Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1216/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. GENOVA Parte_1
IOLANDA);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. GRECO CP_1
VINCENZO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 22/03/2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 19-21/7/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
− martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00 quando lo riporterà al domicilio materno;
− un pernottamento infrasettimanale da concordare con la madre e, durante i finesettimana, in forma alternata, dalle 10.30 del sabato alla domenica sera entro le 21, quando il padre riaccompagnerà il bambino al domicilio materno;
Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza: il 24 e il 25 di- cembre con uno dei genitori, mentre il 31 dicembre e l'01 gennaio con l'altro; la domenica di Pasqua con uno e il lunedì di Pasquetta con l'altro e così per gli anni successivi, salvo diversi impegni lavorativi delle parti;
− durante il periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, previo accordo con l'altro genitore da raggiungere entro il mese di giugno di ciascun anno. Entrambi i coniugi avranno il dovere di comunicare all'altro genitore il luogo in cui si trova il minore, che dovrà essere sempre ritracciabile dai genitori.
Detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole minore.
B. la casa coniugale continuerà ad essere assegnata alla signora , CP_1 quale genitore principalmente collocatario, con gli arredi e corredi all'interno presenti, del pagamento del cui acquisto si è sempre fatto carico e continuerà a farsi carico per intero il signo;
Parte_1
C. il signor avrà l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
la somma di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento CP_1 del figlio della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT;
D. L'assegno unico universale per i figli verrà percepito al 100% dalla Sig.ra CP_1
a far data dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
[...]
E. Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie del figlio minore nella misura del
50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Palermo che qui di seguito si riporta:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
- 2 - - spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby- sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. del veicolo in uso alla prole laddove
- 3 - acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle,
l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
F. I coniugi in materia di passaporto rinviano espressamente a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto- legge n. 69/2023;
G. I coniugi dichiarano di approvare e far proprie tutte le condizioni e i patti sopra enunciati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra le parti a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
H. Le spese del presente procedimento rimangono integralmente compensate fra le parti e il presente accordo viene sottoscritto, altresì, dagli Avvocati Iolanda Genova e Vincenzo
Maria Greco per rinuncia espressa alla solidarietà professionale.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in PALERMO, in data 23/08/2017,
- 4 - da , nato a [...] in data [...] e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] in data [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto
[...]
Comune al n. 52, parte I, serie A, dell'anno 2017, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
12/06/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott. ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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