Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Elena GIUPPI, all'esito dell'udienza con trattazione scritta del 6 aprile 2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.567/2019 R.G. Lav. discussa alla medesima udienza, promossa da:
, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Mauro Ardito, Pierandrea S. Di Lecce, Iacopo Ardito Parte_1 nonché Emilia Claudia Cornalba, elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'ultima in via Magenta, 57,
Lodi,
Ricorrente contro rappresentata e difesa, dagli avv.ti Massimiliano Montagner ed Enrico Controparte_1
Valdameri, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Lodi, nel Corso Mazzini n.7/A,
Resistente
e rappresentato e difeso, dall'avv. Emilio Maiocchi, elettivamente domiciliato in Lodi, via CP_2
Nino Dall'Oro n. 4.
Resistente
Conclusioni:
Per il ricorrente: “accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale, solidale e/o alternativa dei convenuti in relazione alla determinazione dell'incidente per cui è causa, anche previo accertamento incidentale della loro responsabilità penale, nonché il diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti e a subirsi;
Per l'effetto, condannare i resistenti stessi in via solidale e/o alternativa al risarcimento di tutti i danni, di qualsiasi natura, patiti e a patirsi dal sig.
e comunque per i titoli di cui in atti o che l'Ill.mo Giudice riterrà applicabili, da liquidarsi Pt_1
nel minor importo rispetto alla domanda iniziale, riduzione da imputarsi alle risultanze della CTU, di euro 70.000,00 (settantamila) o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi sulle somme rivalutate, con ordine ai resistenti medesimi di pagamento al ricorrente di detti importi ed ordinare ai condannati il pagamento di pari importo a parte attrice oltre accessori;
il tutto per i motivi e come meglio in atti e previa deduzione della quota di debito della
(già pagata per il tramite dell'assicuratrice per un importo di € 7.500,00 CP_3 CP_4
Per la resistente “rigettare tutte le domande giudiziali proposte dal Sig. Controparte_1
nei confronti della in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 Controparte_1
diritto e, comunque, non provate. In via subordinata, (b) nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente, limitare l'importo delle somme dovute alle sole somme rigorosamente e puntualmente dimostrate, in punto di an e di quantum debeatur, secondo la quota di responsabilità della con deduzione degli importi percepiti dal Controparte_1 ricorrente, da parte dell' , nonché con deduzione dell'importo di € 7.500,00, a titolo di danno CP_5 biologico, ricevuto a seguito dell'intervenuta conciliazione giudiziale parziale;
In via riconvenzionale: (c) accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del Sig. e CP_2
l'abnormità della condotta del medesimo, rispetto alle mansioni affidate ed alle istruzioni impartite, condannare lo stesso a mantenere indenne la rispetto a Controparte_1 tutte le somme che quest'ultima sia condannata a corrispondere al Sig. In ogni Parte_1 caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per il resistente “respingere tutte le domande nei confronti del sig. CP_2 CP_2
svolte nel presente giudizio;
con vittoria di spese di lite;
b) IN SUBORDINE (salvo gravame) accertare la misura di responsabilità concorrente del sig. nell'infortunio del CP_2
ricorrente per cui è causa e commisurare alla misura corrispondente a tale ritenuta responsabilità la condanna dello stesso al risarcimento a favore del ricorrente e/o la condanna in manleva a favore della soc. compensare le spese di lite;
ovvero, in subordine, Controparte_1
limitare la relativa condanna del sig. alla misura corrispondente alla sua CP_2 eventuale ritenuta responsabilità nell'infortunio per cui è causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato il 30.09.2019, il sig. conveniva (già Parte_1 Controparte_6 CP_7
, e dinanzi al Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del
[...] Controparte_1 CP_2
Lavoro.
Il ricorrente deduceva: di essere dipendente in qualità di operaio della , impresa che svolge attività di commercio al CP_7 dettaglio di prodotti nei minimercati e nei supermercati;
che in data 13.03.2017, si trovava in servizio presso il supermercato “Punto SMA” di Paullo, via
Carso, gestito dalla ed era stato vittima di un infortunio;
CP_7 che ,in particolare, mentre stava svolgendo unitamente al conducente del veicolo targato CK957EB, di proprietà della sig. attività di scarico della merce era stato Controparte_1 CP_2
travolto da n.2 “roll” del peso di circa 300 kg ciascuno e cadendo aveva subito traumi e fratture per i quali era stato necessario il ricovero presso l'ospedale per 5 giorni, fino al 17.03.2017;
che l' gli aveva riconosciuto un'invalidità permanente del 16%. CP_5
Il lavoratore ricorrente, deducendo la responsabilità ex art.2087 c.c. del datore di lavoro, nonché quella generica extracontrattuale del proprietario del mezzo e del conducente dello stesso, chiedeva la condanna dei resistenti, in solido tra loro al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 174.842,47.
2.Si costituiva in giudizio la società datrice di lavoro, la quale chiedeva il rigetto nel merito delle domande formulate, escludendo ogni responsabilità nella determinazione dell'evento lesivo;
in via preliminare chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa l'UnipolSai Assicurazioni, con la quale aveva stipulato polizza assicurativa
3.Si costituiva la che contestava la mancanza di negligenza o di imperizia Controparte_1
nella propria condotta, eccepiva il concorso di colpa del ricorrente come idoneo ad interrompere il nesso causale o comunque rilevante ex art. 1227 c.c.; proponeva domanda riconvenzionale nei confronti del resistente sig. chiedendo l'autorizzazione alla chiamata del terzo CP_2 [...]
con la quale aveva stipulato polizza per la responsabilità civile. Controparte_8
4.Si costituiva nel processo anche il sig. il quale chiedeva il rigetto di tutte le CP_2
domande proposte nei suoi confronti in assenza di colpa in quanto il fatto si era verificato nel primo giorno di lavoro alle dipendenze di senza che gli fosse stata previamente Controparte_1
impartita alcuna istruzione sulle mansioni e comunque perché il meccanismo di movimentazione della sponda idraulica non aveva funzionato correttamente.
5.Autorizzata dal giudice la chiamata in causa dei terzi, si costituivano in giudizio :
la che eccepiva l'inoperatività della polizza stipulata con la per Controparte_8 CP_1
la sola responsabilità civile per la circolazione dei veicoli ed inoltre l'intervenuta prescrizione biennale.
La che, facendo proprie le difese della assicurata, chiedeva il rigetto Controparte_9
di tutte le domande formulate dal ricorrente.
6.La causa veniva istruita sui documenti prodotti dalle parti e con l'escussione di testi;
veniva anche espletata CTU medico-legale sulla persona del ricorrente sig. Pt_1
7.Nelle more del giudizio : depositava la rinuncia agli atti ex art.306 c.p.c. nei confronti della terza Parte_2
chiamata che accettava la rinuncia;
Controparte_8 - la controversia veniva parzialmente conciliata, come da verbale del 22.02.2022, tra il ricorrente sig. la (già e la terza chiamata in causa Pt_1 Controparte_6 CP_7 CP_10
[...]
8. Assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali la causa veniva trattenuta in decisione all'esito del deposito di note in sostituzione di udienza, in data 06.04.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9.A seguito della rinuncia agli atti, ex art.306 c.p.c., della nei confronti della terza Controparte_1
chiamata (rinuncia ritualmente accettata) e della successiva Controparte_11
conciliazione giudiziale intervenuta all'udienza del 22.02.2022, tra il ricorrente, la
[...]
e la restano da decidere le domande proposte dal sig. nei Controparte_6 Controparte_12 Pt_1
confronti della e del sig. Controparte_1 CP_2
10.Il fatto e la sua dinamica.
Il ricorrente, lavoratore dipendente della (ora quale addetto al CP_7 Controparte_6
magazzino, si è infortunato mentre sul luogo di lavoro era addetto alle operazioni di scarico delle merce dal camion della condotto dal convenuto Controparte_13 CP_2
Il video prodotto su supporto telematico dalla resistente doc.13), estratto dalle CP_7
telecamere di sorveglianza, riproduce l'infortunio per cui è causa la cui dinamica è la seguente:
il ricorrente è stato investito dal carico del veicolo nel momento in cui il sig. azionando il CP_2
comando della sponda idraulica l'ha abbassata, facendo precipitare il carico che ha investito il sig. Pt_1
In particolare dalla videoregistrazione emerge che: il sig. conducente del veicolo, svolge le operazioni di scarico manovrando la CP_2
piattaforma(o sponda ) idraulica;
la piattaforma all'inizio della ripresa si trova abbassata, sul selciato;
il azionando i dispositivi la solleva fino all'altezza del pianale del cassone ed egli stesso CP_2
viene sollevato sulla piattaforma così da poter entrare nel cassone per prelevare la merce da scaricare;
il sig. ,prelevandoli dall'interno del cassone e spingendoli manualmente , pone due n.2 roll CP_2
carichi di merce(oggetto di consegna) sulla piattaforma idraulica;
nel frattempo il sig. si avvicina alla piattaforma dove i due bancali sono stati posizionati per Pt_1
essere scaricati;
il sig. scende ,con un salto, dal piano idraulico e si porta in prossimità della gomma destra CP_2
posteriore del mezzo, ove sono posizionati i comandi manuali della sponda idraulica;
mentre il sembra azionare i comandi,la merce, essendosi inclinato il piano di appoggio, si CP_2
rovescia e travolge il sig. che cade a terra;
Pt_1 il accortosi dell'accaduto, torna vicino alla ruota destra posteriore del mezzo ove aziona i CP_2
comandi della sponda, così che immediatamente la stessa torna nella sua posizione originaria, ovvero parallela all'asfalto.
10.In punto responsabilità, il tribunale, ritiene acclarata la responsabilità della convenuta
[...]
, escludendo quella del sig. conducente del veicolo. CP_1 CP_2
La fattispecie deve essere ricondotta, quanto alla alla responsabilità ex Controparte_1
art.2050 cc.
La attività di scarico della merce dal veicolo (attività esercitata dalla società ,che trasporta, consegna e scarica la merce presso il destinatario) deve essere considerata pericolosa per sua natura in quanto ha ad oggetto la movimentazione di carichi pesanti attraverso l'impiego di uno strumento (la piattaforma) che si muove con un meccanismo idraulico azionato manualmente dall'operatore.La pericolosità riguarda dunque sia la natura dell'attività(lo scarico di merce pesante),sia gli strumenti utilizzati per la movimentazione (un sistema idraulico o meccanico azionato manualmente dall'operatore).
A fronte della pericolosità dell'attività in concreto svolta la società non ha dimostrato né allegato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Emerge dagli atti, anzi,un profilo di colpa per violazione del dovere di formazione del dipendente-il resistente addetto all'attività pericolosa: il lavoratore era al suo primo giorno di CP_2
lavoro(circostanza che trova riscontro documentale nel modello Unilav -prodotto sub doc.1 dal resistente e nella busta paga prodotta sub.oc 2 da e non è dimostrato che fosse CP_2 CP_1 stato reso edotto dei rischi connessi all'attività di scarico delle merci né che fosse stato formato allo svolgimento di quella attività così da eseguire in sicurezza le operazioni che hanno portato all'infortunio per cui è causa.
11.Proprio la mancanza di formazione consente di escludere la colpa del che ha azionato il CP_2
dispositivo facendo cadere i roll che hanno travolto l'infortunato.
Occorre aggiungere,per escludere la responsabilità del che la stessa è astrattatamente CP_2 riconducibile all'art.2043 cc e nel caso difetta la prova in capo all'autore della colpa o del dolo.
L'imperizia infatti non può essere configurata sia perché non risulta che egli si stato adeguatamente formato per svolgere in sicurezza le operazioni di scarico e per manovrare il dispositivo che aziona la piattaforma sia perché non vi è prova alcuna che l'imperizia e non il difettoso funzionamento del dispositivo di sollevamento (puntualmente allegato dal resistente) abbia cagionato l'inclinazione della piattaforma. Il resistete deve dunque essere assolto dalle domande proposte nei suoi confronti. CP_2
12.Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale, occorre precisare che ciascun responsabile è tenuto per l'intero e tuttavia nel caso in esame il ricorrente è stato già ristorato del danno patito sia dall' sia dal datore di lavoro;
in particolare il sig ha percepito: CP_5 Pt_1
da un indennizzo per danno biologico e patrimoniale con rendita capitalizzata pari ad € CP_5
63.824,82 di cui € 30599,33 per danno biologico ed € 33225,49 per danno patrimoniale;
€ 7500,00 a titolo di danno biologico in forza della conciliazione giudiziale intervenuta in corso di causa con la e la sua assicurazione. Controparte_6
Il danno alla salute come accertato in corso di causa all'esito della consulenza medico legale, è conseguente al trauma commotivo riportato il 13 marzo 2017(trauma cranico commotivo con fratture della squama occipitale,con sottile raccolta ematica sottodurale inter emisferica anteriore,della rocca pietrosa sinistra, con versamento emorragico nel meato acustico esterno e nella cavità timpanica e della maestoide;
Lieve iposmia,ferita lacero contusa della gamba sinistra )
Il danno alla salute quantificato dal Ctu è il seguente:
Danno biologico da invalidità permanente :13%
Danno biologico temporaneo: 5 giorni al 100%; 2 mesi al 75%, 2 mesi al 50%, 2 mesi al 25%
Il consulente ha escluso-con motivazione puntuale e tenendo conto della documentazione prodotta- che dall'infortunio sia derivato alcun danno alla capacità di lavoro specifica.
Gli esiti della consulenza,motivata e priva di vizi logici,sono fatti propri dal Giudice.
Il Ctu ha riconosciuto un danno patrimoniale per spese mediche di € 84,75:anche su tale valutazione il Giudice fa proprio il giudizio della consulente.
Occorre chiarire, quanto ai danni permanenti che il Ctu ne ha chiarito ed indicato la natura,concludendo che gli esiti delle lesioni derivate dall'infortunio comprendono la cicatrice alla gamba, le conseguenze del trauma cranico sono lievi e che le fratture craniche non hanno lasciato esiti;
si ritiene opportuno richiamare sul punto la relazione(si veda pag.5):” per quanto riguarda i postumi permanenti, essi sono rappresentati da iposmia, da occasionale cefalea associata a vertigini, da uno stato ansioso correlato da una parte alla soggettiva sensazione invalidante generata dalla iposmia e dall'altra dover affrontare una causa contro l'azienda per cui tuttora lavora e con cui i rapporti vengono definiti freddi rispetto al passato.
Tale stato ansioso, associato ad uno stato di iper allerta , non configura tuttavia, a parere della sottoscritta una vera e propria patologia nosograficamente inquadrabile. A sostegno di ciò il fatto che il periziando non abbia in alcun modo compromesso il suo funzionamento globale e che non abbia mai ritenuto necessario affidarsi ad uno specialista psichiatra o psicoterapeuta. D'altra parte, gli stessi neurologi che l'ebbero in cura non ravvisarono alcun elemento psicopatologico di gravità tale da indurre a prescrivere farmaci psicotropi o indicare un sostegno psicoterapeutico.
Nell'ambito delle operazioni peritali , non si è osservato nemmeno il rallentamento ideomotorio e la ripetitività riferite allo specialista neurologo nell'ambito dei controlli clinici.
Viene riferita dallo stesso periziando la ripresa completa dell'udito, un deficit della memoria a breve termine che tuttavia non sembra in alcun modo interferire né con la sua quotidianità ne con
l'attività lavorativa (il signor svolge la stessa mansione che svolgeva prima dell'infortunio). Pt_1
La regressione di tale sintomatologia è compatibile con la quasi totale restitutio ad integrum delle lesioni encefaliche strumentalmente accertate.
Dall'altra parte un'eventuale compromissione delle funzioni cognitive avrebbe inequivocabilmente indotto gli specialisti neurologi a richiedere degli approfondimenti specie neuropsicologici che in realtà non sono mai stati richiesti evidentemente a fronte della sfumata sintomatologia residua”.
L'esito della consulenza esclude che possano riconoscersi personalizzazioni del danno:le dichiarazioni dei testi sulle riferite difficoltà del ricorrente nel ballo e nella camminata con le ciaspole non sembrano riconnettersi ai postumi accertati nella consulenza.
Benchè parte ricorrente abbia insistito per il riconoscimento del danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica il giudice ritiene di far proprie le valutazioni del CTU,che non ha escluso tale danno per la ragione che il ricorrente ha mantenuto il posto di lavoro ma perché con riguardo alle mansioni svolte la capacità di lavoro non è stata compromessa:il Ctu ha chiarito che le prescrizioni del medico competente non si pongono in nesso causale con i postumi dell'infortunio e che la sindrome vertiginosa(asseritamente presente in ipertensione del capo) che impedisce l'uso di scale non rileva ai fini delle mansioni svolte.
Procedendo alla liquidazione del danno non patrimoniale secondo le tabelle in uso al Tribunale di
Milano al momento in cui la causa è passata in decisione (tabelle 2021),tenuto conto dell'età del danneggiato(nato il [...]) si avrà: danno IP:€ 32.3638(comprensivo del danno morale) ; danno IT(pari a 99,00 euro al giorno):€ 9405
Il danno non patrimoniale assomma dunque ad € 41.768 (32363+94059)
Il ricorrente-come già sopra richiamato- ha ricevuto ristoro del danno patito alla salute ,mediante il pagamento da parte di di € 30599,33 e dal datore di lavoro,in sede conciliativa,pari ad 7500,00 CP_5
e quindi per complessivi 38099,33.
Il danno non patrimoniale che resta da risarcire è pari ad € 3668,67,oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto alla pronuncia della sentenza . 13.Il danno patrimoniale per spese mediche è liquidato in € 85,00 :tale è la somma richiesta dal ricorrente (arrotondata per eccesso) e ritenuta congrua dal Ctu.
Dovranno essere riconosciuti gli esborsi documentati per incarichi medico legali€610,00 per collegiale ed € 305,00 per consulenza medico legale.Anche su tale somma andranno CP_5
corrisposti interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto alla pronuncia della sentenza.
Il danno patrimoniale assomma dunque a complessivi € 1000,00.
14.Le spese di lite, in favore del ricorrrente, sono liquidate come da dispositivo in complessivi €
6500,00 oltre spese generali e poste a carico della resistente soccombente,con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Le spese di lite fra il ricorrente ed il resistente sono compensate, tenuto conto che seppure CP_2 incolpevole, il è l'autore del fatto e solo il giudizio ha potuto escluderne con certezza la CP_2
responsabilità per mancanza di colpa.
La società resistente,soccombente quanto alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti del
è condannata al pagamento in favore di quest'ultimo, delle spese di lite liquidate come da CP_2
dispositivo
Le spese di Ctu .liquidate in € 600,00,oltre accessori sono poste definitivamente a carico della resistente Controparte_1
PQM
in parziale accoglimento del ricorso proposto da contro e Parte_1 Controparte_1
CP_2
1 ) preso atto dell'intervenuta conciliazione della lite fra il ricorrente , e Controparte_6
e dell'avvenuta rinuncia della domanda proposta da Controparte_14 Controparte_1
[... nei confronti della terza chiamata Controparte_15
2)accertata la responsabilità della società resistente nella causazione dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 13 luglio 2017
Condanna
al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € Controparte_1
3668,67 a titolo di danno non patrimoniale ed € 1085,00 a titolo di danno patrimoniale , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto alla pronuncia della sentenza;
3) da ogni domanda proposta nei suoi confronti;
Controparte_16 4) Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate Controparte_1
in € 6500,00 oltre spese generali ,Iva Cpa con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Condanna la stessa società al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € CP_2
4000,00 oltre spese generali,Iva e Cpa.
3) pone le spese di Ctu,liquidate in € 600,00 oltre accessori, definitivamente a carico della resistente
Controparte_13
Lodi, così deciso il 14 aprile 2025
Il Giudice