Articolo 1 della Legge 15 marzo 1956, n. 209
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25 aprile 1956
Art. 1. Articolo unico.

Le norme transitorie contenute nell' art. 3 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175 , riguardanti le promozioni dal grado 10° al grado 9° del ruolo del personale di gruppo C, quadro esecutivo di ufficio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono ripristinate fino allo scadere del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 25 aprile 1956