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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/09/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 15.09.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 512/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. LUCCI FEDERICO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.02.2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Cassino di “Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della Malattia professionale sofferta, rubricata dall' al n. , è affetto da una menomazione CP_1 P.IVA_1
dell'integrità psico-fisica con un relativo danno biologico superiore al 6 %; - Per
l'effetto condannare l' a corrispondere a parte ricorrente quanto dovuto come per CP_1
legge. - Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” A fondamento della domanda ha dedotto che la ricorrente aveva subito un infortunio in data 11.10.2021 riconosciuta dall' con un danno biologico del 4%, CP_1
valutazione quest'ultima ritenuta non idonea ed opposta dapprima in via amministrativa e poi giudiziaria.
Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1
della domanda deducendo che la valutazione del danno biologico di cui all'infortunio fosse stata correttamente valutata.
Oggetto del giudizio è quindi unicamente la valutazione della menomazione fisica del ricorrente in relazione all'infortunio lavorativo denunciato, motivo per cui, acquisita la documentazione prodotta dalle parti è stato nominato un CTU.
Il CTU nominato nella persona del dr. , sottoposta a visita la ricorrente, Per_1
esaminata la documentazione medica in atti ed effettuati degli esami strumentali ha valutato i postumi permanenti nella misura del 8% così argomentando:
“L'articolazione del polso svolge due tipi di movimenti fondamentali: la flesso- estensione e la inclinazione radio-ulnare; l'articolazione radio-ulnare gioca un ruolo trascurabile nel movimento di prono-supinazione che dipende fondamentalmente dal gomito. Il movimento di flesso-estensione si svolge su un arco utile di circa 120° (60° in flessione e 60° in estensione); si considerano non menomative le riduzioni delle escursioni articolari collocate al di là di questi limiti. La posizione ritenuta più utile è quella neutra, rettilinea. Come emerso in sede di visita peritale, l'escursione articolare dell'articolazione radio-carpica della perizianda nel suo complesso è ridotta a circa 100° in flesso-estensione, mentre trascurabile, seppure presente in minima parte, è la limitazione del movimento di inclinazione radio-ulnare. Sulla base dell'esame degli atti e delle valutazioni effettuate, si possono trarre le seguenti considerazioni medico legali: La signora a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in Parte_1 data 11/10/2021 ha riportato la “Frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi distale del radio destro” Valutati i postumi con in riferimento alla Tabella delle Menomazioni di cui al D.M 12/07/2000 allegata al D.Lgs. 38/2000:
- Limitazione funzionale articolare dell'articolazione radio-carpica destra
2% punto 238 (Movimenti di flesso estensione del polso limitati ai gradi estremi);
- Esiti di frattura pluriframmentaria scomposta epifisi distale radio destro
3% punto 234 (Esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale Fino a 4); - Permanenza dei mezzi di sintesi
2% punto 306 (Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo articolare Fino a 3);
- Cicatrice chirurgica discromatopsica lato ventrale polso destro con pregiudizio estetico lieve
1% punto 36 (Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche Fino a 5).
I sopraelencati postumi comportano la presenza di una menomazione dell'integrità psicofisica valutabile come danno biologico complessivo nella misura del 8%-
Decorrenza: dal 11/10/2021, data del Primo Certificato Medico di Infortunio Professionale. Sono da escludere situazioni patologiche non connesse all'attività lavorativa che possano aver determinato o concorso a determinare l'infortunio sul lavoro.”
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
La CTU posta definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio lavorativo del Parte_1
11.10.2021 ha una menomazione dell'integrità psico-fisica valutata nella misura del
8% a far data dall'11.10.2021; condanna al pagamento della rendita/ CP_1
risarcimento corrispondente in misura pari al 8% a far data dal 11.10.2021 oltre interessi e rivalutazione detratto quanto già corrisposto;
condanna l' al CP_1
pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.800,00, oltre rimborso forfettario cassa ed iva, da distrarsi;
spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 15.09. 2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 15.09.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 512/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. LUCCI FEDERICO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.02.2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Cassino di “Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della Malattia professionale sofferta, rubricata dall' al n. , è affetto da una menomazione CP_1 P.IVA_1
dell'integrità psico-fisica con un relativo danno biologico superiore al 6 %; - Per
l'effetto condannare l' a corrispondere a parte ricorrente quanto dovuto come per CP_1
legge. - Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” A fondamento della domanda ha dedotto che la ricorrente aveva subito un infortunio in data 11.10.2021 riconosciuta dall' con un danno biologico del 4%, CP_1
valutazione quest'ultima ritenuta non idonea ed opposta dapprima in via amministrativa e poi giudiziaria.
Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1
della domanda deducendo che la valutazione del danno biologico di cui all'infortunio fosse stata correttamente valutata.
Oggetto del giudizio è quindi unicamente la valutazione della menomazione fisica del ricorrente in relazione all'infortunio lavorativo denunciato, motivo per cui, acquisita la documentazione prodotta dalle parti è stato nominato un CTU.
Il CTU nominato nella persona del dr. , sottoposta a visita la ricorrente, Per_1
esaminata la documentazione medica in atti ed effettuati degli esami strumentali ha valutato i postumi permanenti nella misura del 8% così argomentando:
“L'articolazione del polso svolge due tipi di movimenti fondamentali: la flesso- estensione e la inclinazione radio-ulnare; l'articolazione radio-ulnare gioca un ruolo trascurabile nel movimento di prono-supinazione che dipende fondamentalmente dal gomito. Il movimento di flesso-estensione si svolge su un arco utile di circa 120° (60° in flessione e 60° in estensione); si considerano non menomative le riduzioni delle escursioni articolari collocate al di là di questi limiti. La posizione ritenuta più utile è quella neutra, rettilinea. Come emerso in sede di visita peritale, l'escursione articolare dell'articolazione radio-carpica della perizianda nel suo complesso è ridotta a circa 100° in flesso-estensione, mentre trascurabile, seppure presente in minima parte, è la limitazione del movimento di inclinazione radio-ulnare. Sulla base dell'esame degli atti e delle valutazioni effettuate, si possono trarre le seguenti considerazioni medico legali: La signora a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in Parte_1 data 11/10/2021 ha riportato la “Frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi distale del radio destro” Valutati i postumi con in riferimento alla Tabella delle Menomazioni di cui al D.M 12/07/2000 allegata al D.Lgs. 38/2000:
- Limitazione funzionale articolare dell'articolazione radio-carpica destra
2% punto 238 (Movimenti di flesso estensione del polso limitati ai gradi estremi);
- Esiti di frattura pluriframmentaria scomposta epifisi distale radio destro
3% punto 234 (Esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale Fino a 4); - Permanenza dei mezzi di sintesi
2% punto 306 (Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo articolare Fino a 3);
- Cicatrice chirurgica discromatopsica lato ventrale polso destro con pregiudizio estetico lieve
1% punto 36 (Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche Fino a 5).
I sopraelencati postumi comportano la presenza di una menomazione dell'integrità psicofisica valutabile come danno biologico complessivo nella misura del 8%-
Decorrenza: dal 11/10/2021, data del Primo Certificato Medico di Infortunio Professionale. Sono da escludere situazioni patologiche non connesse all'attività lavorativa che possano aver determinato o concorso a determinare l'infortunio sul lavoro.”
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
La CTU posta definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio lavorativo del Parte_1
11.10.2021 ha una menomazione dell'integrità psico-fisica valutata nella misura del
8% a far data dall'11.10.2021; condanna al pagamento della rendita/ CP_1
risarcimento corrispondente in misura pari al 8% a far data dal 11.10.2021 oltre interessi e rivalutazione detratto quanto già corrisposto;
condanna l' al CP_1
pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.800,00, oltre rimborso forfettario cassa ed iva, da distrarsi;
spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 15.09. 2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada