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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/06/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 1515/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MAURO VACCANEO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e codice fiscale , nata a [...] il CP_1 C.F._2 02/07/1983, rappresentata e difesa dall'avv. RITA GUALCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;
oggetto: separazione e divorzio congiunti ex art. 473bis 51 C.p.c..
CONCLUSIONI Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
DICHIARARE con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 30.07.2011 in
TO (GE), tra i coniugi nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), e nata a [...] il [...], C.F._1 CP_1 con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge, alle seguenti: CONDIZIONI
1. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori, con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in Valenza (AL), via Felice Cavallotti,
24/A;
2. Quanto alle modalità di frequentazione dei minori con il padre, le parti convengono che questi possa tenerli presso di sé e con sè per due week end al mese e due giorni infrasettimanali, da individuarsi nel martedì e giovedì (salvo liberi diversi accordi delle parti, o in considerazione di eventuali impegni lavorativi del padre che rendano impossibile la frequentazione, per i quali, in tal caso, si impegna ad avvertire la madre almeno 24 ore prima e senza che eventuali mancate frequentazioni possano determinare richieste di maggiori contribuzioni al mantenimento), prelevandoli
pagina 1 di 5 dalla madre alle ore 19:00 per poi riportarli a scuola la mattina dopo. Nel week end di sua spettanza, il padre preleverà i figli presso la madre alle 19:00 del venerdì e li riporterà alla domenica sera entro le 18:00. Il sig. , in ogni caso, confermerà l'intenzione di prelevare i figli, o di non poterli Pt_1 prelevare, almeno 24 ore prima alla madre, cosicché questa possa organizzarsi. Durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere i figli per una settimana comprensiva, ad anni alterni, del Natale o del
Capodanno; durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con il padre o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
i figli trascorreranno i compleanni e le altre ricorrenze ad anni alterni con ciascun genitore;
durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, in ogni caso e in ogni circostanza con salvezza di ogni diverso accordo tra i genitori;
3. A titolo di contributo al mantenimento per i figli, il sig. , a partire dalla sottoscrizione Parte_1 del presente ricorso, verserà alla madre sig.ra , entro il 5 di ogni mese, la somma di € CP_1
1.600,00 (milleseicento/00) mensili (euro 800,00 per ogni figlio), fino a quando non saranno economicamente autosufficienti, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. Considerata la necessità del figlio di seguire corsi di logopedia e psicomotricità, Persona_1 la cui frequenza e ammontare sono note e rappresentano ormai una spesa ricorrente, le parti convengono che i relativi costi saranno in ogni caso da considerarsi una spesa rientrante e computabile nel mantenimento ordinario, pertanto null'altro sarà dovuto in merito a titolo di contribuzione straordinaria;
5. Il sig. provvederà a sostenere le spese straordinarie e mediche per i figli, compresi i costi per Pt_1
i centri estivi, nella misura del 100%, spese straordinarie previste e regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Alessandria, che si dà atto essere stato consegnato alle parti e dalle stesse accettato, però fino a quando la moglie non troverà una stabile occupazione decorosamente retribuita. La sig.ra si impegna pertanto a reperire una stabile occupazione lavorativa che, non appena iniziata CP_1
e decorosamente retribuita, determinerà la modifica delle condizioni relative alle spese straordinarie per i figli, che verranno così ripartite a carico del 50% ciascuno;
il IG. rimborserà alla IG.ra Pt_1 le spese dalla stessa sostenute per il figli entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1 6. A coniugi si accordano affinchè l'assegno unico a favore dei figli e Persona_3 [...]
sia percepito esclusivamente dalla madre sig.ra ; Persona_4 CP_1
7. A titolo di contributo al mantenimento per la moglie, il sig. verserà alla sig.ra Pt_1 CP_1 entro il 5 di ogni mese, la somma di € 800,00 (ottocento/00) mensili, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. La casa coniugale di Valenza, via Felice Cavallotti 24/A, verrà assegnata alla moglie, che vi abiterà unitamente ai figli. L'assegnazione di detto immobile perdurerà fino a quando la stessa non si trasferirà, unitamente ai figli, nell'immobile che lo stesso le acquisterà (e ciò a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra le parti) secondo le modalità di cui al punto seguente;
9. Il sig. si impegna ad acquistare entro 24 mesi dal deposito del presente ricorso, intestandolo Pt_1 alla IG.ra un appartamento dalla stessa scelto nella città di Valenza o in altra località di CP_1 suo interesse, ristrutturandolo in modo decoroso, dalle seguenti caratteristiche: cucina abitabile, soggiorno, 3 camere da letto, 2 bagni, posto auto o box auto, balcone o giardino, con ascensore, riscaldamento autonomo;
10. A garanzia del mantenimento dell'impegno predetto, il IG. consegnerà alla moglie due Pt_1 orologi di cui ai fotogrammi allegati (doc. 5) da considerarsi in garanzia fino a quando lo stesso non avrà acquistato, intestandolo alla sig.ra l'immobile di cui sopra. In mancanza di acquisto CP_1 con atto pubblico notarile entro il termine pattuito la moglie disporrà come ritiene degli orologi avuti in garanzia e resterà assegnataria della casa coniugale e il sig. trasferirà altrove la propria Pt_1 residenza;
11. Le parti si impegnano a educare i figli al rispetto dell'altro genitore, sia valorizzandone la persona che il ruolo genitoriale. La sig.ra si impegna altresì a non mettere in contatto i figli con CP_1
pagina 2 di 5 eventuali futuri nuovi compagni, né a fare loro frequentare la casa assegnatale, se non solamente una volta consolidata l'unione. Il sig. si impegna altresì a non mettere in contatto i figli con Pt_1 eventuali future nuove compagne, né a fare loro frequentare la casa paterna, se non solamente una volta consolidata l'unione. Le parti si impegnano altresì a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione del minore. Svolgimento del processo Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 08/07/2024, gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in TO (GE) il giorno 30/07/2011 (trascritto nei registri di
Stato Civile del Comune al n. 13, serie A, parte II, anno 2011), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: il 09/08/2016 e il Persona_1 Persona_2
19/08/2018; non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi.
Le parti addivenivano a separazione consensuale alle condizioni dalle stesse pattuite, con sentenza n.
210/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 07/10/2024 in seno al presente procedimento;
la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio nel rispetto dei termini di legge. Con note scritte depositate in data 29/04/2025 venivano rassegnate conclusioni congiunte, nelle quali i procuratori delle parti davano atto che i coniugi non intendevano riconciliarsi, chiedevano che l'udienza di comparizione fosse sostituita da note scritte e che venissero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione.
Motivi della decisione La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 210/2024, pubblicata il
18/07/2024, non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio. Le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse dei figli minori e con le norme imperative di legge.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato da e . Parte_1 CP_1
Le spese vanno compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 CP_1
TO (GE) il giorno 30/07/2011, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 13, serie A, parte II, anno 2011. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di TO (GE) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 13, serie A, parte II, anno 2011). Dispone che
1. I figli minori e vengano affidati congiuntamente ai genitori, con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in Valenza (AL), via Felice Cavallotti,
24/A;
2. Quanto alle modalità di frequentazione dei minori con il padre, le parti convengono che questi possa tenerli presso di sé e con sé per due week end al mese e due giorni infrasettimanali, da individuarsi nel martedì e giovedì (salvo liberi diversi accordi delle parti, o in considerazione di eventuali impegni lavorativi del padre che rendano impossibile la frequentazione, per i quali, in tal caso, si impegna ad pagina 3 di 5 avvertire la madre almeno 24 ore prima e senza che eventuali mancate frequentazioni possano determinare richieste di maggiori contribuzioni al mantenimento), prelevandoli dalla madre alle ore 19:00 per poi riportarli a scuola la mattina dopo. Nel week end di sua spettanza, il padre preleverà i figli presso la madre alle 19:00 del venerdì e li riporterà alla domenica sera entro le 18:00. Il sig.
, in ogni caso, confermerà l'intenzione di prelevare i figli, o di non poterli prelevare, almeno 24 Pt_1 ore prima alla madre, cosicché questa possa organizzarsi. Durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere i figli per una settimana comprensiva, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno;
durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con il padre o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
i figli trascorreranno i compleanni e le altre ricorrenze ad anni alterni con ciascun genitore;
durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, in ogni caso e in ogni circostanza con salvezza di ogni diverso accordo tra i genitori;
3. A titolo di contributo al mantenimento per i figli, il sig. a partire dalla sottoscrizione Parte_1 del presente ricorso, verserà alla madre sig.ra entro il 5 di ogni mese, la somma di € CP_1
1.600,00 (milleseicento/00) mensili (euro 800,00 per ogni figlio), fino a quando non saranno economicamente autosufficienti, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. Considerata la necessità del figlio di seguire corsi di logopedia e psicomotricità, Persona_1 la cui frequenza e ammontare sono note e rappresentano ormai una spesa ricorrente, le parti convengono che i relativi costi saranno in ogni caso da considerarsi una spesa rientrante e computabile nel mantenimento ordinario, pertanto null'altro sarà dovuto in merito a titolo di contribuzione straordinaria;
5. Il sig. provvederà a sostenere le spese straordinarie e mediche per i figli, compresi i costi per i Pt_1 centri estivi, nella misura del 100%, spese straordinarie previste e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Alessandria, che si dà atto essere stato consegnato alle parti e dalle stesse accettato, però fino a quando la moglie non troverà una stabile occupazione decorosamente retribuita. La sig.ra si impegna pertanto a reperire una stabile occupazione lavorativa che, non appena iniziata CP_1
e decorosamente retribuita, determinerà la modifica delle condizioni relative alle spese straordinarie per i figli, che verranno così ripartite a carico del 50% ciascuno;
il IG. rimborserà alla IG.ra Pt_1 le spese dalla stessa sostenute per il figli entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
6. A coniugi si accordano affinchè l'assegno unico a favore dei figli e Persona_3 [...]
sia percepito esclusivamente dalla madre sig.ra Persona_4 CP_1 dispone altresì che
7. A titolo di contributo al mantenimento per la moglie, il sig. verserà alla sig.ra Pt_1 CP_1 entro il 5 di ogni mese, la somma di € 800,00 (ottocento/00) mensili, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. La casa coniugale di Valenza, via Felice Cavallotti 24/A, verrà assegnata alla moglie, che vi abiterà unitamente ai figli. L'assegnazione di detto immobile perdurerà fino a quando la stessa non si trasferirà, unitamente ai figli, nell'immobile che lo stesso le acquisterà (e ciò a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra le parti) secondo le modalità di cui al punto seguente;
prende inoltre atto che
9. Il sig. si impegna ad acquistare entro 24 mesi dal deposito del presente ricorso, intestandolo Pt_1 alla IG.ra un appartamento dalla stessa scelto nella città di Valenza o in altra località di CP_1 suo interesse, ristrutturandolo in modo decoroso, dalle seguenti caratteristiche: cucina abitabile, soggiorno, 3 camere da letto, 2 bagni, posto auto o box auto, balcone o giardino, con ascensore, riscaldamento autonomo;
10. A garanzia del mantenimento dell'impegno predetto, il IG. consegnerà alla moglie due Pt_1 orologi di cui ai fotogrammi allegati (doc. 5) da considerarsi in garanzia fino a quando lo stesso non avrà acquistato, intestandolo alla sig.ra l'immobile di cui sopra. In mancanza di acquisto CP_1 con atto pubblico notarile entro il termine pattuito la moglie disporrà come ritiene degli orologi avuti in pagina 4 di 5 garanzia e resterà assegnataria della casa coniugale e il sig. trasferirà altrove la propria Pt_1 residenza;
11. Le parti si impegnano a educare i figli al rispetto dell'altro genitore, sia valorizzandone la persona che il ruolo genitoriale. La sig.ra si impegna altresì a non mettere in contatto i figli con CP_1 eventuali futuri nuovi compagni, né a fare loro frequentare la casa assegnatale, se non solamente una volta consolidata l'unione. Il sig. si impegna altresì a non mettere in contatto i figli con Pt_1 eventuali future nuove compagne, né a fare loro frequentare la casa paterna, se non solamente una volta consolidata l'unione. Le parti si impegnano altresì a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione del minore.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. Così deciso in Alessandria, lì 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 1515/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MAURO VACCANEO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e codice fiscale , nata a [...] il CP_1 C.F._2 02/07/1983, rappresentata e difesa dall'avv. RITA GUALCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;
oggetto: separazione e divorzio congiunti ex art. 473bis 51 C.p.c..
CONCLUSIONI Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
DICHIARARE con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 30.07.2011 in
TO (GE), tra i coniugi nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), e nata a [...] il [...], C.F._1 CP_1 con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge, alle seguenti: CONDIZIONI
1. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori, con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in Valenza (AL), via Felice Cavallotti,
24/A;
2. Quanto alle modalità di frequentazione dei minori con il padre, le parti convengono che questi possa tenerli presso di sé e con sè per due week end al mese e due giorni infrasettimanali, da individuarsi nel martedì e giovedì (salvo liberi diversi accordi delle parti, o in considerazione di eventuali impegni lavorativi del padre che rendano impossibile la frequentazione, per i quali, in tal caso, si impegna ad avvertire la madre almeno 24 ore prima e senza che eventuali mancate frequentazioni possano determinare richieste di maggiori contribuzioni al mantenimento), prelevandoli
pagina 1 di 5 dalla madre alle ore 19:00 per poi riportarli a scuola la mattina dopo. Nel week end di sua spettanza, il padre preleverà i figli presso la madre alle 19:00 del venerdì e li riporterà alla domenica sera entro le 18:00. Il sig. , in ogni caso, confermerà l'intenzione di prelevare i figli, o di non poterli Pt_1 prelevare, almeno 24 ore prima alla madre, cosicché questa possa organizzarsi. Durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere i figli per una settimana comprensiva, ad anni alterni, del Natale o del
Capodanno; durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con il padre o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
i figli trascorreranno i compleanni e le altre ricorrenze ad anni alterni con ciascun genitore;
durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, in ogni caso e in ogni circostanza con salvezza di ogni diverso accordo tra i genitori;
3. A titolo di contributo al mantenimento per i figli, il sig. , a partire dalla sottoscrizione Parte_1 del presente ricorso, verserà alla madre sig.ra , entro il 5 di ogni mese, la somma di € CP_1
1.600,00 (milleseicento/00) mensili (euro 800,00 per ogni figlio), fino a quando non saranno economicamente autosufficienti, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. Considerata la necessità del figlio di seguire corsi di logopedia e psicomotricità, Persona_1 la cui frequenza e ammontare sono note e rappresentano ormai una spesa ricorrente, le parti convengono che i relativi costi saranno in ogni caso da considerarsi una spesa rientrante e computabile nel mantenimento ordinario, pertanto null'altro sarà dovuto in merito a titolo di contribuzione straordinaria;
5. Il sig. provvederà a sostenere le spese straordinarie e mediche per i figli, compresi i costi per Pt_1
i centri estivi, nella misura del 100%, spese straordinarie previste e regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Alessandria, che si dà atto essere stato consegnato alle parti e dalle stesse accettato, però fino a quando la moglie non troverà una stabile occupazione decorosamente retribuita. La sig.ra si impegna pertanto a reperire una stabile occupazione lavorativa che, non appena iniziata CP_1
e decorosamente retribuita, determinerà la modifica delle condizioni relative alle spese straordinarie per i figli, che verranno così ripartite a carico del 50% ciascuno;
il IG. rimborserà alla IG.ra Pt_1 le spese dalla stessa sostenute per il figli entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1 6. A coniugi si accordano affinchè l'assegno unico a favore dei figli e Persona_3 [...]
sia percepito esclusivamente dalla madre sig.ra ; Persona_4 CP_1
7. A titolo di contributo al mantenimento per la moglie, il sig. verserà alla sig.ra Pt_1 CP_1 entro il 5 di ogni mese, la somma di € 800,00 (ottocento/00) mensili, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. La casa coniugale di Valenza, via Felice Cavallotti 24/A, verrà assegnata alla moglie, che vi abiterà unitamente ai figli. L'assegnazione di detto immobile perdurerà fino a quando la stessa non si trasferirà, unitamente ai figli, nell'immobile che lo stesso le acquisterà (e ciò a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra le parti) secondo le modalità di cui al punto seguente;
9. Il sig. si impegna ad acquistare entro 24 mesi dal deposito del presente ricorso, intestandolo Pt_1 alla IG.ra un appartamento dalla stessa scelto nella città di Valenza o in altra località di CP_1 suo interesse, ristrutturandolo in modo decoroso, dalle seguenti caratteristiche: cucina abitabile, soggiorno, 3 camere da letto, 2 bagni, posto auto o box auto, balcone o giardino, con ascensore, riscaldamento autonomo;
10. A garanzia del mantenimento dell'impegno predetto, il IG. consegnerà alla moglie due Pt_1 orologi di cui ai fotogrammi allegati (doc. 5) da considerarsi in garanzia fino a quando lo stesso non avrà acquistato, intestandolo alla sig.ra l'immobile di cui sopra. In mancanza di acquisto CP_1 con atto pubblico notarile entro il termine pattuito la moglie disporrà come ritiene degli orologi avuti in garanzia e resterà assegnataria della casa coniugale e il sig. trasferirà altrove la propria Pt_1 residenza;
11. Le parti si impegnano a educare i figli al rispetto dell'altro genitore, sia valorizzandone la persona che il ruolo genitoriale. La sig.ra si impegna altresì a non mettere in contatto i figli con CP_1
pagina 2 di 5 eventuali futuri nuovi compagni, né a fare loro frequentare la casa assegnatale, se non solamente una volta consolidata l'unione. Il sig. si impegna altresì a non mettere in contatto i figli con Pt_1 eventuali future nuove compagne, né a fare loro frequentare la casa paterna, se non solamente una volta consolidata l'unione. Le parti si impegnano altresì a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione del minore. Svolgimento del processo Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 08/07/2024, gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in TO (GE) il giorno 30/07/2011 (trascritto nei registri di
Stato Civile del Comune al n. 13, serie A, parte II, anno 2011), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: il 09/08/2016 e il Persona_1 Persona_2
19/08/2018; non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi.
Le parti addivenivano a separazione consensuale alle condizioni dalle stesse pattuite, con sentenza n.
210/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 07/10/2024 in seno al presente procedimento;
la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio nel rispetto dei termini di legge. Con note scritte depositate in data 29/04/2025 venivano rassegnate conclusioni congiunte, nelle quali i procuratori delle parti davano atto che i coniugi non intendevano riconciliarsi, chiedevano che l'udienza di comparizione fosse sostituita da note scritte e che venissero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione.
Motivi della decisione La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 210/2024, pubblicata il
18/07/2024, non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio. Le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse dei figli minori e con le norme imperative di legge.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato da e . Parte_1 CP_1
Le spese vanno compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 CP_1
TO (GE) il giorno 30/07/2011, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 13, serie A, parte II, anno 2011. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di TO (GE) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 13, serie A, parte II, anno 2011). Dispone che
1. I figli minori e vengano affidati congiuntamente ai genitori, con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in Valenza (AL), via Felice Cavallotti,
24/A;
2. Quanto alle modalità di frequentazione dei minori con il padre, le parti convengono che questi possa tenerli presso di sé e con sé per due week end al mese e due giorni infrasettimanali, da individuarsi nel martedì e giovedì (salvo liberi diversi accordi delle parti, o in considerazione di eventuali impegni lavorativi del padre che rendano impossibile la frequentazione, per i quali, in tal caso, si impegna ad pagina 3 di 5 avvertire la madre almeno 24 ore prima e senza che eventuali mancate frequentazioni possano determinare richieste di maggiori contribuzioni al mantenimento), prelevandoli dalla madre alle ore 19:00 per poi riportarli a scuola la mattina dopo. Nel week end di sua spettanza, il padre preleverà i figli presso la madre alle 19:00 del venerdì e li riporterà alla domenica sera entro le 18:00. Il sig.
, in ogni caso, confermerà l'intenzione di prelevare i figli, o di non poterli prelevare, almeno 24 Pt_1 ore prima alla madre, cosicché questa possa organizzarsi. Durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere i figli per una settimana comprensiva, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno;
durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con il padre o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
i figli trascorreranno i compleanni e le altre ricorrenze ad anni alterni con ciascun genitore;
durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, in ogni caso e in ogni circostanza con salvezza di ogni diverso accordo tra i genitori;
3. A titolo di contributo al mantenimento per i figli, il sig. a partire dalla sottoscrizione Parte_1 del presente ricorso, verserà alla madre sig.ra entro il 5 di ogni mese, la somma di € CP_1
1.600,00 (milleseicento/00) mensili (euro 800,00 per ogni figlio), fino a quando non saranno economicamente autosufficienti, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. Considerata la necessità del figlio di seguire corsi di logopedia e psicomotricità, Persona_1 la cui frequenza e ammontare sono note e rappresentano ormai una spesa ricorrente, le parti convengono che i relativi costi saranno in ogni caso da considerarsi una spesa rientrante e computabile nel mantenimento ordinario, pertanto null'altro sarà dovuto in merito a titolo di contribuzione straordinaria;
5. Il sig. provvederà a sostenere le spese straordinarie e mediche per i figli, compresi i costi per i Pt_1 centri estivi, nella misura del 100%, spese straordinarie previste e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Alessandria, che si dà atto essere stato consegnato alle parti e dalle stesse accettato, però fino a quando la moglie non troverà una stabile occupazione decorosamente retribuita. La sig.ra si impegna pertanto a reperire una stabile occupazione lavorativa che, non appena iniziata CP_1
e decorosamente retribuita, determinerà la modifica delle condizioni relative alle spese straordinarie per i figli, che verranno così ripartite a carico del 50% ciascuno;
il IG. rimborserà alla IG.ra Pt_1 le spese dalla stessa sostenute per il figli entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
6. A coniugi si accordano affinchè l'assegno unico a favore dei figli e Persona_3 [...]
sia percepito esclusivamente dalla madre sig.ra Persona_4 CP_1 dispone altresì che
7. A titolo di contributo al mantenimento per la moglie, il sig. verserà alla sig.ra Pt_1 CP_1 entro il 5 di ogni mese, la somma di € 800,00 (ottocento/00) mensili, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. La casa coniugale di Valenza, via Felice Cavallotti 24/A, verrà assegnata alla moglie, che vi abiterà unitamente ai figli. L'assegnazione di detto immobile perdurerà fino a quando la stessa non si trasferirà, unitamente ai figli, nell'immobile che lo stesso le acquisterà (e ciò a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra le parti) secondo le modalità di cui al punto seguente;
prende inoltre atto che
9. Il sig. si impegna ad acquistare entro 24 mesi dal deposito del presente ricorso, intestandolo Pt_1 alla IG.ra un appartamento dalla stessa scelto nella città di Valenza o in altra località di CP_1 suo interesse, ristrutturandolo in modo decoroso, dalle seguenti caratteristiche: cucina abitabile, soggiorno, 3 camere da letto, 2 bagni, posto auto o box auto, balcone o giardino, con ascensore, riscaldamento autonomo;
10. A garanzia del mantenimento dell'impegno predetto, il IG. consegnerà alla moglie due Pt_1 orologi di cui ai fotogrammi allegati (doc. 5) da considerarsi in garanzia fino a quando lo stesso non avrà acquistato, intestandolo alla sig.ra l'immobile di cui sopra. In mancanza di acquisto CP_1 con atto pubblico notarile entro il termine pattuito la moglie disporrà come ritiene degli orologi avuti in pagina 4 di 5 garanzia e resterà assegnataria della casa coniugale e il sig. trasferirà altrove la propria Pt_1 residenza;
11. Le parti si impegnano a educare i figli al rispetto dell'altro genitore, sia valorizzandone la persona che il ruolo genitoriale. La sig.ra si impegna altresì a non mettere in contatto i figli con CP_1 eventuali futuri nuovi compagni, né a fare loro frequentare la casa assegnatale, se non solamente una volta consolidata l'unione. Il sig. si impegna altresì a non mettere in contatto i figli con Pt_1 eventuali future nuove compagne, né a fare loro frequentare la casa paterna, se non solamente una volta consolidata l'unione. Le parti si impegnano altresì a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione del minore.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. Così deciso in Alessandria, lì 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
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