Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2267/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
SBRESSA AGNENI STEFANIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero (NO), Via Sanado n° 19, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ) nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
SBRESSA AGNENI STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero (NO), Via Sanado n° 19, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
avente per oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) i coniugi danno atto di aver deciso di comune accordo di donare l'immobile adibito a casa coniugale sito in CO (NO), Via G. Marconi n° 33/B, appartamento sito al primo piano
Pag. 1
Comune di CO (NO) al foglio 14 (quattordici), Particella 1351 (milletrecento cinquantuno), Subalterno 30 (trenta), Rendita Euro 619,75 Categoria A/2, Classe 2,
Consistenza 6,0 vani, totale superficie 110 metri quadri, totale escluse aree scoperte 101 metri quadri;
- i confini in contorno dell'appartamento sono: corte comune su tre lati, unità immobiliare sub.
31, corridoio e vano scala comuni, unità immobiliare sub. 29; mentre i confini in contorno della cantina sono: area di manovra, parti comuni, cantina sub. 26, autorimessa sub. 21; costituisce pertinenza dell'appartamento sopra descritto l'autorimessa sita al piano seminterrato e identificata nel catasto fabbricati del comune di CO (NO) al foglio 14 (quattordici), mappale 1351 (milletrecento cinquantuno), Sub. 21 (ventuno), piano S1, Categoria C/6, classe
2, mq. 20, rendita euro 66,11, confini in contorno: autorimessa sub. 20, area di manovra, cantine subb. 30, 26, 32, 31 e 29 e terrapieno;
di proprietà per la quota del 95/100 del IG.
e per la quota del 5/100 della IG.ra alla figlia CP_1 Pt_1 Parte_2 Persona_1 con diritto di abitazione per 5 anni alla IG.ra e di aver richiesto Parte_1 autorizzazione al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Novara che ha nominato curatore speciale della minore l'Avv. Antonella Panagini;
3) il Giudice Tutelare ha accolto l'istanza di autorizzazione alla donazione di immobile alla figlia minore come da documenti che si producono e i coniugi s'impegnano a Per_1 formalizzare l'atto in sede notarile decorsi 15 giorni dalla sentenza di separazione;
4) i coniugi si impegnano a provvedere al pagamento degli oneri fiscali e delle spese di gestione dell'immobile al 50%, ordinarie e straordinarie, sino al raggiungimento della autosufficienza economica da parte della figlia minore;
5) i coniugi chiedono fin da ora l'applicazione delle agevolazioni fiscali in materia e si avvarranno dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi ex art.19 L. 06/03/1987
n.74 e successive modifiche e/o integrazioni;
6) la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 abitativa e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto anche delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. I genitori s'impegnano ad assicurare alla figlia minore il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e si impegnano reciprocamente a garantire la sua cura, educazione, istruzione ed assistenza morale nonché la conservazione di rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
7) il IG. potrà vedere la figlia durante la settimana liberamente, previo CP_1 congruo avviso alla madre, in base agli impegni e alle esigenze della figlia e agli impegni lavorativi dei genitori e in ogni caso potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì di ogni settimana comprensivo di pernottamento e a week-end alternati dal sabato con orario da concordare previamente con la madre fino alla domenica sempre tenendo conto degli impegni della figlia e salvo diversi accordi.
Pag. 2 Il IG. terrà con sé il giorno del 24/25 dicembre o del 31 dicembre/1° gennaio ad CP_1 Per_1 anni alterni e lo stesso avverrà per il giorno di Pasqua e di Pasquetta tenendo conto degli impegni della figlia salvo modifiche. Le feste civili con i relativi ponti scolastici se previsti verranno trascorsi con i genitori secondo il principio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive ognuno dei genitori terrà con sé per il periodo di quindici Per_1 giorni anche non consecutivi ed il periodo prescelto da ciascun genitore dovrà essere comunicato entro il 31 maggio di ogni anno oppure in altra data in base agli impegni lavorativi dei genitori, comunicando il luogo di vacanza prescelto con tutti i riferimenti di recapiti e garantendo sempre la comunicazione telefonica tra genitore e figlia salvo modifiche. In ogni caso ogni viaggio di durata superiore ai due giorni dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione tra i genitori.
I coniugi saranno comunque liberi di determinarsi di volta in volta in merito alla gestione delle varie festività e vacanze estive, tenendo sempre conto delle esigenze della minore, mentre in caso di disaccordo, varranno tassativamente le modalità di cui sopra;
8) il IG. verserà alla moglie con decorrenza dal mese di aprile 2024 per il CP_1 mantenimento della figlia l'importo mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici Istat entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento mediante bonifico bancario intestato alla IG.ra ; Parte_1
9) le spese straordinarie occorrenti per la figlia verranno suddivise al 50 % tra i genitori Per_1 secondo il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale e come di seguito individuate:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
10) i genitori si impegnano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro
Pag. 3 genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili in modo da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
11) i coniugi continuano a pagare al 50% la rata del mutuo cointestato dell'immobile sito in
CO (NO) Via Vittone di cui sono proprietari per la quota del 50%;
12) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano alcuna richiesta di contributo nei confronti uno dell'altro;
13) l'assegno unico per la figlia viene percepito interamente dalla IG.ra Per_1 [...]
; Parte_1
14) i coniugi si concedono reciproco assenso al rinnovo o al rilascio del passaporto e/o ogni altro documento valido per l'espatrio anche della figlia minore;
Per_1
15) le spese legali del presente procedimento sono divise al 50% tra i coniugi.”
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Milano, in data 24/06/2001, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 852, parte II, serie A, anno 2001. Dall'unione matrimoniale è nata in data [...]. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51
c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza del giorno 11/12/2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene invero il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della minore.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a nata a [...]
Milano (MI), in data 02/04/1975 e , nato a Varallo (VC) in [...]_1
8/05/1971;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
Pag. 4 3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R.
n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 28/3/2025
Il Presidente dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin
Pag. 5