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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/11/2024, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di TO, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 576/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. PACINI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliata a Firenze, via del Bobolino 12 presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. NANNUCCI ELISA, elettivamente domiciliato a TO, via Valentini 1/b presso il difensore;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(società che opera nel settore della commercializzazione di carne, prodotti ittici e Parte_1
gastronomia) ha adito il Tribunale di TO affinché annulli il documento prot. 31617823 del CP_1
13.06.2022, con conseguente accertamento della regolarità contributiva e condanna all'immediato rilascio del DURC.
L'invito a regolarizzare di cui si discute è stato emesso a seguito di richiesta di Durc avanzata dalla società, avendo riscontrato irregolarità contributive nella gestione lavoratori CP_1
dipendenti per il periodo 07/14 – 12/21, per un totale di 881.181,44 euro.
1 In realtà, l'avviso in parola si fonderebbe su una erronea ricostruzione del rapporto tra i lavoratori e la società.
Per comprendere la reale situazione espone:
- che l'odierno ricorrente ha ottenuto da Penny market s.r.l. e la Controparte_2
concessione in affidamento del reparto vendita assistita al dettaglio di carne e gastronomia presso il supermarket “Penny Market” sito in , Via dell'Opera 23; CP_3
- che la è, altresì, titolare di propria licenza di vendita presso l'unità locale di Via Parte_1
Toselli 13, Siena ove (insegna Marchio “Penny”) è locatore;
Controparte_2
- che la concessione in affidamento prevede una serie di adempimenti che impongono il coordinamento dell'attività delegata con quella – più ampia – che si svolge all'interno del
Parte_2
- che al fine di porre in essere il servizio, il 5 agosto 2014 ha sottoscritto contratto di Parte_1
appalto con avente a oggetto la gestione di servizi complementari Controparte_4
ed in particolare il commercio e la lavorazione delle carni;
Contro
- che in tale atto ha dichiarato di essere in possesso di regolari licenze necessarie allo svolgimento dell'incarico;
Contro
- che il contratto di appalto quantifica il corrispettivo di conformemente all'oggetto dell'incarico, in € 1,86 per ogni chilogrammo di prodotto lavorato;
-che il costo di affilatura della coltelleria utilizzata sull'appalto non supera i 30 € più iva di media al mese.
A suo dire l'accertamento risulta contraddittorio in punto di recupero connesso alla presunta interposizione: invero l'Ente avrebbe dovuto escludere dalla contribuzione richiesta quanto versato nel periodo oggetto di scrutinio dall'appaltatore ( e, in ogni caso, la Controparte_4
lettera dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 impedisce l'applicazione delle sanzioni.
Rileva poi che nel caso in esame è configurabile un appalto c.d. labour intensive, nel quale è addirittura esclusa la rilevanza dei mezzi di produzione apportati, rilevando invece l'esistenza di una attività autonoma organizzata.
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
2 In particolare, premesso che l'invito a regolarizzare non è un atto impugnabile autonomamente,
evidenzia che esso si riferisce a omissioni contributive e sanzioni relative alle due matricole aperte dalla società su Firenze e TO, di cui le prime risultano oggetto di verbale ispettivo sub iudice davanti al Tribunale di Firenze e le seconde contenute in un ava già notificato e non opposto dalla ricorrente.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza de 12 novembre 2024, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni ne termine di sessanta giorni.
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Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, la società ricorrente offre una ricostruzione parziale della vicenda, dal momento che, come documentato da l'invito a regolarizzare qui impugnato (riferito alle matricole aperte dalla CP_1
società su TO e Firenze) si riferisce, per una parte, a un verbale ispettivo impugnato dalla stessa ricorrente davanti al Tribunale di Firenze (FI00000/2019-268-01, protocollo 8519-8520 20/2/2019
emesso dall'ITL di Firenze); ne consegue che, rispetto a tali rilievo, deve essere dichiarata la litispendenza: del resto, la parte ricorrente, in occasione dell'udienza del 18 maggio 2023, sul punto si è dichiarata remissiva, senza contestare, dunque, le difese articolate e la documentazione prodotta sul punto.
Quanto alle omissioni relative alla matricola aperta su TO (cfr. doc. 1 ricorso, che espone un importo a debito di 57.204,00 euro, oltre sanzioni), esse si riferiscono a Uniemens insoluti, come documentato da (doc. 5). CP_1
Una volta scaduto il termine di quindici giorni per la regolarizzazione, previsto dall'art. 4, co 1,
D.M. 30 gennaio 2015, i relativi importi sono stati iscritti a ruolo con l'avviso di addebito n. 436
2022 00018106 77 000, notificato il 29 settembre 2022 (doc. 6 e non impugnato dalla società; CP_1
circostanza anch'essa non contestata dalla società ricorrente.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto del ricorso.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di TO, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Dichiara la litispendenza con riferimento alla domanda relativa all'accertamento negativo della debenza della contribuzione accertata e richiesta con il verbale ispettivo unico FI00000/2019-268-
01;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.327 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute come per legge;
4) Riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
TO, 12 novembre 2024
Il Giudice
Mariella Galano
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