Sentenza 2 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2002, n. 14147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14147 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2002 |
Testo completo
1 4 147 /02 Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.24673/01 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron.32840 " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. -Ud.10.7.2002 " ND IC " "1 PA IC " -Oggetto: " AB CO " - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EP NI, difeso giusta procura speciale a margine del ricorso - dall'avv. Luigi Mariano con domicilio eletto in Roma, via della Meloria n. 7 presso l'avv. Luciano Arganelli e de ultimo presso le Cenc. della Cate di Casserion. ricorrente
contro
INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale intimato per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 207/00 in data 21 settembre/9 ottobre 2000 (R.G. 363/00). 3447 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 luglio 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Luigi Mariano;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Lecce rigettava l'appello dell'odierno ricorrente avverso la decisione del locale Giudice del lavoro, che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere, nei confronti dell'INPS, l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità a decorrere dal 1° gennaio 1995 nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, avendo ritenuto non applicabile all'indennità di mobilità a seguito dell'inoperatività dell'istituto dell'indennità di contingenza- il meccanismo rivalutativo previsto per il trattamento di cassa integrazione guadagni. Avverso l'indicata sentenza d'appello la parte privata ricorre per cassazione. L'INPS non si è costituito. Motivi della decisione 1.Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 in relazione all'art. 7, commi 3 e 12 della legge 23 luglio 1991 n. 223, degli artt. 1 e 3 del d.l. 16 maggio 1994 n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994 n. 451, dell'art. 12 delle preleggi, degli artt. 24 e 101 Cost., nonché vizio di motivazione, il ricorrente premette che sia per la cassa integrazione che per l'indennità di mobilità vigeva un meccanismo di indicizzazione basato sull'indennità di contingenza. Nel periodo 1991/1993, a causa del venire meno dell'indennità di contingenza, sia la cassa integrazione che l'indennità di mobilità sono state, di fatto, congelate. La lacuna è stata sanata con il d.l. n. 299 del 1994 convertito nella legge n. 451 del 1994, che ha introdotto un meccanismo di indicizzazione legato alle variazioni dell'indice ISTAT. Questo meccanismo, sebbene dettato per la cassa integrazione, ma esteso, per disposizione legislativa, all'indennità di disoccupazione, deve ritenersi applicabile anche all'indennità di mobilità, la quale, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 7, comma 12°, della legge n. 223 del 1991, è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. La norma dell'art. 7, comma 3°, 1. n. 223/91 contiene due precetti: con il primo si prescrive l'adeguamento dell'indennità di mobilità, con il secondo si stabilisce il meccanismo da utilizzare a tale scopo. Venuta meno la contingenza, resta il precetto principale, sicchè è dovere del giudice reintegrare la norma nella sua pienezza, ricercando nell'ordinamento sistemi alternativi di indicizzazione. All'esito di tale operazione, lo stesso dovrà applicare, direttamente o per analogia, la disciplina introdotta per la cassa integrazione straordinaria. Il ricorrente addebita poi alla Corte d'appello di non aver considerato che la disposizione di cui all'art. 45, comma 1°, 1. n. 144/99, dalla quale il Collegio ha tratto argomenti a sostegno della propria tesi, deve considerarsi non più in vigore per mancato esercizio della delega nei termini, e di non aver valutato se nella fattispecie si trattasse o meno di mobilità lunga, nonché la finalità peculiare dell'istituto nel mezzogiorno, dove le prospettive di nuova occupazione sono del tutto aleatorie e comunque molto minori rispetto al settentrione d'Italia. La circostanza poi che lavoratori in mobilità, a seconda della data di inizio della stessa, possano percepire nello stesso periodo importi diversi dell'indennità, renderebbe ancor più evidente che la norma, qualora interpretata nel senso accolto dal Giudice del merito, si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost.. 2. Il ricorso è infondato, alla stregua di quanto già ritenuto dalla giurisprudenza della Corte con la sentenza 30 luglio 2001, n. 10379 (ed altre pronunciate nella stessa data).
3. L'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, determina il quantum dell'indennità di mobilità facendolo coincidere per i primi dodici mesi con il trattamento straordinario di integrazione salariale, percepito dagli stessi lavoratori ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, e paramentrandolo all'80% dello stesso trattamento per i mesi successivi.
4. Lo stesso art. 7, al comma 3, prevede che l'indennità di mobilità, così calcolata in percentuale del trattamento straordinario di integrazione salariale, è adeguata ossia - incrementata- ogni anno in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti.
5. Ai sensi, invece, dell'art. 1 (articolo unico) della legge 13 agosto 1980, n. 427, nel testo originario, il canone di adeguamento nel tempo del trattamento straordinario di integrazione salariale era sempre il riferimento all' incremento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti, ma con il parametro (inferiore) dell'80% dell'incremento stesso.
6. Il meccanismo di adeguamento automatico adottato dal legislatore, sia per l'indennità di mobilità che per il trattamento straordinario, è divenuto concretamente inoperante con il protocollo d'intesa del 31 luglio 1992: il Governo e le parti sociali hanno preso atto dell'intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari. La scala mobile è stata abbandonata e, quindi, non sono state reiterate le disposizioni legislative di estensione transitoria al settore privatistico del meccanismo di adeguamento dell'indennità integrativa speciale dettato dall'art. 16 d.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, per il pubblico impiego (da ultimo, legge 13 luglio 1990, n. 191).
7. Il legislatore ha ritenuto, allora, di intervenire, ma limitatamente al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'intervento è stato attuato dapprima con l'art. 1, comma 6, d.l. 18 maggio 1994, n. 40 (non convertito); poi, con analoga disposizione contenuta nell'art. 1, comma 7, d.l. 18 marzo 1994, n. 185; ed infine con l'art. 1 (Norme in materia di cassa integrazione guadagni), comma 5, d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in 1. 19 luglio 1994, n. 451. Tale disposizione ha riformulato il secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, prevedendo, da una parte, un duplice massimale della retribuzione quale base di calcolo dell'indennità in questione (l'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non puoi superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire 5 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili); dall'altra, stabilendo che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie degli operai e degli impiegati. Abbandonato, quindi, l'ormai inutilizzabile meccanismo dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti, l'adeguamento automatico del trattamento cigs, sia del massimale utile per il calcolo che dell'importo in concreto spettante, è stato parametrato alla variazione dell'indice dei prezzi.
8. Lo stesso testo normativo, all'art. 2 (Norme relative alla disciplina della mobilità dei lavoratori), non ha, invece, introdotto alcuna modifica al terzo comma dell'art. 7 legge n. 223/91, ma l'indennità di mobilità, a causa del suo agganciamento al trattamento c.i.g.s. ha beneficiato del meccanismo di adeguamento automatico del massimale dell'importo di integrazione salariale: ad un più elevato trattamento straordinario di integrazione salariale corrisponde, infatti, un (iniziale) più elevata indennità di mobilità.
9. Pertanto, le due indennità (dopo essere rimaste entrambe "congelate" negli anni 1992/1994), hanno ripreso a crescere nello stesso limite dei due massimali previsti per il trattamento straordinario di integrazione salariale. Ciò è stato, tra l'altro, rimarcato dalla Corte costituzionale (nella sent. n. 184 del 2000, di cui si dirà in seguito) che ha puntualmente rilevato che "gli aumenti del trattamento straordinario menzionato vanno a riflettersi, sia pure indirettamente, sull'indennità di mobilita". 10. Sulla base dei ricordati eventi normativi non è consentito dubitare che il legislatore abbia inteso regolare in maniera differenziata le due indennità: evitando per entrambe il 6 congelamento totale derivante dall'incremento pari a zero della contingenza dei lavoratori dipendenti, ma introducendo un meccanismo di adeguamento automatico dell'importo dovuto all'avente diritto per il solo trattamento di cigs, in coerenza con l'opzione di fondo comprovata dal fatto che 1'indennità di mobilità è destinata, dopo un anno, a ridursi all'80% del trattamento straordinario di integrazione di ritenere nel tempo maggiormente meritevole di sostegno ad opera del sistema di sicurezza sociale il lavoratore in cigs (ancora occupato in un'azienda in crisi ovvero soggetta a processi di ristrutturazione) rispetto al lavoratore in mobilità (disoccupato ed avviato ad un possibile collocamento, seppur differenziato perché disciplinato in termini più favorevoli). 11. Ed in effetti, tale coerenza intendeva recuperare l'interpretazione autentica (in realtà, innovativa) del comma 3 dell'art. 7 1. 223/1991, nel senso che la percentuale di aumento dell'indennità di contingenza rilevante per adeguare 1'indennità di mobilità dovesse essere non il 100%, ma solo 1'80%, così come per il trattamento straordinario di integrazione salariale, non apparendo giustificata la condizione di maggior favore fatta all'istituto dell'indennità di mobilità (art. 10, comma 3, d.1. 20 marzo 1992, n. 237, non convertito;
art. 10, comma 3, d.l. 20 maggio 1992, n. 293, non convertito;
infine, l'art. 6, comma 3, d.l. 20 luglio 1992, n. 345, anch'esso non convertito, e non più reiterato perché divenuto in concreto inoperante il meccanismo di adeguamento automatico commisurato agli aumenti dell'indennità di contingenza). 12. Del tema specifico dell'introduzione di un meccanismo di effettivo adeguamento automatico dell'indennità di mobilità, si occupa, invece, l'art. 45, comma 1, lett. r), legge 17 maggio 1999, n. 144, con cui il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare norme che prevedano, tra l'altro, l'adeguamento annuale, a decorrere dal 1° gennaio (di ogni anno), dell'indennità di mobilità nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, 7 proprio come già previsto dal menzionato secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in 1. 19 luglio 1994, n. 451. 13. Nel descritto contesto normativo, l'interpretazione secondo la quale l'indennità di mobilità deve essere adeguata automaticamente, cioè incrementata, facendosi applicazione dello stesso meccanismo contemplato dalla legge per il trattamento di cgis, non ha base nel diritto positivo. 14. Non vi è dubbio che il comma 3 dell'art. 7 1. 223/1991 sia rimasto vigente nel suo testo originario, essendo inconcepibile che una fonte normativa possa essere influenzata da eventi che costituiscono il frutto dell'esercizio di autonomia negoziale. Ma proprio per questo è profondamente errato e contraddittorio, sul piano del ragionamento giuridico, ritenere che gli eventi negoziali abbiano determinato una lacuna del disposto legislativo, lacuna che autorizzerebbe ad aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, ovvero ai principi generali dell'ordinamento giuridico (art. 12, disp, prelim. Cod. civ.). 15. Al contrario, il comma terzo dell'art. 71. 223/1991 è rimasto in vigore nell'interezza delle sue disposizioni. E' avvenuto soltanto che, avendo il legislatore stabilito che gli incrementi automatici dell'indennità di mobilità sarebbe stati quelli stessi di cui beneficiavano i salari in virtù dell'istituto negoziale dell'indennità di contingenza, da un certo momento in poi questi incrementi, per effetto di una diversa regolazione pattizia, non si sono più avuti (ma il problema si sarebbe posto in maniera sostanzialmente identica anche se, anziché pari a zero, gli incrementi fossero stati ancorati a parametri molto inferiori agli aumenti effettivi del costo della vita). 16. Spesso sovrapposta alla tesi dell'integrazione analogica e indebitamente confusa con essa, è l'opinione secondo la quale si dovrebbe distinguere tra un nucleo realmente precettivo del 8 comma 3 dell'art. 7 1. 223/1991, concernente, per così dire l'an debeatur e dunque la regola dell'adeguamento automatico, e le disposizioni attinenti al mero quantum, dirette semplicemente a dettare un criterio funzionale all'operatività del precetto primario. Con la conseguenza che la sopravvenuta inutilizzabilità del criterio legislativo autorizzerebbe il giudice a ricercarne un altro, ugualmente idoneo, onde rispettare il precetto dell'adeguamento automatico. 17. Si deve obiettare che una simile operazione di scomposizione di un precetto unitario, che rappresenta la fonte di un'obbligazione pubblica (ex lege), come tale impegnativa per la finanza pubblica, sarebbe per l'interprete completamente arbitraria. Il legislatore dispone che l'indennità di mobilità dovrà variare secondo lo stesso meccanismo di incremento indicizzato dei salari;
la cessazione del funzionamento di detto meccanismo (ovvero anche le modifiche) non può alterare i contenuti della disposizione fino a consentire di leggerla come se dicesse che, ove non dovesse operare (o non dovesse operare in maniera adeguata) il criterio del riferimento all'indennità di contingenza, dovrà essere l'interprete a ricercarne altro analogo in grado di assicurare la rivalutazione nel tempo dell'indennità. 18. E' ben possibile che l'ordinamento giuridico contempli una disposizione normativa con simili contenuti: ciò è accaduto, ad esempio, per effetto della sentenza costituzionale. n. 497 del 1988, atteso che la dichiarata illegittimità della mancata previsione di un meccanismo compensativo di adeguamento automatico dell'indennità ordinaria di disoccupazione ha modificato l'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nel senso che il valore monetario indicato andava adeguato, benché non fosse precisato il criterio e questo dovesse essere individuato dal giudice (cfr. C. Cost. n. 295 del 1992). 19. Ma non è certamente questo il caso del terzo comma dell'art. 7 1. 223/1991, con il quale il legislatore ha espresso una determinata regola di adeguamento automatico, adeguamento che 9 vicende successive hanno svuotato di contenuto, dopo di che lo stesso legislatore ha optato per la soluzione di affidare alla rivalutazione dei massimali fissati per il trattamento di cigs l'unico incremento automatico dell'indennità (iniziale) di mobilità, rendendola insensibile alle successive variazioni dell'indice ISTAT come, invece, disposto per il trattamento di cigs (salvo a programmare, come si è detto, un successivo intervento diretto a parificare le due indennità). 20. Ed allora la pretesa all'adeguamento annuale (anche) dell'indennità di mobilità nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, non potrebbe trovare accoglimento se non passando per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della regola in vigore, quale si ricava dal comma 3 dell'art. 7 della 1. 223/1991 e dalle richiamate disposizioni del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in 1. 19 luglio 1994, n. 451. 21. Sennonché la questione deve essere giudicata manifestamente infondata in quanto già esaminata dalla Corte costituzionale con la sentenza. n. 184 del 2000, che ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutazione dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei massimali che ne determinano l'ammontare, sia sotto il profilo dell'osservanza del principio di adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.), sia sotto quello del trattamento differenziato tra indennità di mobilità e trattamento di cigs (art. 3 cost.), non essendo irragionevole l'esercizio in tal senso della discrezionalità del legislatore a causa delle differenze tra le due forme di tutela previdenziale. 22. Il ricorso va, pertanto, rigettato, nulla disponendosi in ordine alle spese, non essendosi l'intimato costituito.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 10 luglio 2002 10 Il Presidente www. Rarangman' Il Consigliere estensore Br Bar rell Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2011. 2002 3 3 0 1 5 A . I S . T S D IL CANCELLIERE N R A , T A O ' 3 , L L 7 A L L - S O E 8 E - B D P 1 I S I 1 I S D N N E A E G T G S O S I G O A E A P D L M O E I , T A T O A I L R D L R T I E S E D I T D G N O E E R S E 11