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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/06/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1279/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Claudio Tasin ( presso il cui Email_1
studio sito in Trento, Via San Pietro n. 76 è elettivamente domiciliato;
e
, (Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...], e residente Parte_2 C.F._2
a RG VA (TN) via Tegazzo n. 25, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Claudio Tasin ( presso il cui studio sito Email_1
in Trento, Via San Pietro n. 76 è elettivamente domiciliato;
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 19-03-2025, così come successivamente confermate all'udienza del 28-05-2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127-ter, c.c., introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
Il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del
14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 19-03-2025.
All'udienza del 28-05-2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) affidamento condiviso del figlio minore mentre le Persona_1 decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2) il Per_ padre eserciterà il diritto di visita con il figlio con le seguenti modalità: - dal sabato mattina alla domenica sera a settimane alterne;
- due settimane anche non consecutive durante l'estate, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- una settimana durante le festività di Natale e di Pasqua alternati tra i genitori di anno in anno, ferma la possibilità per i genitori di accordarsi per diversi/maggiori periodi di permanenza;
- eventuali gravi impedimenti dei genitori o indisponibilità dei figli saranno reciprocamente comunicati entro la sera precedente l'esercizio del diritto di visita;
- in caso di malattie del bimbo ovvero di ponti e festività da calendario, i genitori si confronteranno per verificare la disponibilità di uno dei due a coprire l'accudimento; 3) disporre a carico del signor Pt_1
Per_ l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento alla
[...] madre di un assegno mensile per il figlio di € 300,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) disporre a carico del padre il contributo del 50% delle spese straordinarie, tra le quali quelle mediche, scolastiche, dentistiche, sportive, di svago e buoni pasto, che sono state e saranno sostenute nell'interesse del figlio. Per importi unitariamente superiori a € 200,00, dovranno essere previamente concordate e documentate, anche via sms, precisando come, e quest'ultimo deve rispondere entro 10 giorni, aderendo alla spesa oppure fornendo un motivato dissenso. Qualora la risposta non arrivasse, la spesa va intesa come approvata e quindi da ripartire;
se invece un genitore intende affrontare una spesa nonostante l'opposizione dell'altro, non avrà titolo a richiedere il rimborso della metà.
Nell'ipotesi in cui entrambe le parti dovessero sostenere delle spese per il figlio, le stesse, nel medesimo termine potranno essere compensate. Il rimborso dovrà inoltre essere calcolato e corrisposto al netto di eventuali abbuoni e/o rimborsi e/o bose di studio, a seguito del calcolo degli stessi;
5) la signora continuerà a beneficiare degli assegni familiari e le Parte_2
spese per il figlio si intenderanno a carico della madre per la fruizione di ogni eventuale contributo pubblico e/o agevolazione erogata nell'interesse della famiglia;
6) ciascun genitore dovrà mettere a disposizione degli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovesse servire per la compilazione della domanda per l'Icef/Isee o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia;
7) le parti autorizzano il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio e il passaporto per sé stessi e per il figlio, nonché eventuali viaggi del figlio all'estero per finalità turistiche;
8) spese compensate tra le parti”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 19-03-2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre
2000 n. 369 (matrimonio celebrato a RG VA, in data 25-05-2024, registrato nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RG VA al N°11, P.1 Anno
2024).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 04 giugno 2025 Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi