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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7791 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta con ordinanza ex art. 127 in data
8.08.2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7791/2021 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Andrea Parte_1 C.F._1
REGGIANINI e Manuela MURATORI;
ATTORE – DEBITORE OPPONENTE contro
, con l'Avv. Vincenza CARRIERO CP_1 C.F._2
CONVENUTA – CREDITORE OPPOSTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha promosso opposizione preventiva ex artt. 615 e Parte_1
617, 1° comma, c.p.c., avverso l'atto di precetto, notificato su richiesta di in data 11.11.2021, intimante il pagamento di CP_1 complessivi € 44.411,27 (di cui € 43.951,65 per capitale ed € 459,62 per onorario precetto, spese generali al 15%, cpa al 4% ed iva al 22%), in forza del titolo esecutivo costituito dall'accordo di separazione consensuale, omologato con decreto del Tribunale di Modena del 25/03/2002
e munito di formula esecutiva in data 9/09/2021 (doc. 1 ATTORE);
1.1. L'opponente ha dedotto:
i) la carenza di legittimazione attiva di a pretendere il CP_1 pagamento degli arretrati pari a complessivi €. 5.230,67 dell'assegno di mantenimento della IA per il periodo Per_1
1 gennaio 2016 - giugno 2021, per essere gli importi direttamente dovuti a quest'ultima, maggiorenne a decorrere dal 13.12.2005;
ii) l'intervenuta prescrizione dei ratei del mantenimento relativi al periodo gennaio 2016 - giugno 2016, per decorrenza del relativo termine quinquennale;
iii) la non debenza delle ulteriori somme dovute a seguito della rinuncia della convenuta a percepire l'assegno di mantenimento una volta intrapresa nuova convivenza more uxorio nel gennaio
2016; iv) l'indeterminatezza del credito precettato per non essere stato indicato il metodo di calcolo delle somme intimate, specie con riguardo agli interessi e alla rivalutazione ISTAT applicata.
1.2. L'attore opponente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta del 30.10.2024, nei termini che seguono:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Modena, ogni diversa e contraria istanza reietta, nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra
a titolo di assegno di mantenimento a far tempo dal CP_1 gennaio 2016, avendovi la stessa fatto espressa rinuncia e, comunque, avendo acconsentito alla sua “sospensione” sine die, dichiarando, contestualmente, la sua carenza di legittimazione attiva in ordine all'assegno di mantenimento in favore della IA
. Persona_2
In via di subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui possa ritenersi anche solo parzialmente dovuto l'assegno di mantenimento de quo, accertarne e dichiararne l'intervenuta prescrizione relativamente al I semestre 2016 e determinare quanto al riguardo effettivamente dovuto.
2. Si è costituita , contestando le allegazioni attoree: in CP_1 particolare, la convenuta:
i) ha affermato la propria legittimazione attiva a richiedere il pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento della IA anche dopo il raggiungimento della sua Persona_2 maggiore età, atteso che la beneficiaria non ha promosso ricorso ex art. 337 septies c.p.c. per conseguire il versamento diretto dell'assegno;
ii) ha contrastato l'eccezione di prescrizione dei ratei dell'assegno di mantenimento relativi al periodo gennaio 2016 - giugno 2016, il cui corso, anche dopo la separazione personale,
2 sarebbe sospeso tra i coniugi ex art. 2941, 1° comma, n. 1)
c.c.;
iii) ha negato di aver rinunziato, come affermato dall'attore, alla percezione dell'assegno di mantenimento per i ratei maturati dopo il giugno 2016; iv) ha evidenziato che gli importi dovuti, indicati in precetto, risultano facilmente ricostruibili sulla base del provvedimento giudiziale di separazione;
2.1. promossa l'azione per il risarcimento del danno ex CP_1 art. 96 c.p.c., ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta del 30.10.2024:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- rigettare, per le ragioni tutte esposte nella narrativa del presente atto, l'opposizione a precetto ex adverso proposta, in quanto infondata sia in fatto, che in diritto, per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto;
- condannare l'opponente, sig. ex art. 96 c.p.c., Parte_1 al risarcimento del danno in favore della sig.ra CP_1 per lite temeraria.
In via subordinata,
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l' Ill.mo GdE dovesse ritenere accoglibile, anche in via definitiva, l'eccezione di prescrizione delle mensilità di assegno di mantenimento del primo semestre 2016, si chiede di rideterminare la somma precettata riducendola dell'importo corrispondente pari ad €.2.484,00
(€.414,00 X6) per l'assegno di mantenimento della sig.ra CP_1
e ad €.32,80 per l'assegno di mantenimento della IA
[...]
e quindi, €.41.894,47, importo che dovrà essere Persona_2 dichiarato esecutivo.
In ulteriore subordine,
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo GdE dovesse ritenere accoglibile l'eccezione di prescrizione delle mensilità di assegno di mantenimento anche per le voci di rivalutazione Istat ed interessi nel periodo maggio 2011 – dicembre 2015, si chiede di rideterminare la somma precettata riducendola dell'importo corrispondente pari ad €.9.764,86, e quindi €.34.646,41, importo che dovrà essere dichiarato esecutivo.
In ulteriore subordine,
3 - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo GdE dovesse ritenere accoglibile l'eccezione di prescrizione delle mensilità di assegno di mantenimento, per il periodo maggio 2011 – maggio 2016, si chiede di rideterminare la somma precettata riducendola dell'importo corrispondente pari ad €.12.281,66
(€.9.764,86+€.2.484,00+€.32,80), e quindi €.32.129,61, importo quest'ultimo che non potrà che essere dichiarato esecutivo.
Con vittoria di spese e competenze professionali, come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
3. Con ordinanza 24.02.2022 il Giudice assegnatario della causa ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo per le somme eccedenti il
“mantenimento non corrisposto per i mesi da luglio 2016 a giugno 2021
(pari a €. 24.840,00 in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione
ISTAT)”.
3.1. La causa, riassegnata e, previa rimessione sul ruolo, istruita con l'audizione del teste e l'interrogatorio formale di Persona_2
è stata trattenuta in decisione con ordinanza 8.08.2024, CP_1 pronunciata ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
13.06.2024. Le parti hanno concluso come già sopra indicato.
4. Deve affermarsi il difetto di legittimazione attiva di CP_1
a pretendere le somme asseritamente dovute a titolo di mantenimento della IA . Persona_2
4.1. Nell'accordo di separazione omologato, prodotto in atti (cfr. doc.
1) si legge espressamente a pag. 2, punto 3):
Dalla previsione finale si ricava, come correttamente affermato dall'attore opponente, che “… A far tempo dal compimento del diciottesimo anno di età da parte di ” (il 13.12.2005) il soggetto legittimato ad Per_1
4 esigere l'assegno di mantenimento sia non già la convenuta, bensì direttamente la IA titolare del credito.
4.2. Nel caso in esame, già in sede di separazione consensuale, le parti hanno concordato tale modalità di pagamento, con conseguente inapplicabilità della previsione di cui all'art. 337 septies c.c., operante, al contrario, allorquando nessuna decisione giudiziaria sia stata previamente assunta. Tanto si ricava, come già osservato nell'ordinanza 24.02.2022, dalla sentenza Cass. n. 9700/2021 invocata da
. CP_1
Detta pronuncia ha invero affermato che, in assenza di espresso provvedimento giudiziale, l'assegno di mantenimento dei figli, nel quantum e nelle modalità di adempimento, non possa essere autonomamente modificato dai coniugi: “una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati”. Nel caso in esame, invece, le parti hanno concordato il diretto pagamento alla IA dell'assegno mensile a decorrere dal 13.12.2005 (data di Per_1 raggiungimento della maggiore età della beneficiaria) già in sede di separazione consensuale, omologata con il decreto del Tribunale di Modena del 25/03/2002.
4.3. Deve conclusivamente affermarsi insussistente il diritto di CP_1
a promuovere azione esecutiva per gli importi spettanti alla
[...] IA Per_1
5. E' estinto, perché prescritto, il credito corrispondente ai ratei del mantenimento in favore della convenuta relativi ai mesi da gennaio a giugno 2016, per complessivi euro 2.484,00.
5.1. Va preliminarmente ricordato che gli assegni di mantenimento costituiscono prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno: sono pertanto soggetti al regime prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1°, n. 4), c.c.
Detto termine non decorrere da un unico momento, rappresentato dalla data di pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento (fra le tante, cfr. Cass. civ., n. 6975/2005; Cass. civ., n. 12333/1998). Ne deriva che dal gennaio al giugno 2021 (prima della notificazione del precetto, atto interruttivo verificatosi in data
5 11.11.2021), si è prescritto il credito a percepire le mensilità contestate.
5.2. Nel caso dei coniugi per i quali sia stata già pronunciata la separazione personale, non si verifica la sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 2941, 1° comma, n. 1), c.c., invocato da parte convenuta: cfr. la Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 04/04/2014, secondo cui “La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione”; orientamento da ultimo ribadito dalla Cass. Sez. 1, n. 32212 del 02/11/2022, secondo cui: “In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi separati, la prescrizione del diritto di credito […] non è sospesa durante la separazione personale, poiché non è configurabile alcuna riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, essendo oramai conclamata la crisi della coppia e cessata la convivenza, a seguito dell'esperimento delle relative azioni […]”.
6. Quanto alle ulteriori somme contestate (dovute a titolo di mantenimento nei confronti di obbligo, peraltro, CP_1 confermato, dall'ordinanza presidenziale del 3.07.2021, pronunciata ex art. 4, legge n. 898/1970 nella causa di divorzio RG n. 1845/2021 pendente tra le parti presso l'intestato Tribunale (cfr. doc. 7 parte
OPPOSTA), può sinteticamente ribadirsi quanto già affermato nell'ordinanza 24.02.2022 di rigetto sul punto della sospensiva.
6.1. non ha invero dato adeguata prova della pretesa Parte_1 rinuncia da parte della convenuta alle somme alla medesima spettanti: in tal senso depongono gli esiti dell'interrogatorio formale di CP_2
6 (“ADR: quanto dedotto nei capitoli di prova non corrisponde a CP_1 verità; in particolare: - Non è vero che con il mio ex coniuge Parte_1
ci siamo accordati perché lui cessasse di corrispondermi
[...]
l'assegno divorzile;
- non è vero che il si sia accollato in via Per_2 esclusiva tutte le spese e le contribuzioni in favore di nostra IA
, anche se do atto che il papà ha sostenuto da solo le spese Per_1 occorrenti perché mia IA terminasse gli studi;
- non è vero che io ho cessato di aiutare economicamente mia IA, ciò che faccio tuttora, laddove richiesta”) le cui dichiarazioni trovano conforto nella deposizione della IA (“ADR: I fatti riepilogati nei Persona_2 capitoli di prova che mi vengono letti1 non sono esatti”).
6.1. L'opposizione, tuttavia, va dichiarata in parte qua radicalmente inammissibile, siccome finalizzata a dare dimostrazione di un fatto modificativo (l'accordo comportante rinuncia all'assegno di mantenimento) incidente sull'an debeautur del credito di verificatosi CP_1 dopo la omologazione degli accordi di separazione.
Trova applicazione al caso in esame il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale con l'opposizione al “precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato […] in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo
e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970. (Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto […] non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da 1 Capitoli ammessi:
2) “Vero che nel gennaio 2016 la sig.ra riferì alla IA, CP_1
che, per ogni sua esigenza di natura economica, avrebbe dovuto Persona_2 far esclusivamente riferimento al padre, sig. ”; Parte_1
3) “Vero che nell'occasione di cui al precedente capitolo 2, la signora CP_1 precisò alla IA di aver raggiunto un accordo con suo padre, in forza del quale questi avrebbe cessato definitivamente di corrisponderle l'assegno alimentare di cui all'accordo di separazione, mentre avrebbe continuato - lui solo - a far fronte a tutte le esigenze della IA ”: Per_1
4) “Vero che, in esecuzione di tale accordo, a far tempo dal gennaio 2016 la madre cessò di versare alcun contributo e di sostenere alcuna spesa a favore della IA e che tali spese furono sostenute dal solo sig. ”; Per_1 Per_2
7 un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per
l'ordine pubblico)”; in senso conforme la già menzionata Cass. n.
9700/2021, in motivazione: “la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti. Sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati”.
7. Non risulta fondato il motivo di opposizione (da qualificarsi alla stregua dell'art. 617, 1° comma, c.p.c.) incentrato sulla nullità per indeterminatezza dell'atto di precetto: costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 19.2.2013, n. 4008); il titolo esecutivo azionato, peraltro, consente la determinazione degli importi dovuti o perché indicati nel proprio testo o perché comunque determinabili in base ad elementi numerici ivi contenuti e sulla base di operazioni aritmetiche elementari, senza dover fare ricorso a dati risultanti aliunde (cfr. Cass. civ., sez. lav., 28.4.2010, n. 10164).
7.1. Va dichiarato quindi sussistente, alla data 11.11.2021, di notificazione del precetto (e salva per il futuro prova dell'intervenuto pagamento da parte del ), il diritto di a Per_2 CP_1 procedere ad esecuzione forzata per conseguire gli assegni di mantenimento non corrisposti per i mesi da luglio 2016 a giugno 2021; credito che ammonta, secondo il computo già accolto con l'ordinanza
24.02.2022, ad euro (60 x 414 =) 24.840,00 in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione ISTAT.
8. Alla soccombenza reciproca consegue la compensazione delle spese di lite, nonché il rigetto della domanda risarcitoria formulata ex art. 96
8 c.p.c. dalla convenuta: la disposizione in parola contempla una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, “sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca” (Cass. civ. Sez. II Sent., 14/04/2016, n. 7409).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della opposizione, DICHIARA INSUSSISTENTE il diritto di a procedere ad esecuzione forzata per Parte_2 il credito nei confronti di maturato a decorrere Parte_1 dal 13.12.2005 da a titolo di assegni di Persona_2 mantenimento;
2) in parziale accoglimento della opposizione DICHIARA INSUSSISTENTE il diritto di a procedere ad esecuzione forzata per Parte_2 il credito corrispondente ai ratei del suo mantenimento, relativi ai mesi da gennaio a giugno 2016, siccome prescritti;
3) RIGETTA e/o dichiara INAMMISSIBILI i restanti motivi di opposizione e per l'effetto DICHIARA SUSSISTENTE, alla data 11.11.2021, di notificazione del precetto, il diritto di a Parte_2 procedere ad esecuzione forata per il credito corrispondente ai ratei del suo mantenimento relativi ai mesi da luglio 2016 al giugno 2021, per complessivi euro (60mensilità X 414=) 24.840,00 in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione ISTAT;
4) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno formulata da parte convenuta ex art. 96 c.p.c.;
5) COMPENSA integralmente le spese di lite.
6) MANDA ALLA CANCELLERIA per quanto di competenza.
Modena, 16/06/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta con ordinanza ex art. 127 in data
8.08.2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7791/2021 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Andrea Parte_1 C.F._1
REGGIANINI e Manuela MURATORI;
ATTORE – DEBITORE OPPONENTE contro
, con l'Avv. Vincenza CARRIERO CP_1 C.F._2
CONVENUTA – CREDITORE OPPOSTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha promosso opposizione preventiva ex artt. 615 e Parte_1
617, 1° comma, c.p.c., avverso l'atto di precetto, notificato su richiesta di in data 11.11.2021, intimante il pagamento di CP_1 complessivi € 44.411,27 (di cui € 43.951,65 per capitale ed € 459,62 per onorario precetto, spese generali al 15%, cpa al 4% ed iva al 22%), in forza del titolo esecutivo costituito dall'accordo di separazione consensuale, omologato con decreto del Tribunale di Modena del 25/03/2002
e munito di formula esecutiva in data 9/09/2021 (doc. 1 ATTORE);
1.1. L'opponente ha dedotto:
i) la carenza di legittimazione attiva di a pretendere il CP_1 pagamento degli arretrati pari a complessivi €. 5.230,67 dell'assegno di mantenimento della IA per il periodo Per_1
1 gennaio 2016 - giugno 2021, per essere gli importi direttamente dovuti a quest'ultima, maggiorenne a decorrere dal 13.12.2005;
ii) l'intervenuta prescrizione dei ratei del mantenimento relativi al periodo gennaio 2016 - giugno 2016, per decorrenza del relativo termine quinquennale;
iii) la non debenza delle ulteriori somme dovute a seguito della rinuncia della convenuta a percepire l'assegno di mantenimento una volta intrapresa nuova convivenza more uxorio nel gennaio
2016; iv) l'indeterminatezza del credito precettato per non essere stato indicato il metodo di calcolo delle somme intimate, specie con riguardo agli interessi e alla rivalutazione ISTAT applicata.
1.2. L'attore opponente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta del 30.10.2024, nei termini che seguono:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Modena, ogni diversa e contraria istanza reietta, nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra
a titolo di assegno di mantenimento a far tempo dal CP_1 gennaio 2016, avendovi la stessa fatto espressa rinuncia e, comunque, avendo acconsentito alla sua “sospensione” sine die, dichiarando, contestualmente, la sua carenza di legittimazione attiva in ordine all'assegno di mantenimento in favore della IA
. Persona_2
In via di subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui possa ritenersi anche solo parzialmente dovuto l'assegno di mantenimento de quo, accertarne e dichiararne l'intervenuta prescrizione relativamente al I semestre 2016 e determinare quanto al riguardo effettivamente dovuto.
2. Si è costituita , contestando le allegazioni attoree: in CP_1 particolare, la convenuta:
i) ha affermato la propria legittimazione attiva a richiedere il pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento della IA anche dopo il raggiungimento della sua Persona_2 maggiore età, atteso che la beneficiaria non ha promosso ricorso ex art. 337 septies c.p.c. per conseguire il versamento diretto dell'assegno;
ii) ha contrastato l'eccezione di prescrizione dei ratei dell'assegno di mantenimento relativi al periodo gennaio 2016 - giugno 2016, il cui corso, anche dopo la separazione personale,
2 sarebbe sospeso tra i coniugi ex art. 2941, 1° comma, n. 1)
c.c.;
iii) ha negato di aver rinunziato, come affermato dall'attore, alla percezione dell'assegno di mantenimento per i ratei maturati dopo il giugno 2016; iv) ha evidenziato che gli importi dovuti, indicati in precetto, risultano facilmente ricostruibili sulla base del provvedimento giudiziale di separazione;
2.1. promossa l'azione per il risarcimento del danno ex CP_1 art. 96 c.p.c., ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta del 30.10.2024:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- rigettare, per le ragioni tutte esposte nella narrativa del presente atto, l'opposizione a precetto ex adverso proposta, in quanto infondata sia in fatto, che in diritto, per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto;
- condannare l'opponente, sig. ex art. 96 c.p.c., Parte_1 al risarcimento del danno in favore della sig.ra CP_1 per lite temeraria.
In via subordinata,
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l' Ill.mo GdE dovesse ritenere accoglibile, anche in via definitiva, l'eccezione di prescrizione delle mensilità di assegno di mantenimento del primo semestre 2016, si chiede di rideterminare la somma precettata riducendola dell'importo corrispondente pari ad €.2.484,00
(€.414,00 X6) per l'assegno di mantenimento della sig.ra CP_1
e ad €.32,80 per l'assegno di mantenimento della IA
[...]
e quindi, €.41.894,47, importo che dovrà essere Persona_2 dichiarato esecutivo.
In ulteriore subordine,
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo GdE dovesse ritenere accoglibile l'eccezione di prescrizione delle mensilità di assegno di mantenimento anche per le voci di rivalutazione Istat ed interessi nel periodo maggio 2011 – dicembre 2015, si chiede di rideterminare la somma precettata riducendola dell'importo corrispondente pari ad €.9.764,86, e quindi €.34.646,41, importo che dovrà essere dichiarato esecutivo.
In ulteriore subordine,
3 - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo GdE dovesse ritenere accoglibile l'eccezione di prescrizione delle mensilità di assegno di mantenimento, per il periodo maggio 2011 – maggio 2016, si chiede di rideterminare la somma precettata riducendola dell'importo corrispondente pari ad €.12.281,66
(€.9.764,86+€.2.484,00+€.32,80), e quindi €.32.129,61, importo quest'ultimo che non potrà che essere dichiarato esecutivo.
Con vittoria di spese e competenze professionali, come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
3. Con ordinanza 24.02.2022 il Giudice assegnatario della causa ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo per le somme eccedenti il
“mantenimento non corrisposto per i mesi da luglio 2016 a giugno 2021
(pari a €. 24.840,00 in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione
ISTAT)”.
3.1. La causa, riassegnata e, previa rimessione sul ruolo, istruita con l'audizione del teste e l'interrogatorio formale di Persona_2
è stata trattenuta in decisione con ordinanza 8.08.2024, CP_1 pronunciata ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
13.06.2024. Le parti hanno concluso come già sopra indicato.
4. Deve affermarsi il difetto di legittimazione attiva di CP_1
a pretendere le somme asseritamente dovute a titolo di mantenimento della IA . Persona_2
4.1. Nell'accordo di separazione omologato, prodotto in atti (cfr. doc.
1) si legge espressamente a pag. 2, punto 3):
Dalla previsione finale si ricava, come correttamente affermato dall'attore opponente, che “… A far tempo dal compimento del diciottesimo anno di età da parte di ” (il 13.12.2005) il soggetto legittimato ad Per_1
4 esigere l'assegno di mantenimento sia non già la convenuta, bensì direttamente la IA titolare del credito.
4.2. Nel caso in esame, già in sede di separazione consensuale, le parti hanno concordato tale modalità di pagamento, con conseguente inapplicabilità della previsione di cui all'art. 337 septies c.c., operante, al contrario, allorquando nessuna decisione giudiziaria sia stata previamente assunta. Tanto si ricava, come già osservato nell'ordinanza 24.02.2022, dalla sentenza Cass. n. 9700/2021 invocata da
. CP_1
Detta pronuncia ha invero affermato che, in assenza di espresso provvedimento giudiziale, l'assegno di mantenimento dei figli, nel quantum e nelle modalità di adempimento, non possa essere autonomamente modificato dai coniugi: “una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati”. Nel caso in esame, invece, le parti hanno concordato il diretto pagamento alla IA dell'assegno mensile a decorrere dal 13.12.2005 (data di Per_1 raggiungimento della maggiore età della beneficiaria) già in sede di separazione consensuale, omologata con il decreto del Tribunale di Modena del 25/03/2002.
4.3. Deve conclusivamente affermarsi insussistente il diritto di CP_1
a promuovere azione esecutiva per gli importi spettanti alla
[...] IA Per_1
5. E' estinto, perché prescritto, il credito corrispondente ai ratei del mantenimento in favore della convenuta relativi ai mesi da gennaio a giugno 2016, per complessivi euro 2.484,00.
5.1. Va preliminarmente ricordato che gli assegni di mantenimento costituiscono prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno: sono pertanto soggetti al regime prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1°, n. 4), c.c.
Detto termine non decorrere da un unico momento, rappresentato dalla data di pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento (fra le tante, cfr. Cass. civ., n. 6975/2005; Cass. civ., n. 12333/1998). Ne deriva che dal gennaio al giugno 2021 (prima della notificazione del precetto, atto interruttivo verificatosi in data
5 11.11.2021), si è prescritto il credito a percepire le mensilità contestate.
5.2. Nel caso dei coniugi per i quali sia stata già pronunciata la separazione personale, non si verifica la sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 2941, 1° comma, n. 1), c.c., invocato da parte convenuta: cfr. la Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 04/04/2014, secondo cui “La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione”; orientamento da ultimo ribadito dalla Cass. Sez. 1, n. 32212 del 02/11/2022, secondo cui: “In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi separati, la prescrizione del diritto di credito […] non è sospesa durante la separazione personale, poiché non è configurabile alcuna riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, essendo oramai conclamata la crisi della coppia e cessata la convivenza, a seguito dell'esperimento delle relative azioni […]”.
6. Quanto alle ulteriori somme contestate (dovute a titolo di mantenimento nei confronti di obbligo, peraltro, CP_1 confermato, dall'ordinanza presidenziale del 3.07.2021, pronunciata ex art. 4, legge n. 898/1970 nella causa di divorzio RG n. 1845/2021 pendente tra le parti presso l'intestato Tribunale (cfr. doc. 7 parte
OPPOSTA), può sinteticamente ribadirsi quanto già affermato nell'ordinanza 24.02.2022 di rigetto sul punto della sospensiva.
6.1. non ha invero dato adeguata prova della pretesa Parte_1 rinuncia da parte della convenuta alle somme alla medesima spettanti: in tal senso depongono gli esiti dell'interrogatorio formale di CP_2
6 (“ADR: quanto dedotto nei capitoli di prova non corrisponde a CP_1 verità; in particolare: - Non è vero che con il mio ex coniuge Parte_1
ci siamo accordati perché lui cessasse di corrispondermi
[...]
l'assegno divorzile;
- non è vero che il si sia accollato in via Per_2 esclusiva tutte le spese e le contribuzioni in favore di nostra IA
, anche se do atto che il papà ha sostenuto da solo le spese Per_1 occorrenti perché mia IA terminasse gli studi;
- non è vero che io ho cessato di aiutare economicamente mia IA, ciò che faccio tuttora, laddove richiesta”) le cui dichiarazioni trovano conforto nella deposizione della IA (“ADR: I fatti riepilogati nei Persona_2 capitoli di prova che mi vengono letti1 non sono esatti”).
6.1. L'opposizione, tuttavia, va dichiarata in parte qua radicalmente inammissibile, siccome finalizzata a dare dimostrazione di un fatto modificativo (l'accordo comportante rinuncia all'assegno di mantenimento) incidente sull'an debeautur del credito di verificatosi CP_1 dopo la omologazione degli accordi di separazione.
Trova applicazione al caso in esame il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale con l'opposizione al “precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato […] in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo
e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970. (Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto […] non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da 1 Capitoli ammessi:
2) “Vero che nel gennaio 2016 la sig.ra riferì alla IA, CP_1
che, per ogni sua esigenza di natura economica, avrebbe dovuto Persona_2 far esclusivamente riferimento al padre, sig. ”; Parte_1
3) “Vero che nell'occasione di cui al precedente capitolo 2, la signora CP_1 precisò alla IA di aver raggiunto un accordo con suo padre, in forza del quale questi avrebbe cessato definitivamente di corrisponderle l'assegno alimentare di cui all'accordo di separazione, mentre avrebbe continuato - lui solo - a far fronte a tutte le esigenze della IA ”: Per_1
4) “Vero che, in esecuzione di tale accordo, a far tempo dal gennaio 2016 la madre cessò di versare alcun contributo e di sostenere alcuna spesa a favore della IA e che tali spese furono sostenute dal solo sig. ”; Per_1 Per_2
7 un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per
l'ordine pubblico)”; in senso conforme la già menzionata Cass. n.
9700/2021, in motivazione: “la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti. Sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati”.
7. Non risulta fondato il motivo di opposizione (da qualificarsi alla stregua dell'art. 617, 1° comma, c.p.c.) incentrato sulla nullità per indeterminatezza dell'atto di precetto: costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 19.2.2013, n. 4008); il titolo esecutivo azionato, peraltro, consente la determinazione degli importi dovuti o perché indicati nel proprio testo o perché comunque determinabili in base ad elementi numerici ivi contenuti e sulla base di operazioni aritmetiche elementari, senza dover fare ricorso a dati risultanti aliunde (cfr. Cass. civ., sez. lav., 28.4.2010, n. 10164).
7.1. Va dichiarato quindi sussistente, alla data 11.11.2021, di notificazione del precetto (e salva per il futuro prova dell'intervenuto pagamento da parte del ), il diritto di a Per_2 CP_1 procedere ad esecuzione forzata per conseguire gli assegni di mantenimento non corrisposti per i mesi da luglio 2016 a giugno 2021; credito che ammonta, secondo il computo già accolto con l'ordinanza
24.02.2022, ad euro (60 x 414 =) 24.840,00 in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione ISTAT.
8. Alla soccombenza reciproca consegue la compensazione delle spese di lite, nonché il rigetto della domanda risarcitoria formulata ex art. 96
8 c.p.c. dalla convenuta: la disposizione in parola contempla una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, “sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca” (Cass. civ. Sez. II Sent., 14/04/2016, n. 7409).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della opposizione, DICHIARA INSUSSISTENTE il diritto di a procedere ad esecuzione forzata per Parte_2 il credito nei confronti di maturato a decorrere Parte_1 dal 13.12.2005 da a titolo di assegni di Persona_2 mantenimento;
2) in parziale accoglimento della opposizione DICHIARA INSUSSISTENTE il diritto di a procedere ad esecuzione forzata per Parte_2 il credito corrispondente ai ratei del suo mantenimento, relativi ai mesi da gennaio a giugno 2016, siccome prescritti;
3) RIGETTA e/o dichiara INAMMISSIBILI i restanti motivi di opposizione e per l'effetto DICHIARA SUSSISTENTE, alla data 11.11.2021, di notificazione del precetto, il diritto di a Parte_2 procedere ad esecuzione forata per il credito corrispondente ai ratei del suo mantenimento relativi ai mesi da luglio 2016 al giugno 2021, per complessivi euro (60mensilità X 414=) 24.840,00 in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione ISTAT;
4) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno formulata da parte convenuta ex art. 96 c.p.c.;
5) COMPENSA integralmente le spese di lite.
6) MANDA ALLA CANCELLERIA per quanto di competenza.
Modena, 16/06/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
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