Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/04/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Venera Condorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n12761 /2022 R.G. promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PATANE' LETIZIA
- Attore -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CRISTALDI SEBASTIANA DANIELA , giusta procura in atti;
-Convenuto -
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni: come da verbali di causa
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.10.2024 i procuratori delle parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 20.10.2022, la società proponeva opposizione Parte_2
agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 29320210068002626000, notificata in data 20.09.2022, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di €
120.597,42 per IVA ed IRES non pagate dalla società e relative all'anno 2012, comprensiva di oneri di riscossione e diritti di notifica.
Deduceva vizi formali dell'atto, di cui chiedeva dichiararsi la nullità.
Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza Controparte_1
delle domande di cui chiedeva il rigetto.
produceva le ricevute di pagamento delle prime cinque rate della
“rottamazione” e chiedeva venisse dichiarata l'estinzione del giudizio.
L' prendeva atto del pagamento da parte dell'odierna attrice Controparte_2
delle prime 5 rate scadute su 18 del piano rateale della definizione agevolata, di cui all'art. 1, comma 231 e seguenti della Legge n. 197/2022, attinente alla cartella n. 29320210068002626000; qualificava la condotta processuale della convenuta quale rinuncia agli atti e la accettava, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali.
Tanto premesso, questo giudice aderisce all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nelle sentenze Cass., Sez. Trib., 30 agosto 2024, n. 23381; Cass., Sez. Trib., 11 settembre 2024, nn.
24428 e 24431; Cass., Sez. Trib., 26 settembre 2024, n. 27572; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024,
n. 32376, con cui, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111
Cost., è stato enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell su CP_1
numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta ".
Nel caso di specie, il positivo riscontro del perfezionamento della definizione agevolata e della quietanza di pagamento del concessionario della riscossione portano a ritenere sussistenti i requisiti per procedere alla dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 1, comma 236, D.L. n. 197 del
2022.
Le spese legali vanno compensate tra le parti.
PQM
Visto l'art. 306 c.p.c.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese processuali. Catania, 12/04/2025
Il Giudice
d.ssa Venera Condorelli