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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 894/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1027/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 7 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5527/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 2 e pubblicata il 06/07/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190017636284 QUOTE CONSORTIL 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 293 2019 0017636284. Nella fattispecie chiamava in causa il Consorzio di Bonifica 7, quale Ente impositore ai sensi del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933. Chiedeva, per i motivi contenuti nel citato ricorso, l'annullamento della cartella impugnata. Con proprie controdeduzioni, si costituiva il predetto Consorzio di Bonifica, il quale contestava i motivi di ricorso di parte ricorrente e l'infondatezza delle richieste contenute nel ricorso medesimo. Affermava quindi la scrupolosa osservanza delle vigenti normative in materia di calcolo e richiesta di contributi consortili da parte del Consorzio di Bonifica 7, chiedeva quindi il rigetto delle richieste di parte attrice.
Con sentenza n. 5527/2022, RG 713/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, rigettava il ricorso.
Propone appello il signor Ricorrente_1 per inesistenza della pretesa impositiva attivata dal consorzio di bonifica 7 di caltagirone - violazione e/o falsa applicazione di norma di legge.
Si costituisce l'appellato.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La fattispecie in esame trova la propria regolamentazione normativa nell'art. 10, comma l, del R. D. n.
215/1933, secondo cui:
"Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono benefìcio dalla bonifico... "; correlativamente il successivo art. 11, comma l dello stesso decreto prevede che "La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefìci conseguiti per effetto delle opere di bonifica...; e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del benefìcio conseguibile ", tali contributi sono espressamente qualificati (art. 21, comma l, R. D. cit.) come "...oneri reali sui fondi dei contribuenti... ". D'altra parte - secondo la previsione dell'art. 860 del codice civile - "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica".
Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate deve reputarsi che i proprietari dei fondi interessati sono tenuti a pagare i contributi consortili allorché traggano un beneficio dagli interventi del consorzio di bonifica mentre, in assenza della prova di un tale beneficio, i proprietari non sono tenuti a tale versamento.
Tale principio trova un preciso riscontro nella recente giurisprudenza della S.C. (Cass. civ., sez. trib.
23.4.2020, n. 8079) alla cui stregua, nel caso in cui il Consorzio di bonifica non si sia munito di un piano di classifica e di contribuenza o di piani consimili, dai quali possa, comunque, trarsi in via presuntiva il benefìcio ricavabile dal contribuente dagli interventi migliorativi o manutentivi realizzati dal consorzio, riprendono vigore le regole ordinarie di distribuzione dell'onere della prova fissato dall'art. 2697 c. c. sicché grava su consorzio di bonifica che vanta il pagamento del contributo l'onere di provare la sussistenza del presupposto del benefìcio diretto e specifico fhiito dal contribuente.
Nella specie, in assenza dei piani di classifica e di contribuzione adottati dal Consorzio resistente, sullo stesso incombeva l'onere di provare il benefìcio fruito dal ricorrente matale prova non è neppure offerta
I terreni dell'odierno ricorrente, (giusto attestazione a firma del Dirigente dell'Area Amministrativa in atti) ricadono all'interno del comprensorio irriguo.
In tema di contributi consortili per opere di bonifica. ai sensi dell'art. 10 del r.d.l febbraio 1933. n 215, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.
La Regione Sicilia ha disciplinato il Contributo consortile con la L.R. n 45/95 e D.P.R.S. n 152 del 23/05/97, estendendo il pagamento dello stesso a tutti i proprietari degli immobili ricadenti nelle aree delimitate dalla stessa legge regionale n. 45/95 ed individuate come aree di beneficio irriguo. La giustificazione economica del tributo, pertanto, non è data dalla prova dell'incremento del valore dell'immobile, ma dal beneficio diretto ed indiretto tratto dal fondo dalle opere di bonifica rientranti nel piano di classifica
Il Sig. Ric._1 ha dimostrato di non aver conseguito alcun beneficio specifico dalle presunte opere di bonifica di che trattasi. Infatti agli atti del giudizio è stata prodotta apposita attestazione prot. n. 2441 del
13.10.2015 rilasciata dallo stesso Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, a mezzo della quale il Direttore
Generale di detto Ente ha certificato che, per i terreni siti nel Comune di Mineo, di proprietà del Sig. Ric._1, aventi particella Dati_Catas_1, non è stata presentata domanda per prenotazione irrigua e che detti terreni non hanno goduto di alcuna manutenzione od opere di miglioria da parte del Consorzio. Si ribadisce che trattasi di terreni incolti e comunque non adibiti ad altro uso e/o destinazione.
Le suddette particelle corrispondono a quelle indicate nella cartella impugnata.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto con l'annullamento della cartella impugnata.
Trattandosi di controversia oggetto, nel tempo, di pronunzie giurispmdenziali contrastanti sussistono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata dichiara illegittima la cartella in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 4 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AS CC NZ LU OM
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1027/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 7 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5527/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 2 e pubblicata il 06/07/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190017636284 QUOTE CONSORTIL 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 293 2019 0017636284. Nella fattispecie chiamava in causa il Consorzio di Bonifica 7, quale Ente impositore ai sensi del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933. Chiedeva, per i motivi contenuti nel citato ricorso, l'annullamento della cartella impugnata. Con proprie controdeduzioni, si costituiva il predetto Consorzio di Bonifica, il quale contestava i motivi di ricorso di parte ricorrente e l'infondatezza delle richieste contenute nel ricorso medesimo. Affermava quindi la scrupolosa osservanza delle vigenti normative in materia di calcolo e richiesta di contributi consortili da parte del Consorzio di Bonifica 7, chiedeva quindi il rigetto delle richieste di parte attrice.
Con sentenza n. 5527/2022, RG 713/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, rigettava il ricorso.
Propone appello il signor Ricorrente_1 per inesistenza della pretesa impositiva attivata dal consorzio di bonifica 7 di caltagirone - violazione e/o falsa applicazione di norma di legge.
Si costituisce l'appellato.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La fattispecie in esame trova la propria regolamentazione normativa nell'art. 10, comma l, del R. D. n.
215/1933, secondo cui:
"Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono benefìcio dalla bonifico... "; correlativamente il successivo art. 11, comma l dello stesso decreto prevede che "La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefìci conseguiti per effetto delle opere di bonifica...; e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del benefìcio conseguibile ", tali contributi sono espressamente qualificati (art. 21, comma l, R. D. cit.) come "...oneri reali sui fondi dei contribuenti... ". D'altra parte - secondo la previsione dell'art. 860 del codice civile - "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica".
Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate deve reputarsi che i proprietari dei fondi interessati sono tenuti a pagare i contributi consortili allorché traggano un beneficio dagli interventi del consorzio di bonifica mentre, in assenza della prova di un tale beneficio, i proprietari non sono tenuti a tale versamento.
Tale principio trova un preciso riscontro nella recente giurisprudenza della S.C. (Cass. civ., sez. trib.
23.4.2020, n. 8079) alla cui stregua, nel caso in cui il Consorzio di bonifica non si sia munito di un piano di classifica e di contribuenza o di piani consimili, dai quali possa, comunque, trarsi in via presuntiva il benefìcio ricavabile dal contribuente dagli interventi migliorativi o manutentivi realizzati dal consorzio, riprendono vigore le regole ordinarie di distribuzione dell'onere della prova fissato dall'art. 2697 c. c. sicché grava su consorzio di bonifica che vanta il pagamento del contributo l'onere di provare la sussistenza del presupposto del benefìcio diretto e specifico fhiito dal contribuente.
Nella specie, in assenza dei piani di classifica e di contribuzione adottati dal Consorzio resistente, sullo stesso incombeva l'onere di provare il benefìcio fruito dal ricorrente matale prova non è neppure offerta
I terreni dell'odierno ricorrente, (giusto attestazione a firma del Dirigente dell'Area Amministrativa in atti) ricadono all'interno del comprensorio irriguo.
In tema di contributi consortili per opere di bonifica. ai sensi dell'art. 10 del r.d.l febbraio 1933. n 215, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.
La Regione Sicilia ha disciplinato il Contributo consortile con la L.R. n 45/95 e D.P.R.S. n 152 del 23/05/97, estendendo il pagamento dello stesso a tutti i proprietari degli immobili ricadenti nelle aree delimitate dalla stessa legge regionale n. 45/95 ed individuate come aree di beneficio irriguo. La giustificazione economica del tributo, pertanto, non è data dalla prova dell'incremento del valore dell'immobile, ma dal beneficio diretto ed indiretto tratto dal fondo dalle opere di bonifica rientranti nel piano di classifica
Il Sig. Ric._1 ha dimostrato di non aver conseguito alcun beneficio specifico dalle presunte opere di bonifica di che trattasi. Infatti agli atti del giudizio è stata prodotta apposita attestazione prot. n. 2441 del
13.10.2015 rilasciata dallo stesso Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, a mezzo della quale il Direttore
Generale di detto Ente ha certificato che, per i terreni siti nel Comune di Mineo, di proprietà del Sig. Ric._1, aventi particella Dati_Catas_1, non è stata presentata domanda per prenotazione irrigua e che detti terreni non hanno goduto di alcuna manutenzione od opere di miglioria da parte del Consorzio. Si ribadisce che trattasi di terreni incolti e comunque non adibiti ad altro uso e/o destinazione.
Le suddette particelle corrispondono a quelle indicate nella cartella impugnata.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto con l'annullamento della cartella impugnata.
Trattandosi di controversia oggetto, nel tempo, di pronunzie giurispmdenziali contrastanti sussistono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata dichiara illegittima la cartella in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 4 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AS CC NZ LU OM