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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2278 /2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c., promossa da
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via T. Cannizzaro 206, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Liuzzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante contro
(p.i.v.a.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, corso Lenzi 5/B, presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. Giuseppe Cicciari, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellato
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, – odierno Parte_1 appellante – ha convenuto in giudizio dinanzi al giudice di pace la
[...] al fine di fare valere la garanzia per vizi e Controparte_1 allegando i seguenti fatti: in data 31.7.2016, aveva acquistato Parte_1 presso la concessionaria “ la vettura usata modello Audi Controparte_1
Q Tronic 5 targata DY882CK, con garanzia convenzionale della durata di 12 mesi;
subito dopo l'acquisto sono emersi dei malfunzionamenti, come attestato dagli ordini di lavoro dell'8.9.2016 e del 21.9.2016 della stessa
“ la quale ha disposto il trasporto presso l'officina Controparte_1 autorizzata Audi con ordine di lavoro del 27.9.2016; tali vizi sono stati denunciati dall'acquirente all'alienante con raccomandata a/r del 30.9.2016; come da accordi, ha comunicato il preventivo stilato dall'officina Parte_1
Audi per le riparazioni del veicolo alla concessionaria la quale ha manifestato la disponibilità alla contribuzione, a titolo bonario, limitatamente alla somma di € 1.000,00; successivamente, ha trasmesso alla concessionaria Parte_1 le fatture emesse dall'officina Audi per gli importi di € 4.430,00 e di € 313,01; dopo l'invito della concessionaria in negoziazione assistito al fine di risolvere stragiudizialmente la lite, invito rimasto privo di riscontro,
ha adito il giudice di pace di Messina;
con ordinanza depositata in Parte_1 data 11.1.2018, il giudice di prime cure ha disposto C.T.U. e all'esito dell'udienza del 12.2.2018 “revoca(to) la contumacia della convenuta costituitasi in cancelleria in data 22.5.2018. In relazione alla stessa tutta la documentazione prodotta deve ritenersi tardiva e pertanto non acquisibile agli atti di causa”.
Con sentenza n. 221/2019 – pubblicata il 14.2.2019 –, il Giudice di Pace di Messina – procedimento n. 2474/2017 R.G. – ha rigettato le domande attoree, sulla scorta di un documento denominato “certificato di conformità” e prodotto da parte convenuta che rendeva edotto l'acquirente in sede di trasferimento della vettura di difetti del cambio, della frizione e della centralina, reputando pertanto i vizi non occulti e inapplicabile la relativa garanzia.
Con atto di citazione notificato in data 26.4.2019, ha Parte_1 proposto appello avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace, lamentando quali motivi di impugnazione: l'utilizzo da parte del giudice di prime cure ai fini della decisione, di un documento prodotto da parte convenuta – odierna appellata – dallo stesso Giudice dichiarato inutilizzabile per la tardività della costituzione;
il difetto di motivazione in ordine alla mancata adesione alle conclusioni del C.T.U. secondo cui i difetti lamentati da parte attrice sono qualificabili come “vizi occulti” e il danno risarcibile è pari alla somma di € 6.038,40, comprensiva del ristoro per fermo tecnico della durata di 27 giorni;
la mancata applicazione dell'art. 130 d.lgs. 206/2005, malgrado i vizi comparsi entro 6 mesi dall'acquisto si presume siano allo stesso antecedenti. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellato al pagamento della somma di € 6.038,40, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, delle spese della C.T.U. pari a € 515,00, nonché alle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 12.7.2021, si è costituitala in giudizio Co
“ la quale ha allegato come il C.T.U. Controparte_1 Controparte_1 si sia limitato alla quantificazione del danno, senza nulla statuire in ordine all'an dell'obbligazione risarcitoria, e come il c.d. certificato di conformità dimostri la conoscenza dei difetti da parte dell'acquirente al tempo del trasferimento;
ha chiesto la condanna di parte appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In data 1.2.2023 è stato acquisito fascicolo di primo grado. La causa è stata rinviata all'udienza del 6 febbraio 2025 per la decisione.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Ritiene questo decidente che il giudice di prime cure ha errato nel rigettare la domanda proposta da – odierno appellante – sulla scorta di un Parte_1 documento previamente dichiarato inammissibile – udienza 12.2.2018 – per
2 tardività della costituzione della concessionaria, odierna appellata. La mancata ammissione in giudizio del c.d. certificato di conformità ne avrebbe dovuto impedire l'utilizzabilità ai fini della decisione, con le conseguenze derivanti dall'applicazione delle regole di riparto dell'onere della prova. Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al Tribunale. Ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa (Cassazione civile sez. III, 04/04/2024, (ud.
18/01/2024, dep. 04/04/2024), n.9038). Nel caso di specie la costituzione in primo grado è avvenuta oltre il completamento della fase istruttoria per cui correttamente il giudice di pace aveva dichiarato l'inammissibilità della produzione che pertanto non poteva essere posta alla base della decisione e deve considerarsi non prodotta.
Ciò precisato in ordine al compendio probatorio utilizzabile, occorre rilevare come quello di compravendita sia un contratto consensuale con effetti reali, dalla stipulazione del quale sorgono garanzie, specie per vizi della cosa che ne ha costituito l'oggetto. Tale garanzia si sostanzia, quanto ai contratti di diritto comune, nelle azioni c.d. edilizie, vale a dire nel diritto potestativo di risoluzione del contratto ovvero di riduzione del prezzo, alle quali si aggiungono, nei contratti c.d. di consumo, il diritto (di credito) alla riparazione o alla restituzione del bene.
In particolare, i rimedi azionabili dall'acquirente sono previsti dagli artt. 1490 ss. c.c., nonché dagli artt. 129 ss. d.lgs. 206/2005 quanto ai beni di consumo. La disciplina codicistica degli artt. 1490 ss. c.c. riconosce al compratore, in presenza di vizi che rendano la cosa acquistata inidonea all'uso cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, la possibilità, sempre che i vizi non fossero conosciuti dal compratore al momento dell'acquisto o conoscibili secondo l'ordinaria diligenza, di domandare alternativamente la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e, in ambedue i casi, anche il risarcimento del danno. La normativa di derivazione comunitaria ha introdotto un modello contrattuale distinto rispetto a quello di diritto comune, finalizzato alla tutela del consumatore quale parte debole del rapporto, in ragione della asimmetria informativa del mercato. L'ambito di applicazione, in generale, è circoscritto ai contratti stipulati tra un imprenditore o professionista, da una parte, e un soggetto che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale, dall'altra, quindi per mere finalità di consumo (teoria c.d. dello scopo); l'ambito applicativo del capo I del Titolo III è ulteriormente circoscritto ai contratti che abbiano quale oggetto beni di consumo, da intendere come qualsiasi bene mobile, e come parte venditrice
“qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui
3 al comma 1”, segnatamente il contratto di vendita (art. 128 c. 2 cod. cons.). Occorre precisare che, al contratto di vendita oggetto di causa, essendo stato stipulato in data 31.7.2016, trova applicazione la normativa contenuta nel capo I – rubricato “Della vendita di beni di consumo” – nella formulazione originaria e antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 170/2021. L'art. 129 cod. cons. dispone: “il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene (…); d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti”. Nel caso di specie il malfunzionamento al cambio – di cui agli ordini di lavoro di officina, in atti – integra una inidoneità all'uso ovvero una carenza di qualità e di prestazioni abituali. Il comma 3 del medesimo articolo, poi, statuisce: “Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza (…)”. Orbene, all'evidenza non si tratta di un ulteriore elemento costitutivo di fattispecie, ma di un fatto impeditivo della costituzione delle obbligazioni in capo all'alienante nell'ipotesi di bene difettoso. Pertanto, l'onere di provare in giudizio la conoscenza o conoscibilità dei vizi lamentati da parte dell'acquirente al tempo dell'acquisto non può che incombere sull'alienante che voglia andare esente da responsabilità. La mancata produzione (per tardiva ed inammissibile produzione) del documento che avrebbe, secondo le allegazioni della concessionaria e le motivazioni del giudice di prime cure, dimostrato come i malfunzionamenti lamentati da fossero dallo Parte_1 stesso conosciuti al tempo della stipula del contratto non può che ripercuotersi sull'odierno appellato, rimasto inottemperante all'onere gravante sullo stesso.
Quanto, poi, alla riconduzione da parte del Giudice di Pace dei malfunzionamenti lamentati alla normale usura del veicolo già in uso a terzi, occorre, anzitutto, rilevare come la garanzia per vizi sia estensibile anche ai beni usati, purché si distinguano i vizi in senso stretto della cosa dal logorio dovuto al suo normale utilizzo. Nessuna garanzia è dovuta quando si tratti di difetti congrui rispetto alla natura ed alle circostanze del contratto ed allo stato di usura in cui si trova il bene al momento della vendita. Al riguardo, “il riferimento al bene come usato significa che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene conseguente al suo uso e che le qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura” (cfr., Cass. n. 2167/1979 e n.
4 990/1974). Tuttavia, l'usura cui deve farsi riferimento per escludere la garanzia per vizi non è quella astratta che presenterebbe qualsivoglia autovettura utilizzata secondo la normale diligenza, bensì quella concreta che scaturisce dalle reali vicende a cui è stato sottoposto il bene nel periodo antecedente la vendita. La prova della conoscenza o conoscibilità del vizio secondo l'ordinaria diligenza o comunque la riconducibilità del vizio alla normale usura del bene in relazione alla sua obsolescenza grava, in ogni caso, sul venditore, che ha interesse ad escludere l'operatività della garanzia, anche perché la stessa obsolescenza va valutata caso per caso. Ebbene, anche sotto tale aspetto, la “ , odierna appellata, può dirsi Controparte_1 inottemperante all'onere di prova.
In terzo luogo, fondata è la censura in ordine alla mancata adesione alle risultanze della C.T.U..
Al riguardo, va rilevato come dall'elaborato peritale a firma dell'arch. risulti che “l'anomalia riscontrata dall'attore sul veicolo Persona_1 appena comprato può senz'altro essere manifestata in maniera subdola ossia una anomalia da considerarsi come classico vizio occulto” e che “le anomalie della sofisticata ingegneria meccatronica e del cambio sono riscontrabili anche dai fogli di lavoro forniti, ed allegati alla presente, dall'autofficina
, della concessionaria AUDI, per mezzo della parte attrice”; e ancora: CP_2
“L'importo di € 4.688,40 per le riparazioni eseguite nella officina , CP_2 concessionaria AUDI, è senz'altro giustificabile dal tipo di auto, dagli elementi sostituiti e dalla qualità del servizio dell'autofficina riparatrice”. Le circostanze emerse nella relazione ispettiva, che si apprezza per completezza di indagine e di valutazione e per coerenza logico-motivazionale, non sono state valutate dal giudice di primo grado che ha denegato tutela all'acquirente che lamentava vizi della cosa compravenduta sulla scorta del solo “certificato di conformità”, documento, questo, inutilizzabile ai fini della decisione perché previamente dichiarato inammissibile.
Del resto, l'art. 130 cod. cons., al comma 1, dispone che “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”. Il successivo art. 132 statuisce: “Il venditore è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto (…). Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. Nel caso di specie, il contratto di vendita, che rileva quale fatto incontestato, è stato stipulato in data 31.7.2016 e il vizio denunziato con raccomandata a/r del
30.9.2016, con ordini di lavoro di officina datati 8.9.2016 e 27.9.2016.
5 Pertanto, essendo le difformità emerse entro il termine di sei mesi dall'acquisto, la presunzione di preesistenza al trasferimento andava vinta dall'alienante, il quale tuttavia non ha fornito prova del contrario.
Alla luce di quanto esposto e ritenuta assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere accolto perché nel caso di specie operava la garanzia per i vizi della cosa venduta e il compratore aveva diritto a percepire la somma spesa per far riparare l'auto. La sentenza di primo grado va pertanto annullata e la “ va, di conseguenza, condannata Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 4688,40 oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo, come da stima dei danni effettuata dal ctu. Non può accogliersi invero la domanda del ristoro del danno da fermo tecnico in quanto domanda non azionata in primo grado, quantificazione che pertanto non poteva essere effettuata dal ctu e non può essere posta alla base della presente decisione e che non è neppure sussumibile nella più generica domanda di risarcimento del danno di cui alle conclusioni dell'atto introduttivo stante la genericità della stessa, già in punto di allegazione, in ordine all'an ed al quantum dell'ulteriore danno patito, come noto danno conseguenza che necessita di allegazione e prova puntuali. Con riferimento specifico al fermo tecnico si osservi altresì che “il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non è in re ipsa ma deve essere provato, risultando sufficiente, a tal fine, che il danneggiato dimostri di aver sostenuto le spese necessarie per il noleggio di un mezzo sostitutivo” ( Cass. Civ. n. 27052/23) allegazione e prova nella specie non offerte. Né a ciò può soccorrere la liquidazione in via equitativa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato […] e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità» (ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 4534/2017). La liquidazione equitativa del danno presuppone, dunque, la sussistenza di un danno certo (cioè precisamente allegato e provato, quanto alla sua esistenza, dal danneggiato), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarne il preciso ammontare in relazione al caso concreto. Stante l'accoglimento dell'appello la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. dall'appellato va rigettata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellata ed in favore dell'appellante e liquidate applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie
6 di valore compreso tra 1100,00 ed 5200,00 ( per il presente grado limitatamente alle fasi studio, introduttiva e decisoria ).
Le spese di ctu, come liquidate in primo grado, vanno definitivamente poste a carico di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da , Parte_1 appellante, contro “ di appellata, nel Controparte_1 Controparte_1 procedimento n. 2278/2019 R.G., così dispone:
1. accoglie l'appello proposto da nei confronti di “ Parte_1 [...]
di avverso la sentenza n. 221/2019 del Giudice CP_1 Controparte_1 di Pace di Messina, depositata in data 14.2.2019 e per l'effetto, annulla la suddetta sentenza e condanna “ al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in favore di della somma pari a € 4688,40, oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. condanna “ alla rifusione delle Controparte_1 spese del giudizio d'appello nei confronti di che liquida in Parte_1 complessivi € 852,00 per compensi ed €360,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.; 4. condanna “ alla rifusione delle CP_1 Controparte_1 spese del giudizio di primo grado liquidate in € 633,00 per compensi e €98,00 per spese oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
5. pone le spese di ctu, come liquidate in primo grado, definitivamente a carico di parte appellata.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, il 6 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2278 /2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c., promossa da
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via T. Cannizzaro 206, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Liuzzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante contro
(p.i.v.a.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, corso Lenzi 5/B, presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. Giuseppe Cicciari, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellato
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, – odierno Parte_1 appellante – ha convenuto in giudizio dinanzi al giudice di pace la
[...] al fine di fare valere la garanzia per vizi e Controparte_1 allegando i seguenti fatti: in data 31.7.2016, aveva acquistato Parte_1 presso la concessionaria “ la vettura usata modello Audi Controparte_1
Q Tronic 5 targata DY882CK, con garanzia convenzionale della durata di 12 mesi;
subito dopo l'acquisto sono emersi dei malfunzionamenti, come attestato dagli ordini di lavoro dell'8.9.2016 e del 21.9.2016 della stessa
“ la quale ha disposto il trasporto presso l'officina Controparte_1 autorizzata Audi con ordine di lavoro del 27.9.2016; tali vizi sono stati denunciati dall'acquirente all'alienante con raccomandata a/r del 30.9.2016; come da accordi, ha comunicato il preventivo stilato dall'officina Parte_1
Audi per le riparazioni del veicolo alla concessionaria la quale ha manifestato la disponibilità alla contribuzione, a titolo bonario, limitatamente alla somma di € 1.000,00; successivamente, ha trasmesso alla concessionaria Parte_1 le fatture emesse dall'officina Audi per gli importi di € 4.430,00 e di € 313,01; dopo l'invito della concessionaria in negoziazione assistito al fine di risolvere stragiudizialmente la lite, invito rimasto privo di riscontro,
ha adito il giudice di pace di Messina;
con ordinanza depositata in Parte_1 data 11.1.2018, il giudice di prime cure ha disposto C.T.U. e all'esito dell'udienza del 12.2.2018 “revoca(to) la contumacia della convenuta costituitasi in cancelleria in data 22.5.2018. In relazione alla stessa tutta la documentazione prodotta deve ritenersi tardiva e pertanto non acquisibile agli atti di causa”.
Con sentenza n. 221/2019 – pubblicata il 14.2.2019 –, il Giudice di Pace di Messina – procedimento n. 2474/2017 R.G. – ha rigettato le domande attoree, sulla scorta di un documento denominato “certificato di conformità” e prodotto da parte convenuta che rendeva edotto l'acquirente in sede di trasferimento della vettura di difetti del cambio, della frizione e della centralina, reputando pertanto i vizi non occulti e inapplicabile la relativa garanzia.
Con atto di citazione notificato in data 26.4.2019, ha Parte_1 proposto appello avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace, lamentando quali motivi di impugnazione: l'utilizzo da parte del giudice di prime cure ai fini della decisione, di un documento prodotto da parte convenuta – odierna appellata – dallo stesso Giudice dichiarato inutilizzabile per la tardività della costituzione;
il difetto di motivazione in ordine alla mancata adesione alle conclusioni del C.T.U. secondo cui i difetti lamentati da parte attrice sono qualificabili come “vizi occulti” e il danno risarcibile è pari alla somma di € 6.038,40, comprensiva del ristoro per fermo tecnico della durata di 27 giorni;
la mancata applicazione dell'art. 130 d.lgs. 206/2005, malgrado i vizi comparsi entro 6 mesi dall'acquisto si presume siano allo stesso antecedenti. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellato al pagamento della somma di € 6.038,40, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, delle spese della C.T.U. pari a € 515,00, nonché alle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 12.7.2021, si è costituitala in giudizio Co
“ la quale ha allegato come il C.T.U. Controparte_1 Controparte_1 si sia limitato alla quantificazione del danno, senza nulla statuire in ordine all'an dell'obbligazione risarcitoria, e come il c.d. certificato di conformità dimostri la conoscenza dei difetti da parte dell'acquirente al tempo del trasferimento;
ha chiesto la condanna di parte appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In data 1.2.2023 è stato acquisito fascicolo di primo grado. La causa è stata rinviata all'udienza del 6 febbraio 2025 per la decisione.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Ritiene questo decidente che il giudice di prime cure ha errato nel rigettare la domanda proposta da – odierno appellante – sulla scorta di un Parte_1 documento previamente dichiarato inammissibile – udienza 12.2.2018 – per
2 tardività della costituzione della concessionaria, odierna appellata. La mancata ammissione in giudizio del c.d. certificato di conformità ne avrebbe dovuto impedire l'utilizzabilità ai fini della decisione, con le conseguenze derivanti dall'applicazione delle regole di riparto dell'onere della prova. Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al Tribunale. Ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa (Cassazione civile sez. III, 04/04/2024, (ud.
18/01/2024, dep. 04/04/2024), n.9038). Nel caso di specie la costituzione in primo grado è avvenuta oltre il completamento della fase istruttoria per cui correttamente il giudice di pace aveva dichiarato l'inammissibilità della produzione che pertanto non poteva essere posta alla base della decisione e deve considerarsi non prodotta.
Ciò precisato in ordine al compendio probatorio utilizzabile, occorre rilevare come quello di compravendita sia un contratto consensuale con effetti reali, dalla stipulazione del quale sorgono garanzie, specie per vizi della cosa che ne ha costituito l'oggetto. Tale garanzia si sostanzia, quanto ai contratti di diritto comune, nelle azioni c.d. edilizie, vale a dire nel diritto potestativo di risoluzione del contratto ovvero di riduzione del prezzo, alle quali si aggiungono, nei contratti c.d. di consumo, il diritto (di credito) alla riparazione o alla restituzione del bene.
In particolare, i rimedi azionabili dall'acquirente sono previsti dagli artt. 1490 ss. c.c., nonché dagli artt. 129 ss. d.lgs. 206/2005 quanto ai beni di consumo. La disciplina codicistica degli artt. 1490 ss. c.c. riconosce al compratore, in presenza di vizi che rendano la cosa acquistata inidonea all'uso cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, la possibilità, sempre che i vizi non fossero conosciuti dal compratore al momento dell'acquisto o conoscibili secondo l'ordinaria diligenza, di domandare alternativamente la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e, in ambedue i casi, anche il risarcimento del danno. La normativa di derivazione comunitaria ha introdotto un modello contrattuale distinto rispetto a quello di diritto comune, finalizzato alla tutela del consumatore quale parte debole del rapporto, in ragione della asimmetria informativa del mercato. L'ambito di applicazione, in generale, è circoscritto ai contratti stipulati tra un imprenditore o professionista, da una parte, e un soggetto che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale, dall'altra, quindi per mere finalità di consumo (teoria c.d. dello scopo); l'ambito applicativo del capo I del Titolo III è ulteriormente circoscritto ai contratti che abbiano quale oggetto beni di consumo, da intendere come qualsiasi bene mobile, e come parte venditrice
“qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui
3 al comma 1”, segnatamente il contratto di vendita (art. 128 c. 2 cod. cons.). Occorre precisare che, al contratto di vendita oggetto di causa, essendo stato stipulato in data 31.7.2016, trova applicazione la normativa contenuta nel capo I – rubricato “Della vendita di beni di consumo” – nella formulazione originaria e antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 170/2021. L'art. 129 cod. cons. dispone: “il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene (…); d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti”. Nel caso di specie il malfunzionamento al cambio – di cui agli ordini di lavoro di officina, in atti – integra una inidoneità all'uso ovvero una carenza di qualità e di prestazioni abituali. Il comma 3 del medesimo articolo, poi, statuisce: “Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza (…)”. Orbene, all'evidenza non si tratta di un ulteriore elemento costitutivo di fattispecie, ma di un fatto impeditivo della costituzione delle obbligazioni in capo all'alienante nell'ipotesi di bene difettoso. Pertanto, l'onere di provare in giudizio la conoscenza o conoscibilità dei vizi lamentati da parte dell'acquirente al tempo dell'acquisto non può che incombere sull'alienante che voglia andare esente da responsabilità. La mancata produzione (per tardiva ed inammissibile produzione) del documento che avrebbe, secondo le allegazioni della concessionaria e le motivazioni del giudice di prime cure, dimostrato come i malfunzionamenti lamentati da fossero dallo Parte_1 stesso conosciuti al tempo della stipula del contratto non può che ripercuotersi sull'odierno appellato, rimasto inottemperante all'onere gravante sullo stesso.
Quanto, poi, alla riconduzione da parte del Giudice di Pace dei malfunzionamenti lamentati alla normale usura del veicolo già in uso a terzi, occorre, anzitutto, rilevare come la garanzia per vizi sia estensibile anche ai beni usati, purché si distinguano i vizi in senso stretto della cosa dal logorio dovuto al suo normale utilizzo. Nessuna garanzia è dovuta quando si tratti di difetti congrui rispetto alla natura ed alle circostanze del contratto ed allo stato di usura in cui si trova il bene al momento della vendita. Al riguardo, “il riferimento al bene come usato significa che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene conseguente al suo uso e che le qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura” (cfr., Cass. n. 2167/1979 e n.
4 990/1974). Tuttavia, l'usura cui deve farsi riferimento per escludere la garanzia per vizi non è quella astratta che presenterebbe qualsivoglia autovettura utilizzata secondo la normale diligenza, bensì quella concreta che scaturisce dalle reali vicende a cui è stato sottoposto il bene nel periodo antecedente la vendita. La prova della conoscenza o conoscibilità del vizio secondo l'ordinaria diligenza o comunque la riconducibilità del vizio alla normale usura del bene in relazione alla sua obsolescenza grava, in ogni caso, sul venditore, che ha interesse ad escludere l'operatività della garanzia, anche perché la stessa obsolescenza va valutata caso per caso. Ebbene, anche sotto tale aspetto, la “ , odierna appellata, può dirsi Controparte_1 inottemperante all'onere di prova.
In terzo luogo, fondata è la censura in ordine alla mancata adesione alle risultanze della C.T.U..
Al riguardo, va rilevato come dall'elaborato peritale a firma dell'arch. risulti che “l'anomalia riscontrata dall'attore sul veicolo Persona_1 appena comprato può senz'altro essere manifestata in maniera subdola ossia una anomalia da considerarsi come classico vizio occulto” e che “le anomalie della sofisticata ingegneria meccatronica e del cambio sono riscontrabili anche dai fogli di lavoro forniti, ed allegati alla presente, dall'autofficina
, della concessionaria AUDI, per mezzo della parte attrice”; e ancora: CP_2
“L'importo di € 4.688,40 per le riparazioni eseguite nella officina , CP_2 concessionaria AUDI, è senz'altro giustificabile dal tipo di auto, dagli elementi sostituiti e dalla qualità del servizio dell'autofficina riparatrice”. Le circostanze emerse nella relazione ispettiva, che si apprezza per completezza di indagine e di valutazione e per coerenza logico-motivazionale, non sono state valutate dal giudice di primo grado che ha denegato tutela all'acquirente che lamentava vizi della cosa compravenduta sulla scorta del solo “certificato di conformità”, documento, questo, inutilizzabile ai fini della decisione perché previamente dichiarato inammissibile.
Del resto, l'art. 130 cod. cons., al comma 1, dispone che “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”. Il successivo art. 132 statuisce: “Il venditore è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto (…). Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. Nel caso di specie, il contratto di vendita, che rileva quale fatto incontestato, è stato stipulato in data 31.7.2016 e il vizio denunziato con raccomandata a/r del
30.9.2016, con ordini di lavoro di officina datati 8.9.2016 e 27.9.2016.
5 Pertanto, essendo le difformità emerse entro il termine di sei mesi dall'acquisto, la presunzione di preesistenza al trasferimento andava vinta dall'alienante, il quale tuttavia non ha fornito prova del contrario.
Alla luce di quanto esposto e ritenuta assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere accolto perché nel caso di specie operava la garanzia per i vizi della cosa venduta e il compratore aveva diritto a percepire la somma spesa per far riparare l'auto. La sentenza di primo grado va pertanto annullata e la “ va, di conseguenza, condannata Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 4688,40 oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo, come da stima dei danni effettuata dal ctu. Non può accogliersi invero la domanda del ristoro del danno da fermo tecnico in quanto domanda non azionata in primo grado, quantificazione che pertanto non poteva essere effettuata dal ctu e non può essere posta alla base della presente decisione e che non è neppure sussumibile nella più generica domanda di risarcimento del danno di cui alle conclusioni dell'atto introduttivo stante la genericità della stessa, già in punto di allegazione, in ordine all'an ed al quantum dell'ulteriore danno patito, come noto danno conseguenza che necessita di allegazione e prova puntuali. Con riferimento specifico al fermo tecnico si osservi altresì che “il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non è in re ipsa ma deve essere provato, risultando sufficiente, a tal fine, che il danneggiato dimostri di aver sostenuto le spese necessarie per il noleggio di un mezzo sostitutivo” ( Cass. Civ. n. 27052/23) allegazione e prova nella specie non offerte. Né a ciò può soccorrere la liquidazione in via equitativa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato […] e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità» (ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 4534/2017). La liquidazione equitativa del danno presuppone, dunque, la sussistenza di un danno certo (cioè precisamente allegato e provato, quanto alla sua esistenza, dal danneggiato), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarne il preciso ammontare in relazione al caso concreto. Stante l'accoglimento dell'appello la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. dall'appellato va rigettata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellata ed in favore dell'appellante e liquidate applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie
6 di valore compreso tra 1100,00 ed 5200,00 ( per il presente grado limitatamente alle fasi studio, introduttiva e decisoria ).
Le spese di ctu, come liquidate in primo grado, vanno definitivamente poste a carico di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da , Parte_1 appellante, contro “ di appellata, nel Controparte_1 Controparte_1 procedimento n. 2278/2019 R.G., così dispone:
1. accoglie l'appello proposto da nei confronti di “ Parte_1 [...]
di avverso la sentenza n. 221/2019 del Giudice CP_1 Controparte_1 di Pace di Messina, depositata in data 14.2.2019 e per l'effetto, annulla la suddetta sentenza e condanna “ al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in favore di della somma pari a € 4688,40, oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. condanna “ alla rifusione delle Controparte_1 spese del giudizio d'appello nei confronti di che liquida in Parte_1 complessivi € 852,00 per compensi ed €360,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.; 4. condanna “ alla rifusione delle CP_1 Controparte_1 spese del giudizio di primo grado liquidate in € 633,00 per compensi e €98,00 per spese oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
5. pone le spese di ctu, come liquidate in primo grado, definitivamente a carico di parte appellata.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, il 6 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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