Ordinanza presidenziale 28 dicembre 2022
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 19/06/2023, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 01906/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02852/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2852 del 2012, proposto da
Comune di Capo d'Orlando, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Carrubba in NI, via Umberto, 303;
contro
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- della deliberazione del commissario “ad acta” regionale in sostituzione del Consiglio Comunale di Capo d’Orlando n. 1 in data 25 settembre 2012;
- del decreto n. 1485 del 3 settembre 2012, con il quale l’Assessore dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia, ha nominato il Dr. Andrea Bisicchia, commissario straordinario ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e s.m.i., per sostituire il Consiglio Comunale di Capo d’Orlando per l’espletamento degli adempimenti di cui al comma 2° dell’art. 7 della citata legge regionale;
- del decreto n. 1598 in data 11 settembre 2012 e del decreto n. 1672 del 18 settembre 2012, di proroga dell’incarico di commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, notificato il 14 novembre 2012, il Comune di Capo d’Orlando ha impugnato i decreti di nomina e proroga del commissario ad acta nominato dall’Assessore dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia per l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 7, comma 2° della l.r. 9/2010 (adesione all’ATO) in sostituzione del Consiglio comunale inadempiente.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 14, comma 1° lett. a) e dell’art. 7, comma 2° della l.r. 9/2010. Parte ricorrente sostiene che l’intervento sostitutivo disciplinato dall’art. 14 della l.r. 9/2010 in questione riguarda soltanto “ gli adempimenti di cui all’art. 7, comma 2° della l.r. 9/2010 ” (adesione alle SSR, approvazione del relativo statuto e atto costitutivo), mentre nel caso in esame sarebbe stato illegittimamente esercitato a fronte dell’omessa adozione degli “atti prodromici”, vale a dire la mancata deliberazione, da parte del consiglio comunale, dell’adesione alla S.S.R.;
2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 14, comma 1° lett. a) e dell’art. 7, comma 2° della l.r. 9/2010, eccesso di potere per difetto dei presupposti in relazione alla mancata conoscenza degli atti richiamati nel decreto di nomina (note n. 13345 del 23 marzo 2011 en. 191 del 10 luglio 2012).
L’ente ricorrente ha, inoltre, chiesto l’annullamento, per illegittimità derivata, della deliberazione n. 1/2012 di adesione dell’ente alla S.S.R. Messina provincia adottata dal commissario straordinario.
L’amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
Con ordinanza n. 1804/2022 è stato richiesto alle parti, in considerazione della risalenza del fascicolo di causa, di rappresentare la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso comunicando eventuali fatti o atti intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso e all’ordinanza cautelare di accoglimento.
L’amministrazione resistente non ha depositato alcun documento nel termine fissato dal giudice, mentre parte ricorrente si è limitata a comunicare un generico interesse alla decisione del ricorso, senza allegare specifici fatti o atti successivi dai quali poter ravvisare la permanenza dell’interesse a ricorrere.
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., circa la dubbia sussistenza dell’interesse attuale alla decisione del ricorso, così come già rappresentato nella citata ordinanza istruttoria n. 1804/2022.
Al riguardo il Collegio osserva che il ricorso – già privo di alcuna specificazione in ordine alla concreta lesività del provvedimento adottato dal commissario ad acta (previsto dalla legislazione nazionale e regionale e di contenuto strettamente vincolato) – risulta, in ogni caso, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a fronte del mutato quadro normativo determinatosi con l’entrata in vigore della seguito dell’emanazione della l.r. n.3 del 9 gennaio 2013 concernente, tra l’altro, la possibilità da parte dell’ente locale di gestire il servizio spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché la proroga dei termini per la liquidazione delle precedenti gestioni.
Il Collegio ritiene, inoltre, che il ricorso sia, comunque, infondato nel merito.
Il primo motivo è manifestamente infondato poiché l’art. 6 della l.r. 9/2010 prevedeva che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale dovevano costituire una società consortile di capitali denominata “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti”, con acronimo “S.R.R.” e all’art.7 dettava disposizioni per l’avvio operativo, prevedendo al comma 2°, la convocazione degli enti locali “per l’assemblea di insediamento e per l’approvazione della convenzione dello statuto” .
È evidente, pertanto, che l’omessa deliberazione da parte del consiglio comunale dell’ente, impedendo la partecipazione all’assemblea di insediamento costituisce inadempimento agli obblighi previsti al legislatore regionale.
Nel secondo motivo parte ricorrente lamenta la mancanza della previa diffida e afferma di non aver avuto conoscenza delle note le note prot. n. 13345 del 23 marzo 2011 e prot. n. 191 del 10 luglio 2012, richiamate nel provvedimento impugnato.
Il motivo, così come proposto (cioè limitato al mero richiamo della mancanza della previa diffida, senza alcuna dimostrazione o comunque specificazione circa l’effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni dell’ente locale) appare infondato a fronte della già ravvisata natura vincolata dell’adesione dell’ente locale alla società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti anche in ossequio alla dequotazione dei vizi formali per gli atti vincolati di cui all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 12 maggio 2021, n. 3730; 14 ottobre 2020, n. 6220; Sez. III, 28 novembre 2018, n. 6745; Consiglio Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2020, n. 1001; 4 giugno 2018, n. 3356).
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e comunque infondato.
Le spese possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in ragione della natura della controversia e delle parti coinvolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agnese Anna Barone | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO