Art. 1.
Il contributo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all' articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 , e' elevato a lire 50 milioni per lo esercizio 1963-1964, a lire 25 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a lire 75 milioni per ciascun esercizio finanziario successivo.
Il contributo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all' articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 , e' elevato a lire 50 milioni per lo esercizio 1963-1964, a lire 25 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a lire 75 milioni per ciascun esercizio finanziario successivo.