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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott. Giovanni Surdo - consigliere rel. dott.ssa Alessandra Ferraro - consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 440/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
6/5/2025, vertente
T R A
(cf. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Lecce - appellante contro
(cf. , rappresentata e difesa RO C.F._1 dall'Avv. Pietro Maria Ammaturo - appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1394/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 10.5.2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 06 maggio 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione, proponeva azione di responsabilità nei RO confronti del chiedendone la condanna al risarcimento per i Parte_1 danni patiti a causa della contrazione della malattia di Epatite B, scoperta nel dicembre 2011 e da ricondursi all'emotrasfusione cui la stessa era stata sottoposta in data 21.10.1989 presso il Presidio Ospedaliero “M. Giannuzzi” di Manduria.
2.-Istruita la causa a mezzo c.t.u. medica, il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 10.05.2023, ha rigettato l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal;
ha altresì rigettato Parte_1
l'eccepita prescrizione del diritto ritenendo non tardiva la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti del ministero con missiva inviata in data 23.02.2016 tenuto conto che la domanda ex lege n.210/1992, da intendersi quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, risaliva al 25.02.2011.
Nel merito, ha accolto la domanda di parte attrice condannando il Parte_1
al pagamento della somma di euro 14.513,00 a titolo di risarcimento dei danni
[...] patiti dall'attrice, nonché al pagamento delle spese di lite. Più precisamente, il primo giudice ha ritenuto raggiunta la prova del nesso causale tra emotrasfusione e contrazione della patologia condividendo le conclusioni elaborate dal c.t.u., secondo il quale si poteva “ragionevolmente affermare con criterio di elevata probabilità che
l'infezione da virus dell'epatite B sia stata contratta in seguito alla pratica emotrasfusionale cui l'attrice fu sottoposta”; in ordine, infine, alla quantificazione, il giudice ha evidenziato che il danno, individuato dal perito nella misura dell'8% quale danno biologico permanente, si è verificato solo nel 1996, né può essere oggetto di personalizzazione non avendo parte attrice allegato né provato alcun elemento specifico delle sue personali condizioni, ulteriore rispetto alle criticità tipiche di chi è affetto dalla detta patologia.
3.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello il , il quale ha Parte_1 dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale per i motivi che verranno più avanti esaminati.
4. -Si è costituita con comparsa depositata in data 19.07.2023, RO con la quale ha dedotto l'infondatezza delle doglianze esposte nell'atto di gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 6.5.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c.
** ** **
5. – Con il primo motivo di gravame, l'Amministrazione appellante si duole che il giudice abbia rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, individuando nel giorno di presentazione della domanda amministrativa il momento di decorrenza del termine prescrizionale, non tenendo conto che, nel caso di specie,
l'attrice ha avuto effettiva conoscenza del subito contagio ben prima, come dimostrato dalla documentazione versata in atti: ed in effetti, dalla cartella clinica relativa al pag. 2/6 ricovero ospedaliero della avvenuto nel 1996, già risultava riscontrato il CP_1 contagio da virus dell'epatite B;
dalla lettura dell'espletata c.t.u., inoltre, secondo l'appellante emergeva che la era consapevole di aver contratto il virus sin CP_1 dal 1996 e che la stessa era già in grado di ricondurlo all'emotrasfusione subita nel precedente ricovero, risalente al 1989.
Sotto altro profilo, il deduce che, quand'anche si volesse Parte_1 ritenere corretto far decorrere il termine prescrizionale dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dal 25.2.2011, detto termine doveva intendersi comunque spirato poiché la richiesta di risarcimento danni è stata ricevuta dal odierno appellante solo in data 26.02.2016, quindi oltre il termine Parte_1 quinquennale di prescrizione
Con il secondo motivo, l'impugnante si duole che il Tribunale abbia ritenuto raggiunta la prova del nesso causale non tenendo in alcun conto gli elementi probatori che invece avrebbero consentito di pervenire ad una differente decisione. Più precisamente, il perito incaricato, e conseguentemente il Tribunale, non hanno adeguatamente considerato: -la cartella clinica relativa al ricovero del 1989, allorquando la veniva sottoposta ad emotrasfusione, da cui emerge la storia CP_1 clinica precedente della paziente, la quale aveva sostenuto sei gravidanze di cui tre esitate in aborto, aveva subito un intervento di appendicectomia all'età di 13 anni nonché un ricovero ospedaliero nel 1987 per precordialgia con disturbi dell'equilibrio; dalla stessa cartella veniva in evidenza inoltre che la paziente già prima della subita trasfusione presentava valori indice di una cattiva funzionalità epatica;
-la cartella clinica relativa al ricovero del 1996 durante il quale la stessa paziente riferiva sia la propria positività al virus dell'epatite B, sia di essere stata sottoposta in precedenza ad emotrasfusione;
-infine, la documentazione relativa alla sacca di sangue somministrata alla fornita dal Centro Trasfusionale di Taranto dal quale CP_1 emergeva che l'unità ematica ceduta era stata validata secondo la normativa allora vigente e dunque sottoposta a test per la ricerca degli anticorpi HIV e del virus dell'epatite B che aveva dato esito negativo.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta la decisione di primo grado anche nella parte in cui riconosce e quantifica il danno asseritamente subito dall'odierna appellata nonostante quest'ultima non abbia provato né allegato alcunché.
Ed in effetti, dai dati emersi nel corso dell'istruttoria, emerge un quadro clinico di pag. 3/6 assoluta normalità senza che sia stata riscontrata alcuna disfunzionalità epatica in atto, da ciò derivando l'insussistenza di alcun danno biologico.
Infine, qualora si volesse ritenere sussistente un danno, non può neppure, in termini di corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., non tenersi conto del comportamento della stessa danneggiata rispetto al quale non si hanno riscontri circa la sottoposizione o meno a terapie farmacologiche che ad oggi consentono di ridurre l'entità della patologia fino ad arrivare a garantirne la completa regressione.
6.- Ritiene la Corte che il primo motivo di appello sia fondato con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice.
Il Tribunale ha rigettato l'eccepita prescrizione del diritto ritenendo non tardiva la richiesta di risarcimento danni avanzata da nei confronti del RO
con missiva inviata in data 23.02.2016, individuando il termine Parte_1 iniziale per il decorso della prescrizione nel giorno 25.2.2011, data in cui la stessa attrice aveva inoltrato in sede amministrativa la domanda di indennizzo ex lege n.210/1992.
Tale ricostruzione è errata in fatto, dal momento che dalla stessa documentazione prodotta dall'attrice, odierna appellata, è agevole desumere la prova della sua consapevolezza del contagio in epoca anteriore alla data della richiesta di indennizzo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “in tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da pazienti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo, di cui alla l. n. 210 del
1992, attesta l'esistenza, in capo al malato e ai familiari, della consapevolezza che queste siano da collegare causalmente con le trasfusioni e, pertanto, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., ma ciò non esclude che il giudice di merito individui in un momento precedente l'avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare prescritto il diritto al risarcimento, aveva fatto risalire l'avvenuta conoscenza del collegamento causale alla data della diagnosi dell'infezione e ciò tenuto conto delle conoscenze esistenti all'epoca in materia e del più generale principio dell'ordinaria diligenza)”
(Cass. n. 27757 del 22/11/2017, Rv. 647001–01; idem, Cass. n. 10190/2022; Cass.
pag. 4/6 n. 17421/2019; Cass. n. 16217/2019, la quale ha precisato che il termine di prescrizione quinquennale decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche).
7. - Nel caso in esame il ha dimostrato, attraverso gli elementi desumibili Parte_1 dalla documentazione clinica esibita dalla , che questa, già nel 1996, ben CP_1 prima di presentare la domanda di indennizzo del 2011, era a conoscenza di essere affetta da “epatite da virus B”. Infatti, in occasione del ricovero per ”fibrosi uterina” presso la Divisione di ginecologia e ostetricia del di in data 12.10.1996, CP_2 CP_3
i sanitari le diagnosticarono l'esistenza del contagio in questione;
in sede di anamnesi, la , nella stessa occasione, dichiarò di essere stata sottoposta a trasfusioni CP_1 di sangue nel 1988 (v. cartella clinica in atti, pag. 3).
Queste circostanze trovano conferma negli esiti della CTU, laddove il consulente d'ufficio afferma che la “nel 1996 ha avuto contezza di essere affetta da CP_1 epatite B… ed alla richiesta… confermò la trasfusione del 1989…” : ciò dimostra dunque che già dal 1996 l'interessata disponeva degli elementi necessari per individuare nell'emotrasfusione praticata negli anni '80 – una possibile causa dell'infezione; in altre parole, già nel 1996 l'attrice ebbe conoscenza di aver contratto l'infezione da epatite B, nella consapevolezza che quale possibile causa del contagio vi era la trasfusione di sangue, cui ella si era sottoposta nel precedente ricovero. Non vi
è dubbio che con un minimo di diligenza, sulla base di normali conoscenze, ella disponesse di tutti gli elementi per far valere eventuali diritti risarcitori correlati agli effetti della emotrasfusione. A pag. 17 della relazione il consulente d'ufficio conclude nel senso che “la sig.ra ebbe contezza del contagio e della sua natura CP_1 durante il ricovero” del 1996.
Sussiste pertanto, non solo la prova certa della conoscenza di essere affetta della specifica patologia infettiva, ma anche la ragionevole certezza che l'interessata fosse consapevole della sua causa, in quanto collegata – o facilmente collegabile con una diligenza minima - alla precedente trasfusione di sangue praticata nel 1988, circostanza, quest'ultima, di cui ella era al corrente, come è dimostrato dalle notizie pag. 5/6 anamnestiche rese dalla stessa nel 1996 ai sanitari del Policlinico di Bari. Ne consegue che, ponendo come dies a quo l'anno 1996, la prescrizione quinquennale ex art. 2947
c.c. è interamente decorsa.
In riforma della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento danni proposta da deve essere rigettata, con la sua condanna alle spese del RO doppio grado negli importi liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione proposta dal avverso la Parte_1 sentenza n.1394/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 10.05.2023, nei confronti di
, così provvede: RO
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento danni da emotrasfusioni proposta da RO
;
[...]
b) condanna l'appellata alle spese del doppio grado, liquidate nella somma complessiva di euro 3.200 (di cui € 1.700 per il primo grado ed € 1.500 per il giudizio di appello), oltre rimborso spese di studio nella misura del 15%, iva e cap;
c) pone definitivamente a carico dell'appellata le spese della CTU espletata in primo grado.
Lecce, 12 giugno 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio Francesco Esposito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott. Giovanni Surdo - consigliere rel. dott.ssa Alessandra Ferraro - consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 440/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
6/5/2025, vertente
T R A
(cf. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Lecce - appellante contro
(cf. , rappresentata e difesa RO C.F._1 dall'Avv. Pietro Maria Ammaturo - appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1394/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 10.5.2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 06 maggio 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione, proponeva azione di responsabilità nei RO confronti del chiedendone la condanna al risarcimento per i Parte_1 danni patiti a causa della contrazione della malattia di Epatite B, scoperta nel dicembre 2011 e da ricondursi all'emotrasfusione cui la stessa era stata sottoposta in data 21.10.1989 presso il Presidio Ospedaliero “M. Giannuzzi” di Manduria.
2.-Istruita la causa a mezzo c.t.u. medica, il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 10.05.2023, ha rigettato l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal;
ha altresì rigettato Parte_1
l'eccepita prescrizione del diritto ritenendo non tardiva la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti del ministero con missiva inviata in data 23.02.2016 tenuto conto che la domanda ex lege n.210/1992, da intendersi quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, risaliva al 25.02.2011.
Nel merito, ha accolto la domanda di parte attrice condannando il Parte_1
al pagamento della somma di euro 14.513,00 a titolo di risarcimento dei danni
[...] patiti dall'attrice, nonché al pagamento delle spese di lite. Più precisamente, il primo giudice ha ritenuto raggiunta la prova del nesso causale tra emotrasfusione e contrazione della patologia condividendo le conclusioni elaborate dal c.t.u., secondo il quale si poteva “ragionevolmente affermare con criterio di elevata probabilità che
l'infezione da virus dell'epatite B sia stata contratta in seguito alla pratica emotrasfusionale cui l'attrice fu sottoposta”; in ordine, infine, alla quantificazione, il giudice ha evidenziato che il danno, individuato dal perito nella misura dell'8% quale danno biologico permanente, si è verificato solo nel 1996, né può essere oggetto di personalizzazione non avendo parte attrice allegato né provato alcun elemento specifico delle sue personali condizioni, ulteriore rispetto alle criticità tipiche di chi è affetto dalla detta patologia.
3.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello il , il quale ha Parte_1 dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale per i motivi che verranno più avanti esaminati.
4. -Si è costituita con comparsa depositata in data 19.07.2023, RO con la quale ha dedotto l'infondatezza delle doglianze esposte nell'atto di gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 6.5.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c.
** ** **
5. – Con il primo motivo di gravame, l'Amministrazione appellante si duole che il giudice abbia rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, individuando nel giorno di presentazione della domanda amministrativa il momento di decorrenza del termine prescrizionale, non tenendo conto che, nel caso di specie,
l'attrice ha avuto effettiva conoscenza del subito contagio ben prima, come dimostrato dalla documentazione versata in atti: ed in effetti, dalla cartella clinica relativa al pag. 2/6 ricovero ospedaliero della avvenuto nel 1996, già risultava riscontrato il CP_1 contagio da virus dell'epatite B;
dalla lettura dell'espletata c.t.u., inoltre, secondo l'appellante emergeva che la era consapevole di aver contratto il virus sin CP_1 dal 1996 e che la stessa era già in grado di ricondurlo all'emotrasfusione subita nel precedente ricovero, risalente al 1989.
Sotto altro profilo, il deduce che, quand'anche si volesse Parte_1 ritenere corretto far decorrere il termine prescrizionale dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dal 25.2.2011, detto termine doveva intendersi comunque spirato poiché la richiesta di risarcimento danni è stata ricevuta dal odierno appellante solo in data 26.02.2016, quindi oltre il termine Parte_1 quinquennale di prescrizione
Con il secondo motivo, l'impugnante si duole che il Tribunale abbia ritenuto raggiunta la prova del nesso causale non tenendo in alcun conto gli elementi probatori che invece avrebbero consentito di pervenire ad una differente decisione. Più precisamente, il perito incaricato, e conseguentemente il Tribunale, non hanno adeguatamente considerato: -la cartella clinica relativa al ricovero del 1989, allorquando la veniva sottoposta ad emotrasfusione, da cui emerge la storia CP_1 clinica precedente della paziente, la quale aveva sostenuto sei gravidanze di cui tre esitate in aborto, aveva subito un intervento di appendicectomia all'età di 13 anni nonché un ricovero ospedaliero nel 1987 per precordialgia con disturbi dell'equilibrio; dalla stessa cartella veniva in evidenza inoltre che la paziente già prima della subita trasfusione presentava valori indice di una cattiva funzionalità epatica;
-la cartella clinica relativa al ricovero del 1996 durante il quale la stessa paziente riferiva sia la propria positività al virus dell'epatite B, sia di essere stata sottoposta in precedenza ad emotrasfusione;
-infine, la documentazione relativa alla sacca di sangue somministrata alla fornita dal Centro Trasfusionale di Taranto dal quale CP_1 emergeva che l'unità ematica ceduta era stata validata secondo la normativa allora vigente e dunque sottoposta a test per la ricerca degli anticorpi HIV e del virus dell'epatite B che aveva dato esito negativo.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta la decisione di primo grado anche nella parte in cui riconosce e quantifica il danno asseritamente subito dall'odierna appellata nonostante quest'ultima non abbia provato né allegato alcunché.
Ed in effetti, dai dati emersi nel corso dell'istruttoria, emerge un quadro clinico di pag. 3/6 assoluta normalità senza che sia stata riscontrata alcuna disfunzionalità epatica in atto, da ciò derivando l'insussistenza di alcun danno biologico.
Infine, qualora si volesse ritenere sussistente un danno, non può neppure, in termini di corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., non tenersi conto del comportamento della stessa danneggiata rispetto al quale non si hanno riscontri circa la sottoposizione o meno a terapie farmacologiche che ad oggi consentono di ridurre l'entità della patologia fino ad arrivare a garantirne la completa regressione.
6.- Ritiene la Corte che il primo motivo di appello sia fondato con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice.
Il Tribunale ha rigettato l'eccepita prescrizione del diritto ritenendo non tardiva la richiesta di risarcimento danni avanzata da nei confronti del RO
con missiva inviata in data 23.02.2016, individuando il termine Parte_1 iniziale per il decorso della prescrizione nel giorno 25.2.2011, data in cui la stessa attrice aveva inoltrato in sede amministrativa la domanda di indennizzo ex lege n.210/1992.
Tale ricostruzione è errata in fatto, dal momento che dalla stessa documentazione prodotta dall'attrice, odierna appellata, è agevole desumere la prova della sua consapevolezza del contagio in epoca anteriore alla data della richiesta di indennizzo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “in tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da pazienti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo, di cui alla l. n. 210 del
1992, attesta l'esistenza, in capo al malato e ai familiari, della consapevolezza che queste siano da collegare causalmente con le trasfusioni e, pertanto, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., ma ciò non esclude che il giudice di merito individui in un momento precedente l'avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare prescritto il diritto al risarcimento, aveva fatto risalire l'avvenuta conoscenza del collegamento causale alla data della diagnosi dell'infezione e ciò tenuto conto delle conoscenze esistenti all'epoca in materia e del più generale principio dell'ordinaria diligenza)”
(Cass. n. 27757 del 22/11/2017, Rv. 647001–01; idem, Cass. n. 10190/2022; Cass.
pag. 4/6 n. 17421/2019; Cass. n. 16217/2019, la quale ha precisato che il termine di prescrizione quinquennale decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche).
7. - Nel caso in esame il ha dimostrato, attraverso gli elementi desumibili Parte_1 dalla documentazione clinica esibita dalla , che questa, già nel 1996, ben CP_1 prima di presentare la domanda di indennizzo del 2011, era a conoscenza di essere affetta da “epatite da virus B”. Infatti, in occasione del ricovero per ”fibrosi uterina” presso la Divisione di ginecologia e ostetricia del di in data 12.10.1996, CP_2 CP_3
i sanitari le diagnosticarono l'esistenza del contagio in questione;
in sede di anamnesi, la , nella stessa occasione, dichiarò di essere stata sottoposta a trasfusioni CP_1 di sangue nel 1988 (v. cartella clinica in atti, pag. 3).
Queste circostanze trovano conferma negli esiti della CTU, laddove il consulente d'ufficio afferma che la “nel 1996 ha avuto contezza di essere affetta da CP_1 epatite B… ed alla richiesta… confermò la trasfusione del 1989…” : ciò dimostra dunque che già dal 1996 l'interessata disponeva degli elementi necessari per individuare nell'emotrasfusione praticata negli anni '80 – una possibile causa dell'infezione; in altre parole, già nel 1996 l'attrice ebbe conoscenza di aver contratto l'infezione da epatite B, nella consapevolezza che quale possibile causa del contagio vi era la trasfusione di sangue, cui ella si era sottoposta nel precedente ricovero. Non vi
è dubbio che con un minimo di diligenza, sulla base di normali conoscenze, ella disponesse di tutti gli elementi per far valere eventuali diritti risarcitori correlati agli effetti della emotrasfusione. A pag. 17 della relazione il consulente d'ufficio conclude nel senso che “la sig.ra ebbe contezza del contagio e della sua natura CP_1 durante il ricovero” del 1996.
Sussiste pertanto, non solo la prova certa della conoscenza di essere affetta della specifica patologia infettiva, ma anche la ragionevole certezza che l'interessata fosse consapevole della sua causa, in quanto collegata – o facilmente collegabile con una diligenza minima - alla precedente trasfusione di sangue praticata nel 1988, circostanza, quest'ultima, di cui ella era al corrente, come è dimostrato dalle notizie pag. 5/6 anamnestiche rese dalla stessa nel 1996 ai sanitari del Policlinico di Bari. Ne consegue che, ponendo come dies a quo l'anno 1996, la prescrizione quinquennale ex art. 2947
c.c. è interamente decorsa.
In riforma della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento danni proposta da deve essere rigettata, con la sua condanna alle spese del RO doppio grado negli importi liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione proposta dal avverso la Parte_1 sentenza n.1394/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 10.05.2023, nei confronti di
, così provvede: RO
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento danni da emotrasfusioni proposta da RO
;
[...]
b) condanna l'appellata alle spese del doppio grado, liquidate nella somma complessiva di euro 3.200 (di cui € 1.700 per il primo grado ed € 1.500 per il giudizio di appello), oltre rimborso spese di studio nella misura del 15%, iva e cap;
c) pone definitivamente a carico dell'appellata le spese della CTU espletata in primo grado.
Lecce, 12 giugno 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio Francesco Esposito
pag. 6/6