Sentenza 7 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/11/2002, n. 15606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15606 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2002 |
Testo completo
ICA BL UB P Aula A SSA SENSI DELL'AVENOME TA , 4 5-6.0 6 /0 Ꮓ I I SPESA D OGGETTO: Responsabilità dei magi A ITALIANA T S strati Impugnazione del decreto di i N O G P RTE SUPRENA nammissibili la desaila. O IM A DEL POPOLO ITALIANO 117 D A D E TE O . R N N IST O DIRITTO E S E EG E G LEG R DELLA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.10932/01. SAGGIO Presidente Dott. Antonio Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Cron..36452 PLENTEDA Consigliere Dott. Donato Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 24.6.02. Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N T E N ZA sul ricorso proposto da: IO DO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonello da Messina, n. 8, presso l'avv. Barbara Pezzilli, unitamente all'avv. Luigi ( Majello che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in per- sona del presidente in carica, elettivamente domici liato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresen ta e difende per legge;
2002 1425 KWD controricorrente avverso il decreto della Corte d'Appello di Salerno n. 1762, pubblicato il 13 febbraio 2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 giugno 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 30 settembre 1999 CO Canta- fio chiedeva al Tribunale di Salerno la dichiarazio ne della responsabilità civile dei magistrati Tom- maso Frontera, Giovanni Garofalo e Teresa Taranti- in servizio presso il Tribunale di Lamezia Ter- no, e la condanna dello Stato Italiano al risarci- me, mento dei danni subiti in dipendenza della sua di- chiarazione di fallimento. A sostegno della domanda esponeva che il fallimento era stato dichiarato sen za esaminare le informazioni dei carabinieri, dalle quali risultava che egli aveva cessato da anni ogni attività imprenditoriale, e senza procedere alla sua audizione;
aggiungeva che dopo la revoca del fallimento non si era ancora provveduto agli adem- pimenti prescritti dall'art. 19 1. fall., relativi 2 alla pubblicazione, comunicazione, affissione ed i scrizione nel registro delle imprese della predetta sentenza, con indebita pregiudizievole protrazione degli effetti del fallimento. Con decreto del 17 maggio 2000 il tribunale di chiarava inammissibile la domanda per manifesta in- fondatezza e la Corte d'Appello di Salerno, con de- creto del 9-13 febbraio 2001, confermava il provve- dimento impugnato. Osservava la Corte che dall'esame degli atti non emergevano elementi di colpa grave a carico dei magistrati incolpati in quanto dalla documentazione inviata dall'I.N.P.S. risultava che il AN, a carico del quale si era accertato un grave stato di insolvenza, era tuttora imprenditore, mentre l'in- formativa dei carabinieri affermava che in data 11 novembre 1992 era avvenuto il suo trasferimento a Roma ed evidenziava sia la sua perdurante iscrizio- ne presso la Camera di Commercio, sia il compimento di atti di disposizione immobiliare da parte di sua moglie, che aveva altresì beneficiato in data 24 novembre 1992 di una cessione di credito a compen- sazione di sue spettanze per l'attività lavorativa svolta, e riteneva che tali emergenze documentali comportavano una situazione di obbiettiva incertez- 3 za in ordine all'avvenuto decorso del termine di un anno dalla cessazione di ogni attività imprendito- riale. Aggiungeva che il AN era stato regolar mente citato per essere sentito nella fase prefalli mentare e si era astenuto dal comparire;
sosteneva, infine, che non si era verificato alcun pregiudizio per la mancata osservanza degli adempimenti di cui all'art. 19 1. fall. poiché la sentenza di revoca del fallimento pubblicata il 29 settembre 1998, la quale non era provvisoriamente esecutiva per legge, era divenuta definitiva solo in data 13 novembre 1999 1 non avendo rilievo la notifica della senten- za al Tribunale di Lamezia Terme e cioè in epoca successiva alla proposizione della domanda di ac- certamento della responsabilità civile proposta dal AN. Contro tale provvedimento ricorre per cassazio ne CO AN con due motivi. Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo viene denunciata la viola zione e la falsa applicazione della legge n. 117 del 1998 e dell'art. 2909 cod. civ. in relazione al l'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il de- creto impugnato si sarebbe sovrapposto all'accerta- mento definitivo della responsabilità civile dei ma gistrati, già contenuto nella sentenza definitiva di revoca del fallimento confermativa della pronun- cia del tribunale dalla quale emergeva l'accertata consapevolezza dell'ingiustizia della emananda sen- tenza di fallimento, senza limitarsi ad accertare 14 nicamente l'entità dei danni che da essa erano de- rivati e la sussistenza di una condotta improntata a colpa grave o a dolo funzionale, tanto più che la ingiustizia della dichiarazione di fallimento deri- vava dalla statuizione con la quale erano state po- ste a carico dell'erario tutte le spese della pro- cedura concorsuale. La censura non ha fondamento in quanto la sen- tenza di revoca del fallimento passata in giudicato non comporta anche l'accertamento definitivo della responsabilità civile dei magistrati che la abbiano emessa, essendo necessario l'ulteriore accertamento del dolo o della colpa grave per negligenza inescu- sabile, а termini dell'art. 2 della legge n. 117 del 1988, che è demandato al giudice dell'azione di responsabilità cui è rimessa la valutazione preven- tiva dell'ammissibilità dell'azione. Ciò premesso, va rilevato che - contrariamen- 5 te a quanto mostra di ritenere il ricorrente - il decreto impugnato non ha proceduto ad alcuna inam- missibile rivalutazione dei fatti accertati defini- tivamente dalla sentenza di revoca della dichiara- zione di fallimento ma si è limito а valutare se nella specie potesse ravvisarsi una condotta im- prontata a dolo o colpa grave dei magistrati che a vevano proceduto alla dichiarazione di fallimento e ne ha correttamente escluso la sussistenza con una è stata motivazione nei confronti della quale non mossa alcuna specifica censura. Né, infine, la statuizione relativa alla disci plina delle spese della procedura fallimentare può essere valorizzata fino al punto di ravvisarvi una implicita necessaria affermazione della responsabi- lità civile dei magistrati che avevano dichiarato il fallimento. Con il secondo motivo viene denunciata la gra- ve violazione degli artt. 17 e 19 1. fall. in rela- zione all'art. 15 Cost. e 8 della Convenzione Euro- pea e la conseguente errata e falsa applicazione della legge n. 117 del 1988, in quanto la sentenza di revoca del fallimento alla quale non si appli- ca la sospensione feriale dei termini processuali - è divenuta definitiva il 29 settembre 1999 e non, 6 come erroneamente affermato nel decreto impugnato, il successivo 13 novembre, e non sarebbero stati os servati gli adempimenti previsti dagli artt. 17 e 19 1. fall. relativi alla pubblicità, affissione, comunicazione ed iscrizione nel registro delle im- prese della sentenza di revoca, tanto più che la pronuncia di primo grado, confermata in appello, era stata dichiarata immediatamente esecutiva. La censura non merita accoglimento in quanto, premesso che la sentenza revoca del fallimento ancorché munita erroneamente di provvisoria esecu- tività non è per ciò solo definitiva e non fa ve- nir mero la dichiarazione di fallimento sino a quan do non sia decorso il termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ., con la conse- guenza che essa sarebbe durata quanto meno fino al 29 settembre 1999, e cioè fino al giorno precedente a quello della proposizione del ricorso introdutti- vo del presente giudizio, va rilevato che la pubbli cità della sentenza che consegue alla sua comunica- zione, affissione e iscrizione nel registro delle imprese deriva dal compimento di attività che rien- trano nelle attribuzioni del cancelliere, la cui omissione non può perciò essere imputata a condotta gravemente colposa dei giudici che hanno dichiarato 7 il fallimento poi revocato. Tale rilievo à da solo idoneo a negare ogni efficacia alle censure del ri- indipendentemente dalla considerazionecorrente, che alla data della proposizione dell'azione di re- sponsabilità, avvenuta il 30 settembre 1999, la sen tenza di revoca del fallimento era divenuta defini- tiva soltanto da un giorno. In conclusione il ricorso non può trovare acco glimento e deve essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ri- corrente al pagamento delle spese giudiziali che li quida in (complessivi €. 13,01 , oltre €. 1.500,00 per onorario, salvo il rimborso delle spese preno- tate a debito. I Così deciso in Roma, il 24 giugno 2001] 2 0 0 2 D 5 A 7 , 1 S 1 . O S 1 L T A L R T . O IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE A , B ' N A Mg. Vitrone L I S L 8 D E 3 D - S A I T 4 I - S S N 3 O N E 1 P E J A S L A D I O G D A E R G T T O E S N I T L E G T S I E E A R R I L D L E O D ZONE Depositato Cancelleria AL CAL ursa Passi IL CANCELLIERE 8