Parere definitivo 20 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 10391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10391 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10391/2025REG.PROV.COLL.
N. 00815/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2024, proposto da CA IA EB, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaello Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Milano, Questura di Milano, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 1894/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano, della Questura di Milano e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. NN UM e udito per la parte appellante l’Avvocato Matteo Anastasio su delega depositata dell’Avvocato Raffaello Ricci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 14 ottobre 2022 il Dott. CA IA EB chiedeva alla Questura di Milano il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, in relazione alla connessa esigenza riveniente a suo dire agli incarichi dallo stesso ricoperti (revisore dei conti, sindaco, amministratore e liquidatore di società ed enti) che, per loro natura, lo portavano a dover frequentare luoghi isolati ovvero a svolgere compiti ritenuti pericolosi e tali da determinare la necessità del porto d’armi per ragioni di difesa personale.
Nonostante i numerosi rinnovi precedentemente accordati e la condotta incensurata del ricorrente, con comunicazione dell’8 novembre 2022, la Prefettura inoltrava dapprima un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 -bis della legge n. 241 del 1990; quindi, in data 11 gennaio 2023, definitivamente rigettava l’istanza.
2. L’interessato dapprima sollecitava l’amministrazione ad agire in autotutela ed in seguito impugnava il citato diniego al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, il quale, con la sentenza impugnata, respingeva il ricorso sulla base della seguente motivazione:
- il mancato rinnovo del porto d’armi da parte dell’amministrazione è legittimo poiché parte istante lo motiva esclusivamente con riferimento alla propria attività lavorativa, che comporterebbe la necessità di trasportare documenti e valori; tuttavia tali motivazioni generiche non sono sufficienti né indicative di un rischio concreto per la persona;
- la genericità ed insufficienza della motivazione di parte istante risiede altresì nella mancata prova dell’effettiva pericolosità dell’attività da egli svolta e, in ogni caso, per costante giurisprudenza, la necessità del porto d’armi per difesa personale non può presumersi solo sulla base della professione svolta, ma tale presunzione deve essere supportata da fatti concreti ed attuali che testimonino il pericolo;
- al contrario, sempre la giurisprudenza sottolinea come l’intento del legislatore sia certamente quello di evitare la diffusione incontrollata delle armi tramite il rilascio incontrollato del porto d’armi per difesa personale, restando la tutela dell’ordine pubblico e l’uso della forza prerogative esclusivamente statali;
- da ultimo, a nulla occorre la circostanza che, in passato, il porto d’armi fosse stato oggetto di plurimi rinnovi, non essendo in alcun modo l’amministrazione vincolata in tal senso e non imponendo la legislazione in materia di porto d’armi (art. 42 del Regio Decreto n. 773 del 1931, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (d’ora in avanti solo TULPS), alcun aggravio motivazione in capo all’amministrazione in caso di mancato rinnovo.
3. Il ricorrente ha impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello, tempestivamente notificato e depositato.
Con l’unico motivo di gravame l’appellante critica la decisione del T.a.r. in quanto fondata a suo dire su considerazioni generali ed astratte, senza adeguata considerazione delle peculiarità del caso concreto; lo stesso deduce come il primo giudice avrebbe omesso di considerare la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che distingue le ipotesi di rinnovo del porto d’armi da quelle di rilascio ex novo .
3.1. Difatti, in linea con i suddetti precedenti (Cons. St., Sez. III, n. 3527/2012; Sez. VI, n. 1847/2011), l’amministrazione avrebbe dovuto, secondo la tesi dell’appellante, indicare le ragioni specifiche poste alla base del mancato rinnovo e mettere in luce il mutamento delle circostanze di fatto rispetto alle precedenti determinazioni in senso favorevole.
3.2. La generica affermazione della presunta assenza di pericolo per l’appellante, in mancanza di un concreto mutamento delle circostanze di fatto rispetto al passato, non sarebbe da sola sufficiente a determinare il legittimo diniego dell’istanza. Pertanto, l’assenza di motivazione specifica sul punto renderebbe il provvedimento viziato per eccesso di potere e per difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell’affidamento, illogicità e contraddittorietà.
Inoltre, la condotta dell’amministrazione risulterebbe lesiva dei principi generali di coerenza, ragionevolezza e legittimo affidamento.
3.3. L’appellante ribadisce ulteriormente la violazione, nel provvedimento impugnato, degli artt. 42 e 43 TULPS.
Dalla lettura congiunta delle predette disposizioni, che consentono il porto d’armi in caso di dimostrato bisogno e ne elencano le cause ostative (condanne, cattiva condotta, rischio di abuso), deriverebbe l’illegittimità del diniego di rinnovo per l’appellante, il quale risulta ad oggi incensurato, di condotta irreprensibile e la cui condizione di fatto non ricade in alcuna delle ipotesi ostative di cui alla disciplina vigente.
3.4. Il ricorrente deduce ancora che la Prefettura avrebbe ignorato i pareri positivi rilasciati da Questura e Comando di Pubblica Sicurezza; tale contrasto non sarebbe stato considerato né motivato, determinando un ulteriore vizio di contraddittorietà del provvedimento; vizio sul quale il T.a.r. avrebbe omesso di pronunciarsi.
4. Le amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
Il rilascio di porto d'armi per difesa personale è un provvedimento che rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia, di cui al capo III del titolo I del TULPS. In generale, come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. III, sent. n. 651/2024), esso costituisce una deroga al principio generale del divieto di detenzione e porto d’armi di cui agli artt. 669 c.p. e 4 della l. 11/1975. L’autorizzazione, pertanto, viene concessa solo se si verifica l’esistenza di specifiche ragioni che possano giustificare questa deroga, nonché l’assenza di rischi anche solo potenziali per l’ordine e la pubblica sicurezza.
L’art. 42 del TULPS individua il relativo presupposto nell’“effettivo e dimostrato bisogno”, parametro che la Corte costituzionale (si vedano in particolare le sentenze n. 440/1993 e 109/2019) ha interpretato nel senso della inesistenza di diritto soggettivo al porto d’armi, dovendosi piuttosto riconoscere l’esistenza di un titolo concessionario, che il legislatore subordina espressamente ad un controllo rigoroso e altamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Tale valutazione ha ad oggetto non solo la perfetta affidabilità dell’istante, ma anche l’effettiva sussistenza di un pericolo concreto, specifico ed attuale, tale da giustificare la deroga al generale divieto.
Essa, come pure accennato, si caratterizza poi per il suo ampio margine di discrezionalità, che si rinnova ogniqualvolta parte istante inoltri richiesta di rinnovo della licenza e si concretizza nei termini anzidetti: l’amministrazione è chiamata a valutare, in termini comparativi, l’interesse pubblico primario alla sicurezza e quello privato all’incolumità, partendo dal presupposto che, in ogni caso, l’interesse alla sicurezza pubblica, potenzialmente minacciato dall’uso delle armi, assume carattere di prevalenza, rispecchiando la finalità ultima dell’intero assetto normativo in materia.
6. L’applicazione dei richiamati princìpi al caso di specie conduce al rigetto del gravame e alla conferma della sentenza impugnata.
Va anzitutto osservato che la circostanza che in passato il ricorrente abbia visto accolta la medesima istanza, e che nel frattempo non siano mutate – sul piano dell’affidabilità - le condizioni soggettive del medesimo, non implica affatto che il provvedimento di diniego sia viziato nei termini dedotti (in particolare, sotto il profilo della contraddittorietà).
Il mutamento d’avviso dell’amministrazione in punto di sussistenza o meno dei presupposti per il rilascio del porto d’armi per difesa personale non concerne infatti – in una prospettiva diacronica – solo la condizione del richiedente, ma piuttosto ha riguardo primariamente alla stessa sussistenza delle ragioni che possano far ritenere sussistente un’esigenza di “difesa personale” (senza dunque necessariamente porre in discussione l’affidabilità del soggetto in quanto tale).
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito come il fattore tempo ha, in tale valutazione, un rilievo decisivo, in quanto l’evoluzione delle dinamiche economiche e interindividuali contribuisce a ridurre e ad eliminare (ad esempio attraverso l’uso della moneta elettronica in luogo del contante) i fattori di rischio che concorrono a configurare un dimostrato di bisogno di ricorrere alla difesa personale mediante armi da fuoco: dovendosi comunque fronteggiare tali fattori di rischio, ove effettivamente sussistenti, mediante gli apparati della sicurezza (si vedano in tal senso le sentenze di questo Consiglio di Stato nn. 3208/2022, 5072/2024 e 4272/2024).
7. Dalle superiori considerazioni discende l’infondatezza di entrambi i profili di censura posti a fondamento del gravame.
In primo luogo, non osta alla conclusione cui nel caso di specie è pervenuta l’amministrazione il precedente rilascio al medesimo soggetto del titolo di cui si domandi il rinnovo, posto che il decorso del tempo nel caso di specie se non ha inciso sull’affidabilità dello stesso, ha però sicuramente inciso sull’evoluzione del concetto di difesa personale e di dimostrato bisogno di munirsi di un’arma per fronteggiare il relativo rischio.
In tal senso la valutazione evolutiva dell’autorità preposta non risulta per ciò solo irrazionale o illogica, in ragione del mutamento d’avviso rispetto ai precedenti provvedimenti.
Per tale ragione non ha alcun pregio il richiamo all’affidamento maturato dal richiedente in forza dei precedenti provvedimenti favorevoli, dal momento che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che nei provvedimenti ad efficacia temporale limitata l’affidamento (legittimo) non può certamente includere il rinnovo degli stessi: “ la valutazione dell’ordinamento sul grado di affidamento configurabile a seguito di un provvedimento favorevole è già contenuta nel regime di stabilità del provvedimento medesimo. (….) Il beneficiario del provvedimento favorevole sa già che, a certe condizioni (anche temporali), lo stesso può essere rimosso: tanto che in materia di provvedimenti amministrativi la tutela dell’affidamento in ambito comunitario (veicolata attraverso l’art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 nel nostro ordinamento) è costruita sul piano degli effetti giuridici dell’autotutela: i margini della tutela dell’affidamento riposto sulla stabilità del provvedimento sono definiti dal legislatore, attraverso la disciplina dei limiti di natura temporale all’esercizio del potere di autotutela ” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5758 del 2021).
8. In secondo luogo, altrettanto infondato risulta il profilo di censura che si appunta comunque sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio, non potendosi riconoscere nel mero svolgimento di una determinata attività lavorativa, ovvero nell’appartenenza ad una determinata categoria professionale, un dato di per sé sufficiente a dimostrare il bisogno dell’arma da fuoco.
Il pericolo per l’individuo, che giustifica la deroga di cui al citato art. 42, deve essere desumibile, e di conseguenza valutabile dall’amministrazione, a partire da circostanze concrete, attuali e specifiche. Da ciò si desume che l’onere di allegazione e di prova ricade in ogni caso sul richiedente, il quale è tenuto a dimostrare, anche in caso di rinnovo, la necessità di detenere l’arma desunta da circostanza concrete e non astratte o generiche.
Non soccorrono in tal senso, come detto, i precedenti rilasci del titolo che, nel caso di specie, non determinano l’ingenerarsi di alcun tipo di affidamento nel richiedente, il quale è consapevole d’essere pur sempre destinatario di un provvedimento a carattere autorizzatorio, temporaneo ed eccezionale.
9. Nel caso di specie, dunque, il gravame non supera i condivisibili rilievi del primo giudice, secondo cui l’amministrazione ha correttamente escluso la sussistenza del requisito del “dimostrato bisogno”, evidenziando che la professione esercitata non comporta un’esposizione a rischio diversa da quella comune ad altre professioni.
Inoltre, l’assenza di specifici episodi di violenza e la genericità delle allegazioni a supporto della richiesta di rinnovo concorrono ad escludere che sussista realmente, per il ricorrente, una condizione di pericolo attuale.
La motivazione del provvedimento impugnato risulta, pertanto, immune dai vizi denunciati, avendo l’amministrazione esercitato legittimamente la propria discrezionalità e valutato puntualmente l’assenza di elementi idonei a giustificare il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, avuto riguardo ad una corretta applicazione del paradigma normativo.
Né vale in contrario allegare il contrasto fra il provvedimento di diniego della Prefettura e il nulla osta della Questura e del competente Comando di P.S., che di per sé non è motivo di illegittimità, in ragione del carattere non vincolante di tali pareri e comunque del fatto che nel disegno normativo la decisione prefettizia (relativa ad un profilo valutativo di pertinenza finale di tale autorità) assorbe ogni altro elemento.
10. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e che va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN De NI, Presidente
NN Pescatore, Consigliere
NN UM, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN UM | AN De NI |
IL SEGRETARIO