Articolo 5 della Legge 7 maggio 1954, n. 210
Articolo 4
Versione
6 giugno 1954
Art. 5.
Alla copertura dell'onere indicato nei precedenti articoli sara' fatto fronte con una parte del gettito del l'addizionale di centesimi cinque per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali, istituita con legge 27 dicembre 1953, n. 938 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello delle Ferrovie dello Stato.

Entrata in vigore il 6 giugno 1954