
SS.UU. n. 3240/2010) afferma che: il versamento del contributo integrativo presso una cassa professionale non esonera dall'iscrizione presso la Gestione Separata, quando il professionista non versa anche il contributo soggettivo obbligatorio;
l'assoggettamento contributivo dipende non dall'appartenenza formale alla cassa, bensì dall'effettivo versamento del contributo previdenziale soggettivo.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato l'avvenuto versamento del contributo soggettivo alla cassa professionale per l'anno 2010, né l'esistenza di una norma statutaria che imponesse l'esenzione da tale contribuzione.
Il versamento del solo contributo integrativo non è idoneo a dimostrare la copertura previdenziale alternativa.
Ne deriva la corretta applicazione dell'obbligo contributivo da parte dell' . CP_1
2. Sulla prescrizione
L'obbligazione contributiva alla Gestione Separata è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, legge n. 335/1995.
Nel caso in esame: il reddito relativo al 2010 è stato dichiarato con modello UNICO presentato il 28 settembre 2011; da tale data l' ha potuto disporre dei dati CP_1 necessari per liquidare la contribuzione;
la comunicazione di accertamento è stata notificata il 1 luglio 2016, dunque entro cinque anni;
pertanto, la prescrizione non è maturata.
Non è condivisibile l'assunto del ricorrente secondo cui la prescrizione dovrebbe decorrere dalla data di produzione del reddito (o dalla scadenza del versamento IRPEF), poiché consolidata giurisprudenza afferma che la prescrizione decorre dal momento in cui l' può conoscere i redditi dichiarati tramite trasmissione dei dati dall'Agenzia CP_1 delle Entrate (Cass. n. 27950/2018; n. 22110/2017).
3. Conclusione
3 La pretesa contributiva risulta fondata sia sotto il profilo dell'obbligo assicurativo sia quanto alla non maturata prescrizione. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
4. Le spese
Stante la natura della controversia si ritiene di dover compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese
Così deciso in sede di trattazione scritta, 19/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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