Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2145/2021 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1236/2021 del 29 novembre 2021
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliato
[...]
in Canicattì presso lo studio dell'avv. Gioacchino Mulè che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ; P.I.: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2
a Canicattì in viale Regina Margherita n. 63 ed elettivamente domiciliata in
Ravanusa presso lo studio dell'avv. Ignazio Valenza che la rappresenta e di-
fende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Preliminarmente ritenere e dichiarare la nullità, inefficacia, invalidità
della clausola di capitalizzazione trimestrale e del tasso convenzionale appli-
cato, per motivi esposti in narrativa.
Ritenere e dichiarare che l'avvenuto calcolo ed addebito trimestrale de-
gli interessi sul c/c n. 634 03200 020 intrattenuto dall'odierno appellante è ille-
gittimo poiché in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1283 Cc e conse-
guentemente condannare l'istituto convenuto, in persona del suo legale rappre-
sentante pro tempore, al rimborso di tutti gli interessi percepiti illegittimamente nella misura che sarà quantificata in corso di giudizio, nonché al rimborso delle commissioni trimestrali sul massimo scoperto e delle spese non documentate e non dovute.
Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la nullità della clausola trimestrale per contrasto con l'art 1283 Cc, ove è stato pattuito che gli interessi debitori dovevano essere corrisposti trimestralmente e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore di tutti gli interessi percepiti ille-
gittimamente nella misura che sarà quantificata in corso di causa, con gli inte-
ressi corrispettivi dal giorno della maturazione del diritto fino al soddisfo, oltre gli interessi sugli interessi scaduti dalla presente domanda giudiziale all'emis-
sione della sentenza ed oltre ancora gli interessi finali legali su tale somma fi-
nale dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
Ritenere e dichiarare, altresì, la nullità ed inefficacia dei detti addebiti per interessi, spese, commissioni e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento, con l'effetto ex artt. 1339 e 1419 e 1815 Cc e 644 Cp di
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2 non doversi applicare tasso di interesse alcuno ai dedotti rapporti.
Ritenere e dichiarare assolutamente non dovuti gli interessi di mora ap-
plicati dal detto istituto sui detti contratti di conto corrente per essere eccessivi ed arbitrari non dovute le commissioni di massimo scoperto e non dovute le spese illegittimamente addebitate e conseguentemente condannare lo stesso al rimborso delle dette somme quali risulteranno all'esito del giudizio.
Condannare la convenuta, previo accertamento dell'esatto dare- CP_1
avere tra le parti a seguito del ricalcolo da effettuare in base all'intera docu-
mentazione relativa agli indicati rapporti di conto corrente, al pagamento in fa-
vore di parte attrice delle somme di cui quest'ultima risulterà creditrice, oltre al pagamento degli interessi legali creditori.
Con vittoria di spese e compensi, per il doppio grado di giudizio.
Per l'appellata
1) Rigettare l'appello proposto con ogni e qualsiasi statuizione, essendo infondato in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, confermare la sentenza appellata n. 1236/2021 del Tri-
bunale di Agrigento;
3) con condanna di parte appellante al pagamento delle spese, compe-
tenze ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 1236/2021 del 29 novembre 2021, il Tribunale di
Agrigento ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di indebito avanzata da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
presso la quale era aperto un conto corrente di cui era titolare;
[...]
ha, in pari tempo, respinto la domande di accertamento del saldo che, secondo
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3 la prospettazione del medesimo , era stato determinato dalla in Pt_1 CP_1
maniera non corretta (le censure riguardavano, in particolare: la periodicità del calcolo degli interessi passivi;
l'applicazione della commissione di massimo scoperto;
le valute per l'incasso degli assegni;
l'applicazione dell'interesse composto;
l'addebito di spese e agli interessi di mora).
1.1. Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
dal canto suo, la ha chiesto il Controparte_1
rigetto del gravame.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 30 aprile 2025 sono stati con-
cessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia af-
fermato che «la domanda di ripetizione proposta allorquando il conto risulta ancora aperto è inammissibile»; sul punto il deduce quanto segue: Pt_1
«L'odierno appellante, come si legge nell'atto di citazione, ha fatto domanda
di accertamento negativo del credito e di storno e rettifica del saldo e siffatta
domanda è pacificamente ammessa anche a conto aperto, secondo quanto af-
fermato dalla giurisprudenza in materia».
2.1. Con il secondo motivo, poi, ci si duole che il Tribunale abbia rite-
nuto che la citazione di primo grado contenesse solo «una generica indicazione degli addebiti mossi» sulle questioni relative ad anatocismo, interessi moratori e commissione di massimo scoperto. Al contrario – così di legge a pag. 10
dell'atto introduttivo di questo grado del giudizio –, era stato «provato in giudi-
zio, tramite la produzione di svariati estratti conto, che effettivamente, trimestre
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4 per trimestre, [erano] stati addebitati in conto interessi ultralegali ed anatoci-
stici».
2.2. Con il terzo motivo l'appellante contesta quindi la decisione del Tri-
bunale di non procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, al ri-
guardo deducendo che nei contenziosi bancari la consulenza debba essere dispo-
sta anche se ritenuta meramente esplorativa, trattandosi dell'unico mezzo a di-
sposizione della parte per ottenere la ricostruzione di un rapporto svoltosi per molti anni.
2.3. La Banca appellata contesta le deduzione dell'appellante, soste-
nendo, fra l'altro, che, «nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida
causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute».
2.4. Così riassunte le posizioni delle parti, ed evidenziato che le tre cen-
sure vanno trattate congiuntamente per la loro intima connessione, si osserva quanto segue.
2.5. Con ordinanza del 26 maggio 2022 questa Corte – implicitamente rifacendosi alla nota giurisprudenza in tema di periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e di quelli passivi (da Cass. 12507/1999 in poi), di commis-
sione di massimo scoperto (fra le altre: Cass. 11772/2002) e di interessi usurari
(secondo i criteri di Cass. 8442/2002, 13868/2002, 4380/2003 e successive pro-
nunce conformi) – ha nominato un consulente tecnico d'ufficio al quale ha de-
mandato l'incarico di «ricostruire la situazione contabile relativa al conto
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5 corrente per cui è causa dalla data dal primo estratto conto in atti fino all'ultimo espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la commissione di massimo scoperto e le commissioni comunque denominate ove non previste contrattualmente (anche tenendo conto delle modifiche normative intervenute successivamente al Dl 185/2008)», nonché a verificare «il rispetto della norma-
tiva antiusura in presenza di modifiche negoziali che comportano una nuova pat-
tuizione», e quindi, in caso negativo, a escluderle dal calcolo.
2.5.1. L'ausiliare di questa Corte, con relazione datata 22 ottobre 2024,
ha concluso che, all'esito del ricalcolo effettuato in applicazione dei criteri stabi-
liti dalla richiamata ordinanza, alla data del 28 settembre 2018 il saldo del conto corrente di cui si discute «era pari a €1.769,56 a debito per il correntista», sicché
«la differenza a favore del correntista (rispetto al saldo originario di € 2.550,22 a debito), [è] pari a euro 780,66».
2.5.2. Né l'appellante né l'appellata hanno contestato questo risultato:
anzi, il primo l'ha posta a fondamento delle richieste della propria comparsa con-
clusionale (avendo domandato la condanna, in suo favore, «della somma di euro
780,66, oltre interessi legali dalla chiusura del conto avvenuta in data 2 settembre
2020»); la seconda l'ha richiamato per sostenere l'infondatezza delle istanze di parte attrice («Difatti, anche a seguito della espletata consulenza tecnica d'uffi-
cio econometrica, la stessa, lungi dal convalidare la tesi dell'appellante, ha con-
fermato nella sostanza che il correntista sig. è debitore della Pt_1 CP_1
della somma di €1.796,56 a fronte di €2.550,22, con una differenza di 780,86»).
2.5.3. Di conseguenza, con la presente sentenza andrà dichiarato che il saldo del c/c n. 3000-20 era pari, al 28 settembre 2018, a €1.769,56 a debito per il correntista;
sicché è di tutta evidenza che non v'è spazio per una condanna della
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6 alla restituzione della differenza tra quanto richiesto dalla stessa e quanto CP_1
effettivamente dovutole dal , giacché, a prescindere da qualunque altra Pt_1
considerazione, non v'è prova dell'avvenuto pagamento, da parte del per Pt_1
estinguere il proprio debito nei confronti della di somme maggiori di CP_1
quelle rideterminate dal consulente tecnico d'ufficio.
3. Quanto, infine, alle spese di lite, osserva la Corte che il è da Pt_1
ritenersi vincitore, giacché il quantum di cui è risultato debitore ammonta a un importo inferiore rispetto a quello richiestogli prima dell'instaurazione del giu-
dizio. La Banca appellata va, quindi, condannata a rimborsare al medesimo
[...]
le spese dei due gradi del giudizio, con la precisazione che nella liquida- Pt_2
zione dei compensi si dovrà aver riguardo allo scaglione relativo alla somma attribuita alla parte vincitrice (780,66 euro) piuttosto che a quella domandata
(art. 5 Dm 140/2012); delle stesse va disposta la distrazione in favore dell'avv.
Gioacchino Mulè, che ne ha fatto richiesta nel precisare le conclusioni.
Con specifico riguardo, poi, alle spese dovute per l'iscrizione della causa a ruolo in questo grado del giudizio, si rileva che non v'è prova che le stesse siano state effettivamente sostenute;
di conseguenza, il diritto al rimborso delle stesse va subordinato alla dimostrazione, al momento in cui se ne esigerà
il pagamento nei confronti dell'appellata, dell'avvenuta corresponsione delle stesse.
3.1. Per le stesse ragioni, le spese per la consulenza tecnica d'ufficio,
liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste in solido tra le parti in favore del consulente e a carico della appellata nei rapporti interni con l'appel-
lante.
P. Q. M.
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7 La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Agrigento n. 1236/2021 del 29 novembre 2021, così provvede:
1) dichiara che il saldo del c/c n. 3000-20 era pari, al 28 settembre 2018,
a €1.769,56 a debito per il correntista;
2) condanna la , in per- Controparte_1
sona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso, a Parte_3
delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida, quanto a quelle del
[...]
primo grado, in complessivi €700,00 (di cui €70,00 per spese vive ed €630,00
per compensi), oltre spese generali e accessori di legge, e, quanto a quelle di questo grado, in complessivi €764,50 (di cui € 91,50 per spese vive, con diritto
al versamento solo se effettivamente sostenute, ed €673,00 per compensi), oltre spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Gioacchino Mulè;
3) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con sepa-
rato decreto di pari data, in solido tra le parti in favore del consulente e a carico dell'appellata nei rapporti interni con l'appellante.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 18 giugno 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal
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8 decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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