CA
Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2024, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1944/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1944/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Di Parte_1 C.F._1
Bari, elettivamente domiciliato in piazza Castello, 8, Cologno Monzese presso il difensore appellante contro
( C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti E_ C.F._2
Giuseppe Iannaccone e Andrea Becheroni, elettivamente domiciliato in corso G. Matteotti,
11, Milano, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Iannaccone
appellato
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, emessa dal
Tribunale di Milano ed in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis: pagina 1 di 23 - rigettare l'appello incidentale del IO Avv. , in quanto totalmente E_
infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi supra esposti;
- riformare la sentenza n.357/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 18.01.2023 e pubblicata in data 19.01.2023, nella parte in cui statuisce:
“…omissis… Ritiene il Tribunale che, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, non sia configurabile una violazione dei doveri di perizia e diligenza professionale gravanti sul IO che ha rogato l'atto di compravendita per un duplice ordine di rilievi.
* Da un lato, si osserva che la dichiarazione contenuta nell'atto notarile sulla insussistenza di alcun impedimento all'alienazione dell'immobile attesta esclusivamente il venire meno del divieto convenzionale di alienazione e di costruzione di diritti reali dell'immobile per un periodo di dieci anni e quindi la possibilità di cedere ad un terzo il bene.
Diversamente da quanto allegato dall'attore, da tale dichiarazione non si desume in alcun modo il venir meno dei requisiti soggettivi inerenti ai futuri acquirenti e oggettivi, relativi alla determinazione del prezzo, previsti dalla convenzione, tant'è che nella clausola n.2 del rogito si dà espressamente atto che la parte acquirente è stata resa edotta di tutti i patti e le condizioni convenute nella convenzione a rogito IO , citata nella Persona_1
presente.
Ciò posto, come risulta dalla documentazione prodotta dal convenuto, l'atto di compravendita
è stato preceduto da una proposta di acquisto irrevocabile degli acquirenti ed accettata dall'attore, nella quale si dà atto dell'accordo di conferire l'incarico al professionista Arch.
di determinare il prezzo massimo per la vendita in base ai criteri previsti Persona_2
nella citata convenzione (Doc.1B).
Risulta poi prodotta in giudizio la stima di tale professionista, datata 01.09.2010 (Doc.1B), redatta sulla base dell'applicazione della rivalutazione e della percentuale di deprezzamento in riferimento all'età dell'edificio, così come previsto dalla clausola 9 della Convenzione
CIMEP in punto di calcolo di prezzo dei trasferimenti successivi al primo (cfr. Doc.2 fascicolo attoreo)
Anche se tali atti non erano allegati del rogito, si deve ritenere che gli stessi rientrassero nell'ambito dei documenti verificati dal IO nella fase preparatoria della vendita, considerata l'efficacia negoziale della proposta irrevocabile accettata e la circostanza che nel rogito si dà atto del fatto che le parti si sono avvalse della mediazione della Società
pagina 2 di 23 ppunto, che ha predisposto la scrittura stipulata Controparte_2 CP_3
dai contraenti.
Ciò trova conferma nella circostanza che, a seguito della ricezione della prima richiesta risarcitoria avanzata dall'attore nel novembre 2017 (nella fase di iniziale pendenza del giudizio promosso dagli acquirenti), il convenuto nella propria lettera di risposta ha da subito evidenziato come il prezzo fosse stato determinato sulla base dell'attestazione scritta dall'Arch. (doc.3 fascicolo convenuto). Per_2
Tali dati fanno quindi dubitare sul fatto che, una volta verificata la consapevolezza in capo alle parti dell'atto delle pattuizioni contenute nella Convenzione anche in punto di criteri di determinazione del prezzo, il dovere di diligenza professionale richiesto al convenuto ricomprendesse l'onere di verificare se il prezzo determinato da un tecnico incaricato dalle parti rientrasse effettivamente nell'ambito del prezzo massimo calcolato secondo la
Convenzione.
* Dall'altro lato, occorre considerare che il rogito è stato stipulato nel 2010, cinque anni prima dell'intervento della Sezione Unite n.18135/2015, che ha affermato il principio secondo cui “il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile in regime di edilizia agevolata ex Art.35
L.865 del 1971, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, attesa la “ratio legis” di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni speculative di rivendita”.
In base all'esame della giurisprudenza precedente, e come si evince dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite, vi erano due indirizzi giurisprudenziali opposti su tale tematica: secondo un primo orientamento, si doveva dare prevalenza all'autonomia negoziale delle parti, con la conseguente applicazione dei divieti di alienazione e dei criteri normativi di determinazione del prezzo solo al primo avente causa, ovvero al costruttore, titolare della concessione rilasciata a contributo ridotto e parte della convenzione-tipo stipulata con il Comune, senza alcun riflesso sui successivi subacquirenti (tale orientamento era stato sostenuto, con riferimento agli immobili di edilizia convenzionata dalle sentenze di legittimità n.13006 del
2000 e, successivamente, dalla pronuncia n.7630 del 2011); un diverso indirizzo, cui hanno aderito le Sezioni Unite, affermato da una pronuncia più risalente (Cass.civ. n.9266 del 1995), ha invece valorizzato la natura imperativa delle norme cui discende la disciplina vincolistica e la conseguente nullità delle clausole prevedenti la violazione dei parametri legali sul prezzo di
pagina 3 di 23 cessione, con sostituzione mediante inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla legge ai sensi degli artt.1339 e 1419 co.2 c.c.
Orbene, poiché la valutazione sull'osservanza dei doveri del convenuto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento del compimento della prestazione, il quadro di incertezza sopra delineato e la presenza di autorevoli precedenti escludenti la nullità parziale dell'atto portano ulteriormente ad escludere la violazione da parte del IO dei canoni di diligenza professionale di cui all'Art.1176 c.c.
Peraltro, appare al riguardo significativo il fatto che l'azione degli acquirenti nei confronti di
sia stata promossa nel 2016, ovvero dopo la citata pronuncia delle Sezioni Parte_1
Unite che ha risolto il contrasto giurisprudenziale affermando il citato principio dell'applicabilità dei criteri normativi di determinazione del prezzo anche agli acquirenti successivi al primo.
In base ai formulati rilievi non si ritiene configurabile la dedotta responsabilità contrattuale del convenuto.
* […] omissis […] si deve rilevare come sulla base delle allegazioni e produzioni dell'attore non vi sia piena prova dei danni allegati.
Invero, oltre al fatto che non vi è evidenza né del fatto che gli importi richiesti siano stati corrisposti agli acquirenti, né della definitività della sentenza di primo grado che ha dichiarato la nullità parziale del contratto (trattandosi di fatto che potrebbe rilevare ai fini di considerare i citati esborsi come danno futuro ragionevolmente certo), se anche si ritenesse sussistente una condotta colposa ed inadempiente del notaio, è dubbio che il pregiudizio subito da
possa ricomprendere il maggior prezzo da restituire agli acquirenti. Parte_1
Invero, la prevista nullità della determinazione di un prezzo di vendita superiore a quello risultante dalla applicazione della Convenzione CIMEP e dall'applicazione della normativa sull'edilizia convenzionata, implica che non vi era ab origine nella sfera giuridica dell'attore il diritto a percepire tale maggior prezzo e che quindi lo stesso, indipendentemente dalla condotta ascritta al IO, non avrebbe potuto pretendere dagli acquirenti né trattenere tale prezzo.
In questa prospettiva il danno risarcibile potrebbe al più essere determinato nelle spese di lite poste a carico dell'attore nel giudizio promosso dagli acquirenti, che sarebbero state evitate soltanto laddove il prezzo fissato nel rogito e conseguito da fosse stato pari Parte_1 al prezzo massimo accertato nella sentenza n.1540/2019. […] omissis […]”
pagina 4 di 23 e per l'effetto:
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del IO Avv. per E_ aver rogato l'atto di compravendita tra i Sig.ri e , affetto da Parte_1 CP_4
nullità parziale, così come statuito con sentenza n.1540/2019 emessa dal Tribunale di Milano in data 11.02.2019 e pubblicata in data 18.02.2019 e, per l'effetto:
- condannare l'odierno convenuto a corrispondere al sig. la somma di Parte_1
€.101.561,92, oltre interessi a decorrere dal 6.10.2010 e sino al saldo, pari alla somma a cui l'odierno attore è stato condannato a restituire ai sigg.ri e con sentenza n. CP_5 CP_6
1540/2019 del Tribunale di Milano;
- condannare l'odierno convenuto a corrispondere al sig. la somma di Parte_1
€.20.381,98 oltre interessi dal 19.02.2019 e sino al saldo, pari alla somma a cui l'odierno attore è stato condannato a corrispondere ai sigg.ri e a titolo di spese legali, CP_5 CP_6
con sentenza n. 1540/2019 del Tribunale di Milano;
- condannare l'odierno convenuto a corrispondere al sig. la somma di Parte_1
€.19.595,98, oltre interessi dal 19.02.2019 e sino al saldo, pari alla somma che l'odierno attore deve corrispondere al sottoscritto legale per il patrocinio nella causa conclusasi con sentenza n. 1540/2019 del Tribunale di Milano.
Il tutto con vittoria di spese di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario.
Conclusioni per : E_
In via di appello incidentale:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva del IO , per le ragioni tutte di CP_1
cui alla comparsa di costituzione e successivi scritti difensivi;
- condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a corrispondere al IO la PT CP_1
somma ritenuta di giustizia secondo equità.
In via principale:
- stante l'inammissibilità o manifesta infondatezza dell'impugnazione avversaria, disporre ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350-bis c.p.c.;
pagina 5 di 23 - In ogni caso, rigettare tutti i motivi d'appello avversari perché infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza 357/2023, emessa dal Tribunale di Milano in data 18 gennaio 2023 e pubblicata in data 19 gennaio 2023;
In via istruttoria:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta necessaria ulteriore attività istruttoria, ammettersi i seguenti capitoli di prova testimoniale:
1) VERO CHE l'immobile sito in Pessano Con Bornago, via Don Lorenzo Milani n. 7
(l'Immobile), è stato costruito dall'impresa TE Parigi Costruzioni Edili S.r.l.;
2) VERO CHE, in data 29 marzo 1983, è stata stipulata a ministero del IO in Per_1
Giussano una Convenzione tra il CIMEP, il Comune di Pessano Con Bornago e l'impresa
TE Parigi Costruzioni Edili S.r.l. rep. N. 4289/724;
3) VERO CHE LA, prima del 19 luglio 2010 e in ogni caso alla sottoscrizione dell'offerta d'acquisto (All. 1B fascicolo di primo grado), ha informato i NO e , acquirenti CP_5 CP_6 dell'Immobile, e ha ricordato al GN , venditore dell'Immobile, dell'esistenza Parte_1 della Convenzione tra il CIMEP, il Comune di Pessano Con Bornago e l'impresa TE Parigi
Costruzioni Edili S.r.l. rep. N. 4289/724;
4) VERO CHE LA, prima del 19 luglio 2010 e in ogni caso alla sottoscrizione dell'offerta d'acquisto (All. 1B fascicolo di primo grado), ha informato i NO e , acquirenti CP_5 CP_6 dell'Immobile, e ha ricordato al GN , venditore dell'Immobile, il contenuto Parte_1 della Convenzione tra il CIMEP, il Comune di Pessano Con Bornago e l'impresa TE Parigi
Costruzioni Edili S.r.l. rep. N. 4289/724;
5) VERO CHE LA, prima del 19 luglio 2010 e in ogni caso alla sottoscrizione dell'offerta d'acquisto (All. 1B fascicolo di primo grado), ha riferito ai NO e , acquirenti CP_5 CP_6 dell'Immobile, e ha ricordato al GN , venditore dell'Immobile, che il prezzo Parte_1
di vendita era determinato dalla Convenzione tra il CIMEP, il Comune di Pessano Con
Bornago e l'impresa TE Parigi Costruzioni Edili S.r.l. rep. N. 4289/724;
6) VERO CHE i NO e , acquirenti dell'Immobile, e il GN , CP_5 CP_6 Parte_1 venditore dell'Immobile, successivamente al 19 luglio 2019 hanno conferito incarico all'arch.
per quantificare il prezzo di vendita dell'Immobile ai sensi della Convenzione Persona_2 tra il CIMEP, il Comune di Pessano Con Bornago e l'impresa TE Parigi Costruzioni Edili
S.r.l. rep. N. 4289/724;
pagina 6 di 23 7) VERO CHE l'arch. , in data 1° settembre 2010, ha attestato in Euro Persona_2
165.522,18 il prezzo di vendita dell'Immobile successivo alla 1° assegnazione;
8) VERO CHE l'arch. ha attestato che l'importo di Euro 165.522,18 è stato Persona_2
dallo stesso determinato ai sensi della Convenzione tra il CIMEP, il Comune di Pessano Con
Bornago e l'impresa TE Parigi Costruzioni Edili S.r.l. rep. N. 4289/724;
9) VERO CHE l'arch. ha comunicato e trasmesso ai NO e , Persona_2 CP_5 CP_6 nonché al GN , l'attestazione ai sensi della Convenzione tra il CIMEP, il Parte_1
Comune di Pessano Con Bornago e l'impresa TE Parigi Costruzioni Edili S.r.l. rep. N.
4289/724 da cui risultava un prezzo di vendita dell'immobile pari a Euro 165.522,188;
10) VERO CHE i NO e , acquirenti dell'Immobile, e il GN CP_5 CP_6 PT
, venditore dell'Immobile, hanno determinato in Euro 155.000,00 il prezzo di vendita
[...] dell'Immobile;
11) VERO CHE l'Immobile è stato venduto, con atto a ministero del dott. E_
del 6 ottobre 2010, al prezzo di Euro 155.000,00;
12) VERO CHE il dott. , ha redatto l'atto di compravendita;
E_
13) VERO CHE il dott. ha quantificato il prezzo di vendita dell'Immobile. E_
Il capitolo n. 13 è formulato in forma positiva per provocare attraverso la deposizione del teste la conferma che il dott. non ha determinato il prezzo massimo per la vendita CP_1 dell'Immobile previsto dalla Convenzione e pertanto la sua totale estraneità ai fatti di causa.
14) VERO CHE, nel 2018, è entrata in vigore la legge 17 dicembre 2018 n. 136;
15) VERO CHE tale legge si applica con efficacia retroattiva agli immobili compravenduti nel
2010;
16) VERO CHE il venditore oggi ha il diritto ai sensi della legge 17 dicembre 2018 n. 136 di pagare Euro 500,00 per la rimozione dei vincoli di prezzo.
Sui predetti capitoli di prova testimoniale si indica quale testimone il GN Testimone_1
prezzo agenzia Tecnicasa, Viale Europa 32, Bussero (MI).
Ammettersi a prova contraria i seguenti capitoli:
1) VERO CHE, in data 29 marzo 1983, è stata stipulata a ministero del IO in Per_1
Giussano una Convenzione tra il CIMEP, il Comune di Pessano Con Bornago e l'impresa
TE Parigi Costruzioni Edili S.r.l. rep. N. 4289/724;
pagina 7 di 23 2) VERO CHE l'art. 9 della predetta convenzione prevede che l'Immobile sia alienabile trascorsi 10 anni dalla cessione tra imprenditore concessionario e acquirente, come si evince dal documento che si rammostra al teste (doc. 2 avversario fascicolo di primo grado);
3) VERO CHE, in data 25 settembre 1986, con atto registrato in data 3 ottobre 1986, è stato stipulato il contratto di compravendita tra e Controparte_7
, come si evince dal documento che si rammostra al teste (ns. doc. 6 fascicolo Testimone_2
di primo grado);
4) VERO CHE il contratto di compravendita del 6 ottobre 2010 che si rammostra al teste (ns. doc. 1 A fascicolo di primo grado) indicava il contratto di compravendita del 25 settembre
1986 tra e;
Controparte_7 Testimone_2
5) VERO CHE l'arch. , prima del 6 ottobre 2010, ha comunicato e trasmesso Persona_2 ai NO e , nonché al GN , l'attestazione ai sensi della CP_5 CP_6 Parte_1
Convenzione tra il CIMEP, il Comune di Pessano Con Bornago e l'impresa TE Parigi
Costruzioni Edili S.r.l. rep. N. 4289/724 - che si rammostra al teste (ns. doc. 1 B fascicolo di primo grado) - da cui risultava un prezzo di vendita dell'immobile pari a Euro 165.522,188;
6) VERO CHE l'offerta d'acquisto dell'Immobile sottoscritta dal Sig. e l'attestazione PT dell'Arch. datata 1° settembre 2010 sono state consegnate al IO Per_2 CP_1
prima del 6 ottobre 2010.
Si indica a prova contraria il teste già indicato a prova diretta e cioè il GN Testimone_1
presso agenzia Tecnocasa, Viale Europa 32, Bussero (MI) nella sua qualità di mediatore, nel
2010, della compravendita dell'Immobile.
Si chiede altresì l'interrogatorio formale del Sig. sui seguenti capitoli: Parte_1
1) VERO CHE LA, in data 27 giugno 2006, ha acquistato l'Immobile dalla GNa Per_3
per Euro 180.000,00;
[...]
2) VERO CHE LA, all'atto della compravendita, ha corrisposto alla GNa la Per_3
somma di Euro 180.000,00;
3) VERO CHE LA, successivamente alla notifica dell'atto di citazione da parte dei NO
e in data 13 giugno 2016, non ha informato la GNa dell'atto CP_5 CP_6 Persona_3
di citazione che Le è stato notificato dai NO e;
CP_5 CP_6
pagina 8 di 23 4) VERO CHE LA non ha inoltrato una diffida nei confronti della GNa Persona_3 successivamente alla notifica dell'atto di citazione da parte dei NO e in data CP_5 CP_6
13 giugno 2016.
Si chiede, ove necessario, CTU volta a determinare le somme che il Sig. può Parte_1 pagare oggi nell'interesse dei NO e per rimuovere ogni vincolo di prezzo CP_5 CP_6 sull'Immobile.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 357/2023, respingeva le domande di risarcimento dei danni formulate da nei confronti del notaio dott. Parte_1
, danni scaturenti dalla condotta tenuta dal professionista in E_
occasione della stipula del contratto di compravendita in data 6.10.2010, posto che di detto contratto era stata successivamente pronunciata la nullità parziale, con sentenza del Tribunale di Milano n. 1540/2019.
2. In particolare, aveva dedotto di avere acquistato la proprietà Parte_1 superficiaria per anni 90 dell'immobile sito in Pessano con Bornago, via Don Lorenzo
Milani 17 con atto a ministero IO ad un prezzo dichiarato nell'atto Persona_4 di acquisto di € 51.187,62, a fronte di un prezzo concordato di € 180.000,00, trattandosi di prezzo da determinarsi ai sensi della convenzione stipulata in data
19.3.1983 tra il CIMEP, il Comune di Pessano con Bornago e l'impresa TE Parigi
Costruzioni Edili s.r.l., sulla base delle disposizioni relative al divieto di alienabilità, alla determinazione del prezzo di vendita ed ai requisiti soggettivi degli acquirenti di cui all'art. 35 L. n. 865/1971. Esponeva che nel luglio 2010 e Persona_5
avevano indirizzato all'attore una proposta irrevocabile di acquisito Controparte_8 dell'immobile al prezzo di € 155.000,00 e che nell'atto di compravendita a rogito del notaio , seppure fosse indicato nelle premesse la sussistenza del divieto CP_1
convenzionale di alienazione e costituzione di diritti reali di godimento per un periodo di dieci anni dalla prima cessione, oltre alla previsione di requisiti di carattere pagina 9 di 23 soggettivo in ordine agli acquirenti e di carattere oggettivo per la determinazione del prezzo, veniva dichiarato che, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla data di prima assegnazione, non sussisteva più alcun impedimento all'alienazione dell'immobile.
3. Era, poi, fatto storico che nel 2016 gli acquirenti e avevano citato CP_5 CP_6
davanti al Tribunale di Milano, per ottenere l'accertamento della nullità Parte_1 parziale dell'atto di compravendita, per violazione della norma imperativa prevista dall'art. 35 della L. 865/1971 e per ottenere la restituzione della somma di €
101.561,92 corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita, pari a € 155.000,00 ed il prezzo massimo cui l'immobile, nel rispetto della citata normativa, avrebbe dovuto essere venduto, pari a € 54.438,08. Il Tribunale di Milano, con sentenza n.1540/2019, aveva accolto la domanda degli attori, dichiarando la nullità parziale del contratto e condannando l'attore alla restituzione della citata differenza di prezzo, oltre al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori.
4. Ad avviso del , dunque, era integrata la responsabilità professionale del notaio PT convenuto, per avere lo consentito la vendita in sede di rogito al prezzo di €
155.000.00 e per avere dichiarato l'insussistenza di qualsiasi impedimento all'alienazione, senza assicurare il rispetto del vincolo del prezzo imposto ex lege.
5. Il giudice di prime cure riteneva non sussistente la violazione dei doveri di perizia e diligenza professionale gravanti sul notaio, per un duplice ordine di ragioni.
6. In primo luogo, la dichiarazione contenuta nell'atto notarile sulla insussistenza di alcun impedimento all'alienazione dell'immobile attestava esclusivamente il venir meno del divieto convenzionale di alienazione dell'immobile e di costituzione di diritti reali sullo stesso, per un periodo di dieci anni e quindi la possibilità di cedere il bene. Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, da tale dichiarazione non si desumeva il venire meno né dei diversi requisiti soggettivi relativi ai futuri acquirenti, né quelli oggettivi, relativi alla determinazione del prezzo, requisiti previsti dalla convenzione;
tanto è vero che nella clausola n.2 del rogito si dava espressamente atto che la parte acquirente era stata resa edotta di tutti i patti e le condizioni contenute nella convenzione a rogito notaio , citata nelle premesse. Persona_1
7. In secondo luogo, l'atto di compravendita era stato preceduto da una proposta di acquisito irrevocabile degli acquirenti accettata dal , nella quale si dava atto PT
pagina 10 di 23 dell'accordo di conferire l'incarico al professionista architetto di Persona_2
determinare il prezzo massimo per la vendita, in base ai criteri fissati nella citata convenzione. Risultava anche prodotta in giudizio la stima di tale professionista, datata
1.9.2010, redatta sulla base della rivalutazione e della percentuale di deprezzamento in rapporto all'età dell'immobile, nei termini previsti dalla clausola n. 9 della convenzione CIMEP in punto di determinazione del prezzo dei trasferimenti successivi al primo. Ora, anche se tali atti non erano allegati al rogito, il giudice di prime cure reputava che gli stessi fossero compresi tra quelli verificati dal notaio nella fase preparatoria della vendita, tenuto conto dell'efficacia negoziale della proposta irrevocabile accettata e del fatto che nel rogito veniva dato atto della mediazione da parte della società Del resto, ciò trovava anche conferma nella Controparte_2
circostanza che, a seguito della ricezione della prima richiesta attorea di risarcimento dei danni nel novembre 2017, il notaio aveva subito evidenziato come il prezzo fosse stato determinato sulla base dell'attestazione scritta dell'architetto . Per_2
Precisava il giudice di prime cure che “tali dati fanno quindi dubitare sul fatto che, una volta verificata la consapevolezza in capo alle parti dell'atto delle pattuizioni contenute nella convenzione anche in punto di criteri di determinazione del prezzo, il dovere di diligenza professionale richiesto al convenuto ricomprendesse l'onere di verificare se il prezzo determinato da un tecnico incaricato dalle parti rientrasse effettivamente nell'ambito del prezzo massimo calcolato secondo la convenzione”.
8. In terzo luogo, il Tribunale di Milano sottolineava come il rogito fosse stato concluso nel 2010, ossia cinque anni prima dell'intervenuto della Cass. civ, Sezioni Unite n.
18135/2015, che aveva affermato il principio secondo cui “il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n.
865 del 1971, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, attesa la "ratio legis" di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni speculative di rivendita”. Ora, doveva considerarsi che, come desumibile dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite, vi erano due indirizzi giurisprudenziali opposti su tale tematica: secondo un primo orientamento, si doveva dare prevalenza all'autonomia negoziale delle parti, con la conseguente applicazione dei divieti di alienazione e dei criteri normativi di determinazione del prezzo solo al pagina 11 di 23 primo avente causa, ovvero al costruttore, titolare della concessione rilasciata a contributo ridotto e parte della convenzione-tipo stipulata con il Comune, senza alcun riflesso sui successivi subacquirenti;
secondo un diverso indirizzo, cui hanno aderito le
Sezioni Unite, doveva essere valorizzata la natura imperativa delle norme da cui discende la disciplina vincolistica e la conseguente nullità delle clausole prevedenti la violazione dei parametri legali sul prezzo di cessione, con sostituzione mediante inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla legge ai sensi degli artt.1339 e
1419 comma 2 cod. civ..
9. Come ultima considerazione, il giudice di prima istanza, poi, rilevava che non vi era esaustiva prova dei danni allegati dal . In primo luogo, non vi era prova che le PT
somme richieste dagli acquirenti fossero state effettivamente corrisposte e neppure vi era prova della definitività della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità parziale del contratto di compravendita. In secondo luogo, anche per l'ipotesi di una condotta colposa ed inadempiente del notaio, era del tutto dubbio che il pregiudizio subito dal potesse comprendere il maggior prezzo da restituire agli acquirenti. PT
Ciò in quanto, “la prevista nullità della determinazione di un prezzo di vendita superiore
a quello risultante dalla applicazione della convenzione CIMEP e dall'applicazione della normativa sull'edilizia convenzionata, implica che non vi era ab origine nella sfera giuridica dell'attore il diritto a percepire tale maggiore prezzo e che quindi lo stesso, indipendentemente dalla condotta ascritta al notaio, non avrebbe potuto pretendere dagli acquirenti né trattenere tale prezzo”. In tale prospettiva, dunque, ad avviso del
Tribunale di Milano, il danno risarcibile, al massimo, avrebbe potuto essere determinato nelle spese di lite poste a carico dell'attore nella vertenza instaurata dagli acquirenti, vertenza che sarebbe stata evitata solo laddove il prezzo fissato nel rogito e conseguito dal fosse stato pari al prezzo massimo accertato nella sentenza PT
n. 1540/2019.
10. L'esito del giudizio giustificava, infine, la condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della parte convenuta.
11. Avverso la decisione di prime cure ha interposto gravame il , chiedendo PT
accertarsi la responsabilità professionale del notaio, con condanna dello stesso al pagamento della posta risarcitoria di € 101.561,92 oltre interessi dal 6.10.2010 al pagina 12 di 23 saldo, importo corrispondente a quanto il era stato tenuto a corrispondere a PT
e in forza della sentenza n. 1540/2019; chiedeva anche che il dott. CP_5 CP_6
fosse condannato a corrispondere la somma di € 20.381,98 oltre interessi CP_1
dal 19.2.2019 pari a quanto il aveva dovuto pagare in favore degli acquirenti PT per spese legali nel giudizio di nullità della compravendita e, infine, la somma di €
19.595,98, somma che egli stesso aveva dovuto versare al legale che lo aveva seguito nella sopra detta vertenza.
12. , costituitosi in secondo grado, instava per il rigetto del gravame, E_
spiccando, a sua volta, appello incidentale incentrato sul difetto di legittimazione passiva, con conseguente domanda di condanna del ai sensi dell'art. 96 PT
c.p.c..
13. Dopo l'udienza di prima comparizione in data 6.2.2024, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 2.7.2024 sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
14. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. contraddittorietà tra la sentenza gravata e quella n. 1540/2019 emessa dal
Tribunale di Milano, passata in giudicato, che aveva accertato la nullità parziale del contratto di compravendita concluso in data 6.10.2010: primo motivo a sostegno dell'appello principale;
b. mancata valutazione di risultanze istruttorie rilevanti al fine della responsabilità del professionista: secondo motivo a sostegno dell'appello principale;
c. prova in ordine ai danni lamentati da : terzo motivo a sostegno Parte_1 dell'appello principale;
d. legittimazione passiva del notaio: primo motivo a supporto dell'appello incidentale;
e. condanna ex art. 96 c.p.c.: secondo motivo a supporto dell'appello incidentale.
15. Per ragioni di ordine logico, è necessario esaminare prioritariamente il primo motivo a fondamento dell'appello incidentale (sub 14.d).
pagina 13 di 23 16. La difesa di parte appellata osserva che ogni pretesa del , alla luce della PT
prospettazione dallo stesso esposta, avrebbe dovuto essere indirizzata contro
[...]
e . Ed, invero, il primo, in veste di professionista nominato Per_2 CP_9
congiuntamente da parte venditrice e parte acquirente prima del rogito del 6.10.2010, aveva calcolato il prezzo massimo di acquisto dell'immobile in base della convenzione
CIMEP. La seconda, quale venditrice dell'immobile, nell'ambito della precedente compravendita del 2006, aveva percepito la somma, certamente non dovuta, di €
180.000,00, persino più elevata di quella di € 155.000,00 percepita solo quattro anni più tardi dal . Inoltre, la difesa sottolinea come l'importante novità legislativa PT
del 2018 avesse fornito gli strumenti per comporre tale tipologia di contenzioso, prevedendo l'affrancamento degli immobili in edilizia convenzionata;
oltre tutto la sentenza n. 1540/2019 era intervenuta a febbraio 2019 e per tale ragione le parti del giudizio, data l'importante novità legislativa del 2018, ben avrebbero potuto chiedere la cessazione della materia del contendere.
17. Opinione della Corte quanto al primo motivo a supporto dell'appello incidentale
(14.d). Si osserva che l'odierno appellato è legittimato passivo, nella veste di notaio rogante l'atto di compravendita del 6.10.2010. Ciò che, infatti, il imputa al PT
professionista è la mancanza di diligenza professionale parametrata in relazione al caso in esame, ossia al contratto di compravendita del quale è, poi, stata dichiarata la nullità parziale, sulla base dell'art. 35 L. n. 865/1971. Le altre prospettazioni esposte dal dott. - e, quindi, la prospettata responsabilità del professionista CP_1
incaricato di indicare il corretto prezzo del bene immobile e la venditrice dello stesso nel 2006 ad un prezzo non corretto anche all'epoca - sono funzionali a delineare altre azioni eventualmente esperibili dalla difesa del , in via alternativa o PT
subordinata, secondo precise strategie difensive che non sono da esaminarsi in questa sede. Con la conseguenza che anche l'eventuale, positivo esperimento di alcuna di dette azioni non escluderebbe, in astratto, la prospettazione della responsabilità professionale e, dunque, la legittimazione passiva dell'odierno appellato.
18. I motivi sub a, b, c – stante la stretta connessione – debbono essere esaminati congiuntamente. Con specifico riguardo al motivo sub a), la parte appellante rileva che il giudice di prime cure non aveva tenuto in debita considerazione la sentenza n.
pagina 14 di 23 1540/2019, il cui esito negativo aveva indotto il ad agire giudizialmente nei PT
confronti del notaio. Ed, invero, detta sentenza aveva sancito la nullità parziale del contratto di compravendita dell'ottobre 2010, in quanto concluso in violazione dell'art. 35 L. n. 865/1971; in forza di detta nullità, quindi, il prezzo della compravendita era stato rideterminato in € 53.438,08, con conseguente condanna di alla Parte_1 restituzione, in favore degli acquirenti, della somma di € 101.561,02 – somma corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita pari ad € 155.000,00 ed il prezzo massimo cui l'immobile, nel rispetto della predetta normativa, avrebbe dovuto essere venduto, pari ad € 54.438,08. Ebbene, il giudice di prime cure non solo non considerava in termini adeguati il dictum, ma affermava che la valutazione circa la diligenza del professionista dovesse essere condotta alla stregua della situazione esistente al momento della conclusione del contratto e ciò contrariamente all'analisi giurisprudenziale esposta nella sentenza n. 1540/2019. Non solo, ma il Tribunale di
Milano dava conto dell'arresto di cui a Cass. civ. SU n. 18135/2015, pronuncia ritenuta uno spartiacque in ordine al contrasto sulla natura del vincolo derivante dal regime di edilizia convenzionata ex art. 35 L. n. 865/1971; e, tuttavia, specificava che all'epoca del contratto del 2010 vi era un contrasto giurisprudenziale tra, da un lato, la prevalenza dell'autonomia negoziale delle parti, con applicazione del divieto di alienazione e dei criteri di determinazione del prezzo solo al primo degli aventi causa;
e, dall'altro, l'imperatività della norma sul vincolo di determinazione del prezzo. Una tale posizione era del tutto in contrasto con le affermazioni contenute nella sentenza n.
1540/2019 nella parte in cui era sancito il dovere del notaio di informare le parti dei limiti oggettivi concernenti la determinazione del prezzo massimo di vendita dell'immobile de quo. Ed, invero, in modo del tutto improprio, il giudice di prime cure aveva sottolineato come la stima immobiliare confezionata dall'architetto
[...]
non potesse non fare parte del compendio documentale verificato dal Per_2 notaio nella fase preparatoria della vendita “considerata l'efficacia negoziale della proposta irrevocabile accettata e la circostanza che nel rogito veniva dato atto che le parti si erano avvalse della mediazione della società . Sottolinea, difatti, CP_2
l'appellante come di tale valutazione effettuata dal notaio, secondo il pensiero PT
del giudice di prime cure, non vi fosse alcuna prova;
non solo, ma ad avviso del pagina 15 di 23 giudice della sentenza n. 1540/2019 anche l'indicazione della disposizione normativa nella proposta di acquisto era del tutto irrilevante, a fronte della natura imperativa delle disposizioni legislative vigenti all'epoca.
19. Con particolare riguardo al motivo sub b), l'impugnante osserva che erroneamente il giudice aveva seguito l'impostazione difensiva del notaio, secondo il quale il richiamo alla citata convenzione conteneva anche tutti i requisiti soggettivi e oggettivi in fatto, rispettivamente, di status economico - sociale degli acquirenti e determinazione del prezzo. In realtà, con la confezione dell'atto di compravendita de quo il notaio si era limitato ad osservare che, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla data di prima assegnazione, non sussisteva più alcun impedimento all'alienazione dell'immobile in questione;
e, in tal modo, il professionista aveva acconsentito affinché fosse trasferito un immobile sprovvisto dei requisiti richiesti dalla convenzione, in quanto contrario alle prescrizioni del citato art. 35. Né il fatto che nella clausola n. 2 si desse atto che la parte acquirente era stata resa edotta di tutti i patti e le condizioni contenute nella convenzione a rogito notaio dott. era minimamente sufficiente ad Persona_1 escludere la responsabilità dell'odierno appellato, che, in tal modo, avrebbe avuto solo un mero ruolo di accertamento passivo della volontà delle parti e ciò in contrasto con le disposizioni codicistiche di cui agli artt. 1176, II comma, e 2236 c.c., oltre che con gli artt. 27 e 28 L, n. 89/1913 e con i principi deontologici di cui all'art. 44 dei cd. protocolli dell'attività notarile. Al contrario, l'affermazione circa la libera commerciabilità dell'immobile – in ragione del trascorso decennio dalla prima alienazione - dimostrava che il notaio non aveva reale conoscenza della determinazione del prezzo massimo di vendita e, tanto meno, si era interrogato in merito al differente prezzo rispetto alla prima compravendita ed a quella oggetto di causa. E, nonostante il rilievo, in premessa, del vincolo di determinazione del prezzo massimo dell'immobile, in coerenza con un orientamento giurisprudenziale, successivamente consolidatosi con la pronuncia a Sezioni Unite del 2015, non era stata svolta alcuna precisazione quanto al riflesso pratico di detta affermazione.
20. Con riferimento specifico al motivo sub c), la difesa di assume che, Parte_1
una volta accertata la responsabilità del debitore, il danno dalla stessa condotta scaturente deve essere riparato in modo tale da fornire al danneggiato una completa pagina 16 di 23 ed effettiva reintegrazione per equivalente o in forma specifica del pregiudizio subito e quindi in modo indipendente dalla prova, nel caso de quo, della sopportazione dei costi lamentati.
21. Opinione della Corte quanto ai motivi sub 14 a, 14b, 14 c. E' utile una sintetica illustrazione del materiale istruttorio acquisito alla causa. Dalla sentenza n. 1540/2019
( doc. 10 di parte in primo grado) emerge che il giudice aveva riportato il PT
contenuto di arresti della Corte di Cassazione secondo cui il vincolo concernente il prezzo massimo di cessione di immobili realizzati nell'ambito dell'edilizia economica e popolare ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/1971 non era affatto limitato alla sola vendita dal costruttore al primo acquirente, bensì seguiva il bene a titolo di vincolo reale in tutti i successivi passaggi di proprietà, fintanto che non fosse stato rimosso mediante a stipula di un'apposita convenzione con il Comune. Ciò in quanto il permanere del vincolo di prezzo era idoneo ad evitare che le agevolazioni concesse si trasformassero in uno strumento di speculazione non solo in rapporto alla prima vendita, ma anche in relazione a quelle successive, consentendo in tal modo il raggiungimento dello scopo pubblico preordinato dalla legge in occasione di tutti i successivi passaggi di proprietà. Il Tribunale di Milano, pertanto, riteneva che la clausola sul prezzo convenuto dalle parti ed esorbitante i limiti di legge costituisse una pattuizione nulla, con possibilità di eterointegrazione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1339 c.c.. Pertanto, chi aveva acquistato un immobile di edilizia residenziale convenzionata a prezzo di mercato aveva diritto alla restituzione della differenza tra quanto versato e quanto dovuto in forza dei vincoli normativi de quibus.
Né, a tale proposito, rilevava che nella proposta di acquisto fosse dato conto del prezzo determinato dalle parti in base alla stima del tecnico indicato di comune accordo. Seguiva, dunque, la condanna del venditore alla restituzione della somma di
€ 101.56,92 ai sensi dell'art. 2033 c.c., somma corrispondente alla differenza tra il prezzo praticato e quello concretamente esigibile. A seguito di diffida di PT
con raccomandata dell'11.12.2017 ( doc. 8 di ) - dopo la notifica della
[...] PT citazione da parte degli acquirenti e – il notaio CP_6 CP_5 E_
rispondeva con missiva in data 13.12.2018 ( doc. 9), precisando che la compravendita era stata conclusa dopo dieci anni dalla data di prima assegnazione pagina 17 di 23 risalente al 25.9.1986; precisando, altresì, che il prezzo era stato determinato attraverso apposita attestazione scritta dell'architetto , indicato di Persona_2
comune accordo dalle parti e specificando anche che gli acquirenti avevano dichiarato di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla predetta convenzione. Sub doc. 3 si trova la proposta di acquisto trasmessa da e da Persona_5
in cui è espressamente scritto, dopo l'indicazione del prezzo di € Controparte_8
155.000,00 quanto segue: “si precisa che tale somma è stata offerta dalla parte proponente rispettando la limitazione di prezzo prevista dalla convenzione che verrà in tal caso determinata dall'architetto ”; seguivano, poi, le tempistiche Persona_2 del versamento del prezzo, la condizione sospensiva costituita dall'ottenimento del mutuo da parte degli acquirenti, la clausola compromissoria e il carattere irrevocabile della proposta per giorni 50. Sub doc. 4 di parte attorea in prime cure si trova il contratto di compravendita siglato in data 6.10.2010, Rep. n. 67426, regisrato il
7.10.2010 le cui premesse davano conto dei seguenti fatti: 1) tra la società costruttrice , il Comune di Pessano con Controparte_7
Bornago ed il era E_0 stata stipulata una convenzione ai sensi dell'art. 35, VII comma della L. n. 865/1971 con la quale il CIMEP aveva concesso alla predetta società il diritto di superficie sulle aree a parte del lotto PB/2 bis – 34 poste in Comune di Pessano con Bornago;
2) la durata della concessione era fissata in anni 90; 3) gli edifici realizzati dalla società sarebbero stati di esclusiva proprietà della società medesima e degli aventi causa per tutta la durata della concessione, ma, allo scadere della stessa, l'ente proprietario del suolo avrebbe acquistato automaticamente anche la proprietà degli edifici ivi costruiti senza alcuna indennità da corrispondere;
4) vi era un divieto di alienazione e di costituzione di diritti reali di godimento per il periodo di dieci anni dalla data della prima cessione;
5) detta convenzione aveva previsto che, in caso di vendite successive alla prima cessione, il prezzo dell'alloggio venisse definito aggiungendo al prezzo di cessione una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici mensili ISTAT del costo di costruzione del fabbricato residenziale e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e che al nuovo valore venisse applicata una percentuale di deprezzamento calcolata progressivamente in ragione pagina 18 di 23 degli anni trascorsi;
6) erano trascorsi oltre dieci anni dalla data di prima assegnazione, giusta scrittura privata per notaio dott. di Milano in Persona_6 data 25.9.1986 e pertanto non sussisteva più alcun impedimento all'alienazione dell'immobile in questione;
7) gli acquirenti erano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla convenzione de qua. Seguivano le ordinarie disposizioni pattizie in punto individuazione del bene immobile, prezzo, possesso, spese e dichiarazioni fiscali.
22. Il quesito posto alla Corte è, dunque, se, in presenza di una proposta irrevocabile di acquisto, contenente il richiamo alla convenzione ed ai requisiti di cui all'art. 35 L. n.
865/1971 e alla luce della stima effettuata dall'architetto di fiducia delle parti, il richiamo, contenuto nel rogito del 6.10.2010, della convenzione nelle premesse e l'affermazione circa la libera circolazione del bene ( essendo trascorsi dieci anni dalla prima cessione), fosse sufficiente ad escludere qualsivoglia responsabilità in capo al professionista;
e ciò alla luce della pacifica divisione giurisprudenziale esistente in merito alla ultrattività delle restrizioni normative oggettive e soggettive incidenti sull'effettività della libera circolazione dell'immobile di edilizia agevolata per scopi pubblicistici. Soccorrono, all'uopo, i criteri elaborati in generale dai giudici di legittimità secondo cui “il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurarne serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. In particolare, egli è tenuto a compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, dovendo acquisire informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità professionale di un notaio rogante un atto di compravendita immobiliare senza compiere le opportune indagini in ordine al titolo di proprietà dell'immobile acquistato per usucapione dal venditore in forza di una sentenza di primo grado che, benché trascritta, era stata impugnata e, quindi, non recava l'attestazione di passaggio in giudicato, censurando anche l'affermazione del
pagina 19 di 23 giudice di secondo grado per la quale l'informazione sulla definitività della menzionata sentenza fosse una nozione "alla portata di tutti") (v. Cass. civ. n. 7283/2021); ed, ancora, Cass. civ. n. 4911/2022 ha affermato che “il notaio incaricato della stipula di un contratto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, essendo tenuto a compiere l'attività necessaria ad assicurare la serietà e certezza dei relativi effetti tipici, e il risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, dal momento che contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la responsabilità professionale di un notaio il quale, in sede di stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, aveva omesso di accertare che
l'immobile ipotecato era incommerciabile, in quanto gravato da usi civici non affrancati)”.
23. Trasfondendo tali principi nel caso di specie, si deve dare atto che la sentenza n.
1540/2019 non contiene alcuna affermazione in ordine alla responsabilità del notaio e, tuttavia, accerta – come ormai passato in giudicato - la nullità parziale dell'atto di compravendite, con l'ulteriore conseguenza dell'obbligo restitutorio sorto in capo a
. In detta sentenza, inoltre, il giudice ritiene irrilevante che nella Parte_1
proposta di acquisto fosse dato conto del prezzo determinato dalle parti in forza del parere espresso dal tecnico di comune accordo, e ciò proprio alla luce del carattere imperativo della disposizione di cui al più volte citato art. 35. Questo essendo il contesto fattuale – tra l'altro passato in giudicato – si rileva non tanto un contrasto tra le sentenze, quanto una mancata prova in ordine al passaggio fondamentale costituito dal ritenere che il notaio avesse preso atto e verificato, nella fase preparatoria del rogito, la stima effettuata dall'architetto in base all'art. 9 Per_2
della convenzione CIMEP. Ed, invece, proprio la fisiologica diligenza professionale avrebbe dovuto imporre neppure una mera presa d'atto – peraltro non provata - ma una puntuale esplicitazione dei vincoli soggettivi ed oggettivi di cui il bene era gravato.
Esplicitazione che avrebbe dovuto essere contenuta nell'atto, al fine di escludere il confezionamento di un atto parzialmente nullo. In tal modo, invece, il notaio si era limitato ad indicare l'insussistenza di impedimenti all'alienazione in ragione dell'essere pagina 20 di 23 trascorsi più di dieci anni dalla prima alienazione, senza esplicitare, invece, quei vincoli che maggiormente gravavano sull'immobile, interferendo – come, poi, hanno in concreto interferito - nella certezza dei traffici commerciali. Né una tale attivazione può ritenersi esclusa in ragione della stima tecnica effettuata dall'architetto , per Per_2
la semplice ragione che un conto è la valutazione tecnica e la stima commerciale dell'immobile, sia pure alla luce della convenzione de qua; un conto è la valutazione in termini giuridici dei vincoli normativi. Ebbene, proprio tale valutazione giuridica doveva rifluire nella sfera conoscitiva delle parti, per evitare di dare seguito a trattative intavolate tra le stesse, magari anche in buona fede, ma nella non conoscenza del dato giuridico e delle inevitabili conseguenze del carattere imperativo di una disciplina avente pacificamente risvolti pubblicistici. Alla luce di tali considerazioni, quindi, è certamente integrata le responsabilità professionale dell'odierna parte appellata.
24. Quanto, in particolare, ai danni lamentati, si osserva che la difesa della parte appellata non ha dimostrato che la sentenza n. 1540/2019 sia stata oggetto di giudizio di secondo grado e che il dictum sia stato modificato, non avendo contrastato l'affermazione del secondo cui sarebbe passata in giudicato. Ne consegue PT
che, dovendo il essere reintegrato nella stessa posizione in cui si trovava PT
anteriormente alla vicenda giudiziaria de qua, lo stesso deve essere risarcito quanto a quelle spese originate dalla domanda introdotta dagli acquirenti e Tra CP_6 CP_5
dette spese sono comprese quelle che è stato condannato a Parte_1 rimborsare in favore degli acquirenti in forza della sentenza n. 1540/2019 pari ad €
20.381,98 (in ragione di € 13.430,00 per compenso, € 786,00 per spese oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario delle spese generali al 15%) come da sentenza sub doc.
10 di parte attorea in prime cure, importo non contestato nella sua entità da parte del
. Sono altresì comprese le spese legali sostenute dal per affrontare CP_1 PT
il sopra detto giudizio ( cfr. doc. 11 di parte attorea, pro forma avv. Di Bari). Non è, invece, risarcibile la somma di € 101.561,92 ( somma, come detto, pari alla differenza tra il prezzo della compravendita praticato e quello coerente con il dato normativo), in quanto, in tal modo si verrebbe a riconoscere, nella sfera giuridica dell'appellante, una somma che concretamente non era esigibile da parte dello stesso, alla luce dei vincoli legislativi gravanti sull'immobile.
pagina 21 di 23 25. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1
in parziale riforma della sentenza n. 357/2023, è accertata la responsabilità professionale del notaio dott. in relazione alla stipula dell'atto di E_ compravendita in data 6.10.2010. Per l'effetto, la parte appellata deve essere condannata al pagamento della somma di € 39.977,96, somma dovuta dal per PT
quanto esposto sub n. 24, oltre agli interessi legali dalla prima diffida, di cui alla PEC dell'11.12.2017 ( doc. n. 8 di parte attorea in prime cure) al saldo.
26. L'esito del gravame comporta l'assorbimento del secondo motivo alla base dell'appello incidentale e la condanna di parte appellata alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi in favore di . Parte_1
27. In ragione dell'accertata soccombenza, deve rimborsare le spese E_
di lite sia del primo, sia del secondo grado, in favore del , avuto riguardo al PT quantum riconosciuto e con esclusione, quanto all'appello, dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1944/2023, ogni diversa istanza, eccezione di e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Parte_1
riforma della sentenza n. 357/2023 emessa dal Tribunale di Milano, accerta la responsabilità professionale del dott. in relazione all'atto di E_
compravendita siglato in data 6.10.2010, Rep. n. 67426, regisrato il 7.10.2010
e, per l'effetto, condanna il dott. al pagamento, in favore E_
di , della somma di 39.977,96, oltre agli interessi legali Parte_1 dall'11.12.2017 sino al saldo;
II. conferma, quanto al resto, la sentenza n. 357/2023 emessa dal Tribunale di
Milano;
III. condanna il dott. a rimborsare, in favore di E_ PT
, le spese processuali che, quanto al primo grado, liquida in € 7.616,00;
[...] quanto al secondo grado, liquida in € 6.946,00 - oltre, per entrambi i gradi al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 22 di 23 Milano, 17.7.2024.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1944/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Di Parte_1 C.F._1
Bari, elettivamente domiciliato in piazza Castello, 8, Cologno Monzese presso il difensore appellante contro
( C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti E_ C.F._2
Giuseppe Iannaccone e Andrea Becheroni, elettivamente domiciliato in corso G. Matteotti,
11, Milano, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Iannaccone
appellato
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, emessa dal
Tribunale di Milano ed in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis: pagina 1 di 23 - rigettare l'appello incidentale del IO Avv. , in quanto totalmente E_
infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi supra esposti;
- riformare la sentenza n.357/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 18.01.2023 e pubblicata in data 19.01.2023, nella parte in cui statuisce:
“…omissis… Ritiene il Tribunale che, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, non sia configurabile una violazione dei doveri di perizia e diligenza professionale gravanti sul IO che ha rogato l'atto di compravendita per un duplice ordine di rilievi.
* Da un lato, si osserva che la dichiarazione contenuta nell'atto notarile sulla insussistenza di alcun impedimento all'alienazione dell'immobile attesta esclusivamente il venire meno del divieto convenzionale di alienazione e di costruzione di diritti reali dell'immobile per un periodo di dieci anni e quindi la possibilità di cedere ad un terzo il bene.
Diversamente da quanto allegato dall'attore, da tale dichiarazione non si desume in alcun modo il venir meno dei requisiti soggettivi inerenti ai futuri acquirenti e oggettivi, relativi alla determinazione del prezzo, previsti dalla convenzione, tant'è che nella clausola n.2 del rogito si dà espressamente atto che la parte acquirente è stata resa edotta di tutti i patti e le condizioni convenute nella convenzione a rogito IO , citata nella Persona_1
presente.
Ciò posto, come risulta dalla documentazione prodotta dal convenuto, l'atto di compravendita
è stato preceduto da una proposta di acquisto irrevocabile degli acquirenti ed accettata dall'attore, nella quale si dà atto dell'accordo di conferire l'incarico al professionista Arch.
di determinare il prezzo massimo per la vendita in base ai criteri previsti Persona_2
nella citata convenzione (Doc.1B).
Risulta poi prodotta in giudizio la stima di tale professionista, datata 01.09.2010 (Doc.1B), redatta sulla base dell'applicazione della rivalutazione e della percentuale di deprezzamento in riferimento all'età dell'edificio, così come previsto dalla clausola 9 della Convenzione
CIMEP in punto di calcolo di prezzo dei trasferimenti successivi al primo (cfr. Doc.2 fascicolo attoreo)
Anche se tali atti non erano allegati del rogito, si deve ritenere che gli stessi rientrassero nell'ambito dei documenti verificati dal IO nella fase preparatoria della vendita, considerata l'efficacia negoziale della proposta irrevocabile accettata e la circostanza che nel rogito si dà atto del fatto che le parti si sono avvalse della mediazione della Società
pagina 2 di 23 ppunto, che ha predisposto la scrittura stipulata Controparte_2 CP_3
dai contraenti.
Ciò trova conferma nella circostanza che, a seguito della ricezione della prima richiesta risarcitoria avanzata dall'attore nel novembre 2017 (nella fase di iniziale pendenza del giudizio promosso dagli acquirenti), il convenuto nella propria lettera di risposta ha da subito evidenziato come il prezzo fosse stato determinato sulla base dell'attestazione scritta dall'Arch. (doc.3 fascicolo convenuto). Per_2
Tali dati fanno quindi dubitare sul fatto che, una volta verificata la consapevolezza in capo alle parti dell'atto delle pattuizioni contenute nella Convenzione anche in punto di criteri di determinazione del prezzo, il dovere di diligenza professionale richiesto al convenuto ricomprendesse l'onere di verificare se il prezzo determinato da un tecnico incaricato dalle parti rientrasse effettivamente nell'ambito del prezzo massimo calcolato secondo la
Convenzione.
* Dall'altro lato, occorre considerare che il rogito è stato stipulato nel 2010, cinque anni prima dell'intervento della Sezione Unite n.18135/2015, che ha affermato il principio secondo cui “il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile in regime di edilizia agevolata ex Art.35
L.865 del 1971, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, attesa la “ratio legis” di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni speculative di rivendita”.
In base all'esame della giurisprudenza precedente, e come si evince dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite, vi erano due indirizzi giurisprudenziali opposti su tale tematica: secondo un primo orientamento, si doveva dare prevalenza all'autonomia negoziale delle parti, con la conseguente applicazione dei divieti di alienazione e dei criteri normativi di determinazione del prezzo solo al primo avente causa, ovvero al costruttore, titolare della concessione rilasciata a contributo ridotto e parte della convenzione-tipo stipulata con il Comune, senza alcun riflesso sui successivi subacquirenti (tale orientamento era stato sostenuto, con riferimento agli immobili di edilizia convenzionata dalle sentenze di legittimità n.13006 del
2000 e, successivamente, dalla pronuncia n.7630 del 2011); un diverso indirizzo, cui hanno aderito le Sezioni Unite, affermato da una pronuncia più risalente (Cass.civ. n.9266 del 1995), ha invece valorizzato la natura imperativa delle norme cui discende la disciplina vincolistica e la conseguente nullità delle clausole prevedenti la violazione dei parametri legali sul prezzo di
pagina 3 di 23 cessione, con sostituzione mediante inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla legge ai sensi degli artt.1339 e 1419 co.2 c.c.
Orbene, poiché la valutazione sull'osservanza dei doveri del convenuto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento del compimento della prestazione, il quadro di incertezza sopra delineato e la presenza di autorevoli precedenti escludenti la nullità parziale dell'atto portano ulteriormente ad escludere la violazione da parte del IO dei canoni di diligenza professionale di cui all'Art.1176 c.c.
Peraltro, appare al riguardo significativo il fatto che l'azione degli acquirenti nei confronti di
sia stata promossa nel 2016, ovvero dopo la citata pronuncia delle Sezioni Parte_1
Unite che ha risolto il contrasto giurisprudenziale affermando il citato principio dell'applicabilità dei criteri normativi di determinazione del prezzo anche agli acquirenti successivi al primo.
In base ai formulati rilievi non si ritiene configurabile la dedotta responsabilità contrattuale del convenuto.
* […] omissis […] si deve rilevare come sulla base delle allegazioni e produzioni dell'attore non vi sia piena prova dei danni allegati.
Invero, oltre al fatto che non vi è evidenza né del fatto che gli importi richiesti siano stati corrisposti agli acquirenti, né della definitività della sentenza di primo grado che ha dichiarato la nullità parziale del contratto (trattandosi di fatto che potrebbe rilevare ai fini di considerare i citati esborsi come danno futuro ragionevolmente certo), se anche si ritenesse sussistente una condotta colposa ed inadempiente del notaio, è dubbio che il pregiudizio subito da
possa ricomprendere il maggior prezzo da restituire agli acquirenti. Parte_1
Invero, la prevista nullità della determinazione di un prezzo di vendita superiore a quello risultante dalla applicazione della Convenzione CIMEP e dall'applicazione della normativa sull'edilizia convenzionata, implica che non vi era ab origine nella sfera giuridica dell'attore il diritto a percepire tale maggior prezzo e che quindi lo stesso, indipendentemente dalla condotta ascritta al IO, non avrebbe potuto pretendere dagli acquirenti né trattenere tale prezzo.
In questa prospettiva il danno risarcibile potrebbe al più essere determinato nelle spese di lite poste a carico dell'attore nel giudizio promosso dagli acquirenti, che sarebbero state evitate soltanto laddove il prezzo fissato nel rogito e conseguito da fosse stato pari Parte_1 al prezzo massimo accertato nella sentenza n.1540/2019. […] omissis […]”
pagina 4 di 23 e per l'effetto:
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del IO Avv. per E_ aver rogato l'atto di compravendita tra i Sig.ri e , affetto da Parte_1 CP_4
nullità parziale, così come statuito con sentenza n.1540/2019 emessa dal Tribunale di Milano in data 11.02.2019 e pubblicata in data 18.02.2019 e, per l'effetto:
- condannare l'odierno convenuto a corrispondere al sig. la somma di Parte_1
€.101.561,92, oltre interessi a decorrere dal 6.10.2010 e sino al saldo, pari alla somma a cui l'odierno attore è stato condannato a restituire ai sigg.ri e con sentenza n. CP_5 CP_6
1540/2019 del Tribunale di Milano;
- condannare l'odierno convenuto a corrispondere al sig. la somma di Parte_1
€.20.381,98 oltre interessi dal 19.02.2019 e sino al saldo, pari alla somma a cui l'odierno attore è stato condannato a corrispondere ai sigg.ri e a titolo di spese legali, CP_5 CP_6
con sentenza n. 1540/2019 del Tribunale di Milano;
- condannare l'odierno convenuto a corrispondere al sig. la somma di Parte_1
€.19.595,98, oltre interessi dal 19.02.2019 e sino al saldo, pari alla somma che l'odierno attore deve corrispondere al sottoscritto legale per il patrocinio nella causa conclusasi con sentenza n. 1540/2019 del Tribunale di Milano.
Il tutto con vittoria di spese di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario.
Conclusioni per : E_
In via di appello incidentale:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva del IO , per le ragioni tutte di CP_1
cui alla comparsa di costituzione e successivi scritti difensivi;
- condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a corrispondere al IO la PT CP_1
somma ritenuta di giustizia secondo equità.
In via principale:
- stante l'inammissibilità o manifesta infondatezza dell'impugnazione avversaria, disporre ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350-bis c.p.c.;
pagina 5 di 23 - In ogni caso, rigettare tutti i motivi d'appello avversari perché infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza 357/2023, emessa dal Tribunale di Milano in data 18 gennaio 2023 e pubblicata in data 19 gennaio 2023;
In via istruttoria:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta necessaria ulteriore attività istruttoria, ammettersi i seguenti capitoli di prova testimoniale:
1) VERO CHE l'immobile sito in Pessano Con Bornago, via Don Lorenzo Milani n. 7
(l'Immobile), è stato costruito dall'impresa TE Parigi Costruzioni Edili S.r.l.;
2) VERO CHE, in data 29 marzo 1983, è stata stipulata a ministero del IO in Per_1
Giussano una Convenzione tra il CIMEP, il Comune di Pessano Con Bornago e l'impresa
TE Parigi Costruzioni Edili S.r.l. rep. N. 4289/724;
3) VERO CHE LA, prima del 19 luglio 2010 e in ogni caso alla sottoscrizione dell'offerta d'acquisto (All. 1B fascicolo di primo grado), ha informato i NO e , acquirenti CP_5 CP_6 dell'Immobile, e ha ricordato al GN , venditore dell'Immobile, dell'esistenza Parte_1 della Convenzione tra il CIMEP, il Comune di Pessano Con Bornago e l'impresa TE Parigi
Costruzioni Edili S.r.l. rep. N. 4289/724;
4) VERO CHE LA, prima del 19 luglio 2010 e in ogni caso alla sottoscrizione dell'offerta d'acquisto (All. 1B fascicolo di primo grado), ha informato i NO e , acquirenti CP_5 CP_6 dell'Immobile, e ha ricordato al GN , venditore dell'Immobile, il contenuto Parte_1 della Convenzione tra il CIMEP, il Comune di Pessano Con Bornago e l'impresa TE Parigi
Costruzioni Edili S.r.l. rep. N. 4289/724;
5) VERO CHE LA, prima del 19 luglio 2010 e in ogni caso alla sottoscrizione dell'offerta d'acquisto (All. 1B fascicolo di primo grado), ha riferito ai NO e , acquirenti CP_5 CP_6 dell'Immobile, e ha ricordato al GN , venditore dell'Immobile, che il prezzo Parte_1
di vendita era determinato dalla Convenzione tra il CIMEP, il Comune di Pessano Con
Bornago e l'impresa TE Parigi Costruzioni Edili S.r.l. rep. N. 4289/724;
6) VERO CHE i NO e , acquirenti dell'Immobile, e il GN , CP_5 CP_6 Parte_1 venditore dell'Immobile, successivamente al 19 luglio 2019 hanno conferito incarico all'arch.
per quantificare il prezzo di vendita dell'Immobile ai sensi della Convenzione Persona_2 tra il CIMEP, il Comune di Pessano Con Bornago e l'impresa TE Parigi Costruzioni Edili
S.r.l. rep. N. 4289/724;
pagina 6 di 23 7) VERO CHE l'arch. , in data 1° settembre 2010, ha attestato in Euro Persona_2
165.522,18 il prezzo di vendita dell'Immobile successivo alla 1° assegnazione;
8) VERO CHE l'arch. ha attestato che l'importo di Euro 165.522,18 è stato Persona_2
dallo stesso determinato ai sensi della Convenzione tra il CIMEP, il Comune di Pessano Con
Bornago e l'impresa TE Parigi Costruzioni Edili S.r.l. rep. N. 4289/724;
9) VERO CHE l'arch. ha comunicato e trasmesso ai NO e , Persona_2 CP_5 CP_6 nonché al GN , l'attestazione ai sensi della Convenzione tra il CIMEP, il Parte_1
Comune di Pessano Con Bornago e l'impresa TE Parigi Costruzioni Edili S.r.l. rep. N.
4289/724 da cui risultava un prezzo di vendita dell'immobile pari a Euro 165.522,188;
10) VERO CHE i NO e , acquirenti dell'Immobile, e il GN CP_5 CP_6 PT
, venditore dell'Immobile, hanno determinato in Euro 155.000,00 il prezzo di vendita
[...] dell'Immobile;
11) VERO CHE l'Immobile è stato venduto, con atto a ministero del dott. E_
del 6 ottobre 2010, al prezzo di Euro 155.000,00;
12) VERO CHE il dott. , ha redatto l'atto di compravendita;
E_
13) VERO CHE il dott. ha quantificato il prezzo di vendita dell'Immobile. E_
Il capitolo n. 13 è formulato in forma positiva per provocare attraverso la deposizione del teste la conferma che il dott. non ha determinato il prezzo massimo per la vendita CP_1 dell'Immobile previsto dalla Convenzione e pertanto la sua totale estraneità ai fatti di causa.
14) VERO CHE, nel 2018, è entrata in vigore la legge 17 dicembre 2018 n. 136;
15) VERO CHE tale legge si applica con efficacia retroattiva agli immobili compravenduti nel
2010;
16) VERO CHE il venditore oggi ha il diritto ai sensi della legge 17 dicembre 2018 n. 136 di pagare Euro 500,00 per la rimozione dei vincoli di prezzo.
Sui predetti capitoli di prova testimoniale si indica quale testimone il GN Testimone_1
prezzo agenzia Tecnicasa, Viale Europa 32, Bussero (MI).
Ammettersi a prova contraria i seguenti capitoli:
1) VERO CHE, in data 29 marzo 1983, è stata stipulata a ministero del IO in Per_1
Giussano una Convenzione tra il CIMEP, il Comune di Pessano Con Bornago e l'impresa
TE Parigi Costruzioni Edili S.r.l. rep. N. 4289/724;
pagina 7 di 23 2) VERO CHE l'art. 9 della predetta convenzione prevede che l'Immobile sia alienabile trascorsi 10 anni dalla cessione tra imprenditore concessionario e acquirente, come si evince dal documento che si rammostra al teste (doc. 2 avversario fascicolo di primo grado);
3) VERO CHE, in data 25 settembre 1986, con atto registrato in data 3 ottobre 1986, è stato stipulato il contratto di compravendita tra e Controparte_7
, come si evince dal documento che si rammostra al teste (ns. doc. 6 fascicolo Testimone_2
di primo grado);
4) VERO CHE il contratto di compravendita del 6 ottobre 2010 che si rammostra al teste (ns. doc. 1 A fascicolo di primo grado) indicava il contratto di compravendita del 25 settembre
1986 tra e;
Controparte_7 Testimone_2
5) VERO CHE l'arch. , prima del 6 ottobre 2010, ha comunicato e trasmesso Persona_2 ai NO e , nonché al GN , l'attestazione ai sensi della CP_5 CP_6 Parte_1
Convenzione tra il CIMEP, il Comune di Pessano Con Bornago e l'impresa TE Parigi
Costruzioni Edili S.r.l. rep. N. 4289/724 - che si rammostra al teste (ns. doc. 1 B fascicolo di primo grado) - da cui risultava un prezzo di vendita dell'immobile pari a Euro 165.522,188;
6) VERO CHE l'offerta d'acquisto dell'Immobile sottoscritta dal Sig. e l'attestazione PT dell'Arch. datata 1° settembre 2010 sono state consegnate al IO Per_2 CP_1
prima del 6 ottobre 2010.
Si indica a prova contraria il teste già indicato a prova diretta e cioè il GN Testimone_1
presso agenzia Tecnocasa, Viale Europa 32, Bussero (MI) nella sua qualità di mediatore, nel
2010, della compravendita dell'Immobile.
Si chiede altresì l'interrogatorio formale del Sig. sui seguenti capitoli: Parte_1
1) VERO CHE LA, in data 27 giugno 2006, ha acquistato l'Immobile dalla GNa Per_3
per Euro 180.000,00;
[...]
2) VERO CHE LA, all'atto della compravendita, ha corrisposto alla GNa la Per_3
somma di Euro 180.000,00;
3) VERO CHE LA, successivamente alla notifica dell'atto di citazione da parte dei NO
e in data 13 giugno 2016, non ha informato la GNa dell'atto CP_5 CP_6 Persona_3
di citazione che Le è stato notificato dai NO e;
CP_5 CP_6
pagina 8 di 23 4) VERO CHE LA non ha inoltrato una diffida nei confronti della GNa Persona_3 successivamente alla notifica dell'atto di citazione da parte dei NO e in data CP_5 CP_6
13 giugno 2016.
Si chiede, ove necessario, CTU volta a determinare le somme che il Sig. può Parte_1 pagare oggi nell'interesse dei NO e per rimuovere ogni vincolo di prezzo CP_5 CP_6 sull'Immobile.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 357/2023, respingeva le domande di risarcimento dei danni formulate da nei confronti del notaio dott. Parte_1
, danni scaturenti dalla condotta tenuta dal professionista in E_
occasione della stipula del contratto di compravendita in data 6.10.2010, posto che di detto contratto era stata successivamente pronunciata la nullità parziale, con sentenza del Tribunale di Milano n. 1540/2019.
2. In particolare, aveva dedotto di avere acquistato la proprietà Parte_1 superficiaria per anni 90 dell'immobile sito in Pessano con Bornago, via Don Lorenzo
Milani 17 con atto a ministero IO ad un prezzo dichiarato nell'atto Persona_4 di acquisto di € 51.187,62, a fronte di un prezzo concordato di € 180.000,00, trattandosi di prezzo da determinarsi ai sensi della convenzione stipulata in data
19.3.1983 tra il CIMEP, il Comune di Pessano con Bornago e l'impresa TE Parigi
Costruzioni Edili s.r.l., sulla base delle disposizioni relative al divieto di alienabilità, alla determinazione del prezzo di vendita ed ai requisiti soggettivi degli acquirenti di cui all'art. 35 L. n. 865/1971. Esponeva che nel luglio 2010 e Persona_5
avevano indirizzato all'attore una proposta irrevocabile di acquisito Controparte_8 dell'immobile al prezzo di € 155.000,00 e che nell'atto di compravendita a rogito del notaio , seppure fosse indicato nelle premesse la sussistenza del divieto CP_1
convenzionale di alienazione e costituzione di diritti reali di godimento per un periodo di dieci anni dalla prima cessione, oltre alla previsione di requisiti di carattere pagina 9 di 23 soggettivo in ordine agli acquirenti e di carattere oggettivo per la determinazione del prezzo, veniva dichiarato che, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla data di prima assegnazione, non sussisteva più alcun impedimento all'alienazione dell'immobile.
3. Era, poi, fatto storico che nel 2016 gli acquirenti e avevano citato CP_5 CP_6
davanti al Tribunale di Milano, per ottenere l'accertamento della nullità Parte_1 parziale dell'atto di compravendita, per violazione della norma imperativa prevista dall'art. 35 della L. 865/1971 e per ottenere la restituzione della somma di €
101.561,92 corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita, pari a € 155.000,00 ed il prezzo massimo cui l'immobile, nel rispetto della citata normativa, avrebbe dovuto essere venduto, pari a € 54.438,08. Il Tribunale di Milano, con sentenza n.1540/2019, aveva accolto la domanda degli attori, dichiarando la nullità parziale del contratto e condannando l'attore alla restituzione della citata differenza di prezzo, oltre al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori.
4. Ad avviso del , dunque, era integrata la responsabilità professionale del notaio PT convenuto, per avere lo consentito la vendita in sede di rogito al prezzo di €
155.000.00 e per avere dichiarato l'insussistenza di qualsiasi impedimento all'alienazione, senza assicurare il rispetto del vincolo del prezzo imposto ex lege.
5. Il giudice di prime cure riteneva non sussistente la violazione dei doveri di perizia e diligenza professionale gravanti sul notaio, per un duplice ordine di ragioni.
6. In primo luogo, la dichiarazione contenuta nell'atto notarile sulla insussistenza di alcun impedimento all'alienazione dell'immobile attestava esclusivamente il venir meno del divieto convenzionale di alienazione dell'immobile e di costituzione di diritti reali sullo stesso, per un periodo di dieci anni e quindi la possibilità di cedere il bene. Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, da tale dichiarazione non si desumeva il venire meno né dei diversi requisiti soggettivi relativi ai futuri acquirenti, né quelli oggettivi, relativi alla determinazione del prezzo, requisiti previsti dalla convenzione;
tanto è vero che nella clausola n.2 del rogito si dava espressamente atto che la parte acquirente era stata resa edotta di tutti i patti e le condizioni contenute nella convenzione a rogito notaio , citata nelle premesse. Persona_1
7. In secondo luogo, l'atto di compravendita era stato preceduto da una proposta di acquisito irrevocabile degli acquirenti accettata dal , nella quale si dava atto PT
pagina 10 di 23 dell'accordo di conferire l'incarico al professionista architetto di Persona_2
determinare il prezzo massimo per la vendita, in base ai criteri fissati nella citata convenzione. Risultava anche prodotta in giudizio la stima di tale professionista, datata
1.9.2010, redatta sulla base della rivalutazione e della percentuale di deprezzamento in rapporto all'età dell'immobile, nei termini previsti dalla clausola n. 9 della convenzione CIMEP in punto di determinazione del prezzo dei trasferimenti successivi al primo. Ora, anche se tali atti non erano allegati al rogito, il giudice di prime cure reputava che gli stessi fossero compresi tra quelli verificati dal notaio nella fase preparatoria della vendita, tenuto conto dell'efficacia negoziale della proposta irrevocabile accettata e del fatto che nel rogito veniva dato atto della mediazione da parte della società Del resto, ciò trovava anche conferma nella Controparte_2
circostanza che, a seguito della ricezione della prima richiesta attorea di risarcimento dei danni nel novembre 2017, il notaio aveva subito evidenziato come il prezzo fosse stato determinato sulla base dell'attestazione scritta dell'architetto . Per_2
Precisava il giudice di prime cure che “tali dati fanno quindi dubitare sul fatto che, una volta verificata la consapevolezza in capo alle parti dell'atto delle pattuizioni contenute nella convenzione anche in punto di criteri di determinazione del prezzo, il dovere di diligenza professionale richiesto al convenuto ricomprendesse l'onere di verificare se il prezzo determinato da un tecnico incaricato dalle parti rientrasse effettivamente nell'ambito del prezzo massimo calcolato secondo la convenzione”.
8. In terzo luogo, il Tribunale di Milano sottolineava come il rogito fosse stato concluso nel 2010, ossia cinque anni prima dell'intervenuto della Cass. civ, Sezioni Unite n.
18135/2015, che aveva affermato il principio secondo cui “il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n.
865 del 1971, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, attesa la "ratio legis" di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni speculative di rivendita”. Ora, doveva considerarsi che, come desumibile dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite, vi erano due indirizzi giurisprudenziali opposti su tale tematica: secondo un primo orientamento, si doveva dare prevalenza all'autonomia negoziale delle parti, con la conseguente applicazione dei divieti di alienazione e dei criteri normativi di determinazione del prezzo solo al pagina 11 di 23 primo avente causa, ovvero al costruttore, titolare della concessione rilasciata a contributo ridotto e parte della convenzione-tipo stipulata con il Comune, senza alcun riflesso sui successivi subacquirenti;
secondo un diverso indirizzo, cui hanno aderito le
Sezioni Unite, doveva essere valorizzata la natura imperativa delle norme da cui discende la disciplina vincolistica e la conseguente nullità delle clausole prevedenti la violazione dei parametri legali sul prezzo di cessione, con sostituzione mediante inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla legge ai sensi degli artt.1339 e
1419 comma 2 cod. civ..
9. Come ultima considerazione, il giudice di prima istanza, poi, rilevava che non vi era esaustiva prova dei danni allegati dal . In primo luogo, non vi era prova che le PT
somme richieste dagli acquirenti fossero state effettivamente corrisposte e neppure vi era prova della definitività della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità parziale del contratto di compravendita. In secondo luogo, anche per l'ipotesi di una condotta colposa ed inadempiente del notaio, era del tutto dubbio che il pregiudizio subito dal potesse comprendere il maggior prezzo da restituire agli acquirenti. PT
Ciò in quanto, “la prevista nullità della determinazione di un prezzo di vendita superiore
a quello risultante dalla applicazione della convenzione CIMEP e dall'applicazione della normativa sull'edilizia convenzionata, implica che non vi era ab origine nella sfera giuridica dell'attore il diritto a percepire tale maggiore prezzo e che quindi lo stesso, indipendentemente dalla condotta ascritta al notaio, non avrebbe potuto pretendere dagli acquirenti né trattenere tale prezzo”. In tale prospettiva, dunque, ad avviso del
Tribunale di Milano, il danno risarcibile, al massimo, avrebbe potuto essere determinato nelle spese di lite poste a carico dell'attore nella vertenza instaurata dagli acquirenti, vertenza che sarebbe stata evitata solo laddove il prezzo fissato nel rogito e conseguito dal fosse stato pari al prezzo massimo accertato nella sentenza PT
n. 1540/2019.
10. L'esito del giudizio giustificava, infine, la condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della parte convenuta.
11. Avverso la decisione di prime cure ha interposto gravame il , chiedendo PT
accertarsi la responsabilità professionale del notaio, con condanna dello stesso al pagamento della posta risarcitoria di € 101.561,92 oltre interessi dal 6.10.2010 al pagina 12 di 23 saldo, importo corrispondente a quanto il era stato tenuto a corrispondere a PT
e in forza della sentenza n. 1540/2019; chiedeva anche che il dott. CP_5 CP_6
fosse condannato a corrispondere la somma di € 20.381,98 oltre interessi CP_1
dal 19.2.2019 pari a quanto il aveva dovuto pagare in favore degli acquirenti PT per spese legali nel giudizio di nullità della compravendita e, infine, la somma di €
19.595,98, somma che egli stesso aveva dovuto versare al legale che lo aveva seguito nella sopra detta vertenza.
12. , costituitosi in secondo grado, instava per il rigetto del gravame, E_
spiccando, a sua volta, appello incidentale incentrato sul difetto di legittimazione passiva, con conseguente domanda di condanna del ai sensi dell'art. 96 PT
c.p.c..
13. Dopo l'udienza di prima comparizione in data 6.2.2024, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 2.7.2024 sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
14. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. contraddittorietà tra la sentenza gravata e quella n. 1540/2019 emessa dal
Tribunale di Milano, passata in giudicato, che aveva accertato la nullità parziale del contratto di compravendita concluso in data 6.10.2010: primo motivo a sostegno dell'appello principale;
b. mancata valutazione di risultanze istruttorie rilevanti al fine della responsabilità del professionista: secondo motivo a sostegno dell'appello principale;
c. prova in ordine ai danni lamentati da : terzo motivo a sostegno Parte_1 dell'appello principale;
d. legittimazione passiva del notaio: primo motivo a supporto dell'appello incidentale;
e. condanna ex art. 96 c.p.c.: secondo motivo a supporto dell'appello incidentale.
15. Per ragioni di ordine logico, è necessario esaminare prioritariamente il primo motivo a fondamento dell'appello incidentale (sub 14.d).
pagina 13 di 23 16. La difesa di parte appellata osserva che ogni pretesa del , alla luce della PT
prospettazione dallo stesso esposta, avrebbe dovuto essere indirizzata contro
[...]
e . Ed, invero, il primo, in veste di professionista nominato Per_2 CP_9
congiuntamente da parte venditrice e parte acquirente prima del rogito del 6.10.2010, aveva calcolato il prezzo massimo di acquisto dell'immobile in base della convenzione
CIMEP. La seconda, quale venditrice dell'immobile, nell'ambito della precedente compravendita del 2006, aveva percepito la somma, certamente non dovuta, di €
180.000,00, persino più elevata di quella di € 155.000,00 percepita solo quattro anni più tardi dal . Inoltre, la difesa sottolinea come l'importante novità legislativa PT
del 2018 avesse fornito gli strumenti per comporre tale tipologia di contenzioso, prevedendo l'affrancamento degli immobili in edilizia convenzionata;
oltre tutto la sentenza n. 1540/2019 era intervenuta a febbraio 2019 e per tale ragione le parti del giudizio, data l'importante novità legislativa del 2018, ben avrebbero potuto chiedere la cessazione della materia del contendere.
17. Opinione della Corte quanto al primo motivo a supporto dell'appello incidentale
(14.d). Si osserva che l'odierno appellato è legittimato passivo, nella veste di notaio rogante l'atto di compravendita del 6.10.2010. Ciò che, infatti, il imputa al PT
professionista è la mancanza di diligenza professionale parametrata in relazione al caso in esame, ossia al contratto di compravendita del quale è, poi, stata dichiarata la nullità parziale, sulla base dell'art. 35 L. n. 865/1971. Le altre prospettazioni esposte dal dott. - e, quindi, la prospettata responsabilità del professionista CP_1
incaricato di indicare il corretto prezzo del bene immobile e la venditrice dello stesso nel 2006 ad un prezzo non corretto anche all'epoca - sono funzionali a delineare altre azioni eventualmente esperibili dalla difesa del , in via alternativa o PT
subordinata, secondo precise strategie difensive che non sono da esaminarsi in questa sede. Con la conseguenza che anche l'eventuale, positivo esperimento di alcuna di dette azioni non escluderebbe, in astratto, la prospettazione della responsabilità professionale e, dunque, la legittimazione passiva dell'odierno appellato.
18. I motivi sub a, b, c – stante la stretta connessione – debbono essere esaminati congiuntamente. Con specifico riguardo al motivo sub a), la parte appellante rileva che il giudice di prime cure non aveva tenuto in debita considerazione la sentenza n.
pagina 14 di 23 1540/2019, il cui esito negativo aveva indotto il ad agire giudizialmente nei PT
confronti del notaio. Ed, invero, detta sentenza aveva sancito la nullità parziale del contratto di compravendita dell'ottobre 2010, in quanto concluso in violazione dell'art. 35 L. n. 865/1971; in forza di detta nullità, quindi, il prezzo della compravendita era stato rideterminato in € 53.438,08, con conseguente condanna di alla Parte_1 restituzione, in favore degli acquirenti, della somma di € 101.561,02 – somma corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita pari ad € 155.000,00 ed il prezzo massimo cui l'immobile, nel rispetto della predetta normativa, avrebbe dovuto essere venduto, pari ad € 54.438,08. Ebbene, il giudice di prime cure non solo non considerava in termini adeguati il dictum, ma affermava che la valutazione circa la diligenza del professionista dovesse essere condotta alla stregua della situazione esistente al momento della conclusione del contratto e ciò contrariamente all'analisi giurisprudenziale esposta nella sentenza n. 1540/2019. Non solo, ma il Tribunale di
Milano dava conto dell'arresto di cui a Cass. civ. SU n. 18135/2015, pronuncia ritenuta uno spartiacque in ordine al contrasto sulla natura del vincolo derivante dal regime di edilizia convenzionata ex art. 35 L. n. 865/1971; e, tuttavia, specificava che all'epoca del contratto del 2010 vi era un contrasto giurisprudenziale tra, da un lato, la prevalenza dell'autonomia negoziale delle parti, con applicazione del divieto di alienazione e dei criteri di determinazione del prezzo solo al primo degli aventi causa;
e, dall'altro, l'imperatività della norma sul vincolo di determinazione del prezzo. Una tale posizione era del tutto in contrasto con le affermazioni contenute nella sentenza n.
1540/2019 nella parte in cui era sancito il dovere del notaio di informare le parti dei limiti oggettivi concernenti la determinazione del prezzo massimo di vendita dell'immobile de quo. Ed, invero, in modo del tutto improprio, il giudice di prime cure aveva sottolineato come la stima immobiliare confezionata dall'architetto
[...]
non potesse non fare parte del compendio documentale verificato dal Per_2 notaio nella fase preparatoria della vendita “considerata l'efficacia negoziale della proposta irrevocabile accettata e la circostanza che nel rogito veniva dato atto che le parti si erano avvalse della mediazione della società . Sottolinea, difatti, CP_2
l'appellante come di tale valutazione effettuata dal notaio, secondo il pensiero PT
del giudice di prime cure, non vi fosse alcuna prova;
non solo, ma ad avviso del pagina 15 di 23 giudice della sentenza n. 1540/2019 anche l'indicazione della disposizione normativa nella proposta di acquisto era del tutto irrilevante, a fronte della natura imperativa delle disposizioni legislative vigenti all'epoca.
19. Con particolare riguardo al motivo sub b), l'impugnante osserva che erroneamente il giudice aveva seguito l'impostazione difensiva del notaio, secondo il quale il richiamo alla citata convenzione conteneva anche tutti i requisiti soggettivi e oggettivi in fatto, rispettivamente, di status economico - sociale degli acquirenti e determinazione del prezzo. In realtà, con la confezione dell'atto di compravendita de quo il notaio si era limitato ad osservare che, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla data di prima assegnazione, non sussisteva più alcun impedimento all'alienazione dell'immobile in questione;
e, in tal modo, il professionista aveva acconsentito affinché fosse trasferito un immobile sprovvisto dei requisiti richiesti dalla convenzione, in quanto contrario alle prescrizioni del citato art. 35. Né il fatto che nella clausola n. 2 si desse atto che la parte acquirente era stata resa edotta di tutti i patti e le condizioni contenute nella convenzione a rogito notaio dott. era minimamente sufficiente ad Persona_1 escludere la responsabilità dell'odierno appellato, che, in tal modo, avrebbe avuto solo un mero ruolo di accertamento passivo della volontà delle parti e ciò in contrasto con le disposizioni codicistiche di cui agli artt. 1176, II comma, e 2236 c.c., oltre che con gli artt. 27 e 28 L, n. 89/1913 e con i principi deontologici di cui all'art. 44 dei cd. protocolli dell'attività notarile. Al contrario, l'affermazione circa la libera commerciabilità dell'immobile – in ragione del trascorso decennio dalla prima alienazione - dimostrava che il notaio non aveva reale conoscenza della determinazione del prezzo massimo di vendita e, tanto meno, si era interrogato in merito al differente prezzo rispetto alla prima compravendita ed a quella oggetto di causa. E, nonostante il rilievo, in premessa, del vincolo di determinazione del prezzo massimo dell'immobile, in coerenza con un orientamento giurisprudenziale, successivamente consolidatosi con la pronuncia a Sezioni Unite del 2015, non era stata svolta alcuna precisazione quanto al riflesso pratico di detta affermazione.
20. Con riferimento specifico al motivo sub c), la difesa di assume che, Parte_1
una volta accertata la responsabilità del debitore, il danno dalla stessa condotta scaturente deve essere riparato in modo tale da fornire al danneggiato una completa pagina 16 di 23 ed effettiva reintegrazione per equivalente o in forma specifica del pregiudizio subito e quindi in modo indipendente dalla prova, nel caso de quo, della sopportazione dei costi lamentati.
21. Opinione della Corte quanto ai motivi sub 14 a, 14b, 14 c. E' utile una sintetica illustrazione del materiale istruttorio acquisito alla causa. Dalla sentenza n. 1540/2019
( doc. 10 di parte in primo grado) emerge che il giudice aveva riportato il PT
contenuto di arresti della Corte di Cassazione secondo cui il vincolo concernente il prezzo massimo di cessione di immobili realizzati nell'ambito dell'edilizia economica e popolare ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/1971 non era affatto limitato alla sola vendita dal costruttore al primo acquirente, bensì seguiva il bene a titolo di vincolo reale in tutti i successivi passaggi di proprietà, fintanto che non fosse stato rimosso mediante a stipula di un'apposita convenzione con il Comune. Ciò in quanto il permanere del vincolo di prezzo era idoneo ad evitare che le agevolazioni concesse si trasformassero in uno strumento di speculazione non solo in rapporto alla prima vendita, ma anche in relazione a quelle successive, consentendo in tal modo il raggiungimento dello scopo pubblico preordinato dalla legge in occasione di tutti i successivi passaggi di proprietà. Il Tribunale di Milano, pertanto, riteneva che la clausola sul prezzo convenuto dalle parti ed esorbitante i limiti di legge costituisse una pattuizione nulla, con possibilità di eterointegrazione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1339 c.c.. Pertanto, chi aveva acquistato un immobile di edilizia residenziale convenzionata a prezzo di mercato aveva diritto alla restituzione della differenza tra quanto versato e quanto dovuto in forza dei vincoli normativi de quibus.
Né, a tale proposito, rilevava che nella proposta di acquisto fosse dato conto del prezzo determinato dalle parti in base alla stima del tecnico indicato di comune accordo. Seguiva, dunque, la condanna del venditore alla restituzione della somma di
€ 101.56,92 ai sensi dell'art. 2033 c.c., somma corrispondente alla differenza tra il prezzo praticato e quello concretamente esigibile. A seguito di diffida di PT
con raccomandata dell'11.12.2017 ( doc. 8 di ) - dopo la notifica della
[...] PT citazione da parte degli acquirenti e – il notaio CP_6 CP_5 E_
rispondeva con missiva in data 13.12.2018 ( doc. 9), precisando che la compravendita era stata conclusa dopo dieci anni dalla data di prima assegnazione pagina 17 di 23 risalente al 25.9.1986; precisando, altresì, che il prezzo era stato determinato attraverso apposita attestazione scritta dell'architetto , indicato di Persona_2
comune accordo dalle parti e specificando anche che gli acquirenti avevano dichiarato di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla predetta convenzione. Sub doc. 3 si trova la proposta di acquisto trasmessa da e da Persona_5
in cui è espressamente scritto, dopo l'indicazione del prezzo di € Controparte_8
155.000,00 quanto segue: “si precisa che tale somma è stata offerta dalla parte proponente rispettando la limitazione di prezzo prevista dalla convenzione che verrà in tal caso determinata dall'architetto ”; seguivano, poi, le tempistiche Persona_2 del versamento del prezzo, la condizione sospensiva costituita dall'ottenimento del mutuo da parte degli acquirenti, la clausola compromissoria e il carattere irrevocabile della proposta per giorni 50. Sub doc. 4 di parte attorea in prime cure si trova il contratto di compravendita siglato in data 6.10.2010, Rep. n. 67426, regisrato il
7.10.2010 le cui premesse davano conto dei seguenti fatti: 1) tra la società costruttrice , il Comune di Pessano con Controparte_7
Bornago ed il era E_0 stata stipulata una convenzione ai sensi dell'art. 35, VII comma della L. n. 865/1971 con la quale il CIMEP aveva concesso alla predetta società il diritto di superficie sulle aree a parte del lotto PB/2 bis – 34 poste in Comune di Pessano con Bornago;
2) la durata della concessione era fissata in anni 90; 3) gli edifici realizzati dalla società sarebbero stati di esclusiva proprietà della società medesima e degli aventi causa per tutta la durata della concessione, ma, allo scadere della stessa, l'ente proprietario del suolo avrebbe acquistato automaticamente anche la proprietà degli edifici ivi costruiti senza alcuna indennità da corrispondere;
4) vi era un divieto di alienazione e di costituzione di diritti reali di godimento per il periodo di dieci anni dalla data della prima cessione;
5) detta convenzione aveva previsto che, in caso di vendite successive alla prima cessione, il prezzo dell'alloggio venisse definito aggiungendo al prezzo di cessione una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici mensili ISTAT del costo di costruzione del fabbricato residenziale e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e che al nuovo valore venisse applicata una percentuale di deprezzamento calcolata progressivamente in ragione pagina 18 di 23 degli anni trascorsi;
6) erano trascorsi oltre dieci anni dalla data di prima assegnazione, giusta scrittura privata per notaio dott. di Milano in Persona_6 data 25.9.1986 e pertanto non sussisteva più alcun impedimento all'alienazione dell'immobile in questione;
7) gli acquirenti erano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla convenzione de qua. Seguivano le ordinarie disposizioni pattizie in punto individuazione del bene immobile, prezzo, possesso, spese e dichiarazioni fiscali.
22. Il quesito posto alla Corte è, dunque, se, in presenza di una proposta irrevocabile di acquisto, contenente il richiamo alla convenzione ed ai requisiti di cui all'art. 35 L. n.
865/1971 e alla luce della stima effettuata dall'architetto di fiducia delle parti, il richiamo, contenuto nel rogito del 6.10.2010, della convenzione nelle premesse e l'affermazione circa la libera circolazione del bene ( essendo trascorsi dieci anni dalla prima cessione), fosse sufficiente ad escludere qualsivoglia responsabilità in capo al professionista;
e ciò alla luce della pacifica divisione giurisprudenziale esistente in merito alla ultrattività delle restrizioni normative oggettive e soggettive incidenti sull'effettività della libera circolazione dell'immobile di edilizia agevolata per scopi pubblicistici. Soccorrono, all'uopo, i criteri elaborati in generale dai giudici di legittimità secondo cui “il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurarne serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. In particolare, egli è tenuto a compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, dovendo acquisire informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità professionale di un notaio rogante un atto di compravendita immobiliare senza compiere le opportune indagini in ordine al titolo di proprietà dell'immobile acquistato per usucapione dal venditore in forza di una sentenza di primo grado che, benché trascritta, era stata impugnata e, quindi, non recava l'attestazione di passaggio in giudicato, censurando anche l'affermazione del
pagina 19 di 23 giudice di secondo grado per la quale l'informazione sulla definitività della menzionata sentenza fosse una nozione "alla portata di tutti") (v. Cass. civ. n. 7283/2021); ed, ancora, Cass. civ. n. 4911/2022 ha affermato che “il notaio incaricato della stipula di un contratto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, essendo tenuto a compiere l'attività necessaria ad assicurare la serietà e certezza dei relativi effetti tipici, e il risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, dal momento che contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la responsabilità professionale di un notaio il quale, in sede di stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, aveva omesso di accertare che
l'immobile ipotecato era incommerciabile, in quanto gravato da usi civici non affrancati)”.
23. Trasfondendo tali principi nel caso di specie, si deve dare atto che la sentenza n.
1540/2019 non contiene alcuna affermazione in ordine alla responsabilità del notaio e, tuttavia, accerta – come ormai passato in giudicato - la nullità parziale dell'atto di compravendite, con l'ulteriore conseguenza dell'obbligo restitutorio sorto in capo a
. In detta sentenza, inoltre, il giudice ritiene irrilevante che nella Parte_1
proposta di acquisto fosse dato conto del prezzo determinato dalle parti in forza del parere espresso dal tecnico di comune accordo, e ciò proprio alla luce del carattere imperativo della disposizione di cui al più volte citato art. 35. Questo essendo il contesto fattuale – tra l'altro passato in giudicato – si rileva non tanto un contrasto tra le sentenze, quanto una mancata prova in ordine al passaggio fondamentale costituito dal ritenere che il notaio avesse preso atto e verificato, nella fase preparatoria del rogito, la stima effettuata dall'architetto in base all'art. 9 Per_2
della convenzione CIMEP. Ed, invece, proprio la fisiologica diligenza professionale avrebbe dovuto imporre neppure una mera presa d'atto – peraltro non provata - ma una puntuale esplicitazione dei vincoli soggettivi ed oggettivi di cui il bene era gravato.
Esplicitazione che avrebbe dovuto essere contenuta nell'atto, al fine di escludere il confezionamento di un atto parzialmente nullo. In tal modo, invece, il notaio si era limitato ad indicare l'insussistenza di impedimenti all'alienazione in ragione dell'essere pagina 20 di 23 trascorsi più di dieci anni dalla prima alienazione, senza esplicitare, invece, quei vincoli che maggiormente gravavano sull'immobile, interferendo – come, poi, hanno in concreto interferito - nella certezza dei traffici commerciali. Né una tale attivazione può ritenersi esclusa in ragione della stima tecnica effettuata dall'architetto , per Per_2
la semplice ragione che un conto è la valutazione tecnica e la stima commerciale dell'immobile, sia pure alla luce della convenzione de qua; un conto è la valutazione in termini giuridici dei vincoli normativi. Ebbene, proprio tale valutazione giuridica doveva rifluire nella sfera conoscitiva delle parti, per evitare di dare seguito a trattative intavolate tra le stesse, magari anche in buona fede, ma nella non conoscenza del dato giuridico e delle inevitabili conseguenze del carattere imperativo di una disciplina avente pacificamente risvolti pubblicistici. Alla luce di tali considerazioni, quindi, è certamente integrata le responsabilità professionale dell'odierna parte appellata.
24. Quanto, in particolare, ai danni lamentati, si osserva che la difesa della parte appellata non ha dimostrato che la sentenza n. 1540/2019 sia stata oggetto di giudizio di secondo grado e che il dictum sia stato modificato, non avendo contrastato l'affermazione del secondo cui sarebbe passata in giudicato. Ne consegue PT
che, dovendo il essere reintegrato nella stessa posizione in cui si trovava PT
anteriormente alla vicenda giudiziaria de qua, lo stesso deve essere risarcito quanto a quelle spese originate dalla domanda introdotta dagli acquirenti e Tra CP_6 CP_5
dette spese sono comprese quelle che è stato condannato a Parte_1 rimborsare in favore degli acquirenti in forza della sentenza n. 1540/2019 pari ad €
20.381,98 (in ragione di € 13.430,00 per compenso, € 786,00 per spese oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario delle spese generali al 15%) come da sentenza sub doc.
10 di parte attorea in prime cure, importo non contestato nella sua entità da parte del
. Sono altresì comprese le spese legali sostenute dal per affrontare CP_1 PT
il sopra detto giudizio ( cfr. doc. 11 di parte attorea, pro forma avv. Di Bari). Non è, invece, risarcibile la somma di € 101.561,92 ( somma, come detto, pari alla differenza tra il prezzo della compravendita praticato e quello coerente con il dato normativo), in quanto, in tal modo si verrebbe a riconoscere, nella sfera giuridica dell'appellante, una somma che concretamente non era esigibile da parte dello stesso, alla luce dei vincoli legislativi gravanti sull'immobile.
pagina 21 di 23 25. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1
in parziale riforma della sentenza n. 357/2023, è accertata la responsabilità professionale del notaio dott. in relazione alla stipula dell'atto di E_ compravendita in data 6.10.2010. Per l'effetto, la parte appellata deve essere condannata al pagamento della somma di € 39.977,96, somma dovuta dal per PT
quanto esposto sub n. 24, oltre agli interessi legali dalla prima diffida, di cui alla PEC dell'11.12.2017 ( doc. n. 8 di parte attorea in prime cure) al saldo.
26. L'esito del gravame comporta l'assorbimento del secondo motivo alla base dell'appello incidentale e la condanna di parte appellata alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi in favore di . Parte_1
27. In ragione dell'accertata soccombenza, deve rimborsare le spese E_
di lite sia del primo, sia del secondo grado, in favore del , avuto riguardo al PT quantum riconosciuto e con esclusione, quanto all'appello, dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1944/2023, ogni diversa istanza, eccezione di e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Parte_1
riforma della sentenza n. 357/2023 emessa dal Tribunale di Milano, accerta la responsabilità professionale del dott. in relazione all'atto di E_
compravendita siglato in data 6.10.2010, Rep. n. 67426, regisrato il 7.10.2010
e, per l'effetto, condanna il dott. al pagamento, in favore E_
di , della somma di 39.977,96, oltre agli interessi legali Parte_1 dall'11.12.2017 sino al saldo;
II. conferma, quanto al resto, la sentenza n. 357/2023 emessa dal Tribunale di
Milano;
III. condanna il dott. a rimborsare, in favore di E_ PT
, le spese processuali che, quanto al primo grado, liquida in € 7.616,00;
[...] quanto al secondo grado, liquida in € 6.946,00 - oltre, per entrambi i gradi al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 22 di 23 Milano, 17.7.2024.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 23 di 23