Art. 750. Corsi di formazione 1. I corsi di formazione per gli allievi ufficiali di complemento sono attivati esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all' articolo 1929, comma 2. 2. In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento e' stabilita con decreto del Ministro della difesa. 3. I sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri sono tratti dai giovani che superano il corso allievi ufficiali di complemento presso la Scuola ufficiali carabinieri.
Articolo 750 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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