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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1421/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1421/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI CAGLIARI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di avere lavorato nel periodo da ottobre 2004 a marzo 2017 presso il Tribunale Parte_1 di Sassari in qualità di giudice onorario, ha convenuto il avanti all'intestato Controparte_2
Tribunale in funzione di giudice del Lavoro al fine di sentir disapplicare il provvedimento amministrativo di revoca del Consiglio disciplinare di Cagliari e del CSM con conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro e sentir condannare il alla corresponsione Controparte_2 delle indennità dovute dalla data della rimozione fino alla data della reintegrazione;
in subordine ha chiesto la condanna al risarcimento del danno calcolato anche in via equitativa, oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto all'effettivo soddisfo.
Ha dedotto la ricorrente a sostegno delle proprie domande l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'incarico del 15.03.2017 emesso dal CSM sul presupposto della grave violazione dei doveri professionali del giudice onorario per avere emesso la sentenza n. 11676/2015 contenente, in ordine alla pena comminata, una contraddizione fra la parte motiva ed il dispositivo e per avere, con successiva ordinanza di correzione di errore materiale dell'11.05.2016, adottato provvedimenti abnormi in relazione alla pena illegale ed alla concessione della sospensione condizionale.
Nel dettaglio, ha censurato la ricorrente tale provvedimento nella parte in cui non avrebbe considerato che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, il primo prevale sul secondo, come da giurisprudenza a cui si è riportata. pagina 1 di 4 Il , regolarmente costituitosi, ha chiesto dichiararsi l'incompetenza del Tribunale Controparte_2 del Lavoro di Sassari in favore del Tribunale Civile di Cagliari nonché il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore di quella Amministrativa e, nel merito, l'inammissibilità e comunque il rigetto delle domande.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa all'udienza odierna mediante lettura.
Ritiene il Tribunale che difetti la giurisdizione del giudice ordinario e sussista quella del giudice amministrativo.
L'art. 42 sexies del R.D. n. 12 del 30/01/1941, ratione temporis applicabile (abrogato, dal 15.08.2017, dall'art. 33, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 e quindi sostituito dall'art. 21 d. lgv. 116/2017) disciplina (va) la decadenza, dispensa e revoca del magistrato onorario, prevedendo quanto segue:
Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:
a) per compimento del settantaduesimo anno di età;
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.
Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 10;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.
Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.
La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina”.
Attualmente la decadenza è regolata dall'art. 21 d. lgv. 116/2017, ai sensi del quale:
1. Il magistrato onorario decade dall'incarico quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.
2. Il magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi.
Per impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23 (1) .
3. Il magistrato onorario è revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo;
in particolare è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del
Consiglio superiore della magistratura.
4. Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3:
pagina 2 di 4 a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza;
b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico
o argomentativo;
c) la scarsa laboriosità o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti;
d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1,
2 e 4, nonché alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo.
5. La revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli.
6. Il capo dell'ufficio comunica immediatamente al presidente della corte di appello o al procuratore generale presso la medesima corte ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della dispensa o della revoca.
7. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la comunicazione di cui al comma 6 è effettuata dal presidente del tribunale.
8. Il magistrato professionale che il magistrato onorario coadiuva a norma dell'articolo 10, comma 10, e dell'articolo 16, comma 1, comunica al capo dell'ufficio ogni circostanza di fatto rilevante per
l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo.
9. Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 la decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di decadenza, di dispensa o di revoca.
10. Il Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto.
La disciplina richiamata indica i presupposti in presenza dei quali può essere disposta la revoca del giudice onorario: adottato all'esito di un procedimento in contraddittorio e munito di adeguata motivazione (dando conto, ove il magistrato abbia addotto elementi a sua difesa, delle ragioni per cui gli stessi sono stati ritenuti non rilevanti), è un provvedimento pacificamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, come da giurisprudenza unanime in materia (Consiglio di Stato sez. VII, 20/03/2024, (ud. 13/02/2024, dep. 20/03/2024), n.2732; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 04/09/2023, (ud.
24/05/2023, dep. 04/09/2023), n.13567).
Si osservi che la disciplina sulla nomina e sulla decadenza dall'incarico dei Giudici Onorari di
Tribunale è improntata da caratteri di specialità: essi sono nominati con decreto del Ministero della
Giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio, come prevede(va) l'art. 42 ter R.D. n. 12 del 1941 e sono revocati dall'ufficio, a norma dell'art. 42 sexies, comma 3 dello stesso decreto, in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo, con provvedimento disposto con le stesse modalità previste per la nomina (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 11/07/2017, n. 3414).
Trattandosi di una valutazione operata dal CSM, effettuata nell'ambito della sfera discrezionale che caratterizza la sua potestà amministrativa in materia, è pacifico il sindacato del Giudice
Amministrativo, ancorché lo stesso debba assestarsi su di uno scrutinio estrinseco, non sostitutivo, di pagina 3 di 4 tale valutazione discrezionale, nei limiti in cui si ravvisino palesi illogicità ovvero manifesti travisamenti di fatto nel giudizio dell'Organo.
Ne deriva quindi il difetto della giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che vengono compensate avuto riguardo alla natura in rito della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto della propria giurisdizione a favore del giudice amministrativo;
compensa le spese di lite.
Sassari, 09/06/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1421/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI CAGLIARI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di avere lavorato nel periodo da ottobre 2004 a marzo 2017 presso il Tribunale Parte_1 di Sassari in qualità di giudice onorario, ha convenuto il avanti all'intestato Controparte_2
Tribunale in funzione di giudice del Lavoro al fine di sentir disapplicare il provvedimento amministrativo di revoca del Consiglio disciplinare di Cagliari e del CSM con conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro e sentir condannare il alla corresponsione Controparte_2 delle indennità dovute dalla data della rimozione fino alla data della reintegrazione;
in subordine ha chiesto la condanna al risarcimento del danno calcolato anche in via equitativa, oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto all'effettivo soddisfo.
Ha dedotto la ricorrente a sostegno delle proprie domande l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'incarico del 15.03.2017 emesso dal CSM sul presupposto della grave violazione dei doveri professionali del giudice onorario per avere emesso la sentenza n. 11676/2015 contenente, in ordine alla pena comminata, una contraddizione fra la parte motiva ed il dispositivo e per avere, con successiva ordinanza di correzione di errore materiale dell'11.05.2016, adottato provvedimenti abnormi in relazione alla pena illegale ed alla concessione della sospensione condizionale.
Nel dettaglio, ha censurato la ricorrente tale provvedimento nella parte in cui non avrebbe considerato che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, il primo prevale sul secondo, come da giurisprudenza a cui si è riportata. pagina 1 di 4 Il , regolarmente costituitosi, ha chiesto dichiararsi l'incompetenza del Tribunale Controparte_2 del Lavoro di Sassari in favore del Tribunale Civile di Cagliari nonché il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore di quella Amministrativa e, nel merito, l'inammissibilità e comunque il rigetto delle domande.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa all'udienza odierna mediante lettura.
Ritiene il Tribunale che difetti la giurisdizione del giudice ordinario e sussista quella del giudice amministrativo.
L'art. 42 sexies del R.D. n. 12 del 30/01/1941, ratione temporis applicabile (abrogato, dal 15.08.2017, dall'art. 33, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 e quindi sostituito dall'art. 21 d. lgv. 116/2017) disciplina (va) la decadenza, dispensa e revoca del magistrato onorario, prevedendo quanto segue:
Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:
a) per compimento del settantaduesimo anno di età;
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.
Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 10;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.
Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.
La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina”.
Attualmente la decadenza è regolata dall'art. 21 d. lgv. 116/2017, ai sensi del quale:
1. Il magistrato onorario decade dall'incarico quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.
2. Il magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi.
Per impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23 (1) .
3. Il magistrato onorario è revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo;
in particolare è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del
Consiglio superiore della magistratura.
4. Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3:
pagina 2 di 4 a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza;
b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico
o argomentativo;
c) la scarsa laboriosità o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti;
d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1,
2 e 4, nonché alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo.
5. La revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli.
6. Il capo dell'ufficio comunica immediatamente al presidente della corte di appello o al procuratore generale presso la medesima corte ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della dispensa o della revoca.
7. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la comunicazione di cui al comma 6 è effettuata dal presidente del tribunale.
8. Il magistrato professionale che il magistrato onorario coadiuva a norma dell'articolo 10, comma 10, e dell'articolo 16, comma 1, comunica al capo dell'ufficio ogni circostanza di fatto rilevante per
l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo.
9. Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 la decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di decadenza, di dispensa o di revoca.
10. Il Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto.
La disciplina richiamata indica i presupposti in presenza dei quali può essere disposta la revoca del giudice onorario: adottato all'esito di un procedimento in contraddittorio e munito di adeguata motivazione (dando conto, ove il magistrato abbia addotto elementi a sua difesa, delle ragioni per cui gli stessi sono stati ritenuti non rilevanti), è un provvedimento pacificamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, come da giurisprudenza unanime in materia (Consiglio di Stato sez. VII, 20/03/2024, (ud. 13/02/2024, dep. 20/03/2024), n.2732; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 04/09/2023, (ud.
24/05/2023, dep. 04/09/2023), n.13567).
Si osservi che la disciplina sulla nomina e sulla decadenza dall'incarico dei Giudici Onorari di
Tribunale è improntata da caratteri di specialità: essi sono nominati con decreto del Ministero della
Giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio, come prevede(va) l'art. 42 ter R.D. n. 12 del 1941 e sono revocati dall'ufficio, a norma dell'art. 42 sexies, comma 3 dello stesso decreto, in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo, con provvedimento disposto con le stesse modalità previste per la nomina (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 11/07/2017, n. 3414).
Trattandosi di una valutazione operata dal CSM, effettuata nell'ambito della sfera discrezionale che caratterizza la sua potestà amministrativa in materia, è pacifico il sindacato del Giudice
Amministrativo, ancorché lo stesso debba assestarsi su di uno scrutinio estrinseco, non sostitutivo, di pagina 3 di 4 tale valutazione discrezionale, nei limiti in cui si ravvisino palesi illogicità ovvero manifesti travisamenti di fatto nel giudizio dell'Organo.
Ne deriva quindi il difetto della giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che vengono compensate avuto riguardo alla natura in rito della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto della propria giurisdizione a favore del giudice amministrativo;
compensa le spese di lite.
Sassari, 09/06/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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