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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/10/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 415/2023 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 543/2023 emessa dal Tribunale di Gela il 18 settembre 2023
PROPOSTO DA
, nata a [...] il [...] e residente a Parte_1
Mazzarino nella via Marsala n. 10 (c.f. ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Adele Maria Boscia presso lo studio della quale, in Mazzarino, Piazza Mercato 7, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Sindaco p.t. corrente in Controparte_1
Mazzarino, Piazza Vittorio Veneto n. 1 (c.f. ) rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliato in
1 Caltanissetta, Corso Vitt. Emanuele n. 161, presso lo studio dell'Avv.
Massimo Dell' Utri;
Appellato
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, contrariis rejectiis, in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto. In via principale, nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 543/2023 resa inter parters dal Tribunale di Gela, Sezione
Civile, in persona del Giudice unico dottor Giuseppe Vacirca, comunicata dalla Cancelleria in data 18.09.2023 mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In subordine si chiede dichiararsi la corresponsabilità delle parti nella causazione dell'evento dannoso nelle percentuali che l'ecc.ma Corte d'appello vorrà ritenere con consequenziali statuizioni sulle spese. In via istruttoria si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Nello specifico si chiede disporsi c.t.u. medico legale per la quantificazione del danno subito sia patrimoniale che non patrimoniale.”
Conclusioni dell'appellato CP_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata non sussistendo i gravi e fondati motivi richiesti dall'articolo 283 c.p.c.. Nel merito rigettare l'appello proposto da controparte e, per l'effetto, confermare
2 la sentenza. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello ex adverso proposto, ridurre la domanda della signora a Parte_1 quanto rigorosamente allegato e provato, tenuto conto del concorso di colpa dell'appellabile nella produzione dell'evento lesivo. Rigettare, comunque, la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria. Con le spese e compensi anche del secondo grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 16.02. 2018 Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Gela, il Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da lei subiti in conseguenza di una caduta verificatasi in data
24.11.2015, alle ore 07,40 circa mentre transitava lungo il Viale della
Regione di quella cittadina.
Deduceva che quel giorno, a causa di una anomalia della sede stradale, non visibile né evitabile, perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra riportando danni fisici con postumi invalidanti quali “trauma distorsivo della caviglia destra con frattura composta al malleolo peronale” così come accertato dai Sanitari dell'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta ora veniva ricoverata, danni che, in citazione, quantificava in
€.10.699,95.
Si costituiva in giudizio il che contestava la Controparte_1 domanda chiedendone il rigetto argomentando che la responsabilità della caduta dell'attrice fosse scrivibile al suo comportamento colposo ed imprudente e tale da integrare il caso fortuito.
Concessi in termini ex art 183 c. VI c.p.c. la causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi e, rigettate le ulteriori richieste istruttorie, all'udienza del 06.12.2022 precisate le conclusioni, veniva posta in decisione.
3 Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha rigettato la domanda attorea condannando al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore del convenuto liquidate come in dispositivo. CP_1
Il Giudice di prime cure è pervenuto alla richiamata decisione rilevando come, dagli atti istruttori e più in particolare dalla deposizione testimoniale assunta e dal compendio fotografico allegato dalla stessa attrice era emerso che la caduta fosse da addebitarsi alla condotta imperita della da sola in grado di integrare il caso fortuito Pt_1 idoneo a spezzare il nesso lo causale tra evento e danno.
Più in particolare al Tribunale ha rilevato come l'anomalia lamentata sul manto stradale, la sua collocazione e la sua estensione erano tali da consentire, mediante l'uso della comune diligenza, di evitare la caduta anche in considerazione che il tratto di strada su cui l'attrice aveva perso l'equilibrio era a lei noto.
Da ciò il rigetto della domanda.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i Parte_1 motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 29 maggio 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame si deduce la violazione di legge per avere, il Giudice di primo grado, erroneamente ritenuto configurabile alla fattispecie il caso fortuito.
A sostegno del motivo si evidenzia come, ai fini della dimostrazione della dinamica del sinistro era stata allegata documentazione fotografica la cui visione consente di apprezzare la non visibilità e pericolosità dell'anomalia stradale.
4 La caduta dell'attrice si era verificata, continua l'appellante, in quanto la signora percorreva lo stretto marciapiede che conduceva Pt_1 all'incrocio dissestato per raggiungere il marciapiede opposto, imbattendosi in un'area sdrucciolevole, priva di mattonelle e di manto stradale e la circostanza che l'anomalia fosse visibile – secondo quanto argomentato dal Tribunale - non era fattore idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Laddove il Decidente avesse voluto dare valore al comportamento colposo e poco diligente dell'attrice avrebbe, casomai, dovuto graduare la colpa in termini percentuali alla luce della indubbia responsabilità dell' Ente custode della strada che, in ogni caso, non aveva prestato tutte le cautele necessarie ad evitare l'evento.
Il Tribunale, pertanto, argomenta l'appellante, ha dimostrato di non aver adeguatamente considerato il compendio fotografico allegato al fascicolo di primo grado pervenendo a conclusioni errate che contrastano con quanto statuito dalla copiosa giurisprudenza di legittimità formatasi in merito all'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. Pertanto, anche se il dissesto presente sulla sede stradale fosse stato visibile il Tribunale, ponendo in relazione la presunta violazione del dovere di cautela gravante sulla danneggiata con la violazione degli obblighi di custodia gravanti invece sull' Ente, avrebbe dovuto comunque addebitare la responsabilità al proprietario essendo il dissesto stradale pericoloso in sé e non CP_1 avendo, l'Ente custode, provato di avere assolto l'obbligo di adottare, con solerzia, tutte le misure necessarie per prevenire ed impedire i danni a terzi.
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Con il secondo motivo di grave l'appellante deduce la erroneità della sentenza con riferimento al capo relativo alla condanna alle spese legali.
5 Si evidenzia che, ove il Giudice di prime cure, avesse valutato gli elementi di prova attestanti il comportamento omissivo del Controparte_1 avrebbe certamente dovuto accogliere la domanda con la consequenziale condanna di parte avversa alla refusione delle spese di lite.
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Con il terzo motivo di gravame l'appellante evidenzia, infine, la erronea rilevanza della dedotta violazione di legge.
Si argomento, ancora, e richiamate le precedenti argomentazioni, che, ove il Giudice avesse valutato gli elementi allegati in primo grado, avrebbe dovuto ritenere dimostrato ed accertato il nesso causale tra l'evento
(ovvero la caduta) e le lesioni subite, che avrebbero dovuto essere accertate mediante c.t.u. medico legale erroneamente non ammessa.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi che questa Corte, con Ordinanza del 21 maggio 2024 ha rigettato le istanze istruttorie formulate dall'appellante
(c.t.u. medico legale) ritenendo tale atto, non necessario ai fini della decisione.
Altro rilievo preliminare concerne il fatto che, per svista, la causa è stata erroneamente posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. anteriforma, quando, invece, con la stessa ordinanza del 21 maggio
2024 la causa era stata rinviata ex artt. 281sexies e 350bis c.p.c., con assegnazione del termine ivi previsto per le conclusionali.
L'errore non ha conseguenze apprezzabili, tanto meno sul piano fondamentale della tutela del contraddittorio, per cui non ha effetto invalidante, ma appare doveroso segnalarlo.
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Nel merito l'appello è infondato.
6 La giurisprudenza è costante nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e pertanto, spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto (custode) per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere integrato da un fatto naturale o anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene, quindi, non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Sotto il profilo probatorio, per la risarcibilità del danno prodotto dalla cosa in custodia, il danneggiato, oltre a provare l'esistenza di un rapporto di custodia, è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo;
mentre il custode, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità, tali da interrompere il predetto nesso di causalità, offrendo prova del caso fortuito o della forza maggiore.
7 Tale fattore esterno può essere costituito sia dal fatto del terzo che dalla negligenza dello stesso danneggiato, che può limitare o addirittura escludere la responsabilità del custode (cfr. Cass. n. 30963/2017)”.
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Così brevemente richiamati i principi di diritto di cui all'art. 2051 c.c., osserva la Corte che, con l'altro introduttivo del giudizio di primo grado
, deduceva che in data 24 novembre 2015 (ancora Parte_1 minorenne) mentre percorreva il Viale della Regione del Comune di
Mazzarino, giunta all'incrocio con la via Sicilia cadeva a terra a causa di una sconnessione presente sul mando stradale non segnalata né visibile riportando le lesioni come accettate presso il l'Ospedale Sant'Elia di
Caltanissetta.
Con Ordinanza del 5.02.2019 il Tribunale ammetteva la prova per testi con (sorella dell'attrice) che, escussa all'udienza del 7 Persona_1 maggio 2019, confermò le circostanze della caduta per come narrate in citazione (“ ….Mi trovavo unitamente a mia sorella. Preciso che si trattava di un tratto di strada in cui non era presente né l'asfalto né le mattonelle.
Preciso che il dissesto si trovava sulla parte laterale della strada lato destro rispetto alla nostra direzione di marcia. Preciso che per percorrere la strada bisogna attraversare l'incrocio e quindi scendere dal marciapiede per proseguire. L'anomalia si trovava proprio al di sotto del marciapiede e non era visibile a chi procede nella direzione da noi percorsa. non vi era segnalazione alcuna di tale anomalia “).
Se, dunque, può ritenersi ampiamente dimostrato, anche attraverso la richiamata deposizione testimoniale, che l'evento lesivo si era effettivamente verificato con le modalità narrate in citazione, permane da verificare se – richiamati i principi di diritto sopra riportati – il comportamento del pedone possa ritenersi imprudente ed imperito e/o
8 negligente e, comunque tale da elidere il nesso causale tra l'evento ed il danno.
Vale, preliminarmente ricordare – per come ammesso dalla stessa testimone in risposta all'art. n. 2 delle memorie ex art. 183 c. VI n. 2 di parte convenuta – che il tratto di strada ammalorato era perfettamente noto alle sorelle essendo da loro percorso giornalmente. Pt_1
Dalla documentazione fotografica allegata dalla stesa parte attrice risulta evidente che la sconnessione stradale che è stata causa della caduta (di fatto scarificazione del tratto esterno del manto stradale) era non soltanto facilmente visibile, ma, soprattutto, agevolmente evitabile mediante l'uso della comune diligenza, risultando intorno ad essa spazi agevolmente percorribili. Inoltre, ribadito che la danneggiata, percorrendo quotidianamente il Viale della Regione di Mazzarino, aveva ampia contezza delle condizioni dei luoghi, si osserva che non è emerso che l'ammaloramento fosse recente o che fattori esterni avessero reso l'insidia non percepibile. (ad es. una pozzanghera formatasi in seguito a precipitazioni).
Non vi è dubbio che, nel caso in cui la buca sia visibile e di grandi dimensioni la causa della caduta va ricercata nella condotta imprudente del danneggiato in quanto chi entra in contatto con la cosa custodita è gravato dal dovere di cautela in virtù del principio di solidarietà (art. 2
Cost.). [In una fattispecie simile, è stata esclusa la responsabilità del
ravvisandosi la causa esclusiva della caduta nella “colpevole CP_1 inavvedutezza comportamentale” del danneggiato e considerando la buca come mero teatro dell'evento, non già come causa (Cass. 16034/2023].
A maggior ragione la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a
9 conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. (Cass. Civ sent. n. 22417/2017).
In definitiva, - accertata l'incidenza causale della condotta altamente imprudente della vittima che, nell'attraversamento della strada, non avendo evitato una buca risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone stesso rovinando al suolo - la responsabilità del deve CP_1 escludersi (vedasi anche Cass. Civ. sez. VI, 13/07/2022, n.22121).
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Alla luce di quanto sopra detto la sentenza deve integralmente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.543/2023 resa dal Tribunale di Gela il 18 settembre 2023 ed appellata da;
Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le Controparte_1 spese del presente grado del giudizio che liquida, complessivamente, in €.
1.800,00 per onorari, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per le rispettive impugnazioni, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 3 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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