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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA TANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di TA, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7435/2022 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARUSO CARMELO, in virtù di mandato a Parte_1 margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Via Marche, 64 74121 TA TA;
ATTORE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSTI ROSA ANNA, in virtù di mandato in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA ACCLAVIO, 3 74100 RA .
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il sig. chiedeva all'intestato Tribunale: accertare e dichiarare come Parte_2 avvenuta la denunzia dei vizi dell'immobile nel suo godimento, da parte del conduttore SI. Parte_2
, già a decorrere dal febbraio del 2018 e sino al luglio del 2021 nei confronti dell'allora locatrice SI.ra
[...]
e del SI. e, di converso, previo eventuale accertamento peritale e/o sulla scorta Per_1 CP_1 della documentazione in atti e/o di quanto provato in corso di causa, accertare il diritto alla riduzione del canone di locazione versato (anche quale risarcimento del danno), in favore dell'attore, nella misura di
€.200,00 mensili a decorrere dal mese di febbraio del 2018 e sino al mese gennaio del 2022 (data di cessazione del contratto di locazione) e, quindi, nella misura complessiva di €.9.600,00, oltre al connesso risarcimento del danno alla salute, quantificabile equitativamente in €.10.000,00, alla luce della documentazione medica prodotta agli atti, nonché il connesso risarcimento del danno per il vestiario ed altri effetti personali danneggiati quantificabile equitativamente in €.6.000,00, nonché per gli ulteriori beni mobili, ivi compresi gli elettrodomestici e le suppellettili quantificabile equitativamente in ulteriori €.5.000,00, nonché il danno morale e/o esistenziale patito, quantificabile equitativamente in €.10.000,00, il tutto per una somma complessiva pari ad €.40.600,00, salvo maggiore o minore valutazione equitativa e che sarà ritenuta di giustizia dall'On.le Tribunale adito e che verrà dimostrata in corso di causa, a causa dei notevoli disagi patiti nel godimento dell'immobile locato, così come ampiamente illustrati nella parte narrativa del presente atto di citazione;
Per l'effetto, condannare il convenuto SI. al pagamento della predetta somma o di CP_1 quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto al soddisfo;
) Condannare, infine, il convenuto alle spese e compensi di lite in favore dello Stato, stante l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio.
Si costituiva parte convenuta contestando e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruito il giudizio a mezzo ctu grafologica, le parti su invito del giudicante giungevano alla definizione bonaria della lite, tant'è che i Difensori delle parti rappresentavano tale circostanza e chiedevano pertanto l'emissione di sentenza che dichiarasse la cessazione della materia del contendere;
pertanto, la causa veniva rinviata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla concorde conclusione delle difese delle parti va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese del presente procedimento.
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di TA, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti del sig. Parte_1
, così dispone: CP_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Nulla sulle spese.
TA, 16/05/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di TA, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7435/2022 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARUSO CARMELO, in virtù di mandato a Parte_1 margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Via Marche, 64 74121 TA TA;
ATTORE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSTI ROSA ANNA, in virtù di mandato in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA ACCLAVIO, 3 74100 RA .
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il sig. chiedeva all'intestato Tribunale: accertare e dichiarare come Parte_2 avvenuta la denunzia dei vizi dell'immobile nel suo godimento, da parte del conduttore SI. Parte_2
, già a decorrere dal febbraio del 2018 e sino al luglio del 2021 nei confronti dell'allora locatrice SI.ra
[...]
e del SI. e, di converso, previo eventuale accertamento peritale e/o sulla scorta Per_1 CP_1 della documentazione in atti e/o di quanto provato in corso di causa, accertare il diritto alla riduzione del canone di locazione versato (anche quale risarcimento del danno), in favore dell'attore, nella misura di
€.200,00 mensili a decorrere dal mese di febbraio del 2018 e sino al mese gennaio del 2022 (data di cessazione del contratto di locazione) e, quindi, nella misura complessiva di €.9.600,00, oltre al connesso risarcimento del danno alla salute, quantificabile equitativamente in €.10.000,00, alla luce della documentazione medica prodotta agli atti, nonché il connesso risarcimento del danno per il vestiario ed altri effetti personali danneggiati quantificabile equitativamente in €.6.000,00, nonché per gli ulteriori beni mobili, ivi compresi gli elettrodomestici e le suppellettili quantificabile equitativamente in ulteriori €.5.000,00, nonché il danno morale e/o esistenziale patito, quantificabile equitativamente in €.10.000,00, il tutto per una somma complessiva pari ad €.40.600,00, salvo maggiore o minore valutazione equitativa e che sarà ritenuta di giustizia dall'On.le Tribunale adito e che verrà dimostrata in corso di causa, a causa dei notevoli disagi patiti nel godimento dell'immobile locato, così come ampiamente illustrati nella parte narrativa del presente atto di citazione;
Per l'effetto, condannare il convenuto SI. al pagamento della predetta somma o di CP_1 quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto al soddisfo;
) Condannare, infine, il convenuto alle spese e compensi di lite in favore dello Stato, stante l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio.
Si costituiva parte convenuta contestando e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruito il giudizio a mezzo ctu grafologica, le parti su invito del giudicante giungevano alla definizione bonaria della lite, tant'è che i Difensori delle parti rappresentavano tale circostanza e chiedevano pertanto l'emissione di sentenza che dichiarasse la cessazione della materia del contendere;
pertanto, la causa veniva rinviata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla concorde conclusione delle difese delle parti va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese del presente procedimento.
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di TA, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti del sig. Parte_1
, così dispone: CP_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Nulla sulle spese.
TA, 16/05/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio