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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/10/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 360/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.360/2023 tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Andreani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ancona, Piazza Kennedy n.13, come da delega a margine dell'atto di appello
Appellante
e
, quale erede di , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 Persona_1
Angelo Raichino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Orvieto, Via Cipriano
Manente n.38, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata nonche'
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Colletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via XX Settembre n.118, come da delega in calce all'atto di citazione in I grado
Appellata ed ancora
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_3
dagli Avv. Marco Pesenti e Francesco Concio del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Vittoria Colonna n.4, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.370/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni addotte, in totale riforma della sentenza n.370/2023 emessa dal Tribunale di Terni il 06/06/23, nel giudizio rubricato al numero di RG 55/2019, mai notificata:
- in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza in via anticipata, l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n.370/2023 emessa dal Tribunale di Terni il 06/06/23, nel giudizio rubricato al numero di RG 55/2019;
- nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande formulate da in quanto Controparte_1
infondate, inammissibili, sfornite di prova e prive di ogni pregio giuridico sia in fatto che in diritto;
- in via istruttoria: si chiede sin da ora rinnovazione della CTU contabile svolta in primo grado alla luce delle osservazioni svolte e depositate dal CTP Dott. e delle deduzioni di cui in parte Per_2
narrativa del presente atto;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa dei due gradi di giudizio”,
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia RIGETTARE l'appello proposto, nonché gli eventuali appelli incidentali proposti dalle altre parti del giudizio CONFERMARE la sentenza appellata e conseguentemente 1. Accertare e dichiarare la nullità inefficacia, invalidità della applicazione operata dalla banca di interessi a debito ultralegali, di cms, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito dei correntisti e delle cms variamente denominate nei vari periodi di esistenza del contratto e di ogni altra commissione variamente denominata che alla cms si sia succeduta;
delle valute dei e dei conseguenti addebiti di interessi da questa pratica derivanti.
2. Accertare e dichiarare anche a titolo di nullità parziale del contratto di c/c oggetto di causa particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della cms e delle commissioni variamente denominate che alla cms si sono succedute o si sono sostituite dal 2009 e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius 3. Conseguentemente
e concorrentemente accertare e dichiarazione la violazione da parte della banca, dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale, contrattuale di interpretazione del contratto e di esecuzione del medesimo, di cui alle norme sopra citate.
4. Accertare e dichiarare giuridicamente nullo e comunque invalido e inefficace il saldo del conto corrente operato dalla e risultante CP_4
dagli estratti conto prodotti.
5. Accertare e dichiarare la misura del TEG applicato dalla banca nel corso del rapporto di conto corrente indicato.
6. Accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria del TEG ai sensi e secondo i parametri di cui alla l.108/96e norme dipendenti e 644 co.3 cp.; e quindi dichiarare non dovuto da parte degli attori alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sul rapporto di conto corrente di interessi usurari secondo la normativa citata, ai sensi dell'art. 1815
c.c.
7. Per l'effetto, in accoglimento delle domande ed eccezioni riportate, di nullità inefficacia inammissibilità, previo azzeramento del saldo iniziale se negativo per il correntista, e previa corretta rielaborazione del medesimo, secondo diritto, accertare e dichiarare l'esatto ammontare del saldo dei rapporti di conto corrente per i quali è causa, operando il nuovo calcolo sulla base dei principi sopra enunciati.
8. Per l'effetto, in ragione della avvenuta dichiarazione di chiusura dei conti correnti, dichiarare ed accertare l'effettivo saldo del conto corrente oggetto di causa a credito del
correntista per le seguenti misure: - Con riferimento al conto corrente n. 277.53, saldo a credito del
correntista per €. 5.790,22. - Con riferimento al conto corrente n. 276.60, saldo a credito del
correntista per €. 87.487,78. - Con riferimento al conto corrente n. 550.82, aldo a credito del
correntista per €. 33.156,34. o quella maggiore o minore somma che verrà accertata operando il ricalcolo secondo i principi enunciati, previa eventuale ammissione di idonea CTU contabile, che tenga conto dei medesimi, in caso di contestazione di quella presentata dall'attrice.
9. Condannare pertanto alla corresponsione in favore dell'attrice delle somme Controparte_5
sopra indicate ovvero di quelle somma maggiori o minori che verrà ritenuta di giustizia o che emergerà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del decesso del Sig. . 10. Condannare alla Persona_1 Controparte_5
restituzione in favore dell'attrice dei pagamenti effettuati successivamente alla morte del Sig.
[...]
per le causali di cui in narrativa, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione Per_1
monetaria dalla data del versamento fino alla data della restituzione. 11. Condannare
[...]
al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro - 25.199,74 per Controparte_2
la polizza Provvedo 2000 - 9.156,01 per la polizza Iride oltre interessi al tasso legale e CP_6
rivalutazione monetaria dalla data del 04.09.2013 al saldo 12. Condannare Controparte_5
e , ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti
[...] Controparte_2
i danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente e/o indirettamente prodotti dalle descritte condotte, e da responsabilità contrattuale o extracontrattuale, da quantificare nella somma di Euro
50.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. 13. Condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno ex art. 96 comma III c.p.c. da liquidare equitativamente in ragione della responsabilità per avere disertato immotivatamente la mediazione civile e per la condotta processuale tenuta. CONDANNARE controparte alla rifusione delle spese del giudizio e della fase di mediazione, ingiustificatamente disertata dall'appellante” Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, rigettare l'avversa domanda di riforma della sentenza n. 370/2023 del Tribunale di Terni poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese
e compensi professionali di lite del doppio grado. Si ribadisce che:
In via pregiudiziale ed ove ritenuto, dichiarare l'estromissione dal presente procedimento dell'obbligata per le ragioni di cui al par. A) della comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, e previo deposito del valore di riscatto delle polizze per cui è controversia, in linea con quanto previsto dall'art. 109 c.p.c;
In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la piena efficacia del pegno costituito sulla polizza “ nr. 517903, nonché sulla polizza “ nr. Parte_2 CP_7 Controparte_8
662587 e, per l'effetto, negare lo svincolo delle stesse in favore dell'attrice.
Ancora nel merito, accertare e dichiarare la piena legittimità e correttezza del contegno assunto dalla nei confronti della richiedente, sig.ra di Controparte_2 Controparte_1
diniego delle prestazioni scaturenti dalle polizze sub iudice.
In ogni caso, accertare e dichiarare il legittimo destinatario delle prestazioni assicurate, nei confronti del quale sarà tenuta al pagamento la Compagnia, senza decorrenza di interessi e rivalutazione.
In via istruttoria, ammettere le produzioni documentali di cui al paragrafo C) della comparsa di costituzione e risposta.”
Per tramite il proprio procuratore speciale Controparte_3 CP_9
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e per l'effetto Controparte_3
confermare che la stessa nulla deve a nessun titolo o ragione per le causali di cui al presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo
i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di, oltre accessori di Legge”
Con ordinanza del 17/1/2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 27/3/25 per la precisazione delle conclusioni ed in quella sede veniva trattenuta in decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il interponeva appello avverso Controparte_5 la sentenza n.370/2023 con cui il Tribunale di Terni l'aveva condannato al pagamento in favore di
: dell'importo di euro 28.447,88 quale saldo positivo del conto corrente ordinario Controparte_1
n.276.60 (ricalcolati anche i saldi dei due conti anticipi, n.277.53 e n.550.82, le cui competenze, nel tempo, erano state girocontate sul predetto conto ordinario); dell'importo di euro 20.000,00 quale risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa subito per effetto delle condotte asseritamente scorrette da essa poste in essere;
nonché dell'importo di oltre 8.000,00 euro a titolo di spese processuali e relativi accessori. Esponeva, più in particolare, la banca che in I grado CP_10
in proprio e quale unica erede del padre titolare della ditta individuale denominata Persona_1
Publiscreen (la madre aveva rinunciato all'eredità di quest'ultimo), l'aveva convocata in giudizio chiedendo accertarsi il carattere illegittimo di una serie di addebiti da essa operati sui conti accesi dal padre a titolo di interessi ultra-legali e cms non pattuiti, anatocismo, usura, gioco delle valute e, scomputate tali poste illegittime – a causa delle quali i conti correnti accesi dal padre preso la Banca
MPS presentavano, al momento della sua morte un saldo debitore di € 43.113,19 ( c.c. n. 276,60), un saldo debitore di € 7.062,05 ( c.c. 550.82) un saldo creditore di € 1.286,87 ( c.c n. 277.53) - condannarsi essa banca a restituirle i relativi importi;
aggiungeva che la aveva anche CP_1
lamentato che la presso la quale suo padre aveva stipulato due polizze Controparte_2 vita, si era rifiutata, alla morte di quest'ultimo avvenuta nel 2013, di svincolare in suo favore i relativi importi, che avrebbero da lei potuto essere utilizzati per rifondere gli eventuali saldi passivi legittimi che fossero risultati sui predetti conti e che tutto ciò le aveva cagionato uno stato di depressione del quale aveva chiesto di essere risarcita. Contr dava quindi atto di essersi regolarmente costituito in quella sede premettendo anzitutto di aver ceduto i propri crediti, con decorrenza 20/12/17, a e deducendo, nel merito, la Controparte_3
totale infondatezza di tutte le doglianze di controparte, nonostante la quale il Tribunale aveva deciso di disporre una CTU contabile sull'andamento dei conti correnti, a seguito della quale il medesimo
Tribunale aveva infine così statuito: “In accoglimento della domanda attorea accerta che il credito del correntista al momento della chiusura del conto era pari ad € 28.447,88 e quindi condanna la
in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione Controparte_5
della sopradetta somma alla attrice oltre interessi convenzionali maturati sino al deposito della presente sentenza ed interessi legali dal deposito della sentenza sino al saldo.
Condanna altresì parte convenuta al pagamento a favore della Controparte_5
attrice a titolo di risarcimento del danno subito per il comportamento tenuto dalla Controparte_1
liquidato in via equitativa nella somma di € 20.000,00 oltre interessi legali dal deposito della CP_5
sentenza al saldo. Ordina ad di versare a favore di le somme nella Controparte_2 Controparte_1
disponibilità della compagnia quantificate nella attestazione già effettuata dalla Banca per le polizze
ed , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della richiesta Parte_2 Controparte_8
di svincolo (4 settembre 2013) fino al saldo effettivo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le Controparte_5 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 8.000,00 oltre accessori di legge.
Compensa interamente le spese di lite tra le altre parti in causa.
Pone glie sborsi di CTU espletata definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_5
”.
[...]
Contr Ciò posto, con il primo motivo di appello si doleva del fatto che il CTU in I grado aveva ricalcolato il saldo dei conti in questione applicando il criterio del saldo rettificato, più sfavorevole per essa banca, piuttosto che quello del c.d. saldo-banca nonché del fatto che il medesimo CTU non
Contr aveva individuato le rimesse solutorie prescritte;
con il secondo motivo di appello censurava poi la stessa possibilità di procedere utilmente al ricalcolo del saldo del conto n.276.60 (comprensivo delle poste provenienti da due predetti conti anticipi) acceso almeno sin dal 1985 e chiuso al 31/12/15, poiché mancavano agli atti gli estratti conto relativi a ben 34 trimestri, ciò che rendeva del tutto inattendibile l'operato del perito d'ufficio. Con il III motivo, poi, la banca censurava l'errata espunzione degli addebiti dovuti all'anatocismo, in realtà ritualmente pattuito nel contratto scritto stipulato da nel 1992 e ritualmente applicato in via reciproca a partire dall'adozione Persona_1 della delibera CICR del 9/2/2000, osservando che l'introduzione dell'anatocismo in via reciproca non poteva considerarsi peggiorativa rispetto al regime precedente sicché correttamente essa banca aveva comunicato tale modifica alla propria clientela mediante pubblicazione del relativo avviso sulla
Gazzetta Ufficiale ed aggiungendo che l'anatocismo non poteva considerarsi illegittimo nemmeno dopo il 1/1/14 per effetto della modifica dell'art.120 TUB in quanto la sua applicazione postulava Contr una successiva delibera CICR in tal senso, intervenuta però solo nel 2016. censurava infine l'errata espunzione da parte del CTU delle cms, anch'esse ritualmente pattuite nel contratto, e l'errata valutazione di illegittimità dello jus variandi da essa esercitato in linea con le previsioni normative
Contr sul punto;
contestava infine che la avesse dimostrato il danno non patrimoniale CP_1
asseritamente subito e concludeva quindi come sopra.
Si costituiva in questa sede la ribadendo anzitutto che dal 2013, quando suo padre, CP_1
Contr intestatario dei rapporti con la banca, era deceduto, ella aveva più volte richiesto ad di ricalcolare il saldo senza ottenere mai alcun riscontro ed aggiungendo di essersi anche vista rifiutare da
[...]
Cont lo svincolo delle polizze vita stipulate dal padre in quanto, a dire di stipulate a CP_2
Contr garanzia dei suoi debiti verso precisando che non avendo potuto utilizzare i relativi importi per Contr ripianare i saldi dei conti bancari, questi, anche grazie ai continui addebiti illegittimi operati da erano nel tempo lievitati sino a raggiungere cifre pari quasi al doppio (circa 80.000,00 euro) dei saldi passivi risultanti alla morte del padre (circa 48.000,00 euro). Quanto ai motivi di appello la CP_1 eccepiva preliminarmente la tardività dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, sollevata dalla banca solo nell'atto di appello e mai in I grado ed evidenziava poi la correttezza delle operazioni peritali laddove era stato utilizzato, ai fini del ricalcolo, il criterio del c.d. saldo rettificato. Quanto poi alla carenza degli estratti conto relativi a 34 trimestri l'odierna appellata osservava come la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, avesse da tempo puntualizzato che la mancanza di molti estratti, anche per diversi periodi intermedi, non preclude la possibilità di ricalcolare l'andamento del rapporto potendosi utilizzare le c.d. scritture di raccordo. Sottolineata poi la piena correttezza delle conclusioni peritali in punto di espunzione dell'anatocismo, delle cms ed in punto Contr di illegittimo esercizio, da parte di dello jus variandi, la chiedeva confermarsi la CP_1
sentenza di I grado, sia in relazione al ricalcolo del saldo del conto ordinario sia in relazione alla condanna della banca al risarcimento del danno non patrimoniale da lei subito in ragione della mala fede di quest'ultima che, basandosi su saldi passivi gonfiati a causa degli addebiti illegittimi da essa stessa operati, aveva ingiustamente passato a sofferenza i conti pretendendo il pagamento di importi non dovuti.
Si costituiva anche in questa sede la osservando di avere correttamente Controparte_2 rifiutato di svincolare le polizze vita stipulata da , come richiesto dall'attrice alla sua Persona_1
morte, e ciò in quanto dette polizze erano state da lui costituite in pegno ex art.2800 cc a garanzia dei suoi debiti verso il Monte dei Paschi e, secondo le regole che disciplinano il pegno di crediti, essa Cont aveva sottoscritto su entrambe le polizze delle “appendici di pegno” che la obbligavano a non Contr erogare alcuna somma a terzi se non previa autorizzazione allo svincolo da parte della garantita
Concludeva quindi come sopra.
Si costituiva infine anche a mezzo della sua procuratrice , eccependo il Controparte_3 CP_11
proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad ogni eventuale pretesa di pagamento da parte
Contr della essendo solo, essa, cessionaria dei crediti vantati da nei confronti di quest'ultima CP_1
e concludeva come sopra. Contr Tutto ciò evidenziato, la Corte osserva che l'appello proposto da è fondato solo in parte.
Va anzitutto rilevato – come sostenuto dalla – che l'eccezione di prescrizione delle rimesse CP_1
solutorie è stata proposta dalla banca tardivamente sicché la stessa non può oggi dolersi della mancata sottrazione, dagli importi dovuti in restituzione all'attrice, dell'importo complessivo di tali rimesse: ed invero in I grado era stata fissata la prima udienza al 5/6/19 ed in tale udienza si erano costituite tutte le parti (limitandosi a chiedere la concessione dei termini ex art.183 cpc) ad eccezione del
[...] che si era invece costituito solo in data 14/5/20 quando, dunque, non poteva più proporre CP_5 le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, proponibili solo entro il termine di cui all'art.167 cpc. Ne consegue anche l'irrilevanza in questa sede dell'ulteriore questione posta con il I motivo di appello relativa alla dedotta necessità di calcolare le rimesse solutorie alla stregua del criterio del c.d. saldo-banca anziché del criterio del saldo rettificato, che peraltro la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene corretto (cfr. tra le altre, Cass.civ., 8 aprile 2025, n. 9203).
Venendo poi alla censura relativa alla dedotta inattendibilità dell'elaborato peritale in ragione della mancanza agli atti di molti trimestri si osserva che anche la stessa risulta infondata, avendo il CTU, in relazione ai periodi intermedi non coperti da estratti conto, operato correttamente il raccordo tra l'ultimo saldo del precedente periodo coperto ed il primo del periodo coperto successivo. Più in particolare, è noto che sul punto la giurisprudenza si è più volte pronunciata con riferimento a fattispecie, quali quella in esame, in cui manchino alcuni estratti conto relativi a periodi intermedi di un più lungo rapporto di conto corrente, puntualizzando che, con riguardo all'ipotesi in cui sia il
“correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che . . . . . . . “b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo.” (cfr. Cass. civ, sez.I, sent. n.1763 del 17/01/2024). Dal punto di vista operativo, in sostanza, sulla scorta di tali principi il CTU, in casi come quello di specie, premesso che dev'essere mantenuto l'eventuale saldo iniziale negativo non documentato (relativo cioè al primo dei periodi coperti da estratti conto), deve poi ricalcolare le competenze non dovute alla banca e dalla stessa addebitate durante il primo periodo continuativo coperto da estratti conto quantificando l'importo complessivo di tali addebiti illegittimi;
dopodichè, tenuto conto del valore confessorio delle annotazioni che la banca effettua sul conto, ivi comprese quelle relative al saldo iniziale del successivo periodo coperto da estratti conto, dovrà provvedere a sommare, o sottrarre, algebricamente da tale saldo iniziale del periodo successivo coperto, l'importo complessivo degli addebiti non dovuti ricalcolato come sopra in relazione al periodo precedente coperto da estratti conto (in tal senso cfr. anche Cass.civ., sez.I, n.2660/2019). E così via in relazione a tutte le eventuali, successive, lacune intermedie.
Né potrebbero accogliersi le doglianze della banca laddove ha evidenziato che, così operando, si rischierebbe di espungere dal conto addebiti illegittimi che, nei periodi non coperti da estratti conto, essa potrebbe magari aver già stornato: al riguardo infatti deve osservarsi che - al di là dell'inverosimiglianza della tesi per cui la banca, spontaneamente e senza alcuna documentata interlocuzione con il cliente, decida di stornare a proprio svantaggio precedenti addebiti da essa stessa operati – un eventuale, già compiuto, storno di somme richieste in restituzione dal cliente configurerebbe un fatto estintivo del diritto del cliente alla restituzione delle stesse ma allora l'onere della prova in merito a tale fatto estintivo del diritto ex adverso vantato cede però a carico della banca: la quale invece non ha né allegato quali storni di somme in favore della avrebbe CP_1
spontaneamente operato né per quale ammontare complessivo né tantomeno ha li ha dimostrati.
Dovrà poi essere rigettato anche il terzo motivo di appello dovendosi osservare come l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la capitalizzazione reciproca introdotta con la delibera CICR del
9/2/2000 aveva alla fine comportato un peggioramento delle condizioni del correntista tale per cui, a tale scopo, necessitava in tali casi la sottoscrizione di un nuovo accordo fra le parti - non essendo, quindi, sufficiente la mera pubblicazione sulla G.U. delle nuove modalità di capitalizzazione – si sia ormai in gran parte consolidato. Si veda, tra le tante, Cass. civ., sez.I, n.7105/2020 che ha chiarito ampiamente come “Come questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare, il declassamento da uso normativo a uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo ha reso nulle, per contrasto con l'art. 1283 c.c., le clausole in forza delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sicchè, una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000), il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., Sez. 1, 24156/2017, 24153/2017,
17150/2016). Al riguardo, le disposizioni dettate con la sopra menzionata delibera trovano fondamento normativo nel D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3, i quali hanno rispettivamente disposto (aggiungendo nell'art. 120 t.u.b. i nuovi commi 2 e 3): i) che il CICR stabilisse 'modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria', purchè con la stessa periodicità del conteggio di interessi debitori e creditori nelle operazioni in conto corrente;
ii) che le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000 dovessero essere conformate alle indicazioni del
CICR, che con gli artt. 2 e 7 della delibera medesima ha imposto la descritta reciprocità e previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il 30 giugno 2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile
(comunque, entro il 31 dicembre 2000), salva la necessità dell'approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (cfr. Cass. 6987/2019).
Orbene, l'art. 7 della citata disposizione interministeriale è una norma transitoria correlata, per comunanza di fini, al D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, che come detto ha introdotto nell'art.
120 t.u.b. il comma 3, sicchè, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 425 del 2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò difficile negare che
l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali' (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e 26779/2019).”.
Ne consegue che, poiché nella specie non vi era stata alcuna approvazione scritta dell' CP_1 rispetto all'introduzione dell'anatocismo trimestrale, che era solo stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dovrà farsi riferimento, tra le varie ipotesi di ricalcolo effettuate dal CTU,
a quella comportante l'eliminazione dell'anatocismo sino al 2015 quando v'era stata una nuova pattuizione in merito;
peraltro l'anatocismo non avrebbe comunque potuto essere applicato a partire dal 2014 per effetto della modifica, in tali termini, dell'art.120 TUB, modifica che, vietando semplicemente tale sistema di capitalizzazione degli interessi, ben poteva – contrariamente a quanto opinato dalla banca – essere immediatamente applicata a prescindere dall'adozione di una delibera
CICR.
Vanno poi rigettate anche le ulteriori censure dell'appellante secondo cui il CTU non avrebbe potuto espungere dal ricalcolo le commissioni di massimo scoperto in quanto ritualmente pattuite nel contratto di conto corrente né avrebbe dovuto eliminare le modifiche conseguenti all'esercizio, asseritamente illegittimo, dello jus variandi. Quanto al primo aspetto si rileva che il CTU aveva correttamente espunto tutti gli addebiti a titolo di cms in quanto la relativa pattuizione contenuta nel contratto non specificava tutti gli elementi necessari, indicando solo il tasso della cms, senza alcuna indicazione circa lo scoperto al quale avrebbe dovuto farsi riferimento né circa la periodicità di addebito di tale voce: in merito, infatti, lo stesso CTU, rispondendo alle osservazioni del consulente di parte della banca, aveva spiegato che “Per quanto riguarda le commissioni di massimo scoperto la giurisprudenza è unanime nel ritenere nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista.” (cfr. pag.21 dell'elaborato).
Circa lo jus variandi, poi, l'art.118, comma 2, TUB prevedeva che l'istituto dovesse comunicare le variazioni “secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro Contr supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.”, modalità che la non aveva rispettato.
Dovrà invece accogliersi l'appello di quest'ultima relativamente alla sua condanna al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito dalla danno ritenuto sussistente sulla base CP_1
di alcune deposizioni assunte dal Tribunale (la madre dell'attrice, uno zio ed un'amica) secondo cui quest'ultima, in ragione delle difficoltà finanziarie causate dalla condotta della banca, aveva riportato uno stato di difficoltà psicologica con depressione. Al riguardo si osserva però che tale istruttoria non poteva essere espletata, corrispondendo ad una domanda radicalmente nulla in quanto nell'atto di citazione in I grado la così argomentava in ordine a tale pretesa risarcitoria: “Ovviamente CP_1
questa situazione di sofferenza ingiusta e immotivata ha aggravato la sfera patrimoniale e non patrimoniale dell'attrice, causando alla stessa un ingiusto danno. Per tali motivi dall'inadempimento contrattuale di controparte e dalla condotta illecita descritta, sono stati prodotti danni patrimoniali
e non patrimoniali che i convenuti sono tenuti a risarcire” (cfr. pagg.39 e 40 dell'atto di citazione); la pretesa era dunque indicata in termini del tutto generici (aggravamento e/o danno alla sfera non patrimoniale) senza alcuna allegazione né in merito alle esatte manifestazioni di tale aggravamento/danno né in ordine alle circostanze di fatto (modalità, tempi, etc.) nelle quali ciò si sarebbe concretizzato. Nessuna specificazione in tal senso risulta poi effettuata dalla CP_1
nemmeno nella I memoria ex art.183 cpc, che rappresenta il termine ultimo della c.d. fase assertiva del processo sicché ovviamente l'allegazione di circostanze di fatto mai indicate prima avvenuta solo nella II memoria ex art.183 cpc in sede di articolazione dei capitoli di prova non poteva certo sanare la nullità della domanda. Ne consegue la riforma della sentenza di I grado con riguardo al disposto risarcimento del danno non patrimoniale.
Venendo ora alla posizione della con la quale il padre dell'attrice aveva Controparte_2
stipulato due polizze vita, si osserva che il relativo operato non risulta connotato da profili di illegittimità: è infatti emerso che con apposite lettere (cfr. allegati 4 e 6 alla Persona_1 costituzione della , volendo così garantire il rispetto all'apertura di CP_2 Controparte_5
credito dallo stesso ricevuta, aveva costituito in pegno tali due polizze ed i crediti che, in base alle
Cont stesse, avrebbe in futuro vantato nei confronti di quest'ultima, poi, ai sensi dell'art.2800 cc – secondo cui “Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa” – aveva accettato le lettere rilasciando apposite Cont appendici scritte (cfr. allegati 5 e 7 alla costituzione di nelle quali aveva preso atto del fatto che le prestazioni da essa garantite con i contratti assicurativi erano state costituite in pegno in favore di Contr e si era conseguenzialmente impegnata a rispettare tale destinazione prevedendo espressamente che “La compagnia non effettuerà alcun pagamento, anche parziale, né darà corso ad alcuna variazione contrattuale, senza il consenso scritto della banca ”. Di qui Controparte_5
Cont l'impossibilità, per la di accogliere le richieste della i svincolo delle polizze in assenza CP_1 del consenso della banca garantita. Ad ogni modo, essendo emersa in questa sede l'insussistenza di Contr Cont ogni credito di nei confronti della è certamente tenuta (evidentemente anche in CP_1
assenza di consenso della banca) a svincolare gli importi delle due polizze in questione e a versarli in favore dell'attrice, dovendosi quindi confermare la sentenza di I grado sul punto.
Nessuna domanda, infine, può essere accolta nei confronti della , cessionaria di un CP_11
Contr portafoglio di crediti di ma che non ha assunto, nei confronti dei debitori ceduti, alcuna obbligazione in relazione a crediti vantati da questi ultimi verso il cedente: risulta chiara, sul punto, la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa laddove ha chiarito che “crediti CP_11
oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”. (cfr. Cass., Ord., 02/05/2022, n.
13735).
Contr Quanto alle spese processuali, si ritiene di compensare per un terzo tali spese fra la ed CP_1 stante l'accoglimento parziale dell'appello in relazione alla domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali dedotti, restando a carico della banca i restanti due terzi, che si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua media complessità
e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
Restano invece compensate tutte le spese di lite fra le altre parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da rigetta la Controparte_5
domanda risarcitoria del danno non patrimoniale proposta da;
Controparte_1
- Rigetta per il resto l'appello; - Condanna il alla rifusione dei due terzi (euro 6.660,00) delle spese Controparte_5
processuali sostenute dalla nel presente grado di giudizio, che si liquidano, per CP_1
l'intero, in euro 9.991,00 per compenso professionale oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Compensa tra il e la il restante terzo delle spese così liquidate;
Controparte_5 CP_1
- Compensa integralmente, infine, le spese di lite tra le altre parti.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 25/9/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.360/2023 tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Andreani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ancona, Piazza Kennedy n.13, come da delega a margine dell'atto di appello
Appellante
e
, quale erede di , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 Persona_1
Angelo Raichino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Orvieto, Via Cipriano
Manente n.38, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata nonche'
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Colletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via XX Settembre n.118, come da delega in calce all'atto di citazione in I grado
Appellata ed ancora
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_3
dagli Avv. Marco Pesenti e Francesco Concio del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Vittoria Colonna n.4, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.370/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni addotte, in totale riforma della sentenza n.370/2023 emessa dal Tribunale di Terni il 06/06/23, nel giudizio rubricato al numero di RG 55/2019, mai notificata:
- in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza in via anticipata, l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n.370/2023 emessa dal Tribunale di Terni il 06/06/23, nel giudizio rubricato al numero di RG 55/2019;
- nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande formulate da in quanto Controparte_1
infondate, inammissibili, sfornite di prova e prive di ogni pregio giuridico sia in fatto che in diritto;
- in via istruttoria: si chiede sin da ora rinnovazione della CTU contabile svolta in primo grado alla luce delle osservazioni svolte e depositate dal CTP Dott. e delle deduzioni di cui in parte Per_2
narrativa del presente atto;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa dei due gradi di giudizio”,
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia RIGETTARE l'appello proposto, nonché gli eventuali appelli incidentali proposti dalle altre parti del giudizio CONFERMARE la sentenza appellata e conseguentemente 1. Accertare e dichiarare la nullità inefficacia, invalidità della applicazione operata dalla banca di interessi a debito ultralegali, di cms, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito dei correntisti e delle cms variamente denominate nei vari periodi di esistenza del contratto e di ogni altra commissione variamente denominata che alla cms si sia succeduta;
delle valute dei e dei conseguenti addebiti di interessi da questa pratica derivanti.
2. Accertare e dichiarare anche a titolo di nullità parziale del contratto di c/c oggetto di causa particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della cms e delle commissioni variamente denominate che alla cms si sono succedute o si sono sostituite dal 2009 e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius 3. Conseguentemente
e concorrentemente accertare e dichiarazione la violazione da parte della banca, dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale, contrattuale di interpretazione del contratto e di esecuzione del medesimo, di cui alle norme sopra citate.
4. Accertare e dichiarare giuridicamente nullo e comunque invalido e inefficace il saldo del conto corrente operato dalla e risultante CP_4
dagli estratti conto prodotti.
5. Accertare e dichiarare la misura del TEG applicato dalla banca nel corso del rapporto di conto corrente indicato.
6. Accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria del TEG ai sensi e secondo i parametri di cui alla l.108/96e norme dipendenti e 644 co.3 cp.; e quindi dichiarare non dovuto da parte degli attori alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sul rapporto di conto corrente di interessi usurari secondo la normativa citata, ai sensi dell'art. 1815
c.c.
7. Per l'effetto, in accoglimento delle domande ed eccezioni riportate, di nullità inefficacia inammissibilità, previo azzeramento del saldo iniziale se negativo per il correntista, e previa corretta rielaborazione del medesimo, secondo diritto, accertare e dichiarare l'esatto ammontare del saldo dei rapporti di conto corrente per i quali è causa, operando il nuovo calcolo sulla base dei principi sopra enunciati.
8. Per l'effetto, in ragione della avvenuta dichiarazione di chiusura dei conti correnti, dichiarare ed accertare l'effettivo saldo del conto corrente oggetto di causa a credito del
correntista per le seguenti misure: - Con riferimento al conto corrente n. 277.53, saldo a credito del
correntista per €. 5.790,22. - Con riferimento al conto corrente n. 276.60, saldo a credito del
correntista per €. 87.487,78. - Con riferimento al conto corrente n. 550.82, aldo a credito del
correntista per €. 33.156,34. o quella maggiore o minore somma che verrà accertata operando il ricalcolo secondo i principi enunciati, previa eventuale ammissione di idonea CTU contabile, che tenga conto dei medesimi, in caso di contestazione di quella presentata dall'attrice.
9. Condannare pertanto alla corresponsione in favore dell'attrice delle somme Controparte_5
sopra indicate ovvero di quelle somma maggiori o minori che verrà ritenuta di giustizia o che emergerà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del decesso del Sig. . 10. Condannare alla Persona_1 Controparte_5
restituzione in favore dell'attrice dei pagamenti effettuati successivamente alla morte del Sig.
[...]
per le causali di cui in narrativa, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione Per_1
monetaria dalla data del versamento fino alla data della restituzione. 11. Condannare
[...]
al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro - 25.199,74 per Controparte_2
la polizza Provvedo 2000 - 9.156,01 per la polizza Iride oltre interessi al tasso legale e CP_6
rivalutazione monetaria dalla data del 04.09.2013 al saldo 12. Condannare Controparte_5
e , ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti
[...] Controparte_2
i danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente e/o indirettamente prodotti dalle descritte condotte, e da responsabilità contrattuale o extracontrattuale, da quantificare nella somma di Euro
50.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. 13. Condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno ex art. 96 comma III c.p.c. da liquidare equitativamente in ragione della responsabilità per avere disertato immotivatamente la mediazione civile e per la condotta processuale tenuta. CONDANNARE controparte alla rifusione delle spese del giudizio e della fase di mediazione, ingiustificatamente disertata dall'appellante” Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, rigettare l'avversa domanda di riforma della sentenza n. 370/2023 del Tribunale di Terni poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese
e compensi professionali di lite del doppio grado. Si ribadisce che:
In via pregiudiziale ed ove ritenuto, dichiarare l'estromissione dal presente procedimento dell'obbligata per le ragioni di cui al par. A) della comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, e previo deposito del valore di riscatto delle polizze per cui è controversia, in linea con quanto previsto dall'art. 109 c.p.c;
In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la piena efficacia del pegno costituito sulla polizza “ nr. 517903, nonché sulla polizza “ nr. Parte_2 CP_7 Controparte_8
662587 e, per l'effetto, negare lo svincolo delle stesse in favore dell'attrice.
Ancora nel merito, accertare e dichiarare la piena legittimità e correttezza del contegno assunto dalla nei confronti della richiedente, sig.ra di Controparte_2 Controparte_1
diniego delle prestazioni scaturenti dalle polizze sub iudice.
In ogni caso, accertare e dichiarare il legittimo destinatario delle prestazioni assicurate, nei confronti del quale sarà tenuta al pagamento la Compagnia, senza decorrenza di interessi e rivalutazione.
In via istruttoria, ammettere le produzioni documentali di cui al paragrafo C) della comparsa di costituzione e risposta.”
Per tramite il proprio procuratore speciale Controparte_3 CP_9
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e per l'effetto Controparte_3
confermare che la stessa nulla deve a nessun titolo o ragione per le causali di cui al presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo
i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di, oltre accessori di Legge”
Con ordinanza del 17/1/2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 27/3/25 per la precisazione delle conclusioni ed in quella sede veniva trattenuta in decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il interponeva appello avverso Controparte_5 la sentenza n.370/2023 con cui il Tribunale di Terni l'aveva condannato al pagamento in favore di
: dell'importo di euro 28.447,88 quale saldo positivo del conto corrente ordinario Controparte_1
n.276.60 (ricalcolati anche i saldi dei due conti anticipi, n.277.53 e n.550.82, le cui competenze, nel tempo, erano state girocontate sul predetto conto ordinario); dell'importo di euro 20.000,00 quale risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa subito per effetto delle condotte asseritamente scorrette da essa poste in essere;
nonché dell'importo di oltre 8.000,00 euro a titolo di spese processuali e relativi accessori. Esponeva, più in particolare, la banca che in I grado CP_10
in proprio e quale unica erede del padre titolare della ditta individuale denominata Persona_1
Publiscreen (la madre aveva rinunciato all'eredità di quest'ultimo), l'aveva convocata in giudizio chiedendo accertarsi il carattere illegittimo di una serie di addebiti da essa operati sui conti accesi dal padre a titolo di interessi ultra-legali e cms non pattuiti, anatocismo, usura, gioco delle valute e, scomputate tali poste illegittime – a causa delle quali i conti correnti accesi dal padre preso la Banca
MPS presentavano, al momento della sua morte un saldo debitore di € 43.113,19 ( c.c. n. 276,60), un saldo debitore di € 7.062,05 ( c.c. 550.82) un saldo creditore di € 1.286,87 ( c.c n. 277.53) - condannarsi essa banca a restituirle i relativi importi;
aggiungeva che la aveva anche CP_1
lamentato che la presso la quale suo padre aveva stipulato due polizze Controparte_2 vita, si era rifiutata, alla morte di quest'ultimo avvenuta nel 2013, di svincolare in suo favore i relativi importi, che avrebbero da lei potuto essere utilizzati per rifondere gli eventuali saldi passivi legittimi che fossero risultati sui predetti conti e che tutto ciò le aveva cagionato uno stato di depressione del quale aveva chiesto di essere risarcita. Contr dava quindi atto di essersi regolarmente costituito in quella sede premettendo anzitutto di aver ceduto i propri crediti, con decorrenza 20/12/17, a e deducendo, nel merito, la Controparte_3
totale infondatezza di tutte le doglianze di controparte, nonostante la quale il Tribunale aveva deciso di disporre una CTU contabile sull'andamento dei conti correnti, a seguito della quale il medesimo
Tribunale aveva infine così statuito: “In accoglimento della domanda attorea accerta che il credito del correntista al momento della chiusura del conto era pari ad € 28.447,88 e quindi condanna la
in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione Controparte_5
della sopradetta somma alla attrice oltre interessi convenzionali maturati sino al deposito della presente sentenza ed interessi legali dal deposito della sentenza sino al saldo.
Condanna altresì parte convenuta al pagamento a favore della Controparte_5
attrice a titolo di risarcimento del danno subito per il comportamento tenuto dalla Controparte_1
liquidato in via equitativa nella somma di € 20.000,00 oltre interessi legali dal deposito della CP_5
sentenza al saldo. Ordina ad di versare a favore di le somme nella Controparte_2 Controparte_1
disponibilità della compagnia quantificate nella attestazione già effettuata dalla Banca per le polizze
ed , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della richiesta Parte_2 Controparte_8
di svincolo (4 settembre 2013) fino al saldo effettivo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le Controparte_5 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 8.000,00 oltre accessori di legge.
Compensa interamente le spese di lite tra le altre parti in causa.
Pone glie sborsi di CTU espletata definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_5
”.
[...]
Contr Ciò posto, con il primo motivo di appello si doleva del fatto che il CTU in I grado aveva ricalcolato il saldo dei conti in questione applicando il criterio del saldo rettificato, più sfavorevole per essa banca, piuttosto che quello del c.d. saldo-banca nonché del fatto che il medesimo CTU non
Contr aveva individuato le rimesse solutorie prescritte;
con il secondo motivo di appello censurava poi la stessa possibilità di procedere utilmente al ricalcolo del saldo del conto n.276.60 (comprensivo delle poste provenienti da due predetti conti anticipi) acceso almeno sin dal 1985 e chiuso al 31/12/15, poiché mancavano agli atti gli estratti conto relativi a ben 34 trimestri, ciò che rendeva del tutto inattendibile l'operato del perito d'ufficio. Con il III motivo, poi, la banca censurava l'errata espunzione degli addebiti dovuti all'anatocismo, in realtà ritualmente pattuito nel contratto scritto stipulato da nel 1992 e ritualmente applicato in via reciproca a partire dall'adozione Persona_1 della delibera CICR del 9/2/2000, osservando che l'introduzione dell'anatocismo in via reciproca non poteva considerarsi peggiorativa rispetto al regime precedente sicché correttamente essa banca aveva comunicato tale modifica alla propria clientela mediante pubblicazione del relativo avviso sulla
Gazzetta Ufficiale ed aggiungendo che l'anatocismo non poteva considerarsi illegittimo nemmeno dopo il 1/1/14 per effetto della modifica dell'art.120 TUB in quanto la sua applicazione postulava Contr una successiva delibera CICR in tal senso, intervenuta però solo nel 2016. censurava infine l'errata espunzione da parte del CTU delle cms, anch'esse ritualmente pattuite nel contratto, e l'errata valutazione di illegittimità dello jus variandi da essa esercitato in linea con le previsioni normative
Contr sul punto;
contestava infine che la avesse dimostrato il danno non patrimoniale CP_1
asseritamente subito e concludeva quindi come sopra.
Si costituiva in questa sede la ribadendo anzitutto che dal 2013, quando suo padre, CP_1
Contr intestatario dei rapporti con la banca, era deceduto, ella aveva più volte richiesto ad di ricalcolare il saldo senza ottenere mai alcun riscontro ed aggiungendo di essersi anche vista rifiutare da
[...]
Cont lo svincolo delle polizze vita stipulate dal padre in quanto, a dire di stipulate a CP_2
Contr garanzia dei suoi debiti verso precisando che non avendo potuto utilizzare i relativi importi per Contr ripianare i saldi dei conti bancari, questi, anche grazie ai continui addebiti illegittimi operati da erano nel tempo lievitati sino a raggiungere cifre pari quasi al doppio (circa 80.000,00 euro) dei saldi passivi risultanti alla morte del padre (circa 48.000,00 euro). Quanto ai motivi di appello la CP_1 eccepiva preliminarmente la tardività dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, sollevata dalla banca solo nell'atto di appello e mai in I grado ed evidenziava poi la correttezza delle operazioni peritali laddove era stato utilizzato, ai fini del ricalcolo, il criterio del c.d. saldo rettificato. Quanto poi alla carenza degli estratti conto relativi a 34 trimestri l'odierna appellata osservava come la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, avesse da tempo puntualizzato che la mancanza di molti estratti, anche per diversi periodi intermedi, non preclude la possibilità di ricalcolare l'andamento del rapporto potendosi utilizzare le c.d. scritture di raccordo. Sottolineata poi la piena correttezza delle conclusioni peritali in punto di espunzione dell'anatocismo, delle cms ed in punto Contr di illegittimo esercizio, da parte di dello jus variandi, la chiedeva confermarsi la CP_1
sentenza di I grado, sia in relazione al ricalcolo del saldo del conto ordinario sia in relazione alla condanna della banca al risarcimento del danno non patrimoniale da lei subito in ragione della mala fede di quest'ultima che, basandosi su saldi passivi gonfiati a causa degli addebiti illegittimi da essa stessa operati, aveva ingiustamente passato a sofferenza i conti pretendendo il pagamento di importi non dovuti.
Si costituiva anche in questa sede la osservando di avere correttamente Controparte_2 rifiutato di svincolare le polizze vita stipulata da , come richiesto dall'attrice alla sua Persona_1
morte, e ciò in quanto dette polizze erano state da lui costituite in pegno ex art.2800 cc a garanzia dei suoi debiti verso il Monte dei Paschi e, secondo le regole che disciplinano il pegno di crediti, essa Cont aveva sottoscritto su entrambe le polizze delle “appendici di pegno” che la obbligavano a non Contr erogare alcuna somma a terzi se non previa autorizzazione allo svincolo da parte della garantita
Concludeva quindi come sopra.
Si costituiva infine anche a mezzo della sua procuratrice , eccependo il Controparte_3 CP_11
proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad ogni eventuale pretesa di pagamento da parte
Contr della essendo solo, essa, cessionaria dei crediti vantati da nei confronti di quest'ultima CP_1
e concludeva come sopra. Contr Tutto ciò evidenziato, la Corte osserva che l'appello proposto da è fondato solo in parte.
Va anzitutto rilevato – come sostenuto dalla – che l'eccezione di prescrizione delle rimesse CP_1
solutorie è stata proposta dalla banca tardivamente sicché la stessa non può oggi dolersi della mancata sottrazione, dagli importi dovuti in restituzione all'attrice, dell'importo complessivo di tali rimesse: ed invero in I grado era stata fissata la prima udienza al 5/6/19 ed in tale udienza si erano costituite tutte le parti (limitandosi a chiedere la concessione dei termini ex art.183 cpc) ad eccezione del
[...] che si era invece costituito solo in data 14/5/20 quando, dunque, non poteva più proporre CP_5 le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, proponibili solo entro il termine di cui all'art.167 cpc. Ne consegue anche l'irrilevanza in questa sede dell'ulteriore questione posta con il I motivo di appello relativa alla dedotta necessità di calcolare le rimesse solutorie alla stregua del criterio del c.d. saldo-banca anziché del criterio del saldo rettificato, che peraltro la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene corretto (cfr. tra le altre, Cass.civ., 8 aprile 2025, n. 9203).
Venendo poi alla censura relativa alla dedotta inattendibilità dell'elaborato peritale in ragione della mancanza agli atti di molti trimestri si osserva che anche la stessa risulta infondata, avendo il CTU, in relazione ai periodi intermedi non coperti da estratti conto, operato correttamente il raccordo tra l'ultimo saldo del precedente periodo coperto ed il primo del periodo coperto successivo. Più in particolare, è noto che sul punto la giurisprudenza si è più volte pronunciata con riferimento a fattispecie, quali quella in esame, in cui manchino alcuni estratti conto relativi a periodi intermedi di un più lungo rapporto di conto corrente, puntualizzando che, con riguardo all'ipotesi in cui sia il
“correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che . . . . . . . “b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo.” (cfr. Cass. civ, sez.I, sent. n.1763 del 17/01/2024). Dal punto di vista operativo, in sostanza, sulla scorta di tali principi il CTU, in casi come quello di specie, premesso che dev'essere mantenuto l'eventuale saldo iniziale negativo non documentato (relativo cioè al primo dei periodi coperti da estratti conto), deve poi ricalcolare le competenze non dovute alla banca e dalla stessa addebitate durante il primo periodo continuativo coperto da estratti conto quantificando l'importo complessivo di tali addebiti illegittimi;
dopodichè, tenuto conto del valore confessorio delle annotazioni che la banca effettua sul conto, ivi comprese quelle relative al saldo iniziale del successivo periodo coperto da estratti conto, dovrà provvedere a sommare, o sottrarre, algebricamente da tale saldo iniziale del periodo successivo coperto, l'importo complessivo degli addebiti non dovuti ricalcolato come sopra in relazione al periodo precedente coperto da estratti conto (in tal senso cfr. anche Cass.civ., sez.I, n.2660/2019). E così via in relazione a tutte le eventuali, successive, lacune intermedie.
Né potrebbero accogliersi le doglianze della banca laddove ha evidenziato che, così operando, si rischierebbe di espungere dal conto addebiti illegittimi che, nei periodi non coperti da estratti conto, essa potrebbe magari aver già stornato: al riguardo infatti deve osservarsi che - al di là dell'inverosimiglianza della tesi per cui la banca, spontaneamente e senza alcuna documentata interlocuzione con il cliente, decida di stornare a proprio svantaggio precedenti addebiti da essa stessa operati – un eventuale, già compiuto, storno di somme richieste in restituzione dal cliente configurerebbe un fatto estintivo del diritto del cliente alla restituzione delle stesse ma allora l'onere della prova in merito a tale fatto estintivo del diritto ex adverso vantato cede però a carico della banca: la quale invece non ha né allegato quali storni di somme in favore della avrebbe CP_1
spontaneamente operato né per quale ammontare complessivo né tantomeno ha li ha dimostrati.
Dovrà poi essere rigettato anche il terzo motivo di appello dovendosi osservare come l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la capitalizzazione reciproca introdotta con la delibera CICR del
9/2/2000 aveva alla fine comportato un peggioramento delle condizioni del correntista tale per cui, a tale scopo, necessitava in tali casi la sottoscrizione di un nuovo accordo fra le parti - non essendo, quindi, sufficiente la mera pubblicazione sulla G.U. delle nuove modalità di capitalizzazione – si sia ormai in gran parte consolidato. Si veda, tra le tante, Cass. civ., sez.I, n.7105/2020 che ha chiarito ampiamente come “Come questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare, il declassamento da uso normativo a uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo ha reso nulle, per contrasto con l'art. 1283 c.c., le clausole in forza delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sicchè, una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000), il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., Sez. 1, 24156/2017, 24153/2017,
17150/2016). Al riguardo, le disposizioni dettate con la sopra menzionata delibera trovano fondamento normativo nel D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3, i quali hanno rispettivamente disposto (aggiungendo nell'art. 120 t.u.b. i nuovi commi 2 e 3): i) che il CICR stabilisse 'modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria', purchè con la stessa periodicità del conteggio di interessi debitori e creditori nelle operazioni in conto corrente;
ii) che le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000 dovessero essere conformate alle indicazioni del
CICR, che con gli artt. 2 e 7 della delibera medesima ha imposto la descritta reciprocità e previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il 30 giugno 2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile
(comunque, entro il 31 dicembre 2000), salva la necessità dell'approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (cfr. Cass. 6987/2019).
Orbene, l'art. 7 della citata disposizione interministeriale è una norma transitoria correlata, per comunanza di fini, al D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, che come detto ha introdotto nell'art.
120 t.u.b. il comma 3, sicchè, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 425 del 2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò difficile negare che
l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali' (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e 26779/2019).”.
Ne consegue che, poiché nella specie non vi era stata alcuna approvazione scritta dell' CP_1 rispetto all'introduzione dell'anatocismo trimestrale, che era solo stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dovrà farsi riferimento, tra le varie ipotesi di ricalcolo effettuate dal CTU,
a quella comportante l'eliminazione dell'anatocismo sino al 2015 quando v'era stata una nuova pattuizione in merito;
peraltro l'anatocismo non avrebbe comunque potuto essere applicato a partire dal 2014 per effetto della modifica, in tali termini, dell'art.120 TUB, modifica che, vietando semplicemente tale sistema di capitalizzazione degli interessi, ben poteva – contrariamente a quanto opinato dalla banca – essere immediatamente applicata a prescindere dall'adozione di una delibera
CICR.
Vanno poi rigettate anche le ulteriori censure dell'appellante secondo cui il CTU non avrebbe potuto espungere dal ricalcolo le commissioni di massimo scoperto in quanto ritualmente pattuite nel contratto di conto corrente né avrebbe dovuto eliminare le modifiche conseguenti all'esercizio, asseritamente illegittimo, dello jus variandi. Quanto al primo aspetto si rileva che il CTU aveva correttamente espunto tutti gli addebiti a titolo di cms in quanto la relativa pattuizione contenuta nel contratto non specificava tutti gli elementi necessari, indicando solo il tasso della cms, senza alcuna indicazione circa lo scoperto al quale avrebbe dovuto farsi riferimento né circa la periodicità di addebito di tale voce: in merito, infatti, lo stesso CTU, rispondendo alle osservazioni del consulente di parte della banca, aveva spiegato che “Per quanto riguarda le commissioni di massimo scoperto la giurisprudenza è unanime nel ritenere nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista.” (cfr. pag.21 dell'elaborato).
Circa lo jus variandi, poi, l'art.118, comma 2, TUB prevedeva che l'istituto dovesse comunicare le variazioni “secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro Contr supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.”, modalità che la non aveva rispettato.
Dovrà invece accogliersi l'appello di quest'ultima relativamente alla sua condanna al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito dalla danno ritenuto sussistente sulla base CP_1
di alcune deposizioni assunte dal Tribunale (la madre dell'attrice, uno zio ed un'amica) secondo cui quest'ultima, in ragione delle difficoltà finanziarie causate dalla condotta della banca, aveva riportato uno stato di difficoltà psicologica con depressione. Al riguardo si osserva però che tale istruttoria non poteva essere espletata, corrispondendo ad una domanda radicalmente nulla in quanto nell'atto di citazione in I grado la così argomentava in ordine a tale pretesa risarcitoria: “Ovviamente CP_1
questa situazione di sofferenza ingiusta e immotivata ha aggravato la sfera patrimoniale e non patrimoniale dell'attrice, causando alla stessa un ingiusto danno. Per tali motivi dall'inadempimento contrattuale di controparte e dalla condotta illecita descritta, sono stati prodotti danni patrimoniali
e non patrimoniali che i convenuti sono tenuti a risarcire” (cfr. pagg.39 e 40 dell'atto di citazione); la pretesa era dunque indicata in termini del tutto generici (aggravamento e/o danno alla sfera non patrimoniale) senza alcuna allegazione né in merito alle esatte manifestazioni di tale aggravamento/danno né in ordine alle circostanze di fatto (modalità, tempi, etc.) nelle quali ciò si sarebbe concretizzato. Nessuna specificazione in tal senso risulta poi effettuata dalla CP_1
nemmeno nella I memoria ex art.183 cpc, che rappresenta il termine ultimo della c.d. fase assertiva del processo sicché ovviamente l'allegazione di circostanze di fatto mai indicate prima avvenuta solo nella II memoria ex art.183 cpc in sede di articolazione dei capitoli di prova non poteva certo sanare la nullità della domanda. Ne consegue la riforma della sentenza di I grado con riguardo al disposto risarcimento del danno non patrimoniale.
Venendo ora alla posizione della con la quale il padre dell'attrice aveva Controparte_2
stipulato due polizze vita, si osserva che il relativo operato non risulta connotato da profili di illegittimità: è infatti emerso che con apposite lettere (cfr. allegati 4 e 6 alla Persona_1 costituzione della , volendo così garantire il rispetto all'apertura di CP_2 Controparte_5
credito dallo stesso ricevuta, aveva costituito in pegno tali due polizze ed i crediti che, in base alle
Cont stesse, avrebbe in futuro vantato nei confronti di quest'ultima, poi, ai sensi dell'art.2800 cc – secondo cui “Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa” – aveva accettato le lettere rilasciando apposite Cont appendici scritte (cfr. allegati 5 e 7 alla costituzione di nelle quali aveva preso atto del fatto che le prestazioni da essa garantite con i contratti assicurativi erano state costituite in pegno in favore di Contr e si era conseguenzialmente impegnata a rispettare tale destinazione prevedendo espressamente che “La compagnia non effettuerà alcun pagamento, anche parziale, né darà corso ad alcuna variazione contrattuale, senza il consenso scritto della banca ”. Di qui Controparte_5
Cont l'impossibilità, per la di accogliere le richieste della i svincolo delle polizze in assenza CP_1 del consenso della banca garantita. Ad ogni modo, essendo emersa in questa sede l'insussistenza di Contr Cont ogni credito di nei confronti della è certamente tenuta (evidentemente anche in CP_1
assenza di consenso della banca) a svincolare gli importi delle due polizze in questione e a versarli in favore dell'attrice, dovendosi quindi confermare la sentenza di I grado sul punto.
Nessuna domanda, infine, può essere accolta nei confronti della , cessionaria di un CP_11
Contr portafoglio di crediti di ma che non ha assunto, nei confronti dei debitori ceduti, alcuna obbligazione in relazione a crediti vantati da questi ultimi verso il cedente: risulta chiara, sul punto, la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa laddove ha chiarito che “crediti CP_11
oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”. (cfr. Cass., Ord., 02/05/2022, n.
13735).
Contr Quanto alle spese processuali, si ritiene di compensare per un terzo tali spese fra la ed CP_1 stante l'accoglimento parziale dell'appello in relazione alla domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali dedotti, restando a carico della banca i restanti due terzi, che si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua media complessità
e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
Restano invece compensate tutte le spese di lite fra le altre parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da rigetta la Controparte_5
domanda risarcitoria del danno non patrimoniale proposta da;
Controparte_1
- Rigetta per il resto l'appello; - Condanna il alla rifusione dei due terzi (euro 6.660,00) delle spese Controparte_5
processuali sostenute dalla nel presente grado di giudizio, che si liquidano, per CP_1
l'intero, in euro 9.991,00 per compenso professionale oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Compensa tra il e la il restante terzo delle spese così liquidate;
Controparte_5 CP_1
- Compensa integralmente, infine, le spese di lite tra le altre parti.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 25/9/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)