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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/06/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Rita Carosella Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
Domenico Maria Spinelli Giudice aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 266/2022 R.G., di appello avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 702 ter cpc dal Tribunale di Larino l'8.2.2022, n. rep. 108/2022, a definizione della controversia n. 59/2019 R.G., avente ad oggetto azione di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 cc;
TRA
( ), titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
( ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Aurora Lucia Corazzini, in forza di procura in atti, con domicilio digitale come da pec Registri di giustizia;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
( , in persona del l. r. in carica, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ettore A. Giacobone e Vincenzo Mastrangelo, in forza di procura in atti, con domicilio digitale come da pec Registri di giustizia;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante:
Chiede che l'Ill.ma Corte di Appello adita voglia compensare le spese del presente giudizio, alla luce dell'adesione all'eccezione di controparte con preghiera di valutare la manifesta onestà intellettuale.
Per l'appellato:
In via preliminare ed in rito:
1) Ritenere e dichiarare improcedibile l'appello proposto siccome tardivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 bis in disposto con l'art. 702 quater, cod. proc. civ.;
Nel merito:
2) Rigettare l'appello proposto, siccome improcedibile, inammissibile ed infondato per i motivi dedotti dalla CP_1
In via condizionata ed incidentale:
3) Accogliere le domande incidentali svolte dalla CP_1
4) Spese di lite vinte della doppia fase e con l'ulteriore condanna della per lite Pt_1 temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Larino con ordinanza ex art. 702 ter cpc dell'8.2.2022, n. rep. 108/2022, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
avente ad oggetto azione ex art. 2932 c.c. proposta in Controparte_1 relazione a contratto preliminare di un motopeschereccio con patto di riservato dominio datato 7.7.2018, ha dichiarato risolto il contratto preliminare, accertando il diritto del venditore di trattenere la somma di € 10.000,00, versata dalla promissaria CP_1 acquirente a titolo di caparra, ha rigettato ogni ulteriore domande e ha condannato la al pagamento delle spese processuali. Pt_1
2. Avverso l'ordinanza predetta, comunicata dalla cancelleria alle parti l'8.2.2022, ha proposto appello la , con atto di citazione notificato il 26.7.2022 chiedendone la Pt_1 totale riforma.
Si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 15.11.2022, e ha CP_1 chiesto in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello perché tardivo;
ha comunque contestato nel merito la fondatezza dell'impugnazione e, in via condizionata, nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello, ha proposto appello incidentale, insistendo nella condanna di controparte alle spese del doppio grado di giudizio oltre che per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Alla prima udienza di trattazione la difesa della ha dichiarato di aderire Pt_1
2 all'eccezione di tardività dell'appello, riconoscendo l'errore e chiedendo la compensazione delle spese di lite;
la difesa dell'appellata ha insistito nelle proprie richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È fondata l'eccezione di tardività dell'appello principale che deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Oggetto di gravame è l'ordinanza resa ex art. 702 ter cpc dal Tribunale di Larino, impugnabile, ai sensi del successivo art. 702 quater cpc, entro 30 giorni decorrenti dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, ovvero dalla sua notificazione se precedente.
Posto che il Tribunale di Larino ha provveduto a comunicare il provvedimento alle parti l'8.2.2022, l'appello - la cui notifica è stata effettuata in via telematica il 26.07.2022 - è tardivo.
2. Resta assorbito, dalla dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale, l'appello incidentale, in quanto espressamente condizionato alla valutazione di ammissibilità di quello principale.
È del pari assorbita ogni questione relativa alla tempestività dello stesso appello incidentale, per essere stato proposto nel rispetto dell'art. 343 cpc, ma oltre il termine di cui all'art. 702 quater cpc.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente, trovando applicazione il principio di causalità: l'adesione dell'appellante alle conclusioni di controparte relativamente alla tardività dell'appello può rilevare ai fini della quantificazione delle spese di lite (e della decisione sulla domanda ex art. 96 cpc), ma non esclude che l'iniziativa giudiziaria dell'appellante abbia reso necessaria la difesa tecnica dell'appellata, che non può sopportarne i relativi oneri economici.
Non è configurabile una soccombenza reciproca rispetto all'appello incidentale, essendo lo stesso stato proposto in via condizionata nella sola ipotesi di ammissibilità di quello principale.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere, pertanto, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base ai parametri di cui al d. m. n. 55/14 e ss. mm., tenuto conto del valore della causa (determinabile ex art. 12 cpc in € 40.000,00), in misura pari ai minimi per fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Non può modificarsi la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, per essere assorbito l'appello incidentale condizionato.
3 Con riferimento alla richiesta di condanna ex art. 96 cpc formulata dall'appellata, pur rilevandosi che l'appellante avrebbe potuto agire con maggiore diligenza, non si ritengono sussistenti gli estremi di una condotta antigiuridica sanzionabile ai sensi del comma 1, in difetto di allegazione del danno, ovvero ai sensi del comma 3, non rinvenendosi gli estremi di un abuso processuale;
in senso contrario milita la circostanza che l'appellante, resasi conto dell'errore, ha aderito alla richiesta di controparte, circostanza che porta a escludere l'antigiuridicità della condotta processuale secondo il canone della correttezza e della buona fede, la cui violazione può legittimare una reazione in chiave punitiva dell'ordinamento.
Ricorrono rispetto all'appellante i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma
1 quater d. p. r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale avverso l'ordinanza resa ex art. 702 ter cpc dal Tribunale di Larino l'8.2.2022, n. rep. 108/2022, proposto da Parte_1
titolare dell'omonima ditta, nei confronti di
[...] Controparte_1 nonché sull'appello incidentale dell'appellata, così provvede:
[...]
1) dichiara l'appello principale inammissibile;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale;
3) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) rigetta la richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.;
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 6.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Rita Carosella
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