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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/08/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G: 5215/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente - dott. Giovanna Caso - Giudice - dott. Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. R.G: 5215/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NAPOLITANO MICHELE e Parte_1
PASQUINO VERONICA, presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
Contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti avevano contratto matrimonio con rito civile in Caserta in data 25.06.2001 e dalla loro unione in precedenza era già nato un figlio, , il 06.08.1993. Per_1
All' esito del procedimento di separazione personale RG 2768/2009, veniva emesso decreto di omologa in data 30.06.2009 con cui veniva pronunciata la separazione dei coniugi, con affido condiviso del figlio e collocamento privilegiato dello stesso presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, Per_1
e l'obbligo a carico del genitore non collocatario al versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio pari a euro 150,00 mensili.
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, e chiedendo la revoca della misura dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio , ormai trentenne. Per_1
In data 12.07.2022, parte ricorrente compariva per la prima volta dinanzi al Tribunale e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza di parte resistente nonostante la ritualità della notifica, confermava le condizioni della separazione.
Veniva in seguito nominato il G.I. ed espletata la relativa attività istruttoria.
Con ordinanza del 20.12.2022 veniva dichiarata la contumacia di parte resistente e la causa veniva introitata per la decisione al Collegio ai fini della mera pronuncia sullo status.
In data 31.01.2023 veniva emessa sentenza non definitiva parziale di divorzio, pertanto, con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, il giudizio proseguiva per le statuizioni accessorie.
In data 10.01.2025 Il Giudice Istruttore introitava la causa per la decisione al Collegio, che in questa sede
è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne
. Per_1
Sull'assegno in favore del figlio maggiorenne Per_1
Parte ricorrente chiede disporsi la revoca dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio , deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economico-reddituali atteso Per_1 lo stato di disoccupazione, come da documentazione versata in atti, ed essendo il figlio ormai maggiorenne.
Parte ricorrente adduce altresì di non essere a conoscenza della reale situazione lavorativa del figlio, essendosi progressivamente diradati i rapporti con lo stesso.
Sul punto, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il
Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è
a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva
e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Orbene, sulla base di quanto sinora esposto, si ritiene che la domanda formulata da parte ricorrente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria non è emerso alcun elemento di prova da cui si possa trarre il convincimento che possa protrarsi a carico del padre l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio
, atteso che in ragione dell'età dello stesso (31 anni) appare verosimilmente terminato il percorso Per_1 formativo e che dunque sia già avvenuto l'inserimento lavorativo.
Inoltre, non è stata raggiunta in giudizio la prova che il mancato raggiungimento del requisito dell'indipendenza economica da parte del figlio ormai trentenne sia stato determinato da causa non imputabile al medesimo, ovvero che lo stesso abbia intrapreso un percorso formativo di tipo universitario,
o ancora delle ulteriori specifiche ragioni che ostacolano l'ingresso nel mondo del lavoro da parte del medesimo, non essendovi peraltro nemmeno stata costituzione in giudizio di parte resistente.
Dunque, stante la carenza di prove in ordine alle predette circostanze idonee a giustificare la sussistenza dell'obbligo di mantenimento e l'età ormai adulta del figlio, nulla va disposto in favore dello stesso a titolo di contributo al mantenimento.
Spese di lite
Le spese di lite si dichiarano non ripetibili attesa la contumacia di parte resistente.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la richiesta di parte ricorrente e per l'effetto revoca l'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne;
Per_1
2. Dichiara non ripetibili le spese di lite;
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
31.7.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Maria Rita Guarino dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente - dott. Giovanna Caso - Giudice - dott. Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. R.G: 5215/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NAPOLITANO MICHELE e Parte_1
PASQUINO VERONICA, presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
Contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti avevano contratto matrimonio con rito civile in Caserta in data 25.06.2001 e dalla loro unione in precedenza era già nato un figlio, , il 06.08.1993. Per_1
All' esito del procedimento di separazione personale RG 2768/2009, veniva emesso decreto di omologa in data 30.06.2009 con cui veniva pronunciata la separazione dei coniugi, con affido condiviso del figlio e collocamento privilegiato dello stesso presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, Per_1
e l'obbligo a carico del genitore non collocatario al versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio pari a euro 150,00 mensili.
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, e chiedendo la revoca della misura dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio , ormai trentenne. Per_1
In data 12.07.2022, parte ricorrente compariva per la prima volta dinanzi al Tribunale e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza di parte resistente nonostante la ritualità della notifica, confermava le condizioni della separazione.
Veniva in seguito nominato il G.I. ed espletata la relativa attività istruttoria.
Con ordinanza del 20.12.2022 veniva dichiarata la contumacia di parte resistente e la causa veniva introitata per la decisione al Collegio ai fini della mera pronuncia sullo status.
In data 31.01.2023 veniva emessa sentenza non definitiva parziale di divorzio, pertanto, con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, il giudizio proseguiva per le statuizioni accessorie.
In data 10.01.2025 Il Giudice Istruttore introitava la causa per la decisione al Collegio, che in questa sede
è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne
. Per_1
Sull'assegno in favore del figlio maggiorenne Per_1
Parte ricorrente chiede disporsi la revoca dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio , deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economico-reddituali atteso Per_1 lo stato di disoccupazione, come da documentazione versata in atti, ed essendo il figlio ormai maggiorenne.
Parte ricorrente adduce altresì di non essere a conoscenza della reale situazione lavorativa del figlio, essendosi progressivamente diradati i rapporti con lo stesso.
Sul punto, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il
Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è
a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva
e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Orbene, sulla base di quanto sinora esposto, si ritiene che la domanda formulata da parte ricorrente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria non è emerso alcun elemento di prova da cui si possa trarre il convincimento che possa protrarsi a carico del padre l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio
, atteso che in ragione dell'età dello stesso (31 anni) appare verosimilmente terminato il percorso Per_1 formativo e che dunque sia già avvenuto l'inserimento lavorativo.
Inoltre, non è stata raggiunta in giudizio la prova che il mancato raggiungimento del requisito dell'indipendenza economica da parte del figlio ormai trentenne sia stato determinato da causa non imputabile al medesimo, ovvero che lo stesso abbia intrapreso un percorso formativo di tipo universitario,
o ancora delle ulteriori specifiche ragioni che ostacolano l'ingresso nel mondo del lavoro da parte del medesimo, non essendovi peraltro nemmeno stata costituzione in giudizio di parte resistente.
Dunque, stante la carenza di prove in ordine alle predette circostanze idonee a giustificare la sussistenza dell'obbligo di mantenimento e l'età ormai adulta del figlio, nulla va disposto in favore dello stesso a titolo di contributo al mantenimento.
Spese di lite
Le spese di lite si dichiarano non ripetibili attesa la contumacia di parte resistente.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la richiesta di parte ricorrente e per l'effetto revoca l'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne;
Per_1
2. Dichiara non ripetibili le spese di lite;
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
31.7.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Maria Rita Guarino dott. Giovanni D'Onofrio