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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12098/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 4.11.2025, vista l'assegnazione del fascicolo in data 27.10,2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 14.02.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE
dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12098/2023 promossa da:
pagina 1 di 8 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO MA, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA B.MIRAGLIA, 5 89125 REGGIO DI CALABRIA presso il difensore avv.
LO MA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO MA, elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA B.MIRAGLIA, 5 89125 REGGIO DI CALABRIA presso il difensore avv.
LO MA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO MA, elettivamente Pt_3 C.F._1 domiciliato in VIA B.MIRAGLIA, 5 89125 REGGIO DI CALABRIA presso il difensore avv.
LO MA
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
1. La domanda va accolta.
pagina 2 di 8 Con ricorso depositato il 25 settembre 2023 i ricorrenti nato il [...], a Parte_1
Bragança Paulista, SP, Brasile, nato il [...], a [...], Brasile e Parte_2
nata il [...], a [...], Brasile, premettevano di essere discendenti Parte_4 diretti di cittadino italiano , nato a [...], provincia di Reggio Emilia, in data CP_2
27.04.1877, il quale, si trasferiva in Brasile e, successivamente, il 18.01.1902, sposava la SI.ra
, senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano o aver rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana.
Evidenziavano che dalla suddetta unione coniugale nasceva in data 02.01.1903, il figlio Per_2
il quale, in data 14.10.1933, contraeva matrimonio con la SI.ra , dalla cui
[...] Per_3 CP_3 unione il 03.09.1934 nasceva;
Quest'ultimo, in data 08.07.1961, sposava la SI.ra Persona_4 [...]
e dalla unione coniugale nascevano i figli , nato in data [...] e CP_4 Persona_5
, nata in data [...]; Il SI. , contraeva matrimonio in data Persona_6 Persona_5
09.12.1988, con la SI.ra , dall'unione coniugale nascevano, Persona_7 nato il [...] e nata il [...]; La SI.ra Parte_2 Parte_4 [...]
contraeva matrimonio in data 09.01.1988, con e Persona_6 Controparte_5 dall'unione coniugale nasceva in data 20.04.1990 . Parte_1
I ricorrenti deducevano altresì di aver tentato di presentare al Consolato Generale d'Italia a São Paulo, nel 2023, richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, ma che era stato impossibile presentare tale domanda e di conseguenza accedere alla procedura amministrativa destinata al riconoscimento. Chiedevano dunque l'accertamento del loro status civitatis italiano avendone diritto iure sanguinis in quanto discendenti diretti di cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett. a), legge n.
91/1992, competendo in tal caso all'autorità consolare l'accertamento dalla sussistenza delle condizioni previste dalla legge nell'ipotesi prevista dall'art. 16, comma 3, DPR n. 572/1993, Regolamento di esecuzione della Legge n. 91/92.
Ritenevano i ricorrenti che la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal
DPR 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario, né il richiamato regolamento di esecuzione della Legge n. 91/92 obbliga l'interessato a ricorrere a una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino italiano. Evidenziavano che tramite le certificazioni anagrafiche originali, tradotte e munite di apostille, è dimostrata la linea di discendenza che riconduce ogni ricorrente all'avo italiano con regolare trasmissione iure sanguinis dello status civitatis italiano, contenendo fondamentalmente passaggi per via paterna visto che nessun ostacolo normativo o giurisprudenziale si è opposto alla pagina 3 di 8 trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono nati, e che dunque l'interesse d'agire dei ricorrenti in via giudiziale si fondava principalmente nella crescente difficoltà di ottenere la pronuncia richiesta in via amministrativa a causa dei lunghi tempi di attesa e nella assoluta incertezza in ordine alla definizione da parte dell'Autorità consolare italiana, in spregio all'art. 3 del DPR n. 362/1994 che impone all'amministrazione pubblica un termine esplicito per il provvedimento delle domande ricevute, individuato in 730 giorni dalla presentazione.
Concludevano affinchè venisse accertato e dichiarato il loro diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano e per l'effetto ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato Controparte_1 civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_1 notifica non si costituiva e all'udienza del 24.11.2024 veniva dichiara la contumacia;
In data 27.10.2025 il procedimento veniva assegnato alla scrivente come da decreto Presidenziale n. 83 del 15.10.2025.
All'udienza del 4 novembre 2025 il giudizio è stato trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, u.c., c.p.c.
E' pacifica la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale
«salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché è stata dichiarata la contumacia della resistente.
pagina 4 di 8 Preliminarmente si deve osservare, come lo schema relativo all'acquisto delle cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge
n.91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza interrotta dei ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
pagina 5 di 8 Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Ancora, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, nel procedimento volto al riconoscimento dello status di cittadino, in virtù del principio della ripartizione dell'onere della prova, spetta al ricorrente/discendente l'onere di provare l'originaria attribuzione della cittadinanza italiana al proprio avo, oltre che l'ininterrotta trasmissione della stessa sino ad esso, ed alla controparte dimostrare la sussistenza di fatti o circostanze impeditivi o estintivi di tale diritto.
Attualmente la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede, l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (jure sanguinis e jure soli), l'art. 11 che apre alla possibilità della bipolidia o a più cittadinanze (principio peraltro già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930), salvo rinuncia, e l'art. 17 il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno pagina 6 di 8 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
In caso di discendenza per linea paterna da avo italiano il riconoscimento della cittadinanza italiana può invece – come detto - trovare accoglimento in via amministrativa se ne sussistono i presupposti, senza necessità di ricorrere all'accertamento giurisdizionale, e dunque anche solo mediante presentazione della correlata domanda all'autorità consolare di residenza, secondo la normativa vigente.
E' previsto che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana debba completarsi entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, come stabilito dal D.P.C.M. n.
33/2014; tuttavia i tempi di evasione delle domande da parte dei consolati in alcuni Stati (tra cui per l'appunto il Brasile) stanno superando il decennio a causa dell'enorme mole di richieste pervenuta, incidendo sulla effettiva possibilità di garantire il soddisfacimento di un diritto.
In materia interveniva il Tribunale di Roma, al cui orientamento si ritiene di dover aderire, il quale, dato atto dei rilevantissimi tempi di attesa presso gli uffici consolari, affermava che il ritardo si traduceva di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale (Tribunale Roma, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 2055), con l'ulteriore precisazione, intervenuta nelle successive pronunce, che la disciplina di cui trattasi non impone neppure, ai fini dell'accertamento del diritto azionato, l'avvio del procedimento amministrativo come condizione dell'azione in sede giudiziaria. In particolare si soggiungeva che il limite all'accesso alla giurisdizione deve risultare da espressa previsione legislativa (assente nella specie) e che non si può negare l'esercizio dell'azione giurisdizionale, in virtù dell'art. 24 Cost., mediante applicazione analogica o estensiva di previsioni normative non specificamente previste in materia e tenuto conto che, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, al cittadino deve sempre essere concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario.
Ne deriva la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, in mancanza di passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
La trasmissione della cittadinanza è avvenuta in base alla legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo, indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno condotto dapprima alla caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi all'applicazione del sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
pagina 7 di 8 In accoglimento della domanda, deve dunque dichiararsi la trasmissione dall'avo italiano della cittadinanza jure sanguinis agli odierni ricorrenti e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_1
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, scaturenti dall'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
12098/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. In accoglimento della domanda, dichiara che nato il [...], a Parte_1
Bragança Paulista, SP, Brasile, nato il [...], a [...], Brasile e Parte_2
nata il [...], a [...], sono cittadini italiani;
Parte_4
2. Ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Compensa le spese di lite.
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
Bologna, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 4.11.2025, vista l'assegnazione del fascicolo in data 27.10,2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 14.02.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE
dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12098/2023 promossa da:
pagina 1 di 8 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO MA, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA B.MIRAGLIA, 5 89125 REGGIO DI CALABRIA presso il difensore avv.
LO MA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO MA, elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA B.MIRAGLIA, 5 89125 REGGIO DI CALABRIA presso il difensore avv.
LO MA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO MA, elettivamente Pt_3 C.F._1 domiciliato in VIA B.MIRAGLIA, 5 89125 REGGIO DI CALABRIA presso il difensore avv.
LO MA
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
1. La domanda va accolta.
pagina 2 di 8 Con ricorso depositato il 25 settembre 2023 i ricorrenti nato il [...], a Parte_1
Bragança Paulista, SP, Brasile, nato il [...], a [...], Brasile e Parte_2
nata il [...], a [...], Brasile, premettevano di essere discendenti Parte_4 diretti di cittadino italiano , nato a [...], provincia di Reggio Emilia, in data CP_2
27.04.1877, il quale, si trasferiva in Brasile e, successivamente, il 18.01.1902, sposava la SI.ra
, senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano o aver rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana.
Evidenziavano che dalla suddetta unione coniugale nasceva in data 02.01.1903, il figlio Per_2
il quale, in data 14.10.1933, contraeva matrimonio con la SI.ra , dalla cui
[...] Per_3 CP_3 unione il 03.09.1934 nasceva;
Quest'ultimo, in data 08.07.1961, sposava la SI.ra Persona_4 [...]
e dalla unione coniugale nascevano i figli , nato in data [...] e CP_4 Persona_5
, nata in data [...]; Il SI. , contraeva matrimonio in data Persona_6 Persona_5
09.12.1988, con la SI.ra , dall'unione coniugale nascevano, Persona_7 nato il [...] e nata il [...]; La SI.ra Parte_2 Parte_4 [...]
contraeva matrimonio in data 09.01.1988, con e Persona_6 Controparte_5 dall'unione coniugale nasceva in data 20.04.1990 . Parte_1
I ricorrenti deducevano altresì di aver tentato di presentare al Consolato Generale d'Italia a São Paulo, nel 2023, richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, ma che era stato impossibile presentare tale domanda e di conseguenza accedere alla procedura amministrativa destinata al riconoscimento. Chiedevano dunque l'accertamento del loro status civitatis italiano avendone diritto iure sanguinis in quanto discendenti diretti di cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett. a), legge n.
91/1992, competendo in tal caso all'autorità consolare l'accertamento dalla sussistenza delle condizioni previste dalla legge nell'ipotesi prevista dall'art. 16, comma 3, DPR n. 572/1993, Regolamento di esecuzione della Legge n. 91/92.
Ritenevano i ricorrenti che la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal
DPR 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario, né il richiamato regolamento di esecuzione della Legge n. 91/92 obbliga l'interessato a ricorrere a una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino italiano. Evidenziavano che tramite le certificazioni anagrafiche originali, tradotte e munite di apostille, è dimostrata la linea di discendenza che riconduce ogni ricorrente all'avo italiano con regolare trasmissione iure sanguinis dello status civitatis italiano, contenendo fondamentalmente passaggi per via paterna visto che nessun ostacolo normativo o giurisprudenziale si è opposto alla pagina 3 di 8 trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono nati, e che dunque l'interesse d'agire dei ricorrenti in via giudiziale si fondava principalmente nella crescente difficoltà di ottenere la pronuncia richiesta in via amministrativa a causa dei lunghi tempi di attesa e nella assoluta incertezza in ordine alla definizione da parte dell'Autorità consolare italiana, in spregio all'art. 3 del DPR n. 362/1994 che impone all'amministrazione pubblica un termine esplicito per il provvedimento delle domande ricevute, individuato in 730 giorni dalla presentazione.
Concludevano affinchè venisse accertato e dichiarato il loro diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano e per l'effetto ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato Controparte_1 civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_1 notifica non si costituiva e all'udienza del 24.11.2024 veniva dichiara la contumacia;
In data 27.10.2025 il procedimento veniva assegnato alla scrivente come da decreto Presidenziale n. 83 del 15.10.2025.
All'udienza del 4 novembre 2025 il giudizio è stato trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, u.c., c.p.c.
E' pacifica la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale
«salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché è stata dichiarata la contumacia della resistente.
pagina 4 di 8 Preliminarmente si deve osservare, come lo schema relativo all'acquisto delle cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge
n.91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza interrotta dei ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
pagina 5 di 8 Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Ancora, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, nel procedimento volto al riconoscimento dello status di cittadino, in virtù del principio della ripartizione dell'onere della prova, spetta al ricorrente/discendente l'onere di provare l'originaria attribuzione della cittadinanza italiana al proprio avo, oltre che l'ininterrotta trasmissione della stessa sino ad esso, ed alla controparte dimostrare la sussistenza di fatti o circostanze impeditivi o estintivi di tale diritto.
Attualmente la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede, l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (jure sanguinis e jure soli), l'art. 11 che apre alla possibilità della bipolidia o a più cittadinanze (principio peraltro già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930), salvo rinuncia, e l'art. 17 il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno pagina 6 di 8 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
In caso di discendenza per linea paterna da avo italiano il riconoscimento della cittadinanza italiana può invece – come detto - trovare accoglimento in via amministrativa se ne sussistono i presupposti, senza necessità di ricorrere all'accertamento giurisdizionale, e dunque anche solo mediante presentazione della correlata domanda all'autorità consolare di residenza, secondo la normativa vigente.
E' previsto che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana debba completarsi entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, come stabilito dal D.P.C.M. n.
33/2014; tuttavia i tempi di evasione delle domande da parte dei consolati in alcuni Stati (tra cui per l'appunto il Brasile) stanno superando il decennio a causa dell'enorme mole di richieste pervenuta, incidendo sulla effettiva possibilità di garantire il soddisfacimento di un diritto.
In materia interveniva il Tribunale di Roma, al cui orientamento si ritiene di dover aderire, il quale, dato atto dei rilevantissimi tempi di attesa presso gli uffici consolari, affermava che il ritardo si traduceva di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale (Tribunale Roma, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 2055), con l'ulteriore precisazione, intervenuta nelle successive pronunce, che la disciplina di cui trattasi non impone neppure, ai fini dell'accertamento del diritto azionato, l'avvio del procedimento amministrativo come condizione dell'azione in sede giudiziaria. In particolare si soggiungeva che il limite all'accesso alla giurisdizione deve risultare da espressa previsione legislativa (assente nella specie) e che non si può negare l'esercizio dell'azione giurisdizionale, in virtù dell'art. 24 Cost., mediante applicazione analogica o estensiva di previsioni normative non specificamente previste in materia e tenuto conto che, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, al cittadino deve sempre essere concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario.
Ne deriva la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, in mancanza di passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
La trasmissione della cittadinanza è avvenuta in base alla legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo, indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno condotto dapprima alla caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi all'applicazione del sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
pagina 7 di 8 In accoglimento della domanda, deve dunque dichiararsi la trasmissione dall'avo italiano della cittadinanza jure sanguinis agli odierni ricorrenti e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_1
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, scaturenti dall'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
12098/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. In accoglimento della domanda, dichiara che nato il [...], a Parte_1
Bragança Paulista, SP, Brasile, nato il [...], a [...], Brasile e Parte_2
nata il [...], a [...], sono cittadini italiani;
Parte_4
2. Ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Compensa le spese di lite.
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
Bologna, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
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