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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3252/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
nato a [...] il [...], residente in [...]
Pizzofalcone n. 59, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti C.F._1 in atti, dall'avv. Patrizio Parziale, C.F. , con studio in Napoli, alla via C.F._2
Salvatore Fusco, 16;
appellante
e nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso, giusta mandato in calce al decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Marco e Daniela Mocella presso i quali è elettivamente dom.to alla via Donnalbina n 56; appellato
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.03.2022 proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 87/2022 del 28.01.2022 emesso dal Tribunale di Napoli in funzione di GL con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione in favore di a titolo di saldo del corrispettivo previsto dal Controparte_1 contratto di collaborazione professionale stipulato tra le parti in data 3.03.2020 avente ad oggetto la redazione delle determine di liquidazione da produrre agli Enti competenti per l'attività di amministratore giudiziario espletata dallo studio , di cui era il Parte_1 Pt_1
Contr titolare, in relazione ai beni posti sotto sequestro dall'
A fondamento dell'opposizione eccepiva preliminarmente l'incompetenza Parte_1
per materia del giudice adito quale GL, venendo in rilievo una collaborazione professionale di natura autonoma non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 409 n.3 cpc, deducendo nel merito l'inadempimento dello che aveva omesso di depositare nel termine Controparte_1 pattuito l'istanza di liquidazione relativa alla operazione denominata Normandia 2, oggetto del contratto, ovvero la relativa relazione completa di allegati, oltre alla inesigibilità del credito non essendo stato ancora liquidato alcun compenso dal Ministero della Giustizia per le attività di amministratore giudiziario espletata dall'opponente, concludendo quindi per la revoca del d.i. opposto ed, in ogni caso, per il rigetto della domanda di pagamento formulata da CP_1
[...]
1.2 Resisteva in giudizio che deduceva l'infondatezza dell'opposizione Controparte_1
di cui chiedeva il rigetto, assumendo che l'oggetto del contratto intercorso tra le parti non era solo l'attività svolta per l'operazione Normandia 2 ma anche la predisposizione di altre determine di liquidazione ed assumendo, in particolare, di non avere potuto redigere la liquidazione in questione stante l'omesso invio da parte dello studio di Parte_1
documentazione indispensabile a lui inaccessibile.
1.3 Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 7120/23 del
27.11.2023 rigettava l'opposizione e confermava il d.i. opposto, ritenendo che il mancato completamento dell'attività da parte di era essenzialmente dovuto alla Controparte_1 carenza di alcuni dati che l'opposto non avrebbe potuto acquisire in via autonoma e che, pertanto, il mancato raggiungimento del risultato non poteva ritenersi ostativo al riconoscimento del compenso pattuito.
2. Avverso la citata sentenza, con ricorso depositato in data 28.12.2023, Parte_1
ha proposto tempestivo gravame, eccependo preliminarmente la nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza ma a seguito della cd. trattazione scritta e deducendo, nel merito, la erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha qualificato il rapporto come contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed assumendo anche in questa sede l'inadempimento dello che aveva altresì violato la clausola di riservatezza Controparte_1
di cui al contratto, come eccepito anche nel corso del giudizio di primo grado, rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza:
“
2. In riforma della sentenza di primo grado, accertare l'inadempimento del sig.
[...]
alle obbligazioni assunte con il contratto del 3 marzo 2020 e conseguentemente CP_1
dichiarare risolto per grave inadempimento del sig. il contratto Controparte_1 medesimo, con ogni conseguenza restitutoria in ordine all'acconto del corrispettivo erogato e con revoca del decreto ingiuntivo n. 19/2022; 3. In via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di esigibilità del credito azionato;
4. In via ulteriormente subordinata contenere la condanna nei limiti di quanto risulterà, ad esito della istruttoria, effettivamente dovuto per le prestazioni effettivamente rese;
5. In ogni caso escludere la debenza della rivalutazione monetaria 6. con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario”.
2.1 Ricostruito il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando Controparte_1
nel merito la fondatezza degli avversi motivi di gravame e concludendo quindi per il rigetto del ricorso in appello e la conferma della sentenza impugnata.
3. Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza, all'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
4. L'appello è infondato.
4.1 Va rigettato il primo motivo di gravame concernente la nullità della sentenza impugnata siccome emessa ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in data successiva a quella indicata per la trattazione e senza lettura pubblica del dispositivo.
In punto di fatto, si dà atto che dal fascicolo telematico si evince che il Tribunale, all'esito dell'udienza del 4.05.2023 rinviava la causa per la decisione all'udienza del 2.11.2023 disponendo contestualmente la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnando alle parti presenti termine per il deposito di note scritte sino alla indicata udienza;
risulta inoltre che in data 27.11.2023 il giudice emetteva la sentenza, comunicata alle parti in pari data.
Il motivo va respinto.
In termini generali è noto che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. n.
19136 del 2005; n.19942 del 2008; n. 22325 del 2014), dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di impugnazione, a meno che l'errore di rito non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte (Cass.,
Sez. U., 09/08/2018, n. 20685). Solo se la violazione della regola processuale assuma la forma della «lesione dei diritti processuali essenziali al contraddittorio e alla difesa giudiziale», siffatta violazione è ipso iure foriera di danno, senza che sia necessario allegare un concreto pregiudizio da essa derivante (così Cass., Sez. U., n. 36596/2021).
Orbene, nel caso in esame non v'è alcuna lesione del contraddittorio né del diritto di difesa né altro concreto pregiudizio derivante dalla scelta processuale compiuta dal Tribunale della trattazione scritta ex art 127 ter cpc. Ed infatti il ricorrente, pur avendone ex lege facoltà, non ha richiesto che la causa fosse trattata in presenza e non mediante la forma scritta, anzi, ha depositato note di trattazione scritta – così esercitando il proprio diritto di difesa - chiedendo l'accoglimento della opposizione, senza nulla eccepire in merito.
In ogni caso, ad avviso del collegio, la sentenza non è affetta da nullità siccome la collocazione sistematica dell'art. 127 ter cpc induce a qualificare la trattazione scritta come una modalità alternativa allo svolgimento dell'udienza, prevista in via generale come potere attribuito al giudice nella ricorrenza dei presupposti contenuti nell'art. 127-bis medesimo, ammissibile anche per sostituire l'udienza pubblica, con tutte le norme che la regolano, anche nell'ambito del processo del lavoro.
Peraltro, ove mai sussistesse il vizio di nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza, questa Corte resterebbe tenuta alla decisione nel merito e non potrebbe limitarsi alla declaratoria di nullità: “Nelle controversie soggette al rito del lavoro l'omessa lettura del dispositivo della sentenza all'udienza di discussione determina non l'inesistenza ma la nullità della sentenza medesima, vizio che si converte in motivo di gravame da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa ne' rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt.
353 e 354 dello stesso codice - ne' limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito.” (Cass. n. 15371 del 14/10/2003; n. 5659 del
09/03/2010).
4.2 Passando al merito, rileva la Corte come sia infondato anche il motivo di gravame concernente l'erronea qualificazione compiuta dal giudice di prime cure del rapporto intercorso tra le parti.
In particolare, secondo l'appellante le caratteristiche dell'opera professionale commessa dal dott. , come descritte nel contratto sottoscritto tra le parti, erano tali da Parte_1
escludere ogni forma di collaborazione coordinata e continuativa riconducibile entro la previsione di cui all'art. 409 c.p.c., venendo piuttosto in rilievo un'opera libero-professionale, svolta in totale autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né assoggettamento a poteri disciplinari, con la conseguenza della incompetenza ratione materiae del giudice del lavoro e la necessaria devoluzione al giudice ordinario.
L'assunto non è fondato.
Ed invero, in senso contrario depone il contenuto del contratto stipulato tra le parti in data
3.03.2020 che, nell'indicare la prestazione assunta da e consistente, Controparte_1
segnatamente, “nel redigere e riscrivere, secondo le normative vigenti, le determine di liquidazione da prodursi agli enti pubblici, in cui lo Stato ha operato, al fine di presentare
l'istanza di liquidazione finale”, precisava espressamente che la collaborazione pure se autonoma sarebbe stata continuativa (art. 1 oggetto del contratto).
Inoltre, contrariamente a quanto assume la difesa dell'odierno appellante, dal tenore della clausola contrattuale in esame si evince che la collaborazione non aveva ad oggetto la sola attività per la pratica denominata Normandia 2, ma una serie di attività, tra cui nell'immediato quella indicata, avendo del resto le parti pattuito una durata del contratto di quattro mesi ed essendo continuato il rapporto anche oltre il termine originariamente previsto.
Venivano altresì previsti e disciplinati incontri periodici tra le parti, anche in via telematica, proprio per verificare le procedure e le attività descritte (art. 4).
Ne consegue, come correttamente rilevato dal primo giudice, la natura di collaborazione coordinata e continuativa del rapporto intercorso tra le parti.
Parimenti infondato è il motivo di gravame relativo al dedotto inadempimento contrattuale da parte di Controparte_1
In particolare, a fronte della richiesta del pagamento del corrispettivo pattuito in contratto
(al netto dell'acconto ricevuto) ha eccepito, ai sensi dell'art. 1460 cc, Parte_1
l'inadempimento di in quanto, con riferimento all'incarico relativo alla Controparte_1 operazione Normandia 2 quest'ultimo non aveva provveduto alla redazione della relativa liquidazione.
L'assunto non è fondato in quanto dalla istruttoria espletata in primo grado, come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, è emerso che l'inadempimento sia dipeso dalla condotta dello che ometteva di fornire a la Parte_1 Controparte_1 documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.
Ed invero il teste indicato dalla stessa parte opponente, , ha affermato: “nel Testimone_1 corso dell'anno 2020 ho preso parte ad incontri sulla piattaforma MS TEAMS con il sig.
e il dott. ; si trattava di incontri finalizzati Controparte_1 Parte_1 all'avanzamento della istanza di liquidazione da produrre in ordine alla operazione
“Normandia 2”; ADR: “in tali incontri e in quelli che si svolgevano presso lo studio, ai quali partecipavo personalmente perché così mi era stato chiesto dal dott. , si verificava Parte_1
l'avanzamento dei lavori curati dal sig. , finalizzati alla redazione della Controparte_1 istanza di liquidazione dei compensi”; ADR: “durante questi incontri venne più volte sollecitato dal dott. il completamento quantomeno della valorizzazione dei beni e la Pt_1
predisposizione quantomeno di una bozza di istanza;
cosa, quest'ultima, che non avvenne”;
ADR: “a tali sollecitazioni il sig. rispondeva che il ritardo era dovuto ad una mancata CP_1
ricezione di dati che avremmo dovuto acquisire: trattasi di bilanci che risultano agevolmente acquisibili sul sito della CCIAA e della valorizzazione dei beni mobili e immobili degli indagati
(conclusiva) di cui mi sono occupato personalmente (sulla base di un censimento effettuato ex novo sulla base dei criteri indicati nel decreto di sequestro e dal dott. ma che, tuttavia, Pt_1
pur se messa a disposizione, non risultava caricata sulla piattaforma dello studio dal sig.
; precisando altresì che: “alcuni bilanci erano ancora in via di reperimento perché CP_1
andavano chiesti dal dott. agli amministratori in carica di ciascuna società, quelli Pt_1
disponibili erano reperibili sul sito CCIAA;
quelli già a mia disposizione erano stati caricati sulla piattaforma, gli altri dovevano essere ancora reperiti sul sito” (cfr. verbale udienza
4.05.2023).
Tal circostanza veniva, altresì, confermata anche dall'altro teste escusso, , Testimone_2
al quale si era rivolto per ottenere un software che lo agevolasse nel suo Controparte_1 lavoro, il quale ha riferito: “questo software gli serviva per acquisire il valore dei beni mobili
e immobili degli indagati;
tuttavia l'operazione di valorizzazione non era possibile, a detta sua, in quanto gli mancavano alcuni dati fondamentali;
si tratta di una circostanza (indisponibilità dei dati) che fu accertato dai miei collaboratori” (cfr. verbale udienza 4.05.2023).
Risultano, altresì, versate in atti diverse conversazioni effettuate tra le parti tramite la piattaforma Teams (non contestate), nel corso delle quali sollecitava Controparte_1
ripetutamente ed i suoi collaboratori di studio a trasmettere in tempi brevi i Parte_1
bilanci di alcune società coinvolte della operazione Normandia 2, precisando che si trattava di dati indispensabili per la predisposizione delle determine di liquidazione oggetto dell'incarico
(cfr. corrispondenza teams completa, in produzione parte opposta primo grado).
Le richiamate risultanze istruttorie inducono quindi ad escludere che, relativamente all'incarico ricevuto, si sia reso colpevolmente inadempiente, in quanto la Controparte_1
mancata definizione della pratica denominata Normandia 2 fu essenzialmente dovuta alla carenza di alcuni dati che l'appellato non avrebbe potuto acquisire in via autonoma, ma che avrebbero dovuto essergli forniti dallo studio di nominato Amministratore Parte_1
giudiziario.
Del resto, è noto che nella esecuzione del contratto entrambe le parti devono comportarsi secondo le comuni regole di buona fede e correttezza, ai sensi dell'art. 1175 cc.
Ne consegue, conformemente a quanto statuito nella sentenza gravata, il diritto di CP_1
a percepire il compenso come pattuito.
[...]
Va da ultimo rigettato anche il motivo di appello relativo alla dedotta violazione dell'obbligo di riservatezza da parte di di cui all'art. 6 del contratto, in quanto la Controparte_1
circostanza oltre che tardiva, risulta in ogni caso non provata.
Ed invero, dalla deposizione resa dal teste si evince esclusivamente che Tes_2 CP_1
gli aveva richiesto la predisposizione di un software che lo agevolasse nel lavoro di
[...]
rendicontazione per la valorizzazione dei beni oggetto di sequestro, senza tuttavia fornire alcuna specifica informazione in merito alla operazione in questione.
L'appello va, pertanto, rigettato con la conferma della sentenza gravata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e succ. mod., considerato ai fini del valore l'importo del d.i. opposto ed applicando i valori minimi in ragione della non eccesiva complessità delle questioni esaminate.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza per parte appellante principale dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla refusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, il 28.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Francesca Gomez de Ayala dr. Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3252/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
nato a [...] il [...], residente in [...]
Pizzofalcone n. 59, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti C.F._1 in atti, dall'avv. Patrizio Parziale, C.F. , con studio in Napoli, alla via C.F._2
Salvatore Fusco, 16;
appellante
e nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso, giusta mandato in calce al decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Marco e Daniela Mocella presso i quali è elettivamente dom.to alla via Donnalbina n 56; appellato
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.03.2022 proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 87/2022 del 28.01.2022 emesso dal Tribunale di Napoli in funzione di GL con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione in favore di a titolo di saldo del corrispettivo previsto dal Controparte_1 contratto di collaborazione professionale stipulato tra le parti in data 3.03.2020 avente ad oggetto la redazione delle determine di liquidazione da produrre agli Enti competenti per l'attività di amministratore giudiziario espletata dallo studio , di cui era il Parte_1 Pt_1
Contr titolare, in relazione ai beni posti sotto sequestro dall'
A fondamento dell'opposizione eccepiva preliminarmente l'incompetenza Parte_1
per materia del giudice adito quale GL, venendo in rilievo una collaborazione professionale di natura autonoma non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 409 n.3 cpc, deducendo nel merito l'inadempimento dello che aveva omesso di depositare nel termine Controparte_1 pattuito l'istanza di liquidazione relativa alla operazione denominata Normandia 2, oggetto del contratto, ovvero la relativa relazione completa di allegati, oltre alla inesigibilità del credito non essendo stato ancora liquidato alcun compenso dal Ministero della Giustizia per le attività di amministratore giudiziario espletata dall'opponente, concludendo quindi per la revoca del d.i. opposto ed, in ogni caso, per il rigetto della domanda di pagamento formulata da CP_1
[...]
1.2 Resisteva in giudizio che deduceva l'infondatezza dell'opposizione Controparte_1
di cui chiedeva il rigetto, assumendo che l'oggetto del contratto intercorso tra le parti non era solo l'attività svolta per l'operazione Normandia 2 ma anche la predisposizione di altre determine di liquidazione ed assumendo, in particolare, di non avere potuto redigere la liquidazione in questione stante l'omesso invio da parte dello studio di Parte_1
documentazione indispensabile a lui inaccessibile.
1.3 Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 7120/23 del
27.11.2023 rigettava l'opposizione e confermava il d.i. opposto, ritenendo che il mancato completamento dell'attività da parte di era essenzialmente dovuto alla Controparte_1 carenza di alcuni dati che l'opposto non avrebbe potuto acquisire in via autonoma e che, pertanto, il mancato raggiungimento del risultato non poteva ritenersi ostativo al riconoscimento del compenso pattuito.
2. Avverso la citata sentenza, con ricorso depositato in data 28.12.2023, Parte_1
ha proposto tempestivo gravame, eccependo preliminarmente la nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza ma a seguito della cd. trattazione scritta e deducendo, nel merito, la erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha qualificato il rapporto come contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed assumendo anche in questa sede l'inadempimento dello che aveva altresì violato la clausola di riservatezza Controparte_1
di cui al contratto, come eccepito anche nel corso del giudizio di primo grado, rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza:
“
2. In riforma della sentenza di primo grado, accertare l'inadempimento del sig.
[...]
alle obbligazioni assunte con il contratto del 3 marzo 2020 e conseguentemente CP_1
dichiarare risolto per grave inadempimento del sig. il contratto Controparte_1 medesimo, con ogni conseguenza restitutoria in ordine all'acconto del corrispettivo erogato e con revoca del decreto ingiuntivo n. 19/2022; 3. In via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di esigibilità del credito azionato;
4. In via ulteriormente subordinata contenere la condanna nei limiti di quanto risulterà, ad esito della istruttoria, effettivamente dovuto per le prestazioni effettivamente rese;
5. In ogni caso escludere la debenza della rivalutazione monetaria 6. con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario”.
2.1 Ricostruito il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando Controparte_1
nel merito la fondatezza degli avversi motivi di gravame e concludendo quindi per il rigetto del ricorso in appello e la conferma della sentenza impugnata.
3. Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza, all'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
4. L'appello è infondato.
4.1 Va rigettato il primo motivo di gravame concernente la nullità della sentenza impugnata siccome emessa ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in data successiva a quella indicata per la trattazione e senza lettura pubblica del dispositivo.
In punto di fatto, si dà atto che dal fascicolo telematico si evince che il Tribunale, all'esito dell'udienza del 4.05.2023 rinviava la causa per la decisione all'udienza del 2.11.2023 disponendo contestualmente la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnando alle parti presenti termine per il deposito di note scritte sino alla indicata udienza;
risulta inoltre che in data 27.11.2023 il giudice emetteva la sentenza, comunicata alle parti in pari data.
Il motivo va respinto.
In termini generali è noto che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. n.
19136 del 2005; n.19942 del 2008; n. 22325 del 2014), dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di impugnazione, a meno che l'errore di rito non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte (Cass.,
Sez. U., 09/08/2018, n. 20685). Solo se la violazione della regola processuale assuma la forma della «lesione dei diritti processuali essenziali al contraddittorio e alla difesa giudiziale», siffatta violazione è ipso iure foriera di danno, senza che sia necessario allegare un concreto pregiudizio da essa derivante (così Cass., Sez. U., n. 36596/2021).
Orbene, nel caso in esame non v'è alcuna lesione del contraddittorio né del diritto di difesa né altro concreto pregiudizio derivante dalla scelta processuale compiuta dal Tribunale della trattazione scritta ex art 127 ter cpc. Ed infatti il ricorrente, pur avendone ex lege facoltà, non ha richiesto che la causa fosse trattata in presenza e non mediante la forma scritta, anzi, ha depositato note di trattazione scritta – così esercitando il proprio diritto di difesa - chiedendo l'accoglimento della opposizione, senza nulla eccepire in merito.
In ogni caso, ad avviso del collegio, la sentenza non è affetta da nullità siccome la collocazione sistematica dell'art. 127 ter cpc induce a qualificare la trattazione scritta come una modalità alternativa allo svolgimento dell'udienza, prevista in via generale come potere attribuito al giudice nella ricorrenza dei presupposti contenuti nell'art. 127-bis medesimo, ammissibile anche per sostituire l'udienza pubblica, con tutte le norme che la regolano, anche nell'ambito del processo del lavoro.
Peraltro, ove mai sussistesse il vizio di nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza, questa Corte resterebbe tenuta alla decisione nel merito e non potrebbe limitarsi alla declaratoria di nullità: “Nelle controversie soggette al rito del lavoro l'omessa lettura del dispositivo della sentenza all'udienza di discussione determina non l'inesistenza ma la nullità della sentenza medesima, vizio che si converte in motivo di gravame da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa ne' rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt.
353 e 354 dello stesso codice - ne' limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito.” (Cass. n. 15371 del 14/10/2003; n. 5659 del
09/03/2010).
4.2 Passando al merito, rileva la Corte come sia infondato anche il motivo di gravame concernente l'erronea qualificazione compiuta dal giudice di prime cure del rapporto intercorso tra le parti.
In particolare, secondo l'appellante le caratteristiche dell'opera professionale commessa dal dott. , come descritte nel contratto sottoscritto tra le parti, erano tali da Parte_1
escludere ogni forma di collaborazione coordinata e continuativa riconducibile entro la previsione di cui all'art. 409 c.p.c., venendo piuttosto in rilievo un'opera libero-professionale, svolta in totale autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né assoggettamento a poteri disciplinari, con la conseguenza della incompetenza ratione materiae del giudice del lavoro e la necessaria devoluzione al giudice ordinario.
L'assunto non è fondato.
Ed invero, in senso contrario depone il contenuto del contratto stipulato tra le parti in data
3.03.2020 che, nell'indicare la prestazione assunta da e consistente, Controparte_1
segnatamente, “nel redigere e riscrivere, secondo le normative vigenti, le determine di liquidazione da prodursi agli enti pubblici, in cui lo Stato ha operato, al fine di presentare
l'istanza di liquidazione finale”, precisava espressamente che la collaborazione pure se autonoma sarebbe stata continuativa (art. 1 oggetto del contratto).
Inoltre, contrariamente a quanto assume la difesa dell'odierno appellante, dal tenore della clausola contrattuale in esame si evince che la collaborazione non aveva ad oggetto la sola attività per la pratica denominata Normandia 2, ma una serie di attività, tra cui nell'immediato quella indicata, avendo del resto le parti pattuito una durata del contratto di quattro mesi ed essendo continuato il rapporto anche oltre il termine originariamente previsto.
Venivano altresì previsti e disciplinati incontri periodici tra le parti, anche in via telematica, proprio per verificare le procedure e le attività descritte (art. 4).
Ne consegue, come correttamente rilevato dal primo giudice, la natura di collaborazione coordinata e continuativa del rapporto intercorso tra le parti.
Parimenti infondato è il motivo di gravame relativo al dedotto inadempimento contrattuale da parte di Controparte_1
In particolare, a fronte della richiesta del pagamento del corrispettivo pattuito in contratto
(al netto dell'acconto ricevuto) ha eccepito, ai sensi dell'art. 1460 cc, Parte_1
l'inadempimento di in quanto, con riferimento all'incarico relativo alla Controparte_1 operazione Normandia 2 quest'ultimo non aveva provveduto alla redazione della relativa liquidazione.
L'assunto non è fondato in quanto dalla istruttoria espletata in primo grado, come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, è emerso che l'inadempimento sia dipeso dalla condotta dello che ometteva di fornire a la Parte_1 Controparte_1 documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.
Ed invero il teste indicato dalla stessa parte opponente, , ha affermato: “nel Testimone_1 corso dell'anno 2020 ho preso parte ad incontri sulla piattaforma MS TEAMS con il sig.
e il dott. ; si trattava di incontri finalizzati Controparte_1 Parte_1 all'avanzamento della istanza di liquidazione da produrre in ordine alla operazione
“Normandia 2”; ADR: “in tali incontri e in quelli che si svolgevano presso lo studio, ai quali partecipavo personalmente perché così mi era stato chiesto dal dott. , si verificava Parte_1
l'avanzamento dei lavori curati dal sig. , finalizzati alla redazione della Controparte_1 istanza di liquidazione dei compensi”; ADR: “durante questi incontri venne più volte sollecitato dal dott. il completamento quantomeno della valorizzazione dei beni e la Pt_1
predisposizione quantomeno di una bozza di istanza;
cosa, quest'ultima, che non avvenne”;
ADR: “a tali sollecitazioni il sig. rispondeva che il ritardo era dovuto ad una mancata CP_1
ricezione di dati che avremmo dovuto acquisire: trattasi di bilanci che risultano agevolmente acquisibili sul sito della CCIAA e della valorizzazione dei beni mobili e immobili degli indagati
(conclusiva) di cui mi sono occupato personalmente (sulla base di un censimento effettuato ex novo sulla base dei criteri indicati nel decreto di sequestro e dal dott. ma che, tuttavia, Pt_1
pur se messa a disposizione, non risultava caricata sulla piattaforma dello studio dal sig.
; precisando altresì che: “alcuni bilanci erano ancora in via di reperimento perché CP_1
andavano chiesti dal dott. agli amministratori in carica di ciascuna società, quelli Pt_1
disponibili erano reperibili sul sito CCIAA;
quelli già a mia disposizione erano stati caricati sulla piattaforma, gli altri dovevano essere ancora reperiti sul sito” (cfr. verbale udienza
4.05.2023).
Tal circostanza veniva, altresì, confermata anche dall'altro teste escusso, , Testimone_2
al quale si era rivolto per ottenere un software che lo agevolasse nel suo Controparte_1 lavoro, il quale ha riferito: “questo software gli serviva per acquisire il valore dei beni mobili
e immobili degli indagati;
tuttavia l'operazione di valorizzazione non era possibile, a detta sua, in quanto gli mancavano alcuni dati fondamentali;
si tratta di una circostanza (indisponibilità dei dati) che fu accertato dai miei collaboratori” (cfr. verbale udienza 4.05.2023).
Risultano, altresì, versate in atti diverse conversazioni effettuate tra le parti tramite la piattaforma Teams (non contestate), nel corso delle quali sollecitava Controparte_1
ripetutamente ed i suoi collaboratori di studio a trasmettere in tempi brevi i Parte_1
bilanci di alcune società coinvolte della operazione Normandia 2, precisando che si trattava di dati indispensabili per la predisposizione delle determine di liquidazione oggetto dell'incarico
(cfr. corrispondenza teams completa, in produzione parte opposta primo grado).
Le richiamate risultanze istruttorie inducono quindi ad escludere che, relativamente all'incarico ricevuto, si sia reso colpevolmente inadempiente, in quanto la Controparte_1
mancata definizione della pratica denominata Normandia 2 fu essenzialmente dovuta alla carenza di alcuni dati che l'appellato non avrebbe potuto acquisire in via autonoma, ma che avrebbero dovuto essergli forniti dallo studio di nominato Amministratore Parte_1
giudiziario.
Del resto, è noto che nella esecuzione del contratto entrambe le parti devono comportarsi secondo le comuni regole di buona fede e correttezza, ai sensi dell'art. 1175 cc.
Ne consegue, conformemente a quanto statuito nella sentenza gravata, il diritto di CP_1
a percepire il compenso come pattuito.
[...]
Va da ultimo rigettato anche il motivo di appello relativo alla dedotta violazione dell'obbligo di riservatezza da parte di di cui all'art. 6 del contratto, in quanto la Controparte_1
circostanza oltre che tardiva, risulta in ogni caso non provata.
Ed invero, dalla deposizione resa dal teste si evince esclusivamente che Tes_2 CP_1
gli aveva richiesto la predisposizione di un software che lo agevolasse nel lavoro di
[...]
rendicontazione per la valorizzazione dei beni oggetto di sequestro, senza tuttavia fornire alcuna specifica informazione in merito alla operazione in questione.
L'appello va, pertanto, rigettato con la conferma della sentenza gravata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e succ. mod., considerato ai fini del valore l'importo del d.i. opposto ed applicando i valori minimi in ragione della non eccesiva complessità delle questioni esaminate.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza per parte appellante principale dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla refusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, il 28.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Francesca Gomez de Ayala dr. Mariavittoria Papa