Articolo 8 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1294
Articolo 7Articolo 9
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28 gennaio 1958
Art. 8.
L'importo delle spese generali, comprensivo dell'importo dell'eventuale compenso all'Ente gestore, puo' essere fissato anche in via forfettaria.
La relativa determinazione e' adottata dal Ministero del tesoro, sentite le Amministrazioni interessate e il Comitato interministeriale dei prezzi.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1958