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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/12/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZU de SA, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6171/2022 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Angino Parte_1
ricorrente
e
Controparte_1 contumace oggetto: riliquidazione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.07.2022, – premesso di essere titolare di pensione Parte_1 cat. VO n. 10080392, con decorrenza 01.12.2020 – ha adito l'intestato Tribunale del lavoro esponendo CP_ che l' nel calcolare l'anzianità contributiva e la retribuzione media settimanale, ha violato le disposizioni e i criteri legali previsti, così determinando una retribuzione pensionabile più bassa e, quindi, un rateo pensionistico inferiore a quello effettivamente spettante.
Più in dettaglio, ha dedotto che l' ha errato nel calcolare le retribuzioni medie settimanali delle CP_1 quote A e B.
Sulla scorta di quanto dedotto, la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “1) dichiarare che
l'importo mensile della pensione spettante all'istante alla data della sua decorrenza è di euro
1.866,60; 2) conseguentemente, condannare il resistente in favore del concludente delle differenze tra quanto spettante e quanto erogato, sulla scorta degli importi annualmente perequati come quantificati nell'allegato prospetto analitico del credito, oltre accessori di legge”. Vinte le spese di lite. CP_ L' ancorché ritualmente intimato, non si è costituito, restando definitivamente contumace.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
pagina 1 di 3 * * *
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Deve evidenziarsi che il sistema di calcolo della pensione si fonda su tre elementi: l'anzianità contributiva (determinata dal numero di settimane di contribuzione intercorrenti tra la data di inizio del rapporto assicurativo e quella di decorrenza della pensione), la retribuzione annua rivalutata (data dalle ultime 520 settimane antecedenti la data di decorrenza della pensione rivalutate secondo gli indici
Istat), il coefficiente di calcolo (costituito da un numero fisso 0,001538).
È stata svolta C.T.U., al fine di quantificare l'eventuale differenza mensile dovuta, chiedendo al perito:
“1) quantifichi il c.t.u., sulla scorta dei documenti ritualmente acquisiti, l'importo mensile della pensione cat. VO n. 10080392 legittimamente spettante alla parte ricorrente alla data della sua decorrenza (1.12.2020); 2) determini, a tal fine, l'anzianità contributiva complessiva vantata dalla parte ricorrente, nonché la retribuzione annua pensionabile, da determinarsi con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione rivalutate secondo gli indici ISTAT (art. 3, commi 2-5, D.lgs. n. 503/1992); 3) voglia il c.t.u. precisare alla data del
27.7.2019 l'importo mensile dovuto;
4) quantifichi la differenza tra quanto legittimamente spettante alla parte ricorrente e quanto erogato in suo favore, sulla base degli importi annualmente perequati
(decurtando quanto erogato dall' ; 5) svolga ogni altro accertamento utile a fini di causa.”. CP_1
Il C.T.U. è pervenuto alle seguenti conclusioni: “La rielaborazione dei dati assicurativi e retributivi relativi al periodo 01.01.1977/30.11.2020 secondo le prescrizioni imposte dal Giudice e mediante la valutazione dei valori retributivi risultanti dall'estratto assicurativo evidenzia il diritto ad una r.m.s. quota A di € 622,36, ad una r.m.s. in quota B di € 675,72 e un montante contributivo post 31.12.2011 di 96.317,31. Il rateo pensionistico complessivo (considerando sia le componenti retributive che quelle contributive) alla decorrenza originaria dell'01.12.2020 è di € 1.884,74 in luogo del minor importo corrisposto dall' di € 1.866,60. Pertanto, il differenziale mensile perequabile spettante a CP_1 partire dall'01.12.2020 è di € 18,14 e a tutta la mensilità di ottobre 2025 le differenze lorde complessive spettanti alla ricorrente sono di € 1.241,53”.
Ne deriva il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione della pensione cat. VO n. 10080392, nell'importo mensile alla data della sua decorrenza in €.1.884,74.
La parte ricorrente avrà diritto alla riliquidazione dei ratei maturati con decorrenza 1.12.2020, avendo depositato il ricorso in data 27.7.2022, dunque nel rispetto del limite del triennio antecedente
(conformemente ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità di tema di decadenza mobile ex pagina 2 di 3 art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, rispetto alle domande di ricalcolo delle prestazioni pensionistiche già riconosciute). CP_ Conclusivamente, l' va condannato al pagamento in favore della parte ricorrente, a partire dal
1.12.2020, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato a CP_ tale titolo dall' calcolato in €.18,14 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art.16, comma 6, L. n. 412/1991.
Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (scaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00, così determinato facendo applicazione del criterio di cui all'art. 13, CP_ comma 2, c.p.c.) – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Mario
Angino, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla riliquidazione della Parte_1 pensione cat. VO n. 10080392 mediante riconoscimento di un rateo mensile pari a €.1.884,74 a decorrere dall'1.12.2020;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, a partire dall'1.12.2020, della CP_1 differenza mensile perequabile tra quanto spettante e quanto erogato, pari ad €.18,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art.16, comma 6, L. n. 412/1991;
- condanna, infine, l'Istituto alla refusione delle spese di lite, liquidate in €.1.312,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Mario
Angino;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto emesso in data odierna, a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZU de SA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZU de SA, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6171/2022 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Angino Parte_1
ricorrente
e
Controparte_1 contumace oggetto: riliquidazione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.07.2022, – premesso di essere titolare di pensione Parte_1 cat. VO n. 10080392, con decorrenza 01.12.2020 – ha adito l'intestato Tribunale del lavoro esponendo CP_ che l' nel calcolare l'anzianità contributiva e la retribuzione media settimanale, ha violato le disposizioni e i criteri legali previsti, così determinando una retribuzione pensionabile più bassa e, quindi, un rateo pensionistico inferiore a quello effettivamente spettante.
Più in dettaglio, ha dedotto che l' ha errato nel calcolare le retribuzioni medie settimanali delle CP_1 quote A e B.
Sulla scorta di quanto dedotto, la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “1) dichiarare che
l'importo mensile della pensione spettante all'istante alla data della sua decorrenza è di euro
1.866,60; 2) conseguentemente, condannare il resistente in favore del concludente delle differenze tra quanto spettante e quanto erogato, sulla scorta degli importi annualmente perequati come quantificati nell'allegato prospetto analitico del credito, oltre accessori di legge”. Vinte le spese di lite. CP_ L' ancorché ritualmente intimato, non si è costituito, restando definitivamente contumace.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
pagina 1 di 3 * * *
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Deve evidenziarsi che il sistema di calcolo della pensione si fonda su tre elementi: l'anzianità contributiva (determinata dal numero di settimane di contribuzione intercorrenti tra la data di inizio del rapporto assicurativo e quella di decorrenza della pensione), la retribuzione annua rivalutata (data dalle ultime 520 settimane antecedenti la data di decorrenza della pensione rivalutate secondo gli indici
Istat), il coefficiente di calcolo (costituito da un numero fisso 0,001538).
È stata svolta C.T.U., al fine di quantificare l'eventuale differenza mensile dovuta, chiedendo al perito:
“1) quantifichi il c.t.u., sulla scorta dei documenti ritualmente acquisiti, l'importo mensile della pensione cat. VO n. 10080392 legittimamente spettante alla parte ricorrente alla data della sua decorrenza (1.12.2020); 2) determini, a tal fine, l'anzianità contributiva complessiva vantata dalla parte ricorrente, nonché la retribuzione annua pensionabile, da determinarsi con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione rivalutate secondo gli indici ISTAT (art. 3, commi 2-5, D.lgs. n. 503/1992); 3) voglia il c.t.u. precisare alla data del
27.7.2019 l'importo mensile dovuto;
4) quantifichi la differenza tra quanto legittimamente spettante alla parte ricorrente e quanto erogato in suo favore, sulla base degli importi annualmente perequati
(decurtando quanto erogato dall' ; 5) svolga ogni altro accertamento utile a fini di causa.”. CP_1
Il C.T.U. è pervenuto alle seguenti conclusioni: “La rielaborazione dei dati assicurativi e retributivi relativi al periodo 01.01.1977/30.11.2020 secondo le prescrizioni imposte dal Giudice e mediante la valutazione dei valori retributivi risultanti dall'estratto assicurativo evidenzia il diritto ad una r.m.s. quota A di € 622,36, ad una r.m.s. in quota B di € 675,72 e un montante contributivo post 31.12.2011 di 96.317,31. Il rateo pensionistico complessivo (considerando sia le componenti retributive che quelle contributive) alla decorrenza originaria dell'01.12.2020 è di € 1.884,74 in luogo del minor importo corrisposto dall' di € 1.866,60. Pertanto, il differenziale mensile perequabile spettante a CP_1 partire dall'01.12.2020 è di € 18,14 e a tutta la mensilità di ottobre 2025 le differenze lorde complessive spettanti alla ricorrente sono di € 1.241,53”.
Ne deriva il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione della pensione cat. VO n. 10080392, nell'importo mensile alla data della sua decorrenza in €.1.884,74.
La parte ricorrente avrà diritto alla riliquidazione dei ratei maturati con decorrenza 1.12.2020, avendo depositato il ricorso in data 27.7.2022, dunque nel rispetto del limite del triennio antecedente
(conformemente ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità di tema di decadenza mobile ex pagina 2 di 3 art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, rispetto alle domande di ricalcolo delle prestazioni pensionistiche già riconosciute). CP_ Conclusivamente, l' va condannato al pagamento in favore della parte ricorrente, a partire dal
1.12.2020, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato a CP_ tale titolo dall' calcolato in €.18,14 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art.16, comma 6, L. n. 412/1991.
Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (scaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00, così determinato facendo applicazione del criterio di cui all'art. 13, CP_ comma 2, c.p.c.) – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Mario
Angino, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla riliquidazione della Parte_1 pensione cat. VO n. 10080392 mediante riconoscimento di un rateo mensile pari a €.1.884,74 a decorrere dall'1.12.2020;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, a partire dall'1.12.2020, della CP_1 differenza mensile perequabile tra quanto spettante e quanto erogato, pari ad €.18,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art.16, comma 6, L. n. 412/1991;
- condanna, infine, l'Istituto alla refusione delle spese di lite, liquidate in €.1.312,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Mario
Angino;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto emesso in data odierna, a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
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