Sentenza 30 giugno 2015
Massime • 1
È validamente proposto il ricorso per cassazione, notificato alla parte avversaria e recante la sottoscrizione di uno solo dei due difensori del ricorrente, se il mandato alle liti, riportato a margine dell'atto, risulti, in chiusura, sottoscritto da entrambi i difensori, ciò bastando per ritenere proveniente da entrambi i difensori nominati la certificazione della sottoscrizione del conferente la procura, e quindi per l'attribuzione a ciascuno di essi di pieni poteri di rappresentanza processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/06/2015, n. 13314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13314 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3719/2012 proposto da:
SC NR [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato EFRATI Carla Virgilia, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA AMICABILE giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INA ASSITALIA SPA 00409920584 quale impresa designata alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA UNITÀ 13, presso lo studio dell'avvocato RANUCCI Luisa, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. 02705901201, già UGF ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa GIGLIOTTI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIA MARINI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
LO DO, KI LU, CE AN, CE AU, DI TT LV;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2471/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2011, R.G.N. 6760/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l'Avvocato MARINI ELISABETTA per delega;
udito l'Avvocato LUISA RANUCCI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2001 LO GU conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, IS KA, l'Assitalia S.p.A. in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., CE IA, CE DI e la Meie Assicurazioni S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'investimento di cui era stato vittima ad opera della autovettura condotta dal proprietario IS, priva di assicurazione, che aveva deviato la sua corsa dopo essere venuta in collisione con altro veicolo di proprietà di BE DI, condotto da BE IA e assicurato con la Meie Assicurazioni S.p.A.. A tale giudizio venivano riuniti poi altri due/promossi rispettivamente da ulteriori due pedoni investiti nella medesima circostanza, Di BE LV e CI EN. Il Tribunale adito, con sentenza del 1 marzo 2006, dichiarava IS KA e BE IA corresponsabili nella causazione dell'evento e, per quanto ancora rileva in questa sede, condannava il IS e TAssitalia S.p.A., in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., al pagamento, in favore di CI EN, della somma di Euro 6.066,00, oltre interessi come indicato in motivazione.
Avverso tale decisione il CI proponeva appello, cui resistevano il LO, Ina Assitalia S.p.A. (già Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A.), UGF Assicurazioni S.p.A. (già AU Assicurazioni S.p.A.), mentre restavano contumaci il IS, entrambi i BE e il Di BE.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 giugno 2011, accoglieva parzialmente l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, condannava BE IA, BE DI e AU Assicurazioni S.p.A., in solido con IS KA e Assitalia Assicurazioni S.p.A., al pagamento, io favore dell'appellante, della somma di Euro 9.432,00, detratte le somme già corrisposte in corso di causa, e compensava per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di merito CI EN ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi INA Assitalia S.p.A., quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., e l'Unipol Assicurazioni S.p.A., già UGF Assicurazioni S.p.A.. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede II ricorrente e l'INA Assitalia S.p.A., nella predetta qualità, hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'INA Assitalia S.p.A. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di sottoscrizione da parte di entrambi i difensori del ricorrente, essendo la copia del predetto atto ad essa notificata sottoscritta da uno solo dei due difensori del ricorrente ed evidenziando che tale vizio non sarebbe sanato dalla sottoscrizione per autentica della, procura in quanto la firma del ricorrente sarebbe autenticata dal solo difensore che ha sottoscritto la copia del ricorso.
1.1. L'eccezione è infondata, trattandosi di procura conferita espressamente ai due difensori del CI "unitamente" e non "congiuntamente". Ed invero, questa Corte ha già affermato il principio, che va in questa sede ribadito, secondo cui "Qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto se sottoscritto anche da uno solo di essi, mentre, per quanto attiene all'autenticazione della sottoscrizione, poiché l'art. 1712 c.c. (recte 1716, è evidente il lapsus calam), comma 1, esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo, essa deve ritenersi possibile anche soltanto da uno dei difensori. Il carattere disgiuntivo del mandato comporta, poi, che gli atti processuali possano essere posti in essere anche da uno solo dei legali. Ne consegue che devono ritenersi legittime l'autentica della procura e la sottoscrizione del ricorso da parte di uno dei due difensori nominati in via disgiuntiva" (Cass. 6 giugno 2006, n. 13252; v. anche Cass. 21 ottobre 1965, n. 2183 e Cass. 11 giugno 2008, n. 15478). Peraltro, nel caso all'esame, l'originale del ricorso, in cui la procura è riportata a margine, risulta, in chiusura, sottoscritto da entrambi i difensori e tanto è, comunque, sufficiente a ritenere sussistente la certificazione della sottoscrizione del conferente la procura da parte di entrambi i difensori nominati (Cass. 13 giugno 2006, n. 13621; Cass., sez. un., 28 novembre 2005, n. 25032).
2. Con il primo motivo si lamenta "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)". Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, nel quantificare il residuo importo ancora a lui dovuto dai convenuti, sarebbe incorsa in un palese error in iudicando nella individuazione dei parametri e dei criteri di conteggio sulla cui base sono stati effettuati calcoli. Ad avviso del CI la Corte di merito avrebbe errato nell'individuare la sorte capitale liquidata in suo favore all'esito del giudizio di primo grado, nel quantificare l'importo a lui complessivamente dovuto all'esito del predetto giudizio e nel determinare la somma a lui effettivamente corrisposta all'esito di tale giudizio.
Rappresenta al riguardo il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, il Tribunale non avrebbe liquidato in suo favore solo Euro 8.029,00 per il danno biologico ed Euro 1.403,00 per interessi compensativi del danno da ritardato pagamento, avendo il predetto Tribunale liquidato in suo favore anche Euro 2.700,00 a titolo di danno morale, e che, a causa di tale erroneo presupposto, la medesima sentenza avrebbe condannato BE IA, BE DI, AU Assicurazioni, in solido con IS UC e Assitalia s.p.a. quale impresa designata per il F.G.V.S., al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 9.432,00, aggiornata all'epoca della sentenza di primo grado (febbraio 2006), e che, sempre a causa delle evidenziate erronee - ad avviso del ricorrente - affermazioni, la Corte di merito avrebbe concluso ritenendo che: "Risulta dagli atti, peraltro, che al CI è stato versato, nel giugno dello stesso anno e per lo stesso titolo, dall'Assitalia s.p.a., la somma di Euro 9.716,15 che appare ampiamente satisfattiva e che va detratta da quando liquidato nella presente sentenza. Il pagamento avvenuto nello stesso anno della sentenza di primo grado, rende inutile l'attualizzazione debito". Assume il ricorrente che la somma complessiva cui avrebbero dovuto essere condannati tutti i convenuti ammonterebbe ad Euro 12.132,00, nè sarebbe vero che. in forza della sentenza di primo grado, l'Assitalia gli avrebbe corrisposto la somma di Euro 9.716,15, essendogli stato corrisposto, in forza della predetta sentenza, il solo importo di Euro 6.100,36 (Euro 6.066,00 per capitale, Euro 34,36 per interessi legali), mentre il restante importo di Euro 3.615,79, che porta alla somma complessiva liquidata da Assitalia, pari ad Euro 9.716,15, sarebbe stato liquidato dal Tribunale a titolo di rimborso di spese legali. Secondo il CI sussisterebbe un vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, "errando nell'individuazione dei parametri e dei criteri di conteggio sulla cui base sono stati effettuati calcoli", afferma che la somma già corrisposta al CI risulterebbe ampiamente satisfattiva.
2.1. Il primo motivo va disatteso.
2.1.1. Si osserva che quando nel ricorso per cassazione è - come nel caso all'esame (v. rubrica del motivo) - denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatoci della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina. Mancando nella specie tali specifiche indicazioni, il motivo è, in relazione a tale profilo, inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione, neppure consentendo l'illustrazione del motivo di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti (v. Cass. 16 gennaio 2007, n. 828 e Cass. 18 settembre 2007, n. 19356, in motivazione).
2.1.2. Quanto poi ai lamentati vizi di motivazione, si rileva che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere tali vizi, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato ovvero la specificazione di illogicità, consistente nell'attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte e, quindi, l'assoluta, incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi;
con detto motivo non può invece essere fatto valere il contrasto della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poiché, se si opinasse diversamente, il motivo di ricorso per cassazione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito (Cass. 5 marzo 2007, n. 5066). Nella specie non è ravvisabile il vizio di motivazione, neppure meglio precisato nell'illustrazione del motivo (v. ricorso p. 9), della sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che la somma già corrisposta al CI risulterebbe "ampiamente satisfattiva".
3. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che il vizio di motivazione lamentato con il motivo già scrutinato avrebbe determinato un ulteriore palese vizio di motivazione in relazione al capo della sentenza impugnata che ha statuito sulle spese del giudizio, avendo la Corte territoriale ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
3.1. Il secondo motivo, pur a volerlo ritenere tale, essendo peraltro anche privo di rubrica, è inammissibile, in quanto con esso il ricorrente censura la regolamentazione delle spese non con riferimento all'esito del giudizio di secondo grado, nel quale l'operata regolamentazione delle spese trova il suo fondamento, ma in relazione ad un ipotizzato e sperato accoglimento del precedente motivo del proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata, accoglimento che, oltre tutto, con la conseguente cassazione della detta sentenza, travolgerebbe la pronuncia sulle spese.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate per intero tra le parti, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2015