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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 807/2023 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. GIAMBALVO LUCIANO ed
Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via XX Settembre, n. 1.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
- contumace –
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_2
- contumace –
All'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, in parziale accoglimento del ricorso, condanna la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, a versare al Fondo Pensione denominato “Il , CP_3 presso la società la somma di € 607,86 a titolo di TFR;
Controparte_2
condanna, altresì la a rifondere le spese di lite alla parte ricorrente che Controparte_1
liquida in euro 500,00, oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
nulla sulle spese per quanto concerne la parte convenuta Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 26/01/2023 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio le società e per sentire “dire e Controparte_1 Controparte_2
dichiarare che il sig. ha prestato attività di lavoro subordinato per la società Parte_1
1 corrente in Palermo, Via Roma n.216/220, Partita Iva , senza Controparte_1 P.IVA_1
soluzione di continuità dal 21/12/2018 sino al 29/09/2020;
- dire e dichiarare che in data 23/12/2019, il sig. ha sottoscritto un contratto di adesione Pt_1 al Fondo Pensione Aperto denominato “Il Mio Domani”, presso la società Controparte_2
società partecipante all'Istituto bancario optando dal mese di
[...] Controparte_2
Gennaio 2020 per il versamento del T.F.R. maturando nel predetto fondo pensionistico nel corso del rapporto di lavoro con la società Controparte_1
- dire e dichiarare pertanto che a decorrere dal mese di Gennaio 2020, i ratei di Pt_2
maturandi sarebbero dovuto essere versati dalla datrice di lavoro nel menzionato Controparte_1
fondo; - dire e dichiarare che in data 29/09/2020 il rapporto di lavoro con la è Controparte_1
cessato e, il sig. ha preso contatti con la società al fine di avere Pt_1 Controparte_2
informazioni circa il T.F.R. accantonato nel summenzionato fondo pensionistico, la quale ha comunicato con missiva trasmessa a mezzo e-mail del 24/01/2022, che non risultavano versamenti eseguiti dal datore di lavoro nel fondo pensionistico;
Controparte_1
- dire e dichiarare che la società nonostante abbia effettuato le relative Controparte_1
trattenute nelle singole buste paga relative alle mensilità nel periodo dal Gennaio 2020 al
Settembre 2020, non ha versato alcunché sul fondo pensionistico prescelto dal lavoratore;
e, quindi, condannare, pertanto, la società Controparte_4
(Sigla , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Palermo, Via Roma nn.216/220, Partita Iva , a versare nel Fondo Pensione Aperto P.IVA_1 denominato “Il Mio Domani”, presso la società società partecipante CP_2 Controparte_2 all'Istituto bancario intestato al sig. la somma di €.607,86 Controparte_2 Parte_1
(Euro seicentosette/86), a titolo di TFR maturato dal Gennaio 2020 al Settembre 2020 come risulta
dalla sommatoria di ogni singola trattenuta effettuata nei prospetti paga da Gennaio a Settembre
2020 ovvero la maggiore e/o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, se del caso, a seguito di disponenda C.T.U., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
- dire e dichiarare che il sig. , per le ragioni di cui in narrativa, ha subito un Parte_1
ulteriore danno;
e, quindi, - condannare la società Controparte_4
(Sigla: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con
[...] Controparte_1
sede in Palermo, Via Roma nn.216/220, Partita Iva , a corrispondere al sig. P.IVA_1 [...]
la somma, la cui misura vorrà quantificare questo spettabile Giudice in via equitativa, Pt_1 oltre interessi legali sulla somma rivalutata sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del
2 danno per mancato guadagno per non avere ricevuto il versamento delle quote del TFR nel fondo pensionistico prescelto comportando la non possibilità di investimento da parte del fondo pensionistico dei relativi contributi. Con il favore delle spese”; premesso che la controversia – nella contumacia delle parti convenute, non costituitesi in giudizio benché ritualmente chiamate a comparirvi – veniva istruita mediante l'esperimento dell'interrogatorio formale e discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe all'udienza del 12 giugno 2025;
ritenuto che la prova della sussistenza e delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, così come descritte in ricorso, possono ritenersi confermate in considerazione della documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio (cfr. allegati nn. 2 - 15 del ricorso introduttivo), nonché della mancata comparizione della convenuta a rendere l'interrogatorio formale;
ritenuta la correttezza dei conteggi prodotti da parte ricorrente;
considerato che
, con riferimento alla domanda avente ad oggetto il pagamento del TFR, gravava su parte convenuta la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio e che detta prova, essendo essa rimasta contumace, non è stata data;
ritenuto, quindi, che in considerazione della sottoscrizione dell'accordo aziendale di adesione del datore di lavoro al sistema di previdenza integrativa (cfr. modulo di adesione su base collettiva, allegato n. 4 del ricorso), appare opportuno condannare il datore di lavoro al versamento del TFR al fondo pensione denominato “Il Mio Domani”; rilevato, per quanto concerne il risarcimento del danno, che sono in ogni caso rimaste del tutto sfornite di supporto probatorio le allegazioni di parte ricorrente sul punto (seppur gravata dall'onere ex art. 2697 c.c.)., essendosi limitato a dedurre genericamente che “i contributi che la società resistente ha trattenuto dalle buste paga, ma non versati nel fondo pensione prescelto, sarebbero stati investiti dal predetto fondo con un presumibile guadagno per il ricorrente” (cfr. pag. 4 del ricorso), nonché in ogni caso avuto riguardo della circostanza per la quale le risorse raccolte dai fondi pensione vengono investite nei mercati finanziari senza che il fondo sia tenuto ad investimenti che tutelino il capitale, garantendo un interesse positivo, per quanto basso;
per tale ragione, se è vero che da un capitale investito è presumibile attendersi un rendimento, di converso,
dallo stesso investimento, è ragionevole attendersi un rischio di perdita;
ritenuta, pertanto, la parziale fondatezza delle domande attoree che conduce alle statuizioni di cui al dispositivo, al quale si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite che seguono la soccombenza;
P.Q.M.
come in epigrafe.
3 Così deciso in Palermo il 12/06/2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 807/2023 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. GIAMBALVO LUCIANO ed
Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via XX Settembre, n. 1.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
- contumace –
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_2
- contumace –
All'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, in parziale accoglimento del ricorso, condanna la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, a versare al Fondo Pensione denominato “Il , CP_3 presso la società la somma di € 607,86 a titolo di TFR;
Controparte_2
condanna, altresì la a rifondere le spese di lite alla parte ricorrente che Controparte_1
liquida in euro 500,00, oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
nulla sulle spese per quanto concerne la parte convenuta Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 26/01/2023 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio le società e per sentire “dire e Controparte_1 Controparte_2
dichiarare che il sig. ha prestato attività di lavoro subordinato per la società Parte_1
1 corrente in Palermo, Via Roma n.216/220, Partita Iva , senza Controparte_1 P.IVA_1
soluzione di continuità dal 21/12/2018 sino al 29/09/2020;
- dire e dichiarare che in data 23/12/2019, il sig. ha sottoscritto un contratto di adesione Pt_1 al Fondo Pensione Aperto denominato “Il Mio Domani”, presso la società Controparte_2
società partecipante all'Istituto bancario optando dal mese di
[...] Controparte_2
Gennaio 2020 per il versamento del T.F.R. maturando nel predetto fondo pensionistico nel corso del rapporto di lavoro con la società Controparte_1
- dire e dichiarare pertanto che a decorrere dal mese di Gennaio 2020, i ratei di Pt_2
maturandi sarebbero dovuto essere versati dalla datrice di lavoro nel menzionato Controparte_1
fondo; - dire e dichiarare che in data 29/09/2020 il rapporto di lavoro con la è Controparte_1
cessato e, il sig. ha preso contatti con la società al fine di avere Pt_1 Controparte_2
informazioni circa il T.F.R. accantonato nel summenzionato fondo pensionistico, la quale ha comunicato con missiva trasmessa a mezzo e-mail del 24/01/2022, che non risultavano versamenti eseguiti dal datore di lavoro nel fondo pensionistico;
Controparte_1
- dire e dichiarare che la società nonostante abbia effettuato le relative Controparte_1
trattenute nelle singole buste paga relative alle mensilità nel periodo dal Gennaio 2020 al
Settembre 2020, non ha versato alcunché sul fondo pensionistico prescelto dal lavoratore;
e, quindi, condannare, pertanto, la società Controparte_4
(Sigla , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Palermo, Via Roma nn.216/220, Partita Iva , a versare nel Fondo Pensione Aperto P.IVA_1 denominato “Il Mio Domani”, presso la società società partecipante CP_2 Controparte_2 all'Istituto bancario intestato al sig. la somma di €.607,86 Controparte_2 Parte_1
(Euro seicentosette/86), a titolo di TFR maturato dal Gennaio 2020 al Settembre 2020 come risulta
dalla sommatoria di ogni singola trattenuta effettuata nei prospetti paga da Gennaio a Settembre
2020 ovvero la maggiore e/o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, se del caso, a seguito di disponenda C.T.U., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
- dire e dichiarare che il sig. , per le ragioni di cui in narrativa, ha subito un Parte_1
ulteriore danno;
e, quindi, - condannare la società Controparte_4
(Sigla: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con
[...] Controparte_1
sede in Palermo, Via Roma nn.216/220, Partita Iva , a corrispondere al sig. P.IVA_1 [...]
la somma, la cui misura vorrà quantificare questo spettabile Giudice in via equitativa, Pt_1 oltre interessi legali sulla somma rivalutata sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del
2 danno per mancato guadagno per non avere ricevuto il versamento delle quote del TFR nel fondo pensionistico prescelto comportando la non possibilità di investimento da parte del fondo pensionistico dei relativi contributi. Con il favore delle spese”; premesso che la controversia – nella contumacia delle parti convenute, non costituitesi in giudizio benché ritualmente chiamate a comparirvi – veniva istruita mediante l'esperimento dell'interrogatorio formale e discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe all'udienza del 12 giugno 2025;
ritenuto che la prova della sussistenza e delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, così come descritte in ricorso, possono ritenersi confermate in considerazione della documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio (cfr. allegati nn. 2 - 15 del ricorso introduttivo), nonché della mancata comparizione della convenuta a rendere l'interrogatorio formale;
ritenuta la correttezza dei conteggi prodotti da parte ricorrente;
considerato che
, con riferimento alla domanda avente ad oggetto il pagamento del TFR, gravava su parte convenuta la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio e che detta prova, essendo essa rimasta contumace, non è stata data;
ritenuto, quindi, che in considerazione della sottoscrizione dell'accordo aziendale di adesione del datore di lavoro al sistema di previdenza integrativa (cfr. modulo di adesione su base collettiva, allegato n. 4 del ricorso), appare opportuno condannare il datore di lavoro al versamento del TFR al fondo pensione denominato “Il Mio Domani”; rilevato, per quanto concerne il risarcimento del danno, che sono in ogni caso rimaste del tutto sfornite di supporto probatorio le allegazioni di parte ricorrente sul punto (seppur gravata dall'onere ex art. 2697 c.c.)., essendosi limitato a dedurre genericamente che “i contributi che la società resistente ha trattenuto dalle buste paga, ma non versati nel fondo pensione prescelto, sarebbero stati investiti dal predetto fondo con un presumibile guadagno per il ricorrente” (cfr. pag. 4 del ricorso), nonché in ogni caso avuto riguardo della circostanza per la quale le risorse raccolte dai fondi pensione vengono investite nei mercati finanziari senza che il fondo sia tenuto ad investimenti che tutelino il capitale, garantendo un interesse positivo, per quanto basso;
per tale ragione, se è vero che da un capitale investito è presumibile attendersi un rendimento, di converso,
dallo stesso investimento, è ragionevole attendersi un rischio di perdita;
ritenuta, pertanto, la parziale fondatezza delle domande attoree che conduce alle statuizioni di cui al dispositivo, al quale si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite che seguono la soccombenza;
P.Q.M.
come in epigrafe.
3 Così deciso in Palermo il 12/06/2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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