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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/03/2024, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
N. 353 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 353/2019 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato RT C.F._1 presso lo studio dell'avv. RESTIFO PECORELLA ANTONIO , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. Controparte_1 fisc. , ed ivi residente in C.da Calarco n. 64; C.F._2
, nata a [...] il [...], Parte_2 cod. fisc. , e residente in [...]
Della Pisana n. 170; e , nata a [...] il Parte_3
28.10.1931, cod. fisc. , ed ivi residente in [...]
36, elettivamente domiciliati in S. Agata Militello, Via Enna, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Massimo Miracola (cod. fisc: ) che CodiceFiscale_5 li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
Oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo
In fatto e in diritto
, quale erede di SA , nata ad [...] RT RT
Li Fusi il 7.6.1933 e deceduta in Mistretta il 24.10.2014, premesso che con sentenza n. 207/2009 del 31.3.2009 il Tribunale di Patti ha condannato
, , e Parte_4 Controparte_1 Parte_3
in solido al pagamento di € 3.000,00, oltre Parte_2 interessi calcolati come in parte motiva della sentenza in favore di
; di € 10.000,00 oltre interessi in favore di Controparte_2 Pt_5
; del 70% delle spese di giudizio liquidate in 5.800,00 di cui € 80,26
[...] per spese vive ed € 2.800,82 per diritti oltre accessori, oltre le spese di CTU liquidate in corso di causa;
che successivamente all'emissione della sentenza , la vedova di e il Controparte_2 Parte_5 condominio hanno intimato a il Org_1 Parte_4 pagamento delle somme dovute in solido alle altri parti soccombenti;
che la ha proceduto al pagamento integrale di tutte le RT somme intimate;
che pertanto ha pagato la Parte_4 somma di € 37.664,05 di cui € 11.253,11 al condominio n persona Org_2 del suo amministratore;
€ 20.088,42 a quale vedova di Persona_1
ed € 6.322,52 a;
che Parte_5 Controparte_2 successivamente ai pagamenti chiedeva agli altri soccombenti di cui alla sentenza 207/2009 – ossia , e Controparte_1 Parte_3
, il pagamento della loro quota fino a Parte_2 raggiungere la somma anticipata agli stessi di € 18.832,25; che dopo il decesso di esso attore ha chiesto in via bonaria a Parte_4
la refusione del 50% di tutte le spese pagate dalla Controparte_1 de cuius in esecuzione della sentenza;
che a seguito della morte di
, dante causa di , Persona_2 Controparte_1 Pt_3
e , il debito per il quale agisce in
[...] Parte_2 regresso va ripartita tra costoro ai sensi dell'art. 752 cc i quali sono tenuto al pagamento della somma di e 18.832,25 in proporzione alle loro quote ereditarie , quindi 1/3 il coniuge e 2/3 i figli.
Tanto premesso, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) dare atto che la sentenza n. 207/2009, emessa dal Tribunale di Patti, nella causa promossa rgn. 1214/1983 — da ed altri
contro
Parte_5 , , e Parte_4 Controparte_1 Parte_3
, ha condannato quest'ultimi, in via solidale tra Parte_2 loro, al pagamento della somma di E. 37.664,05, in favore degli attori;
2) accertare e dichiarare che la somma di E. 37.664,05, portata dalla sentenza n. 207/2009, emessa dal Tribunale di Patti, in data 31.03.2009, nella causa promossa rgn. 1214/1983 — da ed altri
contro
Parte_5
, , e Parte_4 Controparte_1 Parte_3
, è stata integralmente pagata da Parte_2 Parte_4
, dante causa di , anche per conto di
[...] RT
, e;
3) Controparte_1 Parte_3 Parte_2 accertare e dichiarare che il pagamento della somma di €. 37.664,05, portata dalla sentenza n. 207/2009, emessa dal Tribunale di Patti, in data
31.03.2009, nella causa promossa rgn. 1214/1983 da ed altri Parte_5 contro , , e Parte_4 Controparte_1 Parte_3
, eseguito da , dante Parte_2 Parte_4 causa di , ha avuto effetto liberatorio nei confronti di RT
, e , altri Controparte_1 Parte_3 Parte_2 convenuti coobligati solidali passivi;
4) accertare e dichiarare il diritto di
, e per essa del suo dante causa, , Parte_4 RT di agire in regresso nella misura del 50% nei confronti di CP
, e , altri convenuti
[...] Parte_3 Parte_2 coobligati solidali passivi;
5)condannare, per l'effetto, CP
, e , altri convenuti
[...] Parte_3 Parte_2 coobligati solidali passivi, del giudizio rgn. 1214/1983 promosso da Pt_5
più altri, definito con sentenza n. 207/2009, emessa dal Tribunale di
[...]
Patti, in data 31.03.2009 al pagamento della somma, nella misura del
50% di quella liquidata in detta sentenza, in proporzione delle quote ereditarie dei convenuti ossia 1/3 il coniuge e 2/3 i figli Parte_3
e oltre interessi legali Controparte_1 Parte_2 con decorrenza dalla data di costituzione in mora); 6) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui , e Controparte_1 Parte_3 , odierni convenuti, dovessero risultare Parte_2 insolventi, ripartire la perdita di uno dei predetti condebitori insolventi tra gli altri condebitori;
7) in ogni caso, con il favore di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge.…».
Si sono costituiti in giudizio i convenuti chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree ed eccependo, in primo luogo, l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione e ciò in quanto il pagamento è avvenuto tra il 5 agosto e il 1° settembre 2010 e la signora ha chiesto il RT pagamento a in data 23 settembre 2010 mentre Controparte_1
l'odierno attore ha messo in mora il solo, l'1.8.2018; Controparte_3 hanno eccepito che l'eventuale interruzione della prescrizione nei confronti di non vale verso gli altri eredi odierni Controparte_1 convenuti e che, comunque, alla data del 1.8.2018 era già maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.; in subordine i convenuti hanno eccepito l'erroneità della somma di cui si chiede la restituzione;
hanno poi contestato la fondatezza della domanda n. 6 per inapplicabilità dell'art. 752 c.c.
Rigettate le richieste istruttorie delle parti e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito.
Essendo intervenuto il giudicato di condanna in ordine al risarcimento del danno, la prescrizione è decennale ex art. 2953 c.c.
Ora, poiché la prima richiesta di pagamento è del 23.9.2010 e quella effettuata dall'odierno attore è dell'1.8.2018, il termine di prescrizione non può ritenersi compiuto.
Peraltro, ai fini dell'interruzione della prescrizione, poco rileva che l'invito alla negoziazione assistita dell'1.8.2018 sia stato indirizzato al solo
; ed infatti, in ogni caso, la notifica dell'atto di Controparte_1 citazione ha interrotto la prescrizione anche in confronto degli altri eredi condebitori oggi convenuti.
Orbene, è provato il pagamento effettuato da in Parte_4 esecuzione della sentenza n. 207 del 2009 del Tribunale di Patti essendo state versate in atti le quietanze di pagamento in favore di
[...]
, e cond. Controparte_2 Parte_5 Org_1
È pacifico che i convenuti sono stati evocati nel giudizio concluso con la sentenza n. 207/2009 del Tribunale di Patti quali eredi di Persona_2
(vedi sentenza parziale del 1994 prodotta da parte
[...] convenuta) e che, pertanto, il debito del loro dante causa su di essi si riparte in proporzione alle loro quote ereditarie.
Recita, infatti, l'art. 752 c.c.: “Gli eredi del condebitore solidale rispondono del debito del de cuius in proporzione delle rispettive quote senza vincolo di solidarietà” (dal che discende l'infondatezza della domanda, ancorché subordinata, formulata al n. 6 delle conclusioni dell'atto di citazione).
L'attore, quale erede di , ha agito in regresso verso Parte_4 gli eredi del condebitore solidale della propria dante causa, i quali, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, sono tenuti al pagamento di quanto dalla stessa versato in adempimento dell'obbligo solidale nascente dalla sentenza 207/2009 Trib. Patti, in quanto il pagamento sia valido ed efficace.
Orbene, quanto all'importo corrisposto al deve CP_4 Org_1 ritenersi fondata l'eccezione dei convenuti.
Il , quale ente di gestione, non era parte del giudizio esitato CP_4 con la sentenza in questione;
erano parti costituite, quali attori, taluni condomini, altri sono intervenuti e altri ancora sono rimasti contumaci e pertanto questi non hanno potuto beneficiare della condanna alle spese, non avendo sostenuto alcuna spesa.
Pertanto, deve ritenersi, che il pagamento effettuato in favore del non possa essere ritenuto valido, in quanto non idoneo ad CP_4 estinguere l'obbligo di pagamento delle spese processuali maturato solo in favore di taluni condomini e non di tutti.
Parte attrice poi non ha prodotto l'atto di precetto ad essa notificato da che, al pari di , risulta essere parte attrice Parte_6 Parte_5 del procedimento definito con la sentenza 207/2009 R.S.; alla stessa, quale parte vittoriosa erano dovute solo le spese processuali;
i convenuti hanno contestato che la stessa abbia ricevuto il pagamento quale erede di : era, pertanto onere dell'attore dare prova del fatto Parte_5 che abbia ricevuto il pagamento nella sua qualità di Parte_6 erede di . Parte_5
Tale prova non è stata fornita e, pertanto, l'attore non può ripetere dagli odierni convenuti il 50% di quanto pagato dalla propria dante causa.
Quanto alle somme corrisposte in favore di , la Controparte_2 quietanza di pagamento in atti reca la dicitura che la ha RT pagato la somma di € 6.322.52 a saldo della sentenza n. 207/2009 e del pedissequo atto di precetto.
Parte convenuta ha contestato l'obbligo di pagamento delle spese del precetto – che non è stato prodotto in atti, di talché non è possibile procedere alla quantificazione delle somme successive all'emissione della sentenza e pagate dalla . RT
Peraltro, stando alla lettura della sentenza, a , Controparte_2 quale parte vittoriosa erano dovute pure le spese legali liquidate in favore di tutte le parti vittoriose in € 5.800,00 oltre accessori e oltre le spese di ctu.
In definitiva, non essendovi certezza in ordine alla somma ripetibile, in presenza delle specifiche contestazioni sollevate dai convenuti e rispetto alle quali l'attore non ha fornito alcuna prova contraria, anche la richiesta di ripetizione di quanto pagato a Controparte_2 va rigettata.
La domanda attorea, per quanto precede, va respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex d.m.
55/14 e ss.mm. e ii.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo così provvede: rigetta, per le causali di cui in motivazione, le domande attoree;
condanna l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, di € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 28.3.2024 Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
P.Q.M.
Patti, 28/03/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 353/2019 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato RT C.F._1 presso lo studio dell'avv. RESTIFO PECORELLA ANTONIO , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. Controparte_1 fisc. , ed ivi residente in C.da Calarco n. 64; C.F._2
, nata a [...] il [...], Parte_2 cod. fisc. , e residente in [...]
Della Pisana n. 170; e , nata a [...] il Parte_3
28.10.1931, cod. fisc. , ed ivi residente in [...]
36, elettivamente domiciliati in S. Agata Militello, Via Enna, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Massimo Miracola (cod. fisc: ) che CodiceFiscale_5 li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
Oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo
In fatto e in diritto
, quale erede di SA , nata ad [...] RT RT
Li Fusi il 7.6.1933 e deceduta in Mistretta il 24.10.2014, premesso che con sentenza n. 207/2009 del 31.3.2009 il Tribunale di Patti ha condannato
, , e Parte_4 Controparte_1 Parte_3
in solido al pagamento di € 3.000,00, oltre Parte_2 interessi calcolati come in parte motiva della sentenza in favore di
; di € 10.000,00 oltre interessi in favore di Controparte_2 Pt_5
; del 70% delle spese di giudizio liquidate in 5.800,00 di cui € 80,26
[...] per spese vive ed € 2.800,82 per diritti oltre accessori, oltre le spese di CTU liquidate in corso di causa;
che successivamente all'emissione della sentenza , la vedova di e il Controparte_2 Parte_5 condominio hanno intimato a il Org_1 Parte_4 pagamento delle somme dovute in solido alle altri parti soccombenti;
che la ha proceduto al pagamento integrale di tutte le RT somme intimate;
che pertanto ha pagato la Parte_4 somma di € 37.664,05 di cui € 11.253,11 al condominio n persona Org_2 del suo amministratore;
€ 20.088,42 a quale vedova di Persona_1
ed € 6.322,52 a;
che Parte_5 Controparte_2 successivamente ai pagamenti chiedeva agli altri soccombenti di cui alla sentenza 207/2009 – ossia , e Controparte_1 Parte_3
, il pagamento della loro quota fino a Parte_2 raggiungere la somma anticipata agli stessi di € 18.832,25; che dopo il decesso di esso attore ha chiesto in via bonaria a Parte_4
la refusione del 50% di tutte le spese pagate dalla Controparte_1 de cuius in esecuzione della sentenza;
che a seguito della morte di
, dante causa di , Persona_2 Controparte_1 Pt_3
e , il debito per il quale agisce in
[...] Parte_2 regresso va ripartita tra costoro ai sensi dell'art. 752 cc i quali sono tenuto al pagamento della somma di e 18.832,25 in proporzione alle loro quote ereditarie , quindi 1/3 il coniuge e 2/3 i figli.
Tanto premesso, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) dare atto che la sentenza n. 207/2009, emessa dal Tribunale di Patti, nella causa promossa rgn. 1214/1983 — da ed altri
contro
Parte_5 , , e Parte_4 Controparte_1 Parte_3
, ha condannato quest'ultimi, in via solidale tra Parte_2 loro, al pagamento della somma di E. 37.664,05, in favore degli attori;
2) accertare e dichiarare che la somma di E. 37.664,05, portata dalla sentenza n. 207/2009, emessa dal Tribunale di Patti, in data 31.03.2009, nella causa promossa rgn. 1214/1983 — da ed altri
contro
Parte_5
, , e Parte_4 Controparte_1 Parte_3
, è stata integralmente pagata da Parte_2 Parte_4
, dante causa di , anche per conto di
[...] RT
, e;
3) Controparte_1 Parte_3 Parte_2 accertare e dichiarare che il pagamento della somma di €. 37.664,05, portata dalla sentenza n. 207/2009, emessa dal Tribunale di Patti, in data
31.03.2009, nella causa promossa rgn. 1214/1983 da ed altri Parte_5 contro , , e Parte_4 Controparte_1 Parte_3
, eseguito da , dante Parte_2 Parte_4 causa di , ha avuto effetto liberatorio nei confronti di RT
, e , altri Controparte_1 Parte_3 Parte_2 convenuti coobligati solidali passivi;
4) accertare e dichiarare il diritto di
, e per essa del suo dante causa, , Parte_4 RT di agire in regresso nella misura del 50% nei confronti di CP
, e , altri convenuti
[...] Parte_3 Parte_2 coobligati solidali passivi;
5)condannare, per l'effetto, CP
, e , altri convenuti
[...] Parte_3 Parte_2 coobligati solidali passivi, del giudizio rgn. 1214/1983 promosso da Pt_5
più altri, definito con sentenza n. 207/2009, emessa dal Tribunale di
[...]
Patti, in data 31.03.2009 al pagamento della somma, nella misura del
50% di quella liquidata in detta sentenza, in proporzione delle quote ereditarie dei convenuti ossia 1/3 il coniuge e 2/3 i figli Parte_3
e oltre interessi legali Controparte_1 Parte_2 con decorrenza dalla data di costituzione in mora); 6) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui , e Controparte_1 Parte_3 , odierni convenuti, dovessero risultare Parte_2 insolventi, ripartire la perdita di uno dei predetti condebitori insolventi tra gli altri condebitori;
7) in ogni caso, con il favore di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge.…».
Si sono costituiti in giudizio i convenuti chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree ed eccependo, in primo luogo, l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione e ciò in quanto il pagamento è avvenuto tra il 5 agosto e il 1° settembre 2010 e la signora ha chiesto il RT pagamento a in data 23 settembre 2010 mentre Controparte_1
l'odierno attore ha messo in mora il solo, l'1.8.2018; Controparte_3 hanno eccepito che l'eventuale interruzione della prescrizione nei confronti di non vale verso gli altri eredi odierni Controparte_1 convenuti e che, comunque, alla data del 1.8.2018 era già maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.; in subordine i convenuti hanno eccepito l'erroneità della somma di cui si chiede la restituzione;
hanno poi contestato la fondatezza della domanda n. 6 per inapplicabilità dell'art. 752 c.c.
Rigettate le richieste istruttorie delle parti e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito.
Essendo intervenuto il giudicato di condanna in ordine al risarcimento del danno, la prescrizione è decennale ex art. 2953 c.c.
Ora, poiché la prima richiesta di pagamento è del 23.9.2010 e quella effettuata dall'odierno attore è dell'1.8.2018, il termine di prescrizione non può ritenersi compiuto.
Peraltro, ai fini dell'interruzione della prescrizione, poco rileva che l'invito alla negoziazione assistita dell'1.8.2018 sia stato indirizzato al solo
; ed infatti, in ogni caso, la notifica dell'atto di Controparte_1 citazione ha interrotto la prescrizione anche in confronto degli altri eredi condebitori oggi convenuti.
Orbene, è provato il pagamento effettuato da in Parte_4 esecuzione della sentenza n. 207 del 2009 del Tribunale di Patti essendo state versate in atti le quietanze di pagamento in favore di
[...]
, e cond. Controparte_2 Parte_5 Org_1
È pacifico che i convenuti sono stati evocati nel giudizio concluso con la sentenza n. 207/2009 del Tribunale di Patti quali eredi di Persona_2
(vedi sentenza parziale del 1994 prodotta da parte
[...] convenuta) e che, pertanto, il debito del loro dante causa su di essi si riparte in proporzione alle loro quote ereditarie.
Recita, infatti, l'art. 752 c.c.: “Gli eredi del condebitore solidale rispondono del debito del de cuius in proporzione delle rispettive quote senza vincolo di solidarietà” (dal che discende l'infondatezza della domanda, ancorché subordinata, formulata al n. 6 delle conclusioni dell'atto di citazione).
L'attore, quale erede di , ha agito in regresso verso Parte_4 gli eredi del condebitore solidale della propria dante causa, i quali, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, sono tenuti al pagamento di quanto dalla stessa versato in adempimento dell'obbligo solidale nascente dalla sentenza 207/2009 Trib. Patti, in quanto il pagamento sia valido ed efficace.
Orbene, quanto all'importo corrisposto al deve CP_4 Org_1 ritenersi fondata l'eccezione dei convenuti.
Il , quale ente di gestione, non era parte del giudizio esitato CP_4 con la sentenza in questione;
erano parti costituite, quali attori, taluni condomini, altri sono intervenuti e altri ancora sono rimasti contumaci e pertanto questi non hanno potuto beneficiare della condanna alle spese, non avendo sostenuto alcuna spesa.
Pertanto, deve ritenersi, che il pagamento effettuato in favore del non possa essere ritenuto valido, in quanto non idoneo ad CP_4 estinguere l'obbligo di pagamento delle spese processuali maturato solo in favore di taluni condomini e non di tutti.
Parte attrice poi non ha prodotto l'atto di precetto ad essa notificato da che, al pari di , risulta essere parte attrice Parte_6 Parte_5 del procedimento definito con la sentenza 207/2009 R.S.; alla stessa, quale parte vittoriosa erano dovute solo le spese processuali;
i convenuti hanno contestato che la stessa abbia ricevuto il pagamento quale erede di : era, pertanto onere dell'attore dare prova del fatto Parte_5 che abbia ricevuto il pagamento nella sua qualità di Parte_6 erede di . Parte_5
Tale prova non è stata fornita e, pertanto, l'attore non può ripetere dagli odierni convenuti il 50% di quanto pagato dalla propria dante causa.
Quanto alle somme corrisposte in favore di , la Controparte_2 quietanza di pagamento in atti reca la dicitura che la ha RT pagato la somma di € 6.322.52 a saldo della sentenza n. 207/2009 e del pedissequo atto di precetto.
Parte convenuta ha contestato l'obbligo di pagamento delle spese del precetto – che non è stato prodotto in atti, di talché non è possibile procedere alla quantificazione delle somme successive all'emissione della sentenza e pagate dalla . RT
Peraltro, stando alla lettura della sentenza, a , Controparte_2 quale parte vittoriosa erano dovute pure le spese legali liquidate in favore di tutte le parti vittoriose in € 5.800,00 oltre accessori e oltre le spese di ctu.
In definitiva, non essendovi certezza in ordine alla somma ripetibile, in presenza delle specifiche contestazioni sollevate dai convenuti e rispetto alle quali l'attore non ha fornito alcuna prova contraria, anche la richiesta di ripetizione di quanto pagato a Controparte_2 va rigettata.
La domanda attorea, per quanto precede, va respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex d.m.
55/14 e ss.mm. e ii.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo così provvede: rigetta, per le causali di cui in motivazione, le domande attoree;
condanna l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, di € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 28.3.2024 Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
P.Q.M.
Patti, 28/03/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella