Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 4822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4822 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04822/2025REG.PROV.COLL.
N. 02735/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2735 del 2023, proposto dal Comune di Costermano Sul Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Paolo Stella Richter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Stella Richter in Roma, viale Giuseppe Mazzini 11;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Volksbund Deutsche Kriegsgraberfuersorge e V., rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Maccarrone, Pierre-Roger Preussler, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Verona, via Carmelitani Scalzi n. 20;
nei confronti
Provincia di Verona, Regione del Veneto, Renato Mario Pescetta, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00013/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero della Difesa e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Volksbund Deutsche Kriegsgraberfuersorge e V.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel Comune di Costermano sul Garda è situato un Cimitero Militare Tedesco, la cui disciplina si fonda sull’Accordo internazionale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, sottoscritto a Bonn il 22 dicembre 1955 e ratificato con legge del 12 agosto 1957 n. 801, recante “ Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra con annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955 ”.
Nel cimitero sono raccolte oltre 20.000 salme di caduti tedeschi principalmente della seconda guerra mondiale, e solo in piccola parte della prima guerra mondiale, tratte da altri luoghi di sepoltura dell'Italia settentrionale.
L’art. 11 del Trattato demanda la gestione del Cimitero e l’espletamento di tutti i relativi compiti per conto del Governo della Repubblica Federale di Germania, al Volksbund Deutsche Kriegsgraberfuersorge (d’ora in poi VDK), e l’art. 12 dispone che le modalità di esecuzione del Trattato sono regolate direttamente tra VDK e le competenti Autorità italiane.
Il Comune di Costermano sul Garda intende realizzare un centro diurno per anziani ad una distanza inferiore a 200 m. dal Cimitero.
A tal fine con deliberazioni consiliari n. 40 del 13 agosto 2021 e n. 3 del 9 marzo 2022, ha adottato ed approvato la variante n. 11 al piano degli interventi, unitamente al testo di un accordo di pianificazione urbanistica recepito ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 11 del 2004.
VDK nel corso della procedura ha presentato delle osservazioni chiedendo lo stralcio di tale intervento, evidenziando la violazione della fascia di rispetto cimiteriale e il mancato rispetto della disciplina prevista dal Trattato internazionale, che prevede la necessità di una valutazione congiunta tra le parti contraenti, circa l’eventuale impatto negativo che l’intervento urbanistico potrebbe provocare in termini ambientali e della tranquillità dei luoghi.
Il Comune in sede di controdeduzioni ha respinto l’osservazione, richiamandosi a quanto aveva già affermato il Sindaco in un’apposita nota in replica a precedenti rimostranze formulate dal Ministero della Difesa e da VDK, dichiarando di ritenere non più vigente la fascia di rispetto di 200 m. prevista dall’art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934, perché il sito avrebbe perduto la condizione per essere considerato come cimitero, ed avrebbe acquisito le caratteristiche del sacrario, al quale non si applicano le fasce di rispetto cimiteriale come conseguenza del decorso del termine decennale dall’inumazione dell’ultima salma.
VDK, per conto del Governo Tedesco, con il ricorso r.g. n. 788 del 2022, e la Presidenza del Consiglio Dei Ministri, il Ministero della Difesa ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con il ricorso r.g. n. 799 del 2022, per conto del Governo Italiano, hanno impugnato gli atti di formazione della variante al piano degli interventi, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili, tra i quali rivestono carattere dirimente:
a) la violazione dell’Accordo internazionale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale Tedesca ratificato con legge statale n. 801 del 1957 in quanto la modifica della fascia di rispetto sarebbe stata deliberata senza ricorrere alla procedura di consultazione degli organi preposti alla vigilanza sul rispetto del Trattato.
b) l’insussistenza dei presupposti per qualificare il luogo come sacrario (con conseguente inapplicabilità delle fasce di rispetto) anziché come cimitero di guerra, essendo intervenute altre inumazioni, nell’ultimo decennio, di salme di militari tedeschi rinvenute casualmente in località già teatro di battaglie nel corso della seconda guerra mondiale.
Con sentenza n. 13 del 2023 il T.a.r per il Veneto, disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità ed irricevibilità dei gravami sollevate dal Comune, ha accolto i due ricorsi, dopo averli riuniti, ed annullato gli atti impugnati relativi alla variante n. 11 sul presupposto della violazione della procedura di concertazione prevista dal Trattato internazionale.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Comune di Costermano sul Garda per chiederne la riforma in quanto errata in diritto.
Il Comune ha riproposto le eccezioni di tardività e di inammissibilità dei ricorsi disattese dal T.a.r. e criticato la sentenza laddove ha ritenuto fondati nel merito i motivi di ricorso incentrati sulla violazione del Trattato - quanto alla previsione sull’obbligo della preventiva consultazione delle parti contraenti - in relazione all’impatto sul decoro del cimitero di guerra della nuova disciplina urbanistica sulle fasce di rispetto introdotta dalla variante comunale impugnata.
Ha anche impugnato il capo di sentenza con cui il T.a.r. ha ritenuto fondate le violazioni della disciplina urbanistica dedotte da VDK.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero della Difesa e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nonché il Volksbund Deutsche Kriegsgraberfuersorge e V. per resistere all’appello, chiedendone la reiezione in quanto infondato.
Alla udienza pubblica del 5 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie e di repliche con le quali le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive e ribadito le eccezioni sollevate.
L’appello è infondato.
Con il primo motivo di appello il Comune ha dedotto: “ Erronea applicazione dell’art. 338 R.D. n. 1265 del 1934 – Travisamento di fatti e documenti – Difetto di motivazione - Violazione dell’art. 29 c.p.a.”.
Critica la sentenza nella parte in cui ha dichiarato infondate le eccezioni di rito riguardanti l’inammissibilità dell’impugnazione della Variante al P.I. n. 11 per carenza d’interesse conseguente alla mancata impugnazione della precedente Variante al PAT – Piano di Assetto del Territorio n. 2 del 2016 come pure delle varianti successive. Eccepisce nuovamente il difetto di interesse al ricorso.
In via preliminare il Comune ripropone l’eccezione di tardività e di inammissibilità per difetto di interesse dei due ricorsi sul presupposto che la riduzione della fascia di rispetto sarebbe già stata disposta da una precedente variante del 2016, la n. 2, non impugnata e successivamente confermata da altre analoghe varianti rimaste del pari incontestate.
L’eccezione è infondata poiché, come correttamente rilevato dal Ta.r., dalla documentazione versata in atti risulta confermato che nella variante n. 2 al piano di assetto del territorio non vi è alcun riferimento ad una riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell’art. 338, quinto comma, ma solo ai sensi del quarto comma il quale riguarda solo le ipotesi di costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti e cioè un’ipotesi non pregiudizievole per le parti ricorrenti e anzi a loro favorevole.
L’unico provvedimento autonomamente e direttamente lesivo è invece costituito dalla variante al piano degli interventi n. 11 che consente la realizzazione di un nuovo insediamento, il centro diurno per anziani, in deroga alle fasce di rispetto cimiteriali, provvedimento tempestivamente impugnato in entrambi i ricorsi riuniti.
L’appellante non riesce a criticare efficacemente la statuizione del T.a.r ed anzi, a ben vedere, non contesta affatto la lettura delle NTA della variante n. 2 operata dal T.a.r..
Ha anche valenza confessoria l’affermazione a p. 24 dove afferma che: “ E’ vero che la Relazione alla Variante fa riferimento al comma 4 e non al comma 5 dell’art. 338, ma l’accenno, come già spiegato, è servito soltanto a chiarire che le particolari condizioni di luogo consentivano la riduzione senza pericoli per la salute pubblica secondo i pareri acquisiti dall’ULSS competente .”.
E’ infondata anche l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi per mancata impugnazione delle ulteriori precedenti varianti che pure avevano ridotto la fascia di rispetto a 50 metri - la n. 7 in particolare – perché la fascia di rispetto era stata successivamente riportata a 200 metri nel 2016 e, in ogni caso, la riduzione a 50 metri era stata in passato deliberata e via via confermata per progetti di valorizzazione del cimitero militare (prevedendo la possibilità di realizzare un ostello della gioventù per favorire relazioni di amicizia tra i due paesi e la custodia della memoria) e come tale era stata ritenuta non lesiva dalle autorità preposte alla sorveglianza sul rispetto del Trattato a prescindere dall’osservanza dell’obbligo di consultazione reciproca mentre con la variante in contestazione, la n. 11, è stata prevista una diversa destinazione d’uso (casa di accoglienza per anziani, in luogo dell’ostello della gioventù) ritenuta incompatibile con le esigenze di tutela del cimitero di guerra sopra richiamate.
Infondata è anche l’eccezione di difetto di interesse al ricorso, parimenti eccepita dal Comune e reiterata con il primo motivo di appello, essendo evidente l’interesse delle parti contraenti a vedere rispettata la procedura di concertazione che consente una valutazione congiunta sulla compatibilità degli interventi edilizi in zona prossima al cimitero con le finalità di salvaguardia e di custodia del luogo (nelle sue molteplici dimensioni di luogo di culto, di memoria e di promozione dei valori di pace e fratellanza) esplicitate dal Trattato.
Quanto al merito della controversia, con il secondo motivo di appello, il Comune ha dedotto “ Erronea applicazione dell’Accordo 22 dicembre 1955 tra Repubblica Italiana e Repubblica Federale di Germania recepito in Italia con legge 12 agosto 1957, n. 801 – Travisamento della documentazione prodotta in giudizio – Difetto di motivazione – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione e falsa applicazione della convenzione di Vienna 23 maggio 1969 ratificata con legge 12 febbraio 1974, n. 112 ”.
Critica la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha ritenuto che non si debba applicare l’art. 274 del d. lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento militare), che riproduce il secondo comma dell’art. 338 R.D. n. 1265/1934 - secondo il quale la fascia di rispetto di m. 200 dei cimiteri militari di guerra decade decorsi dieci anni dal seppellimento dell’ultima salma - ma l’Accordo italo/tedesco del 1957, da ritenersi prevalente, in applicazione dell’art. 277 del medesimo d. lgs. n. 66/2010 il quale, in materia di cimiteri di guerra, fa salvi i trattati internazionali.
Contesta la erroneità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto di poter desumere dalle previsioni del Trattato (artt. 2, 3, 5, 11) la necessità di osservare una fascia di rispetto di 200 metri dal cimitero, regola a suo dire non prevista né desumibile in via interpretativa secondo i principi in materia di interpretazione dei Trattati internazionali.
Critica l’affermazione della sentenza secondo cui nell’interpretazione della legge di ratifica n. 801/1957 non andrebbero applicati i criteri fissati dall’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile, come sostenuto dal Comune, ma quelli contenuti negli articoli 31 e 33 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ratificata in Italia con la legge 12 febbraio 1974, n. 112, analoghi a quelli fissati dall’art. 1362 del Codice civile in materia di interpretazione dei contratti.
Contesta, in particolare, l’esito del percorso interpretativo che, sulla base dei richiamati criteri, avrebbe condotto il T.a.r. a concludere nel senso che con l’Accordo internazionale “ lo Stato italiano si è impegnato innanzitutto a rispettare un vincolo di natura procedurale, comprendente delle garanzie di concertazione volte ad accertare, a salvaguardia delle esigenze di tutela del sito, la compatibilità di eventuali iniziative di carattere edilizio ed urbanistico ”: secondo l’appellante tale conclusione avrebbe portata non interpretativa bensì innovativa delle disposizioni del Trattato che non contemplano un tale vincolo procedurale. Il testo in particolare, proprio in applicazione del criterio di buona fede ex art. 1362 c.c. richiamato dal T.a.r., non conterrebbe alcun accenno ad “ iniziative di carattere edilizio ed urbanistico ” né all’interno né all’esterno dell’area cimiteriale da sottoporre a concertazione né una tale finalità sarebbe desumibile alla luce dello scopo del Trattato. Non gioverebbe neppure il richiamo a prassi o comportamenti delle parti in quanto inidonee a fondare una regola consuetudinaria nel senso prospettato dal T.a.r. soprattutto perché, proprio alla luce della prassi formatasi nel tempo, mai le autorità ministeriali o i rappresentanti del Governo tedesco, in sede di rilascio di pareri o richieste di chiarimenti, hanno affermato la necessità di osservare una fascia di rispetto, oltre alle previsioni previste dall’art. 388 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” o hanno fatto riferimento alla necessità di rispettare vincoli procedurali imposti dal Trattato.
L’interpretazione del T.a.r. sarebbe anche illogica ed irragionevole e non spiega per quali ragioni i cimiteri di guerra dovrebbero avere maggiore tutela rispetto a quelli civili dove le inumazioni avvengono di continuo.
Il motivo è infondato.
Il T.a.r. per il Veneto ha accolto i distinti ricorsi proposti da ente della Repubblica federale tedesca (VDK) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con i Ministeri della Difesa e degli Esteri contro la variante approvata dal Comune di Costermano sul Garda che riduce la fascia di rispetto cimiteriale da 200 m. a 50 m., misura suscettibile di recare pregiudizio a un cimitero militare tedesco posto a ridosso del centro storico, disciplinato da un trattato internazionale.
Si tratta, in particolare, della variante n. 11 al piano degli interventi che consente la realizzazione di un centro diurno per anziani alla distanza di circa 50 m. dal cimitero: tale variante è stata approvata senza svolgere alcuna attività concertativa e senza acquisire un assenso o un’intesa con VDK come previsto dal Trattato.
Il Trattato prevede che ogni decisione sul cimitero di guerra debba essere presa d’intesa tra i due Stati e, nella specie, la previsione sarebbe stata violata, secondo quanto rilevato dal T.a.r., atteso che la riduzione della fascia di rispetto sino a 50 m. ha un oggettivo impatto potenzialmente pregiudizievole sul decoro dei luoghi, tenuto conto della progettata realizzazione di una RSA.
In particolare ai sensi dell’art. 5, comma 1 dell’Accordo “ Il Governo italiano garantirà la tutela dei cimiteri e sacrari nonché il diritto permanente di riposo delle salme dei caduti in guerra tedeschi ivi giacenti ”. Inoltre ai sensi dell’art. 12 “ Le modalità di esecuzione del presente Accordo saranno regolate direttamente tra l’Ente tedesco di cui all’art. 11 e le competenti Autorità italiane ”.
Da quanto precede è evidente che il Governo italiano ha un potere di interdizione assoluto, in ambito nazionale, di iniziative suscettibili di recare pregiudizio alla quiete ed al decoro necessari ad assicurare “ il diritto permanente al riposo delle salme dei caduti di guerra tedeschi ”, ivi comprese le iniziative di carattere pianificatorio assunte in sede locale, come accade nel caso di specie; è altrettanto evidente che le ragioni di possibile pregiudizio od interferenza di tali iniziative con la sacralità di tali luoghi debbano essere valutate congiuntamente dai rappresentanti incaricati dalle parti contraenti, ai sensi dell’art. 12: costoro, nel caso di specie, sin dalla fase istruttoria hanno rappresentato la propria legittima opposizione alla variante che, in ragione della prossimità della casa di accoglienza prevista, risulta oggettivamente idonea a recare pregiudizio al diritto di riposo dei caduti che lo Stato italiano si è impegnato a garantire.
Il dovere assunto dallo Stato italiano di assicurare il rispetto del luogo implica la necessità di informare preventivamente le predette autorità di ogni iniziativa suscettibile di recare pregiudizio alla sacralità ed alla quiete del luogo e di rispettare le decisioni assunte al riguardo dai rappresentanti indicati dall’art. 12 dell’Accordo, secondo una piana interpretazione di carattere logico e teleologico delle disposizioni richiamate, pena l’impossibilità per il Governo italiano di rispettare obblighi assunti sul piano internazionale.
Il Comune sostiene che il Trattato dovrebbe essere interpretato restrittivamente, nel senso di riconoscere allo stesso la limitata funzione di regolare l’individuazione e la gestione delle sole aree destinate alla sepoltura e non delle aree esterne al Cimitero, e di ritenere applicabile per le aree esterne, in base al criterio di interpretazione letterale di cui all’art. 12 delle preleggi, le norme nazionali in materia di fasce cimiteriali di cui all’art. 338, secondo comma, del R.D. n. 1265 del 1934, e dell’art. 274, del D.lgs. n. 15 marzo 2010, n. 66, secondo cui le disposizioni “ relative a una distanza minima di 200 metri dei cimiteri dai centri abitati e in genere da ogni edificio, non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma ”.
Il T.a.r. ha disatteso tale interpretazione evidenziando che l’art. 277 del d. lgs. n. 66 del 2010 rubricato “ Salvezza dei Trattati internazionali in materia di cimiteri di guerra ”, dispone che “ Sono fatte salve le leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali, comunque denominati, in materia di cimiteri di guerra stranieri in Italia, o di cimiteri italiani all'estero, e, segnatamente, a titolo esemplificativo: (…) c) la legge 12 agosto 1957, n. 801, relativa ai cimiteri di guerra della Repubblica Federale di Germania in Italia e ai cimiteri di guerra italiani in Germania ”; si tratta in particolare della legge che disciplina il cimitero di guerra di Costermano sul Garda oggetto del presente giudizio.
Richiamata la convenzione di Vienna sui criteri di interpretazione dei trattati internazionali (oggetto, scopo, buona fede e comune volontà delle parti) il T.a.r. ha correttamente evidenziato quanto segue “ Nel caso all’esame il Trattato stipulato con la Germania per la disciplina del Cimitero di guerra di Costermano riporta numerose espressioni, sopra richiamate, dalle quali, alla luce dell’oggetto e dello scopo del Trattato medesimo, si desume che lo Stato italiano si è impegnato innanzitutto a rispettare un vincolo di natura procedurale, comprendente delle garanzie di concertazione volte ad accertare, a salvaguardia delle esigenze di tutela del sito, la compatibilità di eventuali iniziative di carattere edilizio ed urbanistico, al fine di evitare interventi suscettibili di recare nocumento al diritto permanente al riposo dei caduti, declinabile in termini di tutela del sito, della sua tranquillità e del suo decoro ”.
Poiché il vincolo procedurale dell’Intesa, da applicarsi necessariamente anche alle aree esterne limitrofe la cui disciplina urbanistica incida direttamente sulle condizioni di quiete e di decoro del cimitero (finalità espressamente tutelata dal Trattato), è stato nella specie violato, la variante è illegittima e va annullata come correttamente statuito dal T.a.r. in accoglimento dei due ricorsi.
Quanto precede prevale e supera l’art. 338 R.D. 1265 del 1934, secondo comma il quale, dopo aver imposto per i cimiteri in generale la fascia di rispetto di m. 200, prevede: “ Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell’ultima salma ”, perché per il Trattato ogni intervento destinato ad avere un possibile impatto pregiudizievole sul cimitero di guerra - in termini di decoro, quiete, rispetto per la sacralità del luogo e della memoria degli eventi tragici che rievoca - deve essere oggetto di preventiva informativa e concertazione, a prescindere dal fatto che si tratti di fascia di rispetto o meno, in applicazione peraltro del principio di buona fede e, segnatamente, di correttezza nella esecuzione degli impegni reciprocamente assunti dai due Stati.
Il motivo deve pertanto essere respinto.
Con il terzo motivo di appello il Comune ha dedotto: “ Travisamento della documentazione versata in atti – Erronea applicazione dell’art. 338 R.D. n. 1265/1934 e dell’art. 41, comma 1, lett. e), della legge urbanistica regionale n. 11/2004 - Contraddittorietà manifesta ”.
Critica la sentenza appellata nella parte in cui ha accolto il terzo motivo d’impugnazione proposto dall’Associazione VDK circa la violazione contestuale sia dell’art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934, sia dell’art. 41, comma 1, lett. e) della legge urbanistica regionale n. 11 del 2004.
La prima norma sarebbe stata violata dalla Variante n. 11 al Piano degli Interventi perché quest’ultima avrebbe approvato, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale senza valutazione dell’interesse pubblico prevalente alla realizzazione del centro diurno per anziani, nonché senza valutazione delle esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali urbanistici e di tranquillità dei luoghi.
La seconda norma sarebbe stata violata perché il Comune, con la medesima Variante al P.I. n. 11 avrebbe, per la prima volta, approvato la realizzazione di un nuovo edificio in deroga alla fascia esistente di rispetto cimiteriale senza avere preventivamente approvato la necessaria variante al Piano di Assetto del Territorio.
Il motivo di appello allo stato è improcedibile per difetto di interesse stante il carattere assorbente di quanto osservato nella disamina del secondo motivo di appello che conferma la necessità di una procedura di preventiva concertazione, nella specie disattesa, che con conseguente necessità di annullare la variante e gli atti presupposti connessi e di dare nuovo impulso al procedimento, coinvolgendo le autorità preposte alla vigilanza sulla corretta attuazione del Trattato in rappresentanza delle parti contraenti.
Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello deve pertanto essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna il Comune di Costermano sul Garda alla rifusione in favore delle parti pubbliche, unitariamente rappresentate dalla difesa erariale, e del Volksbund Deutsche Kriegsgraberfuersorge e V delle spese del grado che si liquidano in favore di ciascuna – parti pubbliche e VDK - in euro 5.000,00 (per un totale di euro 10.000,00) oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO