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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1575 del 2024 R.G.L., su ricorso depositato il 30 dicembre 2024,
avente ad oggetto:
PRESTAZIONE: PENSIONE – ASSEGNO DI INVALIDITA' INPS – Inpdai – Enpals, etc.,
promossa da:
c.f. , res.te alla Spezia (SP), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Andrea FRAU (indirizzo p.e.c. ed Email_1
elettivamente domiciliato come in atti,
RICORRENTE
contro
: Ente di diritto Parte_2
pubblico, con Sede centrale in Roma (RM), c.f. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia SANGUINETI, elettivamente domiciliato come in atti (indirizzo p.e.c.
t ), Email_2
CONVENUTO
sulle seguenti conclusioni delle parti: per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente, res.te nel Circondario di questo Tribunale, agisce in giudizio, nei confronti dell' formulando le conclusioni di cui infra: CP_1
«accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente, per le ragioni espresse nella precedente parte espositiva, al trasferimento della posizione amministrativa;
CP_ conseguentemente condannarsi l' ad operare detto trasferimento previa comunicazione all'interessato del relativo onere economico e previa accettazione da parte dello stesso;
conseguentemente accertarsi il diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione nella gestione FPLD con la decorrenza indicata nella domanda amministrativa in atti, con condanna dell'Istituto al pagamento delle relative differenze tra il trattamento pensionistico in godimento e quello riconosciuto nel presente giudizio, maggiorate degli accessori di legge» (ric., pp. 20 s.);
oltre spese, da distrarsi al difensore.
L' si costituisce e resiste alla domanda. CP_1
Così radicatosi il contraddittorio, la causa viene discussa dai patroni e decisa dal giudice, come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica al termine della camera di consiglio.
2. Il ricorrente è stato lavoratore dipendente iscritto, ai fini previdenziali, al Fondo
Elettrici; egli ha beneficiato della prestazione di esodo di cui all'art. 4, commi 1-7 ter, L. n.
92 del 2012.
Tale complesso sistema (volto a favorire l'uscita dal mondo del lavoro dei lavoratori piú anziani) prevede che, al maturarsi di determinati requisiti di età e contribuzione (non sufficienti, però, per il conseguimento della pensione), l'interessato possa terminare di rendere la prestazione lavorativa e ricevere, dall' ma a carico del datore di lavoro, CP_1
un trattamento economico pari a ciò che sarebbe, in ipotesi, il suo trattamento pensionistico, oltre all'accredito della contribuzione figurativa (si parla, comunemente, di regime di isopensione). Al raggiungimento dei requisiti per la pensione, il lavoratore accede a quest'ultima.
Nel caso di specie, il ricorrente ha beneficiato del regime di isopensione in virtú della titolarità dei requisiti che aveva maturato nel Fondo Elettrici e, alla scadenza di detto regime ed in vista del conseguimento della pensione, ha chiesto il trasferimento della contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.) dell' secondo le disposizioni sul CP_1
trasferimento della contribuzione a titolo oneroso, ex art. 12, comma 12 octies, d.l. n. 78 del
2010, conv., con modd., nella L. n. 122 del 2010.
L' ha negato in via amministrativa la possibilità di avvalersi di tale facoltà [v. Pt_2
docc. nn. 3)-6), ric.], donde il sorgere del presente contenzioso giudiziale.
3. Giova quindi rilevare che il ricorrente, dopo aver presentato il 7 febbraio 2024 domanda amministrativa di pensione nel F.P.L.D. previo trasferimento a titolo oneroso della sua contribuzione già accreditata presso il Fondo Elettrici [doc. n. 3), ric.], due giorni dopo ha presentato pure domanda di pensione in quest'ultimo Fondo [doc. n. 7), ric.], che è stata accolta [doc. n. 8)].
4. Ciò posto, va detto che, in primo luogo, sussiste l'interesse ad agire in quanto il ricorrente ha documentato (v. memoria del 27 feb. 2025 ed allegati) che, pur tenendo conto che il trasferimento della contribuzione avviene a titolo oneroso, in ipotesi di passaggio al
F.P.L.D., egli godrebbe di un rateo pensionistico piú elevato di quello che percepisce come pensionato del Fondo Elettrici.
5. L' si focalizza quindi sull'avere il ricorrente, dopo la presentazione della CP_1
domanda di pensione, previo trasferimento di contribuzione, al F.P.L.D., avanzato richiesta di pensione nel Fondo Elettrici, poi, come detto, accolta;
ne trae quindi argomento per affermare l'avvenuta rinunzia alla domanda di pensione, previo trasferimento, nel F.P.L.D..
6. Questa eccezione – contrastata dal ricorrente, che afferma che la seconda domanda di pensione è stata avanzata in subordine – non può essere accolta.
7. Al riguardo, si rileva che la riserva non è un argomento difensivo speso per la prima volta in ricorso, giacché la stessa è stata formalizzata nel corpo della seconda domanda di pensione [v. doc. n. 7), cit., p. 3].
Infatti, il ricorrente, temporalmente dopo aver presentato la prima domanda, ha presentato la seconda specificando che questa era avanzata subordinatamente al mancato accoglimento della precedente [che, a quella data, non era stata ancora decisa in via amm.va: v. docc. nn. 4) ss., ric.]. Il dato cronologico e la manifestazione della volontà del ricorrente, espressa in maniera non equivoca, escludono sia che egli abbia inteso, con la seconda domanda, rinunziare alla prima sia che, oggettivamente, la seconda comporti rinunzia o decadenza dalla prima.
8. Nel merito della controversia, l'art. 12, comma 12 octies, d.l. n. 78 del 2010, cit., consente il trasferimento della posizione assicurativa dal all' Controparte_2 CP_3
rinviando al precedente comma 12 septies per la sua regolamentazione.
Questa disposizione, oltre a prevedere l'onerosità dell'operazione, richiama gli artt. 1-
2, L. n. 29 del 1979 (in tema di ricongiunzione di periodi contributivi), secondo i quali, tra l'altro, la ricongiunzione può essere richiesta «in qualsiasi momento» (art. 1, 1° comma, L.
n. 29).
9. Nel sistema normativo che regola la materia (fatto di rimandi da una disposizione all'altra), non vi è la previsione di un termine entro il quale, a pena di decadenza, il trasferimento può essere esercitato: tale termine non si rinviene né nella disciplina della c.d. isopensione (art. 4, commi 1- 7 ter, L. n. 92 del 2012) né nella disciplina del trasferimento della contribuzione dal Fondo Elettrici all' (art. 12, comma 12 octies, d.l. n. 78 del CP_4
2010), né nelle disposizioni richiamate, ove, anzi, è espressa una regola che orienta in senso contrario (art. 1, 1° comma, L. n. 29).
Un tale principio, a ben vedere, era espresso dall'art 3, comma 14, d.lgs. n. 562 del
1996 (sempre dettato in tema di regime pensionistico degli iscritti al Fondo Elettrici), il quale consentiva il trasferimento della contribuzione all'F.P.L.D., «quando non sia stata già liquidata la pensione a carico del Fondo … ».
Questa disposizione risulta però abrogata proprio dal d.l. n. 78 del 2010, che, nel ridisciplinare le modalità di trasferimento, non ha piú previsto il limite anzidetto.
Non vi sono, pertanto, appigli nelle fonti per sostenere che il sistema normativo non consente il trasferimento della contribuzione dal Fondo Elettrici all' se il lavoratore CP_4
ha beneficiato, quale iscritto al Fondo Elettrici e secondo la contribuzione ivi vantata, del trattamento di isopensione.
Si tratterebbe, in contrario, di introdurre per via di interpretazione di norme, una decadenza non prevista dalla legge, cosí come la legge (art. 12, comma 12 octies, d.l. n.
78) non subordina il trasferimento al non potere l'interessato conseguire il trattamento di pensione nel Fondo ove è originariamente iscritto.
10. Il divieto di trasferimento (rectius, la sopravvenuta preclusione al medesimo), però, potrebbe ritenersi ricavabile dai principi generali che informano il sistema medesimo, dato che – come, in definitiva, sostiene l – la giurisprudenza, intervenendo sulla L. n. 29, CP_1 ha affermato che la ricongiunzione, per quanto richiedibile «in qualsiasi momento», non può piú essere esercitata quando si conclude il procedimento per la concessione (in uno dei regimi pensionistici) della pensione (Cass. 22 ott. 1997, n. 10389; Id. 6 giu. 1995, n. 6324).
Occorre tuttavia che al soggetto sia stato attribuito il trattamento (cioè, lo abbia conseguito), non basta che ne abbia fatto richiesta (Cass. 14 set. 1993, n. 9533).
11. La decisione della controversia passa allora dalla qualificazione del trattamento di isopensione, che, secondo l equivale ad una pensione, tale per cui la contribuzione CP_1 sarebbe valorizzata nel momento in cui l'interessato chiede di accedervi;
ne deriverebbe, secondo questa impostazione – propugnata da un recente messaggio dell' [doc. n. Pt_2
11), ric.] – che l'interessato avrebbe l'onere di fare domanda di trasferimento della contribuzione nel momento in cui chiede di accedere all'isopensionamento, dopo essendogli ciò precluso.
12. Questa tesi non può essere condivisa.
13. L'esegesi del già ricordato art. 4, commi 1-7 ter, L. n. 92, non consente di qualificare il trattamento di isopensione come una pensione in senso proprio, sia perché il suo onere non è a carico dell' (o di una Gestione previdenziale), ma del datore di lavoro, sia CP_1
perché, su di esso, il datore vi versa la contribuzione (figurativa), proprio per consentire che l'interessato, entro un certo arco temporale, possa raggiungere i requisiti per la pensione
(che sarà erogata dall' o, comunque, da una Gestione previdenziale). CP_1
Queste considerazioni, ricavabili dal testo normativo, ostano alla qualificazione dell'isopensione nei termini sostenuti dall' CP_1
14. Inoltre, si osserva che vige, sempre secondo la giurisprudenza, il divieto di sommare (ai fini di avere una nuova liquidazione della pensione) i contributi già utilizzati per un certo trattamento pensionistico con altri nuovi, salvi i casi consentiti eccezionalmente dalla legge (Cass. 6 giu. 1995, n. 6324, in motivaz. ed ivi riferimenti).
Nel caso di specie, invece, prima si beneficia di un certo trattamento in virtú della contribuzione fino a quel momento posseduta e, poi, viene liquidato un trattamento diverso grazie ad ulteriore contribuzione;
i soggetti che sopportano il costo di questi trattamenti sono inoltre differenti. La fattispecie non appare pertanto sovrapponibile a quella appena detta.
15. Conclusivamente, abbiamo visto che la domanda risulta fondata sulla scorta del tenore delle norme vigenti e che divieti e preclusioni, in ipotesi operanti o maturatisi in danno del ricorrente, non sono rinvenibili nemmeno in base ai principi.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, come da dispositivo.
16. Le spese seguono la soccombenza (art. 91, c.p.c.). Ai fini liquidatori, si applica il d.m. n. 147 del 2022, tariffario della previdenza, fascia di valore da Euro 5.200,01=, riconoscimento del compenso per la 1ª, la 2ª e la 4ª fase dell'attività difensiva, riduzione di giustizia (art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014) del 50%.
17. La novità e complessità in diritto del caso consigliano infine di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo.
Segue quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando,
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente, nei confronti dell' al trasferimento della propria contribuzione dal Fondo Elettrici al CP_1
Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti, previa accettazione, da parte del ricorrente medesimo, dell'onere di riscatto da determinarsi a cura dell' e CP_1 con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento della pensione calcolata nel
Fondo destinatario, dalla data della domanda amministrativa, oltre, sugli arretrati, la somma maggiore tra rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, a decorrere dal 121° giorno dalla data di scadenza dei singoli ratei al saldo;
2) Condanna parte convenuta alle spese di lite, liquidate in Euro 1.863,50= per competenze legali, oltre Euro 118,50= per esborsi ed oltre spese gen.li, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge, con distrazione;
3) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 24/03/2025.
IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)