Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
17.01.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1361/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Forgione, presso il Parte_1
cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Giovanni Porzio n. 4 isola C2
Appellante
E
in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe, per procura generale alle liti a rogito del notaio in Roma, del 22.03.2024 rep. n. Persona_1
37875/7313, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di
Napoli, Via A. De Gasperi n. 55
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 9.06.2023, l'appellante impugnava la sentenza del giudice del lavoro di Napoli n. 6613 del 2022, con la quale era stata rigettata la domanda diretta ad ottenere l'assegno di invalidità civile.
L'istante, in particolare, nel richiamare le doglianze di prime cure, sosteneva la fondatezza della pretesa.
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All'esito dell'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
Preliminarmente, si rileva che l'istante, con il ricorso di primo grado, esponeva:
-di avere presentato, in data 6.06.2018, domanda amministrativa diretta al riconoscimento dell'invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71 e successive modifiche e integrazioni, al fine della liquidazione dell'assegno mensile;
-che la Commissione territorialmente competente, in data 18.09.2018, l'aveva dichiarata invalida nella misura del 55%;
-che il ricorso giudiziale avverso quest'ultimo provvedimento si era concluso con decreto del 9.09.2020 di omologa dell'accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità, con la percentuale del 74% e la decorrenza dal 20.12.2018;
-che l' , dopo l'invio dell'AP70 e dei documenti allegati, non aveva dato corso CP_1
alla richiesta con la seguente motivazione: “Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 06/06/2018, per il seguente motivo:
L'invalidità riconosciuta (fascia 634) ha decorrenza dicembre 2018 quando la Signora aveva già 66 anni e 10 mesi (il requisito nel 2018 era 66 anni e 7 mesi). Pt_1
Prestazione respinta.”.
Il primo giudice riteneva fondata la prospettazione dell' e la Corte condivide CP_1
l'assunto.
L'istante aveva il requisito sanitario per la prestazione richiesta dal 20.12.2018, epoca in cui aveva 66 anni e 10 mesi (essendo nata il [...]), per cui non possedeva a quell'epoca anche il requisito anagrafico per il beneficio invocato, fissato per il 2018 in 66 anni e 7 mesi.
La tesi della parte, che vorrebbe la decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'accertamento, dunque, dall'1.01.2019, al fine di agganciare il nuovo requisito anagrafico, fissato per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 in 67 anni, non può essere condivisa.
E' stato, invero, precisato che “In materia di prestazioni previdenziali per l'invalidità,
l'art. 18 del d.P.R. n. 488 del 1968, che stabilisce la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo all'accertamento dell'invalidità, si riferisce al solo procedimento amministrativo e non anche al procedimento giudiziario;
ne consegue
2 che, ove - in presenza degli altri requisiti di legge - il requisito sanitario sopravvenga nel corso del procedimento giurisdizionale, le prestazioni previdenziali decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a detto accertamento.” (Cfr. Cass. n. 11259 del 2010, Cass. SS.UU. n.
12270 del 2004, Cass. n. 1778 del 2014).
In altri termini, nel caso in esame, poiché il requisito sanitario si realizzava solo dopo la domanda amministrativa, e in corso di giudizio per effetto dell'art. 149 c.p.c., la normativa sull'anagrafica applicabile non poteva che essere quella vigente a quella data e, dunque, al 20.12.2018 (66 anni e 7 mesi).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello non può essere accolto.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. la parte non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 17.01.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
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