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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 509/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 4 aprile 2025 alle ore 11.20 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte appellante l'avv. DI PALMA CACCIOPPOLI MARINA;
per parte appellata l'avv. Luca Tortora per delega dell'avv. CAPOCELLI LOREDANA;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori di entrambe le parti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 509/2023:
TRA in qualità di Impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime Parte_1
della Strada, in p.l.r. p.t., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla via Marocchesa, n.14,
c.f.: , rapp.ta e difesa dall'avv. Marina di Palma Caccioppoli, P.IVA_1
c.f.: , presso il cui studio in Napoli, al Centro Direzionale Is. G8, C.F._1
elettivamente domicilia, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE
E
, c.f.: e, Controparte_1 C.F._2
, c.f.: , elett.te dom.ti al C.SO EUROPA N. Controparte_2 C.F._3
9 80127 NAPOLI presso lo studio dell'avv. CAPOCELLI LOREDANA,
c.f.: , dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di mandato su foglio C.F._4
separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- APPELLATI
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione e , rispettivamente in qualità di Controparte_2 Controparte_1
proprietaria del motoveicolo Peugeot Geopolys, tg. DK51556 e di conducente del predetto pagina 2 di 8 veicolo, convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, la Parte_1
quale Impresa designata dal F.g.v.s. in persona del legale rapp.te p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal predetto ciclomotore, quantificati in 898,00 euro, e delle lesioni personali, subite da , quantificate in 17.000,00 euro, in occasione del Controparte_1
sinistro verificatosi, in data 21.09.2018, alle ore 11.00 circa, in Napoli, alla Via Cassio Doro in direzione Logetta a causa di un veicolo rimasto ignoto.
A fondamento della domanda, gli attori deducevano che trovandosi alla guida Controparte_1
del proprio motoveicolo, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, veniva tamponato da tergo da una Fiat Punto di colore chiaro che lo faceva rovinare al suolo unitamente al ciclomotore;
che il conducente del veicolo danneggiante, pur fermandosi, e provvedendo ad accompagnare all'Ospedale San Paolo, si dileguava senza dare i suoi dati o Controparte_1
permettere di rilevare targa e generalità, poco dopo averlo accompagnato, per cui concludeva nei termini sopra esposti.
Si costituiva la in qualità di Impresa designata dal F.g.v.s. in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., che eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per non essere stata correttamene inoltrata la richiesta di costituzione in mora alla comparente oltre che alla Consap spa ex art .287 del d.l.gs n.209\2005, l'inammissibilità della domanda di danni a cose per essere stata proposta unitamente ad una domanda di risarcimento di lesioni personali non integranti un danno non patrimoniale non superiore al 9%, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita, la nullità della domanda ex art. 163 e
164 cc per la genericità dell'esposizione dei fatti e, nel merito, il difetto di titolarità attiva in capo per aver prodotto unicamente il libretto di circolazione in luogo degli Controparte_2
estratti cronologici, la mancata verificazione del sinistro a causa di un veicolo rimasto ignoto e, comunque, l'imputabilità della mancata identificazione in capo a , nonché, Controparte_1
contestata in subordine la causalità tra l'impatto ed i danni subiti e la misura della pretesa risarcitoria, concludeva chiedendo dichiarare l'inammissibilità o, comunque, l'improcedibilità delle domande ed, in subordine, rigettarle.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione dei testi ammessi e con l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medica sulla persona di ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli con sentenza Controparte_1
pagina 3 di 8 n.40284/2022, ha accolto le domande condannando la , in persona del l.r.p.t. Parte_1
al pagamento di 700,00 euro, comprensivi di iva, a titolo di risarcimento dei danni al veicolo e di 13.126,06 euro a titolo di risarcimento delle lesioni personali subite da , oltre Controparte_1
al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione, , in persona del legale rapp.te p.t., ha proposto Parte_1
appello, censurando la sentenza impugnata sotto il profilo del malgoverno delle risultanze istruttorie nella parte in cui ha ritenuto provato che il sinistro si sia verificato per l'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto ignoto e che sussistesse l'impossibilità di identificarlo;
inoltre, riformulate le eccezioni proposte in primo grado ha concluso chiedendo accogliersi l'appello e, per l'effetto, rigettare le domande proposte dagli attori, con vittoria delle spese di entrambi gradi di giudizio.
e costituitisi, condivisa la sentenza impugnata, ne hanno Controparte_2 Controparte_1
chiesto la conferma.
Venendo al merito, giova premettere che gli attori hanno esperto l'azione di risarcimento del danno nei confronti di come impresa designata per la Regione Campania Parte_1
alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto hanno dedotto di aver subito danni in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo non identificato.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di garanzia vittime della strada (già istituito con la L. n. 990 del 1969), con lo scopo di manlevare i danneggiati dalla circolazione stradale di autovei-coli e natanti a fronte di possibili danni cagionati anche da veicoli non assicura-ti o non identificati o veicoli assicurati presso compagnia in stato di liquidazio-ne coatta.
L' intervento del Fondo di Garanzia, tuttavia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che
<
1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non pagina 4 di 8 identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita
Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso col-poso, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché, a seconda dei casi la circostanza che quest'ultimo sia rimasto non identificato o che fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allega-re e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fat-to ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
È stato infatti affermato che < strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato,
l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e pagina 5 di 8 senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>>
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450).
Nel caso di specie, da una valutazione complessiva di quanto dedotto e dalle risultanze istruttorie non è stata raggiunta la prova che il veicolo coinvolto nel sinistro non fosse identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Infatti, nell'atto di citazione depositato in primo grado si legge che , Controparte_1
successivamente al tamponamento da parte del veicolo rimasto ignoto, è stato trasportato in ospedale dal conducente di quest'ultimo; a fronte di tale circostanza, pertanto, Controparte_1
ben avrebbe potuto reperire le generalità del predetto conducente o, comunque, il numero di targa dell'autovettura asseritamente danneggiante, tenuto conto della circostanza che nel referto del pronto soccorso si legge che al momento dell'arrivo in ospedale fosse “vigile, cosciente, orientato nel tempo e nello spazio”.
Inoltre, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, la tardività della denuncia-querela, presentata solo dopo circa due mesi dal sinistro
(e che poteva essere presentata anche per il tramite degli stretti congiunti ove fosse stato impossibilitato per motivi di salute) ed il non marginale rilievo dell'omessa indicazione del nominativo di come persona che ha assistito al sinistro e che le autorità Parte_2
competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, indicato, come teste, nel presente giudizio, sono circostanze fattuali che non consentono di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Da tanto ne consegue che non può ritenersi provato il verificarsi del sinistro per l'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato.
In ragione di quanto esposto, in accoglimento dell'appello, si rigetta la domanda risarcitoria formulata dagli appellati.
In virtù del criterio della soccombenza condanna e , in Controparte_2 Controparte_1
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in favore di in qualità di FGVS, in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in Parte_1
pagina 6 di 8 dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Giudice di Pace di valore compreso tra 5.201,00 e 26.000,00 euro in ordine alla fase introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale;
parimenti, condanna
[...]
e , al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, CP_2 Controparte_1
in favore di in qualità di FGVS, in persona del legale rapp.te p.t., che si Parte_1
liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compresi tra 5.201,00 e 26.000,00 euro , in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica).
Inoltre, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, svoltasi in primo grado, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo e , in solido tra Controparte_2 Controparte_1
loro, con il conseguente diritto della di ripetere dagli appellanti le somme Parte_1 già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 40284/2022, proposto da , in qualità FGVS in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti Parte_1
di e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1. accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma la sentenza impugnata, rigetta le domande risarcitorie formulate da e;
Controparte_2 Controparte_1
2. condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_1
di lite del primo grado di giudizio, in favore di , in qualità di FGVS, in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in 2.090,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. condanna e , in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di , Parte_1
in qualità di FGVS, in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in 382,50 euro per spese pagina 7 di 8 e 2.547,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, svoltasi in primo grado, a carico esclusivo e , in solido tra loro, con il conseguente diritto della Controparte_2 Controparte_1
di ripetere dagli appellanti le somme già versate. Parte_1
Napoli 04.04.2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 4 aprile 2025 alle ore 11.20 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte appellante l'avv. DI PALMA CACCIOPPOLI MARINA;
per parte appellata l'avv. Luca Tortora per delega dell'avv. CAPOCELLI LOREDANA;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori di entrambe le parti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 509/2023:
TRA in qualità di Impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime Parte_1
della Strada, in p.l.r. p.t., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla via Marocchesa, n.14,
c.f.: , rapp.ta e difesa dall'avv. Marina di Palma Caccioppoli, P.IVA_1
c.f.: , presso il cui studio in Napoli, al Centro Direzionale Is. G8, C.F._1
elettivamente domicilia, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE
E
, c.f.: e, Controparte_1 C.F._2
, c.f.: , elett.te dom.ti al C.SO EUROPA N. Controparte_2 C.F._3
9 80127 NAPOLI presso lo studio dell'avv. CAPOCELLI LOREDANA,
c.f.: , dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di mandato su foglio C.F._4
separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- APPELLATI
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione e , rispettivamente in qualità di Controparte_2 Controparte_1
proprietaria del motoveicolo Peugeot Geopolys, tg. DK51556 e di conducente del predetto pagina 2 di 8 veicolo, convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, la Parte_1
quale Impresa designata dal F.g.v.s. in persona del legale rapp.te p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal predetto ciclomotore, quantificati in 898,00 euro, e delle lesioni personali, subite da , quantificate in 17.000,00 euro, in occasione del Controparte_1
sinistro verificatosi, in data 21.09.2018, alle ore 11.00 circa, in Napoli, alla Via Cassio Doro in direzione Logetta a causa di un veicolo rimasto ignoto.
A fondamento della domanda, gli attori deducevano che trovandosi alla guida Controparte_1
del proprio motoveicolo, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, veniva tamponato da tergo da una Fiat Punto di colore chiaro che lo faceva rovinare al suolo unitamente al ciclomotore;
che il conducente del veicolo danneggiante, pur fermandosi, e provvedendo ad accompagnare all'Ospedale San Paolo, si dileguava senza dare i suoi dati o Controparte_1
permettere di rilevare targa e generalità, poco dopo averlo accompagnato, per cui concludeva nei termini sopra esposti.
Si costituiva la in qualità di Impresa designata dal F.g.v.s. in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., che eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per non essere stata correttamene inoltrata la richiesta di costituzione in mora alla comparente oltre che alla Consap spa ex art .287 del d.l.gs n.209\2005, l'inammissibilità della domanda di danni a cose per essere stata proposta unitamente ad una domanda di risarcimento di lesioni personali non integranti un danno non patrimoniale non superiore al 9%, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita, la nullità della domanda ex art. 163 e
164 cc per la genericità dell'esposizione dei fatti e, nel merito, il difetto di titolarità attiva in capo per aver prodotto unicamente il libretto di circolazione in luogo degli Controparte_2
estratti cronologici, la mancata verificazione del sinistro a causa di un veicolo rimasto ignoto e, comunque, l'imputabilità della mancata identificazione in capo a , nonché, Controparte_1
contestata in subordine la causalità tra l'impatto ed i danni subiti e la misura della pretesa risarcitoria, concludeva chiedendo dichiarare l'inammissibilità o, comunque, l'improcedibilità delle domande ed, in subordine, rigettarle.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione dei testi ammessi e con l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medica sulla persona di ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli con sentenza Controparte_1
pagina 3 di 8 n.40284/2022, ha accolto le domande condannando la , in persona del l.r.p.t. Parte_1
al pagamento di 700,00 euro, comprensivi di iva, a titolo di risarcimento dei danni al veicolo e di 13.126,06 euro a titolo di risarcimento delle lesioni personali subite da , oltre Controparte_1
al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione, , in persona del legale rapp.te p.t., ha proposto Parte_1
appello, censurando la sentenza impugnata sotto il profilo del malgoverno delle risultanze istruttorie nella parte in cui ha ritenuto provato che il sinistro si sia verificato per l'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto ignoto e che sussistesse l'impossibilità di identificarlo;
inoltre, riformulate le eccezioni proposte in primo grado ha concluso chiedendo accogliersi l'appello e, per l'effetto, rigettare le domande proposte dagli attori, con vittoria delle spese di entrambi gradi di giudizio.
e costituitisi, condivisa la sentenza impugnata, ne hanno Controparte_2 Controparte_1
chiesto la conferma.
Venendo al merito, giova premettere che gli attori hanno esperto l'azione di risarcimento del danno nei confronti di come impresa designata per la Regione Campania Parte_1
alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto hanno dedotto di aver subito danni in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo non identificato.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di garanzia vittime della strada (già istituito con la L. n. 990 del 1969), con lo scopo di manlevare i danneggiati dalla circolazione stradale di autovei-coli e natanti a fronte di possibili danni cagionati anche da veicoli non assicura-ti o non identificati o veicoli assicurati presso compagnia in stato di liquidazio-ne coatta.
L' intervento del Fondo di Garanzia, tuttavia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che
<
1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non pagina 4 di 8 identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita
Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso col-poso, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché, a seconda dei casi la circostanza che quest'ultimo sia rimasto non identificato o che fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allega-re e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fat-to ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
È stato infatti affermato che < strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato,
l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e pagina 5 di 8 senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>>
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450).
Nel caso di specie, da una valutazione complessiva di quanto dedotto e dalle risultanze istruttorie non è stata raggiunta la prova che il veicolo coinvolto nel sinistro non fosse identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Infatti, nell'atto di citazione depositato in primo grado si legge che , Controparte_1
successivamente al tamponamento da parte del veicolo rimasto ignoto, è stato trasportato in ospedale dal conducente di quest'ultimo; a fronte di tale circostanza, pertanto, Controparte_1
ben avrebbe potuto reperire le generalità del predetto conducente o, comunque, il numero di targa dell'autovettura asseritamente danneggiante, tenuto conto della circostanza che nel referto del pronto soccorso si legge che al momento dell'arrivo in ospedale fosse “vigile, cosciente, orientato nel tempo e nello spazio”.
Inoltre, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, la tardività della denuncia-querela, presentata solo dopo circa due mesi dal sinistro
(e che poteva essere presentata anche per il tramite degli stretti congiunti ove fosse stato impossibilitato per motivi di salute) ed il non marginale rilievo dell'omessa indicazione del nominativo di come persona che ha assistito al sinistro e che le autorità Parte_2
competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, indicato, come teste, nel presente giudizio, sono circostanze fattuali che non consentono di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Da tanto ne consegue che non può ritenersi provato il verificarsi del sinistro per l'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato.
In ragione di quanto esposto, in accoglimento dell'appello, si rigetta la domanda risarcitoria formulata dagli appellati.
In virtù del criterio della soccombenza condanna e , in Controparte_2 Controparte_1
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in favore di in qualità di FGVS, in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in Parte_1
pagina 6 di 8 dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Giudice di Pace di valore compreso tra 5.201,00 e 26.000,00 euro in ordine alla fase introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale;
parimenti, condanna
[...]
e , al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, CP_2 Controparte_1
in favore di in qualità di FGVS, in persona del legale rapp.te p.t., che si Parte_1
liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compresi tra 5.201,00 e 26.000,00 euro , in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica).
Inoltre, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, svoltasi in primo grado, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo e , in solido tra Controparte_2 Controparte_1
loro, con il conseguente diritto della di ripetere dagli appellanti le somme Parte_1 già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 40284/2022, proposto da , in qualità FGVS in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti Parte_1
di e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1. accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma la sentenza impugnata, rigetta le domande risarcitorie formulate da e;
Controparte_2 Controparte_1
2. condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_1
di lite del primo grado di giudizio, in favore di , in qualità di FGVS, in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in 2.090,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. condanna e , in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di , Parte_1
in qualità di FGVS, in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in 382,50 euro per spese pagina 7 di 8 e 2.547,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, svoltasi in primo grado, a carico esclusivo e , in solido tra loro, con il conseguente diritto della Controparte_2 Controparte_1
di ripetere dagli appellanti le somme già versate. Parte_1
Napoli 04.04.2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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