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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/03/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
I Sezione Civile
^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 50, comma 2, D. Lgs. n. 14/2019, iscritto al n. 1637/2022 R.
V. G., vertente tra in persona dell'amministratore e legale rappresentante Parte_1
, con sede legale a Padova, c. f. e P. IVA: , rappresentata e difesa, Parte_2 P.IVA_1
per procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente unitamente al ricorso per liquidazione giudiziale del 3 maggio 2022, dall'avv. Andrea Minozzi e dall'avv. Nicola
Cavaliere (con PEC indicate), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova, via G.A.
Longhin n. 11,
RECLAMANTE contro
in persona del legale rappresentante p. t. , Controparte_1 Controparte_2 con sede in Capo d'Orlando, c. f. e P. IVA: , rappresentata e difesa, P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Alessandra Milio e dall'avv. Giuseppe Condipodero
Marchetta (con PEC indicate), elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della prima, sito in Capo d'Orlando (Me), Contrada San Gregorio n. 80, per procura conferita su atto separato dall'atto principale, allegato in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - Sede,
____________________
1 Oggetto: Reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Patti in data 30 novembre 2022 nella procedura iscritta al n. 2-1/2022 P. U. di rigetto della domanda di liquidazione giudiziale della DO. MI. Controparte_1
****************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per la reclamante: “riformare e/o revocare totalmente il decreto del Tribunale di Patti in composizione collegiale emesso il 30 novembre 2022 nella procedura n. 2-1/2022 P.U., comunicato ai difensori della ricorrente in data 1° dicembre 2022, con cui è stata rigettata
l'istanza per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale e conseguentemente: dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della società Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Capo
[...]
d'Orlando (ME), in Contrada Scafa n. 161, Codice Fiscale e Partita Iva;
- P.IVA_2
rimettere gli atti al Tribunale di Patti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma
3, del D. Lgs. n. 14/2019”.
Per la resistente: “si chiede che venga richiamato il C.T.U. al fine di fornire tutti i chiarimenti relativi al periodo 2023 e 2024 come da mandato che gli era stato assegnato dall'Ecc.ma Corte di Appello di Messina”.
Il P. G. ha apposto il visto.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 dicembre 2022 la in persona Parte_1
dell'amministratore e legale rappresentante p. t. (d'ora in avanti per brevità ), ha Pt_1
Contr proposto reclamo, nei confronti di I. avverso il decreto indicato Controparte_1 in oggetto con cui il Tribunale di Patti ha rigettato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di quest'ultima società da lei avanzata in data 2 agosto 2022, disponendo la restituzione dei titoli e dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 28 febbraio 2023 si è costituita la DO.
MI. in persona del legale rappresentante p. t. (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_1
Contr solo I.), resistendo al reclamo - di cui ha contestato i motivi - e chiedendone il rigetto;
in via istruttoria ha chiesto, se necessario, che fosse disposta c. t. u. al fine di acclarare lo stato di insolvenza.
Con vittoria di spese e compensi.
Il P. M. – sede ha apposto il visto.
All'udienza del 22 maggio 2023, già sostituito il Consigliere relatore, la causa è stata assunta in decisione.
2 Successivamente, con decreto presidenziale del 6 dicembre 2023, è stata disposta la surroga del
Consigliere relatore e, all'udienza dell'8 gennaio 2024, la Corte ha riservato la decisione.
Con ordinanza del 12 febbraio 2024 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, espletata la quale, all'udienza dell'8 luglio 2024 – svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c. -, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Con un unico motivo di reclamo, variamente articolato, la si duole della decisione Pt_1
Con di prime cure di rigetto della richiesta di liquidazione giudiziale della MI. da lei avanzata, che il Tribunale ha motivato sulla base della mancanza di prova dell'incapacità della società medesima di soddisfare regolarmente le obbligazioni, giusta la previsione dell'art. 2, lett. b), del
D. Lgs. n. 14/2019, ritenendo che la presenza di debiti e protesti non fosse di per sé sufficiente a dimostrarne l'insolvenza, tenuto conto che la cancelleria ha attestato che non ci sono procedimenti esecutivi in danno della società, né sono stati emessi contro la stessa decreti ingiuntivi esecutivi.
Obietta la reclamante che, in realtà, nel passato erano stati pronunciati tre decreti ingiuntivi ai danni della DO. MI., uno dal giudice civile e due dal giudice del lavoro, ciò confermando – a suo dire - la presenza di posizioni di debito “incagliato” che avrebbero hanno indotto altri creditori ad agire in giudizio contro la stessa.
Deduce poi che l'assenza di procedure esecutive sarebbe piuttosto dovuta al fatto che la debitrice non è titolare di beni mobili, immobili o crediti utilmente pignorabili, ragione per cui tra il 2019 ed il 2022 sono state presentate sei istanze di fallimento (giusta attestazione della cancelleria datata 3 agosto 2022, prodotta agli atti in primo grado), non sfociate nella relativa dichiarazione per la desistenza dei creditori istanti, i quali avrebbero accettato delle soluzioni transattive onde recuperare, anche solo in parte, i loro crediti.
Assume ancora che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto, allegato specificamente in ricorso, che già nel maggio 2022 essa aveva avanzato una prima istanza di fallimento per un credito complessivo di € 57.749,52 basato su fatture emesse tra il 2019 ed il 2021 e non contestato da controparte, risalente, quindi, a tre anni addietro, che sarebbe stato onorato dalla
DO. MI. solo in parte e solamente al fine di evitare la dichiarazione di fallimento.
Ed invero – aggiunge - dopo la transazione intervenuta nel giugno 2022, la società resistente era riuscita a pagare solo un acconto di € 10.000,00, versando la seconda rata (di pari importo) solo dopo che essa aveva fatto valere la clausola risolutiva della transazione medesima per non essere stato rispettato il termine di adempimento del 7 luglio 2022.
Sostiene che detti comportamenti della DO. MI. (compreso quello relativo alla copia dell'ordine di bonifico depositato in giudizio in prossimità dell'udienza del 15 settembre 2022, non eseguito
3 poi per mancanza di fondi nel conto corrente) sarebbero sintomatici della mancanza di liquidità necessaria per onorare anche solo una parte degli impegni assunti dalla DO. MI. nei suoi confronti, tale che, se davvero l'impegno transattivo fosse stato assunto (nel giugno 2022) con la consapevolezza di potervi adempiere, la debitrice avrebbe dovuto dimostrare di essere in grado, comunque, di pagare i 30.000 euro residui entro il termine pattuito del 7 ottobre 2022.
Il Tribunale, poi, a dire della reclamante, non avrebbe considerato né la segnalazione della cancelleria attestante le plurime istanze di fallimento avanzate nel passato ai danni della DO.
MI. (giusta documentazione in atti), né le altre circostanze documentalmente provate, e segnatamente che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, e l' hanno CP_5 dichiarato l'esistenza di un debito fiscale per totali € 251.870,24 e, rispettivamente, di pendenze debitorie per € 21.714,70 (a titolo di mancato versamento di contributi risalenti al giugno 2021
e proseguiti, quanto meno, fino al maggio 2022). Non avrebbe considerato neanche la dichiarazione con cui lo stesso amministratore della società ha attestato l'esistenza di debiti per
€ 971.111,23 (doc. 49 del fascicolo di parte di primo grado,) in un quadro in cui, peraltro, i bilanci della società medesima mostravano ricavi in diminuzione nel 2020 e nel 2021 e, soprattutto, il bilancio 2021 riportava debiti esigibili entro l'anno per € 761.220 a fronte di crediti a breve per € 452.229 e liquidità per € 8.666; segno di assenza di disponibilità liquide e/o di utilità facilmente liquidabili sufficienti a far fronte ai debiti correnti e, dunque, di insolvenza.
Si duole, poi, che il Tribunale ha valorizzato la relazione tecnica di parte depositata dalla società resistente, sostenendo che non era stata contestata dalla creditrice: obietta che detta relazione non è stata depositata dalla DO. MI. al momento della sua costituzione in giudizio, ma solo in data 14 settembre 2022, ossia il giorno prima dell'udienza del 15 settembre 2022; tale che essa non ha potuto prenderne visione, non essendo peraltro obbligata a consultare il fascicolo della causa, vieppiù in quanto la resistente si era già costituita in giudizio depositando i relativi documenti.
Assume che, anche qualora il deposito della relazione fosse stato autorizzato dal Giudice, sarebbe stato necessario, comunque, aprire il contraddittorio sulla stessa, concedendo alla parte ricorrente un termine per potervi replicare, in difetto del quale non le si potrebbe addebitare la mancata contestazione della relazione.
Senza tacere che, dopo l'assunzione in riserva della decisione, i propri difensori, per ragioni tecniche non chiarite, non hanno potuto avere accesso al fascicolo telematico (come spiegato nella parte narrativa del reclamo, cui qui si rimanda per brevità).
Aggiunge, peraltro, che non potrebbe nella specie validamente invocarsi il principio di “non contestazione” nemmeno sotto il profilo giuridico in quanto esso attiene unicamente a fatti, e non già ad aspetti valutativi quali sarebbero quelli contenuti nella relazione di parte, dove sono
4 stati espressi giudizi relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
In ogni caso – continua – dalla relazione stessa emergerebbe lo stato di insolvenza della società piuttosto che, come vorrebbe controparte, il buono stato della stessa: essa si riferirebbe, in realtà, al triennio 2018-2021, rimanendo fuori ogni considerazione sullo stato economico attuale della Con
MI., tale che, già solo per questo, non avrebbe potuto essere presa in considerazione per sostenere il rigetto dell'istanza di liquidazione giudiziale.
Richiama in proposito il contenuto dell'elaborato di parte, che viene riportato per stralcio alle pagg. 14- 17 del ricorso (cui qui si rimanda per economia espositiva), per significare che dal complessivo tenore del documento in parola si ricaverebbe che la società debitrice, alla data del luglio 2022, versava in una condizione di insolvenza: ed infatti dalla situazione aggiornata alla fine del mese di luglio 2022 emergerebbe che i debiti totali erano superiori a quelli registrati nell'intero esercizio 2021; lo stato attivo, per la sua genericità, non consentirebbe poi di ricostruire con esattezza il fondamento effettivo di ciascuna voce, non potendosi sapere se i crediti fossero effettivi, genuini e incassabili - primi fra tutti quelli asseritamente vantati verso l'erario -, né se i criteri utilizzati per valorizzare all'attivo i lavori in corso di esecuzione fossero in linea con i principi contabili.
Il bilancio in sostanza – continua la reclamante - sarebbe mantenuto in attivo da una voce ingente
(di oltre € 600.00) per oneri pluriennali su beni di terzi, ossia costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti e sono diversi dai beni immateriali e dall'avviamento - quali costi di impianto ed ampliamento e costi di sviluppo capitalizzati dall'impresa, senza che però la società avrebbe dato conto del soddisfacimento delle condizioni necessarie per provvedere alla capitalizzazione medesima -; di questi oneri, peraltro, non si farebbe menzione nella relazione di parte, trattandosi verosimilmente di importi da annotare fra i costi e non nell'attivo dello stato patrimoniale, che perciò risulterebbe nettamente sbilanciato, così come anche l'importo “tondo” di € 25.000,00 per fatture da emettere risulterebbe tutto da provare.
A ciò aggiunge la reclamante un ulteriore elemento che denoterebbe l'insolvenza della società debitrice, ossia gli eventi avvenuti nel novembre 2022, quando, con scrittura privata autenticata il 4 novembre 2022, è stata convenuta la risoluzione del contratto di affitto del ramo di azienda che la società stava esercitando in Patti, avente ad oggetto un villaggio turistico, così essendo venuta meno la capacità della stessa di produrre reddito e di soddisfare qualunque obbligazione;
inoltre, all'art. 2 dell'accordo è detto che la società proprietaria dell'azienda è creditrice nei confronti della DO. MI. della somma di € 221.113,95, per i quali erano stati emessi effetti cambiari non onorati e sulla scorta dei quali la creditrice aveva notificato un atto di precetto, opposto dalla società; situazione che non sarebbe stata definita con l'atto di risoluzione
5 anzidetto, ad ulteriore conferma – sostiene la reclamante – dell'ingravescente situazione debitoria della resistente.
In definitiva – conclude la reclamante – una serie di elementi emersi dagli atti dimostrerebbero lo stato di insolvenza di controparte, quali: - la presenza di debiti per circa un milione di euro, a fronte di una liquidità irrisoria e in assenza di altri beni facilmente liquidabili;
- una notevole esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e l'incapacità attuale di far fronte agli obblighi contributivi previdenziali, nonché di far fronte anche al solo debito verso essa deducente, risalente al periodo 2019 - 2021, pure a seguito della citata transazione con la quale ne era stata pattuita un'ulteriore dilazione;
- le modalità fraudolente con cui la società resistente avrebbe tentato di dissimulare, nel procedimento davanti al Tribunale di Patti, la propria impossibilità di adempiere anche solo una rata del proprio debito verso di lei;
- la sussistenza di numerosi protesti;
- la perdita della disponibilità dell'azienda attraverso cui svolgeva l'attività imprenditoriale e l'esistenza di un debito per oltre 200 mila euro nei confronti della concedente l'affitto; - una situazione finanziaria molto critica (con capitale circolante netto negativo nel
2021, in calo del 31,3% rispetto all'esercizio 2020; debiti verso fornitori cresciuti nel 2021 del
14,7% rispetto all'anno precedente;
indici di liquidità 2021 tutti negativi;
rapporto fra margine di tesoreria e margine di struttura definito “molto critico”; rapporti tra capitale circolante netto e margine di struttura e tra il primo ed il margine di tesoreria definiti “critici”; costi operativi del
2021 pari al 109,9% del fatturato;
incidenza dei costi operativi sui ricavi aumentata di 18,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente;
debiti commerciali sempre significativamente superiori ai crediti).
Elementi tutti – i predetti - che secondo la reclamante il Tribunale non avrebbe considerato e valutato complessivamente, in ragione dei quali si impone, a suo dire, la revoca del decreto di rigetto dell'istanza e la conseguente declaratoria della liquidazione giudiziale della DO. MI.
in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
Con vittoria di onorari e spese, per entrambi i gradi di giudizio.
Il reclamo merita accoglimento secondo quanto si dirà.
Occorre premettere in punto di diritto che, a norma dell'art. 121 del D. Lgs. n. 14/2019 (nel testo vigente ratione temporis), “
1. le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
La liquidazione giudiziale, com'è noto, è lo strumento introdotto dal citato decreto legislativo n.
14 del 12 gennaio 2019 (cd. “codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”, c. c. i. i., in attuazione della legge n. 155/2017) – entrato in vigore per la gran parte il 15 luglio 2022 – che
6 ha sostituito la procedura concorsuale del fallimento, con la precipua finalità di liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente al fine della successiva distribuzione (ove possibile) ai creditori, nel rispetto della graduazione dei rispettivi crediti.
Essa si applica agli imprenditori commerciali, con esclusione dell'“impresa minore” definita all'art. 2, lett. d), del decreto medesimo, e delle imprese agricole: il presupposto soggettivo è dato dal possesso congiunto dei requisiti di cui alla disposizione da ultimo detta, e cioè: 1) un attivo patrimoniale annuo superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore;
2) dei ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore a €
200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore a € 500.000,00.
A questo, che rappresenta il presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale, si affianca quello oggettivo, costituito dallo “stato di insolvenza”, il quale trova la sua definizione nello stesso decreto legislativo, all'art. 2, lett. b, quale “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Secondo l'interpretazione invalsa nella giurisprudenza prevalente e nella migliore letteratura in materia, la nozione di insolvenza riprende quella prevista per il fallimento dall'art. 5, comma 2,
R. D. 267/1942, consistendo nell'incapacità non transitoria del patrimonio del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, che non significa necessariamente che il passivo debba superare l'attivo, ma che consiste piuttosto in una condizione di irreversibile illiquidità del patrimonio con impossibilità di far fronte, con regolarità, alle scadenze attuali o anche più prossime e immediate.
L'attivo, infatti, può anche essere superiore al passivo, ma costituito da cespiti illiquidi di non agevole e non pregiudizievole alienazione al fine di soddisfare regolarmente le obbligazioni in scadenza.
Le forme attraverso le quali l'insolvenza può manifestarsi sono diverse e non costituite solamente dall'inadempimento: nel vigore della legge fallimentare al fine di individuare le forme di esteriorizzazione dell'insolvenza si ricorreva ai casi elencati all'art. 7 della stessa, le quali possono dirsi valevoli anche nel vigore del codice della crisi.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale e della migliore dottrina, anche il solo sbilancio patrimoniale fra attivo e passivo può considerarsi idoneo ad integrare gli estremi dell'insolvenza di cui all'art. 121 citato, richiedendosi che l'imprenditore disponga di crediti e risorse ulteriori, essendo il patrimonio integralmente destinato alla liquidazione per la previa soddisfazione dei creditori.
7 Fatta questa sintetica premessa in punto di diritto e venendo alla fattispecie in esame, rileva la
Corte che il Tribunale ha rigettato l'istanza di liquidazione giudiziale in ragione dell'insussistenza del predetto requisito oggettivo, evidenziando anzitutto che, sulla base dell'istruttoria svolta, non è emersa l'esistenza di procedimenti esecutivi a danno della società, né di decreti ingiuntivi esecutivi, e ritenendo che la presenza di debiti e di protesti di per sé non fosse sufficiente ai fini della prova dello stato d'insolvenza, che deve corrispondere – ha argomentato - ad una situazione dotata di un certo grado di stabilità da intendere come “uno stato d'impotenza economico - patrimoniale, idoneo a privare il soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi <>, ai propri debiti ” (ha richiamato a tal fine la pronuncia di Cass. civ., Sez. Un., n. 1997/2003).
Ha, inoltre, evidenziato che nella perizia di parte (redatta dal dr. ) Persona_1
prodotta dalla resistente, le cui risultanze non sono state contestate da controparte, è stata attestata una situazione economica e contabile della DO. MI. che ne esclude lo stato di insolvenza;
risultanze che il Tribunale ha ritenuto condivisibili dato che – ha osservato -, secondo quanto emerso dai bilanci, dalla documentazione fiscale prodotta, nonché attestato anche dall'indagine bancaria prodotta dalla stessa società ricorrente, la DO. MI. è risultata ancora attiva, con ricavi crescenti dal 2017 al 2021, sia pure in diminuzione negli anni 2020 e 2021 in considerazione del periodo della pandemia da Sars- Cov. 19.
Ne ha inferito che, in assenza di ulteriori elementi, non può ritenersi raggiunta la prova dello stato d'insolvenza della società debitrice.
Il convincimento del primo Giudice, anche alla luce dell'indagine peritale svolta nel presente grado, non può condividersi.
Mette conto ribadire, anzitutto, che il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale costituito dallo “stato di insolvenza” consiste e va inteso, come lo stesso Tribunale ha pure affermato, in una situazione di impotenza, strutturale e non meramente transitoria, a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Siffatta situazione deve essere desunta, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte
(sviluppatosi nel vigore della legge fallimentare, ma senz'altro valevole per la procedura in parola, secondo quanto si è esposto in premessa), non già e non solo dal rapporto tra attività e passività – che attiene ad un aspetto statico -, ma dall'impossibilità (sul piano dinamico) dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, tale che la stessa non è più in grado di soddisfare con regolarità e con mezzi normali le proprie obbligazioni, e ciò a causa del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (in
8 tal senso ex multis Cass. Civ. nn. 32280/2022; 26131/2022; 7087/2022; 29913/2018;
2830/2001).
In questa prospettiva esegetica l'assenza di procedure esecutive in danno del debitore, così come di titoli giudiziali esecutivi emessi a carico dello stesso, non può rilevare – come invece sembra avere ritenuto il Tribunale - in senso contrario alla configurazione dello stato di insolvenza, dal momento che i pignoramenti e/o i protesti, così come le azioni coattive di recupero dei crediti, non costituiscono parametro esclusivo del giudizio di dissesto, essendo piuttosto la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari e con regolarità le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, come si è detto (si vedano, tra le altre, Cass. Civ. n. 9856/2006;
6943/2004).
Quanto alle circostanze, valorizzate dal primo Giudice, che dalla relazione peritale di parte
(allegata dalla società resistente) sarebbe emersa una situazione contabile ed economica della stessa attestante l'esclusione del suo stato di insolvenza e che le risultanze dell'elaborato medesimo non siano state contestate da controparte, evidenzia la Corte anzitutto che, come è noto, la consulenza tecnica di parte costituisce mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. tra le tante Cass. Civ. nn. 19827/2023; 18881/2023;
10941/2023).
Vero è, d'altra parte, che il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante, ma per fare ciò efficacemente deve fornire adeguata motivazione di siffatta valutazione (tra le altre v. Cass. Civ. n. 3524/2023).
Nel caso di specie la motivazione si è basata unicamente sulla “non contestazione” di controparte e sul fatto, concisamente riportato nel decreto, che dalla restante documentazione acquisita agli atti la società resistente è risultata essere ancora attiva con ricavi crescenti dal 2017 al 2021, sebbene in diminuzione negli anni 2020 e 2021 per via del noto periodo pandemico.
Orbene, sulla “non contestazione” è appena il caso di evidenziare che, al di là del fatto che, come osservato dalla reclamante, l'elaborato in parola risulta prodotto in atti dalla resistente solo in data 14 settembre 2022, ossia il giorno prima dell'udienza in cui il Tribunale ha assunto la causa in riserva, senza che controparte abbia avuto modo di interloquire su di esso, è comunque pacifico in punto di diritto l'insegnamento del Giudice nomofilattico secondo il quale, in tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono al rango di fatto
9 giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice (v. Cass. Civ. n. 34450/2022).
Che, poi, dalla documentazione acquisita agli atti sia risultato che la società è attiva con ricavi crescenti dal 2017 al 2021, salva la diminuzione negli anni 2020 e 2021 (per via della situazione pandemica da COVID-19), non è affatto sufficiente, ad avviso della Corte, per escludere la ricorrenza dello stato di insolvenza nell'accezione peculiare di cui si è detto sopra, posto che in materia fallimentare (cui va assimilata la liquidazione giudiziale secondo quanto si è detto sopra) non può ritenersi decisiva, ai fini dell'esclusione dello stato di insolvenza, che ne costituisce il presupposto, la sussistenza, al momento della dichiarazione di fallimento, di un qualche utile, in quanto la capacità di svolgere l'attività di impresa con una prevalenza dei ricavi sui costi e di conseguire, quindi, un profitto, non esclude la sussistenza di esposizioni debitorie che detto profitto, tanto più se modesto, non sia in grado di ripianare (cfr. in tal senso Cass. Civ. n.
9464/2000).
L'accertamento dello stato di insolvenza implica, piuttosto, un'indagine ben più accurata, non limitata certamente ai soli “ricavi”, dato che molteplici sono le forme di esteriorizzazione dell'insolvenza, non circoscrivibili alla dimensione statica dell'inadempimento (di cui all'art. 5
L. F.), né alla incapienza del patrimonio dell'imprenditore, quanto piuttosto volte a significare, nella dovuta prospettiva dinamica, un'effettiva impotenza patrimoniale, definitiva e strutturale, che non consente all'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni assunte.
Siffatta indagine, che è mancata in prime cure, è stata condotta con accuratezza tecnica nel presente grado dall'Ausiliario all'uopo nominato, il quale ha proceduto anzitutto ad un'attenta analisi dei bilanci di esercizio degli anni 2019, 2020 e 2021 (allegati agli atti) - utile per conoscere i fenomeni economico-finanziari dell'azienda e, dunque, l'evoluzione dell'attività economica della stessa -, passando poi ad analizzare i flussi di cassa, al fine di comprendere i vari flussi della gestione;
ha, quindi, verificato la ricorrenza nel caso concreto di uno o più indicatori della “crisi” previsti dall'art. 13 del cit. D. Lgs. n. 14/2019 ed all'ulteriore determinazione mediante il ricorso all'indice di “LT”. Contr Secondo quanto si evidenzia nella relazione peritale in punto di fatto, la società I. ha gestito un villaggio turistico denominato “Nuovo Villaggio Controparte_1
Simenzaru”, sito in Patti, in virtù di un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con decorrenza dal 28 marzo 2017 sino al 27 marzo 2026, che, però, è stato risolto in data 4 novembre
2022 (giusta atto di risoluzione prodotto in giudizio); ne sono seguiti lo scioglimento e la liquidazione della società medesima, come da iscrizione, in data 6 febbraio 2023, nel registro delle imprese presso la C. C. I. A. A. di Messina.
10 Seguendo il quesito peritale [testualmente: “attraverso la disamina della documentazione presente in atti
e tenuto conto (anche) delle contrapposte posizioni delle parti, si accerti se all'epoca della domanda (agosto 2022)
e sino a tutt'oggi, sulla scorta degli elementi ricavabili dagli atti riguardo alla condizione economico-patrimoniale, alla sua esposizione debitoria della società DO. MI s. r. l. ed a quant'altro utile ai fini della demandata valutazione tecnico-fattuale, ricorresse (o meno) una condizione d'impossibilità della stessa di operare proficuamente nel mercato, tale da tradursi in una situazione di impotenza strutturale - e non solamente transitoria - a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito
necessarie allo svolgimento delle attività; il tutto al fine di verificare la sussistenza o meno (a partire dalla suddetta data e sino a tutt'oggi) dello <> come definito dal disposto dell'art. 2, lett. b, del D. Lgs. n.
14/2019 e s. m. i. (cfr. Cass. Civ. n. 32280/2022)”], il Consulente ha proceduto a verificare la capacità
(o meno) della DO. MI. di far fronte alle proprie obbligazioni in due diversi momenti temporali, ossia alla data dell'agosto 2022 ed a quella dell'ordinanza di assegnazione dell'incarico peritale
(primi mesi del 2024), partendo dalla considerazione – senz'altro corretta in punto di diritto – che, secondo il legislatore del codice della crisi di impresa e della insolvenza, l'insolvenza di cui all'art. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 14/2019 non può essere valutata separatamente dalla nozione di
“crisi” ex lett. a) dello stesso articolo 2 (definita quale “stato del debitore che rende probabile
l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”).
Tale che lo stato di insolvenza deve intendersi – ha sottolineato - quale situazione di inadempienza che deriva dall'esistenza di un disequilibrio economico-finanziario dell'area caratteristica, che mina il regolare adempimento delle obbligazioni contratte, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze imprenditoriali, prima fra tutte l'estinzione dei debiti.
Ha precisato, poi, il C. t. u. che i “flussi di cassa prospettici” di cui parla il legislatore nella suddetta lett. a) dell'art. 2 non si riferiscono a quelli del patrimonio aziendale, bensì ai flussi derivanti dell'esercizio dell'attività economica, rimarcando più in particolare che, secondo il dettato della riportata norma, la crisi dell'impresa si potrebbe verificare anche nel caso in cui lo stato attuale della gestione evidenzi un buon equilibrio economico e finanziario, quando, però, la previsione in prospettiva è che i flussi di cassa non consentiranno di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
Quello che il legislatore della crisi prende in considerazione - sottolinea l'Ausiliario tecnico – è, dunque, un concetto dinamico dell'attività economica del soggetto, che esula dal patrimonio aziendale e che fa riferimento, piuttosto, al futuro andamento dell'impresa, come si può ricavare agevolmente dai concetti di “flussi di cassa prospettici” di cui all'art. 2, lett. a), del codice della crisi, di “tempestiva rilevazione dello stato di crisi” di cui all'art. 3, di “sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi” prevista dall'art. 13.
11 In questa prospettiva normativa il Consulente tecnico ha testualmente affermato che “rilevare a consuntivo lo squilibrio economico-finanziario dai bilanci passati potrebbe rendere eccessivamente tardivo l'eventuale intervento. Per questo il legislatore porta a far assumere all'imprenditore uno stile di gestione concentrato sulle prospettive future, come tra l'altro suggerisce la dottrina delle scienze aziendali” (così a pag. 13 dell'elaborato peritale).
Strumento importante per la valutazione contabile dell'immediato futuro da parte dell'imprenditore è la simulazione dei futuri flussi di cassa, nella loro triplice accezione di flusso
“reddituale” (dato dalla differenza tra le entrate e le uscite monetarie), flusso “da investimenti”
(che si riferisce alle uscite per nuovi acquisti ed entrate per dismissioni di immobilizzazioni) e flusso “da finanziamenti” (dato dalla differenza tra entrate per nuovi finanziamenti e uscite per il loro rimborso oppure per distribuzione dei dividendi).
Ha evidenziato al riguardo il C. t. u. che in un'azienda in salute il flusso reddituale deve riuscire a coprire i flussi da investimento e quelli da finanziamenti, perché solo in tal modo le disponibilità liquide finali risulteranno incrementate rispetto ad inizio periodo, essendo necessario che, guardando ai flussi di cassa prospettici - quelli cioè previsti per i prossimi mesi, almeno sei, come indicato dal codice della crisi -, la gestione reddituale riesca a produrre un flusso di cassa positivo così da coprire interamente il flusso di cassa negativo della gestione dei finanziamenti.
Orbene, nel caso concreto, dalla disamina dei flussi anzidetti riguardanti gli anni dal 2020 al
2022 (giusta “rendiconto finanziario sintetico” riportato a pag. 15 della relazione) ha ricavato il
Consulente che, quanto al 2020 ed al 2021, il flusso prospettico della gestione reddituale della società è stato positivo, e ciò in quanto positivo è risultato quello della gestione finanziamenti, stante l'inesistenza di rimborso di rate di finanziamenti, di prestiti bancari, non avendo l'azienda contratto alcun debito di natura finanziaria.
In questo contesto – ha notato il C. t. u. – non è stato possibile valutare l'adeguatezza dei flussi di cassa a fronteggiare regolarmente le obbligazioni pianificate, data l'inesistenza di passività di natura finanziaria, puntualizzando tuttavia come all'inesistenza di mezzi forniti da terzi
(banche o terzi finanziatori) non corrisponda però una solidità patrimoniale, ossia una capacità dell'azienda di basare il finanziamento complessivo della gestione sul capitale proprio. Ed infatti, come si evince dall'indice di adeguatezza patrimoniale, la società presenta un indice costantemente dello 0,3, lontano dal valore ideale che deve essere pari a 1 o maggiore di 1 (si rimanda in particolare, per il rilevamento di tali indici, alle pagg. 19 e 20 della relazione).
Quanto poi all'anno 2022, ha evidenziato il C. t. u. che il rendiconto finanziario mostra un flusso di cassa al servizio del debito negativo, pari ad -€ 7467: tale risultato negativo rappresenta – ha
12 precisato l'Ausiliario - un sintomo dell'insolvenza di cui all'art. 2, lett. b), c. c. i. i. siccome significativo dell'incapacità della società di far fronte alle obbligazioni contratte.
Insolvenza che – ha ribadito l'Ausiliario - può ben manifestarsi anche davanti ad un patrimonio aziendale nel suo insieme capiente rispetto ai debiti sociali, trattandosi di uno stato di inadempienza che deriva dall'esistenza di un disequilibrio economico-finanziario secondo quanto si è specificato più in alto.
Passando, poi, a valutare gli indicatori della crisi ai sensi dell'art. 13 del codice della crisi, il C.
t. u. ha evidenziato che:
• quanto al D. S. C. R. (Debt Service Coverage Ratio) che indica la capacità di rimborso del debito, nel caso di specie non è disponibile data l'inesistenza di debiti verso banche e altri finanziatori terzi (come si è detto sopra);
• quanto all'indice di adeguatezza patrimoniale, dato dal rapporto patrimonio netto/debiti totali
- che tenuto conto della realtà italiana, caratterizzata da imprese abbondantemente sottocapitalizzate, si reputa accettabile quando si attesti ad un livello intorno a 0,3/0,4 – è risultato pari, nel caso di specie, per tutte e tre le annualità, allo 0,3, dunque, non ideale, ma sicuramente prossimo a quello ritenuto accettabile;
• l'indice di sostenibilità degli oneri finanziari, che misura la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che un'impresa è in grado di generare, non è stato possibile calcolarlo nel caso concreto non risultando iscritti a bilancio oneri finanziari;
• l'indice di ritorno liquido dell'attivo - che mette in luce in quale misura percentuale la gestione reddituale contribuisce, con l'autofinanziamento, a rendere liquidi gli asset dell'attivo di bilancio -, da intendersi come sintomo ulteriore di liquidità, nonché uno di quegli indicatori di allerta che possono segnalare la crisi di un'impresa, dovrebbe avere quale valore ideale quello compreso tra lo 0,3% e l'1,9%: nel caso concreto, come risulta dalla tabella riportata alla pag. 22 della relazione peritale, tale indice ha fatto registrare negli anni un valore di 9,7 nel 2019, 4,4 nell'anno 2020, 7,8 nel 2021 e 0,73 nel 2022, essendosi molto ridotto nell'anno 2022, sin quasi al limite di allerta;
• l'indice di indebitamento previdenziale ed assistenziale, dato dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo, costituisce uno degli indicatori di allerta previsto dall'articolo 13, comma 2, del codice della crisi, la cui soglia di varia da settore a settore;
esso mette in evidenza il debito che un'azienda ha nei confronti dello Stato, ovvero il mancato versamento dei tributi ad esso dovuto e che si sono accumulati nel tempo. Nel caso concreto il valore registrato per tutti gli anni presi in considerazione (pari al 16,2% nel 2019, al 15,3% nel 2020, al 19,6% nel 2021 ed al 24,5% nel 2022) è indicativo di una situazione di forte indebitamento verso l'erario e verso l' ; CP_5
13 • l'indice di liquidità rappresenta la capacità della società di far fronte alle uscite correnti attraverso le proprie entrate correnti;
esso, quando è uguale oppure superiore a “1”, indica una posizione ottimale dell'impresa, mentre quando ne è al di sotto significa che l'azienda si trova in stato di insolvibilità. Nel caso concreto è risultato pari a 0,81 nel 2019, a 0,75 nel
2020, a 0,70 nel 2021 e a 0,80 nel 2022: dunque sempre inferiore a 1, tale da denotare la
Con condizione di insolvibilità della MI.
Quanto poi all'analisi effettuata mediante l'indice di LT, il C. t. u., premesso che trattasi di una funzione lineare di variabili di calcolo, rappresentate da taluni indici di bilancio [ossia: capitale circolante/totale attivo: *0.717; utile netto/totale attivo: *0,847; ebit (risultato operativo)/totale attivo: *3,107; patrimonio netto contabile/totale debito: *0,420; ricavi/totale attivo: *0,988], in modo che, sostituendo il valore degli indici di un'impresa alle variabili della formula, si ottiene un punteggio (cd. score) che, se inferiore ad una certa soglia, indica che un'impresa ha un'elevata probabilità di fallire, ha rappresentato che secondo il modello di funzione elaborato nel 1993 per le imprese non-quotate, un punteggio (score) inferiore a 1,23 è associato a probabilità di fallimento e un punteggio superiore a 2,90 ad imprese sane, mentre i punteggi compresi tra le due soglie non consentono alcuna previsione.
Nel caso concreto tale punteggio è risultato pari a 1,5 nel 2019, a 0,4 nel 2020, a 0,9 nel 2021 e a 0,5 nel 2022, denotando perciò, per gli anni dal 2020 al 2022, che la situazione della società è tale da renderne possibile il fallimento.
In conclusione, l'Ausiliario tecnico ha riportato i risultati dell'andamento della gestione economico-finanziaria-patrimoniale della società al 31 dicembre 2022, ricavati dalla situazione esistente ad agosto 2022, come segue (testualmente pagg. 27 e 28 dell'elaborato):
- capitale circolante netto negativo pari ad euro -178.932;
- quoziente di liquidità pari a 0,71, inferiore al valore ideale di 1;
- margine di tesoreria negativo pari ad euro -254.432;
- indice di liquidità pari a 0,80, valore che indica che la società si trova in uno stato di insolvenza;
- margine di struttura negativo pari ad euro -244.942;
- quoziente di auto-copertura delle immobilizzazioni pari a 0,56, il quale deve assumere valori superiori a 1, mentre il valore ottenuto in tale realtà aziendale evidenzia una situazione di pericolo;
- margine di struttura globale negativo pari ad euro -178.932;
- indice di copertura delle immobilizzazioni pari a 0,69, il cui valore superiore a 1,50 indica una struttura equilibrata, mentre il valore ottenuto in tale contesto aziendale indica una situazione di grave squilibrio;
14 - indice di autonomia finanziaria pari a 0,25: il valore indica autonomia finanziaria quanto più si avvicina ad un valore pari a 1. Un indice inferiore a 0,33, come nel caso in esame, indica una autonomia finanziaria assai limitata e struttura finanziaria pesante;
- un leverage pari a 3,89. Il leverage è un indice che partendo dal valore di 1, espressione
puramente teorica di un capitale investito interamente finanziato dai mezzi propri, assume valori via via crescenti all'aumentare della dipendenza finanziaria da terzi;
- un ROE (vd. pag. 11 della relazione, n. d. r.) che nell'anno 2021 è stato pari ad 19,87%, risultato considerato abbastanza soddisfacente a cui però ha fatto seguito nel 2022 un indice assai lontano da quello ritenuto soddisfacente, pari all'1,18%;
- un ROI (vd. pag. 11 della relazione, n. d. r.) pari a 0,2% per l'anno 2022, molto basso, mantenendosi negli anni 2019-2020- 2021-2022 costantemente lontano dal risultato ritenuto buono, ovvero valori compresi fra l'8% e il 9%;
- un ROS (vd. pag. 12 della relazione, n. d. r.), pari per l'anno 2022 ad un valore negativo di-
0,2% e che negli anni precedenti ha mantenuto valori lontani da quelli ritenuti soddisfacenti”.
Taluni dei suddetti indici – ha chiarito il C. t. u. - sono rimasti invariati anche negli anni 2019 e
2020 (quest'ultimo ha risentito della contrazione dell'attività turistica a causa dell'emergenza
Covid-19) secondo quanto specificato nel corpo della relazione peritale;
d'altra parte – ha rilevato il Consulente - lo stesso Amministratore della società (nella persona di CP_2
) ha dichiarato l'esistenza di un totale di debiti pari ad € 971.111,23 al 31 luglio 2022.
[...]
I flussi di cassa prospettici nell'anno 2022 (di cui si è detto più sopra) hanno mostrato – rileva il
C. t. u. - un flusso della gestione reddituale corrente negativo, pari a -€ 106.350, ed un saldo negativo, ovvero flusso di cassa al servizio del debito, pari, come si è riportato più in alto, a -€
7.467; il rendiconto finanziario al 31 dicembre 2022 ha evidenziato un totale di disponibilità liquide di € 1.201, sebbene, come già esposto in sede di analisi dei flussi, questo sistema di valutazione in un simile contesto ambientale è tecnicamente poco rilevante, dato che la società presentava una posizione finanziaria nulla non risultando iscritti a bilancio tutte le voci che vi contribuiscono, e segnatamente “debiti v/banche a breve termine”, “mutui passivi”, “debiti verso soci per finanziamenti”, “altri debiti finanziari” e “debiti per leasing”.
Ha ribadito il C. t. u. come all'inesistenza di debiti di natura finanziaria non corrispondano, però, sufficienti risorse aziendali proprie, atte a coprire tutti gli investimenti in essere e tali da non rendere necessario l'indebitamento bancario, trattandosi di una società al limite minimo dell'adeguatezza dei mezzi propri, che, seppure accettabile nella realtà italiana di società
“sottocapitalizzate”, nondimeno si colloca in una situazione ben lontana dalla solidità patrimoniale.
15 Ha evidenziato in proposito, peraltro, che risulta in atti un'indagine bancaria dalla quale emerge una situazione di negatività dell'impresa; dalla visura dei protesti in atti si ricava, poi, l'esistenza di plurimi protesti a carico della società.
Vi è in atti, inoltre, un'istanza di definizione agevolata (“rottamazione quater”), nella quale sono inserite n. 51 cartelle di pagamento: ciò che denota l'esistenza di debiti verso l'erario e verso gli enti previdenziali e l'impossibilità di pagarli alle regolari scadenze, fermo restando che, come si
è detto, dall'analisi dell'indice di indebitamento previdenziale – tributario (che costituisce uno degli indicatori della crisi di cui si è detto sopra) sono emersi dei risultati costantemente non conformi, significativi di una situazione di forte indebitamento verso l'erario e verso l' . CP_5
Il Consulente ha poi fatto presente che il conto economico riclassificato a valore aggiunto per l'anno 2022 ha evidenziato un risultato operativo (“ebit”, earnings before interest and taxes) negativo, pari a -€ 26.087: tale misura è molto utilizzata – ha precisato l'Ausiliario - nel calcolo dei flussi di cassa per l'impresa ed anche come indicatore della redditività di un'impresa, aggiungendo testualmente che “con un EBIT negativo la società probabilmente assorbirà liquidità” (così a pag. 30 della relazione).
Richiamate le emergenze circa gli indicatori della crisi (sopra riportate in sintesi), il C. t. u. ha ribadito che anche l'analisi di LT si è attestata, per l'anno 2022, ad un valore pari allo
0,5, rappresentativo, come detto, della possibilità di fallimento.
Ha concluso, perciò, che, sulla scorta di tutta la superiore elaborazione, è emersa, alla data della domanda (agosto 2022), l'impossibilità della DO. MI. di operare proficuamente sul mercato avendo lo studio dei fenomeni economico-finanziari messo in evidenza un costante aumento dei debiti sociali, traducibile in una situazione di impotenza strutturale, e non solamente transitoria,
a soddisfare con regolarità e con mezzi normali le obbligazioni a causa del venir meno della liquidità e del credito necessari allo svolgimento dell'attività.
Tale che sussisteva, alla data dell'agosto 2022, lo “stato di insolvenza” secondo la definizione datane dall'art. 2, lett. b), del D. lgs. n.14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).
Quanto al periodo successivo, ossia alla data di fissazione del quesito peritale (primi mesi del
2024), ha fatto presente il C. t. u. che, come s'è accennato sopra, dall'iscrizione nel registro imprese presso la C. C. I. A. A. di Messina del 6 febbraio 2023 risulta che la DO. MI. si trova in stato scioglimento e liquidazione, non potendo perciò trovare Controparte_1
applicazione, in questo caso, la citata previsione dell'art. 2 del c. c. i. i., dato che l'attività della società è ora limitata alla liquidazione dell'attivo e quindi nessun flusso di cassa può avere la società al servizio del suo debito.
In siffatta evenienza – ha precisato il C. t. u. - la valutazione deve essere volta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed
16 integrale soddisfacimento dei creditori sociali, essendo richiesto che il patrimonio medesimo esprima un valore oggettivamente idoneo a soddisfare i debiti e non anche che l'imprenditore disponga di liquidità necessaria a soddisfare le proprie obbligazioni diversa da quella ricavabile dalla realizzazione dell'attivo. Ciò in quanto l'impresa in liquidazione non ha come obiettivo quello di restare sul mercato, ma solo di provvedere al soddisfacimento dei creditori, previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci.
Fatta questa premessa in linea di principio, l'Ausiliario tecnico ha evidenziato come dal bilancio societario al 30 novembre 2023 (depositato in atti dalla stessa società) sia emersa la seguente situazione patrimoniale:
• una perdita di esercizio di -€ 172.891;
• debiti per un ammontare di € 460.957;
• crediti v/clienti per € 277.223;
• disponibilità liquide per € 678;
• un patrimonio netto negativo di -€ 183.056, precisando anche che “il patrimonio netto negativo è una situazione che si verifica nel bilancio dell'azienda quando l'ammontare delle passività supera quello delle attività” e concludendo, perciò, che si è in presenza di un attivo non idoneo a soddisfare i debiti.
Gli accertamenti e le valutazioni peritali sin qui esposti, sono da ritenere, ad avviso della Corte, ampiamente condivisibili siccome risultati di un'indagine accuratamente condotta dall'Ausiliario tecnico mediante il ricorso ad una metodologia tecnico-contabile coerentemente illustrata nel dettaglio e molto convincente, anche perché confrontata di volta in volta, in maniera corretta, con i parametri normativi di riferimento, così come elaborati dal diritto vivente della giurisprudenza di legittimità; l'elaborato tecnico è risultato, inoltre, in tutto aderente ai criteri di verifica indicati nel mandato peritale sopra riportato testualmente.
Preme, peraltro, evidenziare che solamente parte ricorrente in primo grado (odierna reclamante) ha formulato osservazioni alla c. t. u., a seguito dell'invio della bozza, mentre nulla ha rilevato
(nella predetta occasione) la società resistente, cui la bozza medesima risulta inviata ritualmente il 23 maggio 2024, come notato dallo stesso Consulente d'ufficio.
Costui – va detto - ha risposto puntualmente alle osservazioni del C. t. di parte ricorrente che hanno riguardato anzitutto i flussi di cassa prodotti dalla Parte_1
DO. MI., relativamente ai quali l'Ausiliario si è riportato alla parte della relazione dedicata proprio all'analisi per flussi (sopra riportata in sintesi) e alle valutazioni finali riepilogative della situazione economico-finanziaria-patrimoniale della società.
17 Ha poi chiarito che, come giustamente evidenziato dal C. t. di parte, nel rendiconto finanziario
2022 è indicato un incremento dei debiti v/banche pari a € 23.167, senza che risulti indicato alcun onere finanziario nel conto economico, tale che ne deriverebbe una non completa rispondenza fra i dati in bilancio e il rendiconto finanziario.
Siffatta segnalata anomalia – non nuova per l'Ausiliario, avendola egli individuata anche per l'anno 2021 - non ha comunque compromesso la sua attività valutativa, in quanto, ha chiarito il
C. t. u., essendosi attenuto ai dati presenti in bilancio, non potendo fare diversamente, nonché ad altra documentazione in atti, è comunque pervenuto alle formulate conclusioni (rispondenti al quesito peritale).
Sull'osservazione che ha riguardato la svalutazione dei crediti della società – la quale, a dire del
C. t. di parte, sarebbe nata dalla messa in liquidazione della società -, l'Ausiliario ha concordato con l'ipotesi avanzata dal predetto, non escludendo che i crediti della società potranno subire svalutazioni, data l'eventualità che possano essere avanzate richieste (frequenti in stato di liquidazione) di sconti e di riduzioni da parte dei debitori;
ed invero – ha chiosato - nella fase di liquidazione della società, l'interesse dei soci non è più quello dell'esercizio della gestione a scopo di lucro ma quello della monetizzazione, nel minor tempo possibile, del loro investimento, tutelando anche gli interessi dei creditori, verificandosi perciò una trasformazione sul piano economico del capitale investito nell'impresa, che non è più uno strumento di produzione del reddito, bensì un coacervo di beni destinato alla conversione in denaro liquido, al pagamento dei creditori e alla ripartizione ai soci dell'attivo netto residuo.
Ha ribadito, in definitiva, quanto al periodo successivo allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della società, che, in virtù di ciò che è già stato illustrato nell'elaborato peritale
(pagg. 30-31), l'attivo della DO. MI. è insufficiente a far fronte al suo Controparte_1
passivo.
Nel quadro istruttorio emerso anche e soprattutto all'esito dell'accertamento peritale svolto con perizia ed accuratezza dal C. t. u., pure in risposta alle osservazioni alla bozza formulate dalla parte ricorrente, senza che alcuna contestazione sia pervenuta, invece, da parte resistente, non può che ritenersi pienamente condivisibile, sul piano giuridico e fattuale, il giudizio tecnico- contabile espresso dall'Ausiliario, che depone nel senso che sia alla data della domanda giudiziale (agosto 2022), che a quella dell'accertamento tecnico medesimo (primo semestre
Contr 2024), la società I. versava in quello “stato d'insolvenza” che, Controparte_1
secondo il combinato disposto degli artt. 121 e 2, lett. b), del D. Lgs. n. 14/2019 (e s. m. i.), costituisce presupposto oggettivo, necessario e sufficiente, per l'apertura della liquidazione giudiziale.
18 D'altra parte, la circostanza comprovata che già nel 2021 la società aveva accumulato un debito di ammontare non modesto (pari a € 57.749,52) nei confronti della quale Pt_1
corrispettivo dovuto a fronte di fornitura di energia elettrica erogata nel predetto villaggio turistico a partire dal 2019, ed il fatto, conclamato, che nemmeno è stata in grado di onorare l'impegno transattivo dell'8 giugno 2022 assunto ratealmente nei confronti della creditrice - che aveva presentato una prima istanza di fallimento - di versare la somma totale di € 50.000, di cui
€ 10.000 entro il 9 giugno 2022 ed il resto in quattro rate con altrettante scadenze mensili a partire dal 7 luglio 2022, avendo corrisposto solo la prima rata pagato solo del 7 agosto 2022, Con sono ampiamente indicativi della situazione di insolvibilità in cui versava già all'epoca la
MI..
Senza tacere della documentata esistenza di n. 51 cartelle di pagamento (anche risalenti nel tempo, a partire dal 2013 e sino al 2022), in relazione alle quali risulta presentata istanza di adesione alla definizione agevolata ex lege 197/2022 (art. 1, commi da 231 a 252), la quale depone evidentemente a supporto dell'accertata incapacità della società, perdurante e risalente nel tempo, di far fronte alle proprie obbligazioni, assunte anche verso l'erario, con regolarità e con mezzi normali.
È appena il caso di evidenziare, in ultimo, che destituiti di fondatezza nel merito sono i rilievi di parte reclamata formulati avverso l'accertamento peritale nelle note di trattazione scritta depositate il 7 luglio 2024, secondo cui (si ripota testualmente): “il perito verifica solo i documenti fino al 31/12/2022 e quindi consegna tutta una serie di dati che nulla servono ai fini della disamina in quanto si riferiscono agli anni precedenti la domanda (il giudice non ha chiesto questo) e nessun dato viene analizzato relativamente agli anni 2023 e 2024. La società
Contr dal febbraio 2023 è in stato di liquidazione e la perizia non tiene Controparte_6
conto di questo stato giuridico nel quale ci si limita a incassare attivo e pagare passivo con la conseguenza che nel frattempo la maggioranza dei debiti sono stati pagati. Il perito nessun documento richiede e/o acquisisce per gli anni del 2023 e del 2024, periodo nel quale numerose transazioni a saldo e stralcio hanno completamente modificato la situazione contabile della società DO. MI. . Controparte_1
Come si è illustrato sopra, invero, il C. t. u. ha svolto la propria valutazione con riferimento a due momenti temporali, secondo il quesito peritale, ossia alla data dell'agosto 2022 ed a quella della prima parte dell'anno 2024; nel fare ciò ha preso in considerazione sia la documentazione relativa agli anni antecedenti il 2022 ed al 2022 stesso, che quella successiva [quali in particolare il bilancio di esercizio al 31 novembre 2023, l'istanza di agevolazione anticipata (cd.
“rottamazione quater”) e la visura storica DO. MI. del 19 maggio 2023], diversamente da quanto ha dedotto la resistente.
19 Non risponde all'oggettività poi l'assunto secondo il quale il C. t. u. non avrebbe tenuto conto dello stato di liquidazione in cui si trova la società dal febbraio 2023, dato che, al contrario, come s'è riportato nel dettaglio più sopra, l'Ausiliario tecnico ha dedicato un'apposita parte della propria relazione a tale circostanza, per la quale è sufficiente qui rimandare alle pagg. 30 e 31, nonché alla pag. 32 (in risposta alle osservazioni del C. t. di parte ricorrente) della stessa, il cui contenuto è stato esposto più in alto in sede di disamina delle risultanze dell'accertamento peritale medesimo.
Discende da tutto quanto sopra che, a norma del combinato disposto degli artt. 121 e 50, comma
5, del D. Lgs. n. 14/2019 (e s. m. i.), in accoglimento del reclamo ed in riforma del decreto reclamato, deve dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale della DO. MI. Controparte_1
[.
in persona del legale rappresentante p. t..
Ne ricorre, infatti, come si è argomentato sin qui, il presupposto oggettivo dello “stato di insolvenza”, mentre, sotto il profilo soggettivo, non risulta allegato, né a fortiori dimostrato, da parte della società medesima – che è sicuramente riconducibile, stando a tutti i documenti acquisiti in atti, alla categoria degli “imprenditori commerciali” –, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del ridetto decreto.
Non risulta, peraltro, contestato – e lo dichiara lo stesso Amministratore della società (vd. dichiarazione in atti del 6 settembre 2022 – che alla data del 31 luglio 2022 i debiti della stessa ammontavano a complessivi € 971.111,23; tale che, a tacere del resto, manca senz'altro il requisito di cui all'art. 2, lett. d), n. 3, del c. c. i. i., dovendosi perciò escludere in radice la ricorrenza del “possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)” prescritto dalla prima parte del citato art. 121 c. c. i. i..
Va, in conclusione, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società DO. MI.
in persona del legale rappresentante p. t., e, per l'effetto, gli atti vanno Controparte_1 rimessi al Tribunale di Patti a norma del comma 5 dell'art. 50 D. Lgs. n. 14/2019 (e s. m. i.).
La presente sentenza ed il decreto del Tribunale vanno iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale a mente del predetto art. 50, comma 5, ultima parte.
La riforma della pronuncia di primo grado determina la caducazione anche del capo relativo alle spese dello stesso a norma dell'art. 336, comma 1, c. p. c., dovendo conseguentemente la Corte provvedervi, unitamente a quelle del presente grado, secondo una regolazione da effettuare sulla base della valutazione globale della contesa avuto riguardo al suo esito finale, il quale, nel caso di specie, ha visto totalmente soccombente la DO. MI. Controparte_1
20 Essa va pertanto condannata al rimborso delle spese di entrambi i gradi, che si liquidano tenendo conto che, come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 10-sexies, del D.M. n. 55/14 (nel testo modificato dal D. M. n. 147/22, qui applicabile ratione temporis): “nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del
Tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12”, e che il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c. p. c., non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile - non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c. p. c. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, stante che l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (così
Cass. Civ. n. 1346/2013; S. U. n. 16300/2007) - e di “complessità bassa”, in ragione dell'entità non particolarmente complessa delle questioni trattate, nonché applicando i valori tariffari minimi per la stessa ragione anzidetta.
In virtù di tutti i suddetti parametri e criteri le spettanze si determinano, a titolo di onorario, quanto al primo grado, nella misura di complessivi € 3.809, di cui € 851 per la fase di studio della controversia, € 602, per la fase introduttiva, € 903, per la fase istruttoria (stante la produzione documentale) e € 1.453 per la fase decisionale e, quanto al secondo grado, in complessivi € 4.996, di cui € 1.029 per la fase di studio della controversia, € 709 per la fase introduttiva, € 1.523 per la fase istruttoria (stante l'espletamento della c. t. u. e la produzione documentale) e € 1.735 per la fase decisionale -, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso del c. u.
e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a CPA ed IVA (ove dovuta).
Le spese della c. t. u. svolta nel presente grado, separatamente liquidate con decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente (ferma restando, comunque, la solidarietà della relativa obbligazione di ciascuna delle parti nei rapporti esterni col C. t. u.).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, sul reclamo proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1
Contr p. t., con ricorso depositato il 30 dicembre 2022, nei confronti di I. Controparte_1
in persona del legale rappresentante p. t., avverso il decreto emesso dal Tribunale di Patti
[...]
in data 30 novembre 2022 nella procedura iscritta al n. 2-1/2022 P. U., con l'intervento del P.
M. – sede, così provvede: visto l'art. 50, comma 5, D. Lgs. n. 14/2019 (e s. m. i.),
21 Contr
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società
MI. in persona del legale rappresentante p. t., con sede in Capo Controparte_1
d'Orlando (ME), C.da Scafa n. 161, c. f. e P. IVA: ; P.IVA_2
- rimette gli atti al Tribunale di Patti affinché lo stesso adotti, con decreto, i provvedimenti di sua competenza, a mente dell'art. 49, comma 3, D. Lgs. n. 14/2019 (e s. m. i.);
- dispone che la presente sentenza, unitamente al decreto del Tribunale di cui sopra, siano iscritti nel registro delle imprese, su richiesta del cancelliere del Tribunale;
- condanna la società resistente al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore di controparte, liquidate a titolo di onorario, quanto al primo grado, in complessivi € 3.809 e, quanto al secondo grado, in complessivi € 4.996 (come in parte motiva rispettivamente ripartiti), oltre, per entrambi i gradi, al rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a CPA ed IVA (ove dovuta), ponendo definitivamente a carico di parte resistente le spese di c. t. u. come liquidate con separato decreto in atti (ferma restando, comunque, la solidarietà della relativa obbligazione di ciascuna delle parti nei rapporti esterni col C. t. u.)..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
22
I Sezione Civile
^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 50, comma 2, D. Lgs. n. 14/2019, iscritto al n. 1637/2022 R.
V. G., vertente tra in persona dell'amministratore e legale rappresentante Parte_1
, con sede legale a Padova, c. f. e P. IVA: , rappresentata e difesa, Parte_2 P.IVA_1
per procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente unitamente al ricorso per liquidazione giudiziale del 3 maggio 2022, dall'avv. Andrea Minozzi e dall'avv. Nicola
Cavaliere (con PEC indicate), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova, via G.A.
Longhin n. 11,
RECLAMANTE contro
in persona del legale rappresentante p. t. , Controparte_1 Controparte_2 con sede in Capo d'Orlando, c. f. e P. IVA: , rappresentata e difesa, P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Alessandra Milio e dall'avv. Giuseppe Condipodero
Marchetta (con PEC indicate), elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della prima, sito in Capo d'Orlando (Me), Contrada San Gregorio n. 80, per procura conferita su atto separato dall'atto principale, allegato in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - Sede,
____________________
1 Oggetto: Reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Patti in data 30 novembre 2022 nella procedura iscritta al n. 2-1/2022 P. U. di rigetto della domanda di liquidazione giudiziale della DO. MI. Controparte_1
****************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per la reclamante: “riformare e/o revocare totalmente il decreto del Tribunale di Patti in composizione collegiale emesso il 30 novembre 2022 nella procedura n. 2-1/2022 P.U., comunicato ai difensori della ricorrente in data 1° dicembre 2022, con cui è stata rigettata
l'istanza per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale e conseguentemente: dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della società Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Capo
[...]
d'Orlando (ME), in Contrada Scafa n. 161, Codice Fiscale e Partita Iva;
- P.IVA_2
rimettere gli atti al Tribunale di Patti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma
3, del D. Lgs. n. 14/2019”.
Per la resistente: “si chiede che venga richiamato il C.T.U. al fine di fornire tutti i chiarimenti relativi al periodo 2023 e 2024 come da mandato che gli era stato assegnato dall'Ecc.ma Corte di Appello di Messina”.
Il P. G. ha apposto il visto.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 dicembre 2022 la in persona Parte_1
dell'amministratore e legale rappresentante p. t. (d'ora in avanti per brevità ), ha Pt_1
Contr proposto reclamo, nei confronti di I. avverso il decreto indicato Controparte_1 in oggetto con cui il Tribunale di Patti ha rigettato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di quest'ultima società da lei avanzata in data 2 agosto 2022, disponendo la restituzione dei titoli e dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 28 febbraio 2023 si è costituita la DO.
MI. in persona del legale rappresentante p. t. (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_1
Contr solo I.), resistendo al reclamo - di cui ha contestato i motivi - e chiedendone il rigetto;
in via istruttoria ha chiesto, se necessario, che fosse disposta c. t. u. al fine di acclarare lo stato di insolvenza.
Con vittoria di spese e compensi.
Il P. M. – sede ha apposto il visto.
All'udienza del 22 maggio 2023, già sostituito il Consigliere relatore, la causa è stata assunta in decisione.
2 Successivamente, con decreto presidenziale del 6 dicembre 2023, è stata disposta la surroga del
Consigliere relatore e, all'udienza dell'8 gennaio 2024, la Corte ha riservato la decisione.
Con ordinanza del 12 febbraio 2024 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, espletata la quale, all'udienza dell'8 luglio 2024 – svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c. -, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Con un unico motivo di reclamo, variamente articolato, la si duole della decisione Pt_1
Con di prime cure di rigetto della richiesta di liquidazione giudiziale della MI. da lei avanzata, che il Tribunale ha motivato sulla base della mancanza di prova dell'incapacità della società medesima di soddisfare regolarmente le obbligazioni, giusta la previsione dell'art. 2, lett. b), del
D. Lgs. n. 14/2019, ritenendo che la presenza di debiti e protesti non fosse di per sé sufficiente a dimostrarne l'insolvenza, tenuto conto che la cancelleria ha attestato che non ci sono procedimenti esecutivi in danno della società, né sono stati emessi contro la stessa decreti ingiuntivi esecutivi.
Obietta la reclamante che, in realtà, nel passato erano stati pronunciati tre decreti ingiuntivi ai danni della DO. MI., uno dal giudice civile e due dal giudice del lavoro, ciò confermando – a suo dire - la presenza di posizioni di debito “incagliato” che avrebbero hanno indotto altri creditori ad agire in giudizio contro la stessa.
Deduce poi che l'assenza di procedure esecutive sarebbe piuttosto dovuta al fatto che la debitrice non è titolare di beni mobili, immobili o crediti utilmente pignorabili, ragione per cui tra il 2019 ed il 2022 sono state presentate sei istanze di fallimento (giusta attestazione della cancelleria datata 3 agosto 2022, prodotta agli atti in primo grado), non sfociate nella relativa dichiarazione per la desistenza dei creditori istanti, i quali avrebbero accettato delle soluzioni transattive onde recuperare, anche solo in parte, i loro crediti.
Assume ancora che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto, allegato specificamente in ricorso, che già nel maggio 2022 essa aveva avanzato una prima istanza di fallimento per un credito complessivo di € 57.749,52 basato su fatture emesse tra il 2019 ed il 2021 e non contestato da controparte, risalente, quindi, a tre anni addietro, che sarebbe stato onorato dalla
DO. MI. solo in parte e solamente al fine di evitare la dichiarazione di fallimento.
Ed invero – aggiunge - dopo la transazione intervenuta nel giugno 2022, la società resistente era riuscita a pagare solo un acconto di € 10.000,00, versando la seconda rata (di pari importo) solo dopo che essa aveva fatto valere la clausola risolutiva della transazione medesima per non essere stato rispettato il termine di adempimento del 7 luglio 2022.
Sostiene che detti comportamenti della DO. MI. (compreso quello relativo alla copia dell'ordine di bonifico depositato in giudizio in prossimità dell'udienza del 15 settembre 2022, non eseguito
3 poi per mancanza di fondi nel conto corrente) sarebbero sintomatici della mancanza di liquidità necessaria per onorare anche solo una parte degli impegni assunti dalla DO. MI. nei suoi confronti, tale che, se davvero l'impegno transattivo fosse stato assunto (nel giugno 2022) con la consapevolezza di potervi adempiere, la debitrice avrebbe dovuto dimostrare di essere in grado, comunque, di pagare i 30.000 euro residui entro il termine pattuito del 7 ottobre 2022.
Il Tribunale, poi, a dire della reclamante, non avrebbe considerato né la segnalazione della cancelleria attestante le plurime istanze di fallimento avanzate nel passato ai danni della DO.
MI. (giusta documentazione in atti), né le altre circostanze documentalmente provate, e segnatamente che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, e l' hanno CP_5 dichiarato l'esistenza di un debito fiscale per totali € 251.870,24 e, rispettivamente, di pendenze debitorie per € 21.714,70 (a titolo di mancato versamento di contributi risalenti al giugno 2021
e proseguiti, quanto meno, fino al maggio 2022). Non avrebbe considerato neanche la dichiarazione con cui lo stesso amministratore della società ha attestato l'esistenza di debiti per
€ 971.111,23 (doc. 49 del fascicolo di parte di primo grado,) in un quadro in cui, peraltro, i bilanci della società medesima mostravano ricavi in diminuzione nel 2020 e nel 2021 e, soprattutto, il bilancio 2021 riportava debiti esigibili entro l'anno per € 761.220 a fronte di crediti a breve per € 452.229 e liquidità per € 8.666; segno di assenza di disponibilità liquide e/o di utilità facilmente liquidabili sufficienti a far fronte ai debiti correnti e, dunque, di insolvenza.
Si duole, poi, che il Tribunale ha valorizzato la relazione tecnica di parte depositata dalla società resistente, sostenendo che non era stata contestata dalla creditrice: obietta che detta relazione non è stata depositata dalla DO. MI. al momento della sua costituzione in giudizio, ma solo in data 14 settembre 2022, ossia il giorno prima dell'udienza del 15 settembre 2022; tale che essa non ha potuto prenderne visione, non essendo peraltro obbligata a consultare il fascicolo della causa, vieppiù in quanto la resistente si era già costituita in giudizio depositando i relativi documenti.
Assume che, anche qualora il deposito della relazione fosse stato autorizzato dal Giudice, sarebbe stato necessario, comunque, aprire il contraddittorio sulla stessa, concedendo alla parte ricorrente un termine per potervi replicare, in difetto del quale non le si potrebbe addebitare la mancata contestazione della relazione.
Senza tacere che, dopo l'assunzione in riserva della decisione, i propri difensori, per ragioni tecniche non chiarite, non hanno potuto avere accesso al fascicolo telematico (come spiegato nella parte narrativa del reclamo, cui qui si rimanda per brevità).
Aggiunge, peraltro, che non potrebbe nella specie validamente invocarsi il principio di “non contestazione” nemmeno sotto il profilo giuridico in quanto esso attiene unicamente a fatti, e non già ad aspetti valutativi quali sarebbero quelli contenuti nella relazione di parte, dove sono
4 stati espressi giudizi relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
In ogni caso – continua – dalla relazione stessa emergerebbe lo stato di insolvenza della società piuttosto che, come vorrebbe controparte, il buono stato della stessa: essa si riferirebbe, in realtà, al triennio 2018-2021, rimanendo fuori ogni considerazione sullo stato economico attuale della Con
MI., tale che, già solo per questo, non avrebbe potuto essere presa in considerazione per sostenere il rigetto dell'istanza di liquidazione giudiziale.
Richiama in proposito il contenuto dell'elaborato di parte, che viene riportato per stralcio alle pagg. 14- 17 del ricorso (cui qui si rimanda per economia espositiva), per significare che dal complessivo tenore del documento in parola si ricaverebbe che la società debitrice, alla data del luglio 2022, versava in una condizione di insolvenza: ed infatti dalla situazione aggiornata alla fine del mese di luglio 2022 emergerebbe che i debiti totali erano superiori a quelli registrati nell'intero esercizio 2021; lo stato attivo, per la sua genericità, non consentirebbe poi di ricostruire con esattezza il fondamento effettivo di ciascuna voce, non potendosi sapere se i crediti fossero effettivi, genuini e incassabili - primi fra tutti quelli asseritamente vantati verso l'erario -, né se i criteri utilizzati per valorizzare all'attivo i lavori in corso di esecuzione fossero in linea con i principi contabili.
Il bilancio in sostanza – continua la reclamante - sarebbe mantenuto in attivo da una voce ingente
(di oltre € 600.00) per oneri pluriennali su beni di terzi, ossia costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti e sono diversi dai beni immateriali e dall'avviamento - quali costi di impianto ed ampliamento e costi di sviluppo capitalizzati dall'impresa, senza che però la società avrebbe dato conto del soddisfacimento delle condizioni necessarie per provvedere alla capitalizzazione medesima -; di questi oneri, peraltro, non si farebbe menzione nella relazione di parte, trattandosi verosimilmente di importi da annotare fra i costi e non nell'attivo dello stato patrimoniale, che perciò risulterebbe nettamente sbilanciato, così come anche l'importo “tondo” di € 25.000,00 per fatture da emettere risulterebbe tutto da provare.
A ciò aggiunge la reclamante un ulteriore elemento che denoterebbe l'insolvenza della società debitrice, ossia gli eventi avvenuti nel novembre 2022, quando, con scrittura privata autenticata il 4 novembre 2022, è stata convenuta la risoluzione del contratto di affitto del ramo di azienda che la società stava esercitando in Patti, avente ad oggetto un villaggio turistico, così essendo venuta meno la capacità della stessa di produrre reddito e di soddisfare qualunque obbligazione;
inoltre, all'art. 2 dell'accordo è detto che la società proprietaria dell'azienda è creditrice nei confronti della DO. MI. della somma di € 221.113,95, per i quali erano stati emessi effetti cambiari non onorati e sulla scorta dei quali la creditrice aveva notificato un atto di precetto, opposto dalla società; situazione che non sarebbe stata definita con l'atto di risoluzione
5 anzidetto, ad ulteriore conferma – sostiene la reclamante – dell'ingravescente situazione debitoria della resistente.
In definitiva – conclude la reclamante – una serie di elementi emersi dagli atti dimostrerebbero lo stato di insolvenza di controparte, quali: - la presenza di debiti per circa un milione di euro, a fronte di una liquidità irrisoria e in assenza di altri beni facilmente liquidabili;
- una notevole esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e l'incapacità attuale di far fronte agli obblighi contributivi previdenziali, nonché di far fronte anche al solo debito verso essa deducente, risalente al periodo 2019 - 2021, pure a seguito della citata transazione con la quale ne era stata pattuita un'ulteriore dilazione;
- le modalità fraudolente con cui la società resistente avrebbe tentato di dissimulare, nel procedimento davanti al Tribunale di Patti, la propria impossibilità di adempiere anche solo una rata del proprio debito verso di lei;
- la sussistenza di numerosi protesti;
- la perdita della disponibilità dell'azienda attraverso cui svolgeva l'attività imprenditoriale e l'esistenza di un debito per oltre 200 mila euro nei confronti della concedente l'affitto; - una situazione finanziaria molto critica (con capitale circolante netto negativo nel
2021, in calo del 31,3% rispetto all'esercizio 2020; debiti verso fornitori cresciuti nel 2021 del
14,7% rispetto all'anno precedente;
indici di liquidità 2021 tutti negativi;
rapporto fra margine di tesoreria e margine di struttura definito “molto critico”; rapporti tra capitale circolante netto e margine di struttura e tra il primo ed il margine di tesoreria definiti “critici”; costi operativi del
2021 pari al 109,9% del fatturato;
incidenza dei costi operativi sui ricavi aumentata di 18,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente;
debiti commerciali sempre significativamente superiori ai crediti).
Elementi tutti – i predetti - che secondo la reclamante il Tribunale non avrebbe considerato e valutato complessivamente, in ragione dei quali si impone, a suo dire, la revoca del decreto di rigetto dell'istanza e la conseguente declaratoria della liquidazione giudiziale della DO. MI.
in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
Con vittoria di onorari e spese, per entrambi i gradi di giudizio.
Il reclamo merita accoglimento secondo quanto si dirà.
Occorre premettere in punto di diritto che, a norma dell'art. 121 del D. Lgs. n. 14/2019 (nel testo vigente ratione temporis), “
1. le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
La liquidazione giudiziale, com'è noto, è lo strumento introdotto dal citato decreto legislativo n.
14 del 12 gennaio 2019 (cd. “codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”, c. c. i. i., in attuazione della legge n. 155/2017) – entrato in vigore per la gran parte il 15 luglio 2022 – che
6 ha sostituito la procedura concorsuale del fallimento, con la precipua finalità di liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente al fine della successiva distribuzione (ove possibile) ai creditori, nel rispetto della graduazione dei rispettivi crediti.
Essa si applica agli imprenditori commerciali, con esclusione dell'“impresa minore” definita all'art. 2, lett. d), del decreto medesimo, e delle imprese agricole: il presupposto soggettivo è dato dal possesso congiunto dei requisiti di cui alla disposizione da ultimo detta, e cioè: 1) un attivo patrimoniale annuo superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore;
2) dei ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore a €
200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore a € 500.000,00.
A questo, che rappresenta il presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale, si affianca quello oggettivo, costituito dallo “stato di insolvenza”, il quale trova la sua definizione nello stesso decreto legislativo, all'art. 2, lett. b, quale “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Secondo l'interpretazione invalsa nella giurisprudenza prevalente e nella migliore letteratura in materia, la nozione di insolvenza riprende quella prevista per il fallimento dall'art. 5, comma 2,
R. D. 267/1942, consistendo nell'incapacità non transitoria del patrimonio del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, che non significa necessariamente che il passivo debba superare l'attivo, ma che consiste piuttosto in una condizione di irreversibile illiquidità del patrimonio con impossibilità di far fronte, con regolarità, alle scadenze attuali o anche più prossime e immediate.
L'attivo, infatti, può anche essere superiore al passivo, ma costituito da cespiti illiquidi di non agevole e non pregiudizievole alienazione al fine di soddisfare regolarmente le obbligazioni in scadenza.
Le forme attraverso le quali l'insolvenza può manifestarsi sono diverse e non costituite solamente dall'inadempimento: nel vigore della legge fallimentare al fine di individuare le forme di esteriorizzazione dell'insolvenza si ricorreva ai casi elencati all'art. 7 della stessa, le quali possono dirsi valevoli anche nel vigore del codice della crisi.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale e della migliore dottrina, anche il solo sbilancio patrimoniale fra attivo e passivo può considerarsi idoneo ad integrare gli estremi dell'insolvenza di cui all'art. 121 citato, richiedendosi che l'imprenditore disponga di crediti e risorse ulteriori, essendo il patrimonio integralmente destinato alla liquidazione per la previa soddisfazione dei creditori.
7 Fatta questa sintetica premessa in punto di diritto e venendo alla fattispecie in esame, rileva la
Corte che il Tribunale ha rigettato l'istanza di liquidazione giudiziale in ragione dell'insussistenza del predetto requisito oggettivo, evidenziando anzitutto che, sulla base dell'istruttoria svolta, non è emersa l'esistenza di procedimenti esecutivi a danno della società, né di decreti ingiuntivi esecutivi, e ritenendo che la presenza di debiti e di protesti di per sé non fosse sufficiente ai fini della prova dello stato d'insolvenza, che deve corrispondere – ha argomentato - ad una situazione dotata di un certo grado di stabilità da intendere come “uno stato d'impotenza economico - patrimoniale, idoneo a privare il soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi <
Ha, inoltre, evidenziato che nella perizia di parte (redatta dal dr. ) Persona_1
prodotta dalla resistente, le cui risultanze non sono state contestate da controparte, è stata attestata una situazione economica e contabile della DO. MI. che ne esclude lo stato di insolvenza;
risultanze che il Tribunale ha ritenuto condivisibili dato che – ha osservato -, secondo quanto emerso dai bilanci, dalla documentazione fiscale prodotta, nonché attestato anche dall'indagine bancaria prodotta dalla stessa società ricorrente, la DO. MI. è risultata ancora attiva, con ricavi crescenti dal 2017 al 2021, sia pure in diminuzione negli anni 2020 e 2021 in considerazione del periodo della pandemia da Sars- Cov. 19.
Ne ha inferito che, in assenza di ulteriori elementi, non può ritenersi raggiunta la prova dello stato d'insolvenza della società debitrice.
Il convincimento del primo Giudice, anche alla luce dell'indagine peritale svolta nel presente grado, non può condividersi.
Mette conto ribadire, anzitutto, che il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale costituito dallo “stato di insolvenza” consiste e va inteso, come lo stesso Tribunale ha pure affermato, in una situazione di impotenza, strutturale e non meramente transitoria, a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Siffatta situazione deve essere desunta, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte
(sviluppatosi nel vigore della legge fallimentare, ma senz'altro valevole per la procedura in parola, secondo quanto si è esposto in premessa), non già e non solo dal rapporto tra attività e passività – che attiene ad un aspetto statico -, ma dall'impossibilità (sul piano dinamico) dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, tale che la stessa non è più in grado di soddisfare con regolarità e con mezzi normali le proprie obbligazioni, e ciò a causa del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (in
8 tal senso ex multis Cass. Civ. nn. 32280/2022; 26131/2022; 7087/2022; 29913/2018;
2830/2001).
In questa prospettiva esegetica l'assenza di procedure esecutive in danno del debitore, così come di titoli giudiziali esecutivi emessi a carico dello stesso, non può rilevare – come invece sembra avere ritenuto il Tribunale - in senso contrario alla configurazione dello stato di insolvenza, dal momento che i pignoramenti e/o i protesti, così come le azioni coattive di recupero dei crediti, non costituiscono parametro esclusivo del giudizio di dissesto, essendo piuttosto la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari e con regolarità le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, come si è detto (si vedano, tra le altre, Cass. Civ. n. 9856/2006;
6943/2004).
Quanto alle circostanze, valorizzate dal primo Giudice, che dalla relazione peritale di parte
(allegata dalla società resistente) sarebbe emersa una situazione contabile ed economica della stessa attestante l'esclusione del suo stato di insolvenza e che le risultanze dell'elaborato medesimo non siano state contestate da controparte, evidenzia la Corte anzitutto che, come è noto, la consulenza tecnica di parte costituisce mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. tra le tante Cass. Civ. nn. 19827/2023; 18881/2023;
10941/2023).
Vero è, d'altra parte, che il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante, ma per fare ciò efficacemente deve fornire adeguata motivazione di siffatta valutazione (tra le altre v. Cass. Civ. n. 3524/2023).
Nel caso di specie la motivazione si è basata unicamente sulla “non contestazione” di controparte e sul fatto, concisamente riportato nel decreto, che dalla restante documentazione acquisita agli atti la società resistente è risultata essere ancora attiva con ricavi crescenti dal 2017 al 2021, sebbene in diminuzione negli anni 2020 e 2021 per via del noto periodo pandemico.
Orbene, sulla “non contestazione” è appena il caso di evidenziare che, al di là del fatto che, come osservato dalla reclamante, l'elaborato in parola risulta prodotto in atti dalla resistente solo in data 14 settembre 2022, ossia il giorno prima dell'udienza in cui il Tribunale ha assunto la causa in riserva, senza che controparte abbia avuto modo di interloquire su di esso, è comunque pacifico in punto di diritto l'insegnamento del Giudice nomofilattico secondo il quale, in tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono al rango di fatto
9 giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice (v. Cass. Civ. n. 34450/2022).
Che, poi, dalla documentazione acquisita agli atti sia risultato che la società è attiva con ricavi crescenti dal 2017 al 2021, salva la diminuzione negli anni 2020 e 2021 (per via della situazione pandemica da COVID-19), non è affatto sufficiente, ad avviso della Corte, per escludere la ricorrenza dello stato di insolvenza nell'accezione peculiare di cui si è detto sopra, posto che in materia fallimentare (cui va assimilata la liquidazione giudiziale secondo quanto si è detto sopra) non può ritenersi decisiva, ai fini dell'esclusione dello stato di insolvenza, che ne costituisce il presupposto, la sussistenza, al momento della dichiarazione di fallimento, di un qualche utile, in quanto la capacità di svolgere l'attività di impresa con una prevalenza dei ricavi sui costi e di conseguire, quindi, un profitto, non esclude la sussistenza di esposizioni debitorie che detto profitto, tanto più se modesto, non sia in grado di ripianare (cfr. in tal senso Cass. Civ. n.
9464/2000).
L'accertamento dello stato di insolvenza implica, piuttosto, un'indagine ben più accurata, non limitata certamente ai soli “ricavi”, dato che molteplici sono le forme di esteriorizzazione dell'insolvenza, non circoscrivibili alla dimensione statica dell'inadempimento (di cui all'art. 5
L. F.), né alla incapienza del patrimonio dell'imprenditore, quanto piuttosto volte a significare, nella dovuta prospettiva dinamica, un'effettiva impotenza patrimoniale, definitiva e strutturale, che non consente all'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni assunte.
Siffatta indagine, che è mancata in prime cure, è stata condotta con accuratezza tecnica nel presente grado dall'Ausiliario all'uopo nominato, il quale ha proceduto anzitutto ad un'attenta analisi dei bilanci di esercizio degli anni 2019, 2020 e 2021 (allegati agli atti) - utile per conoscere i fenomeni economico-finanziari dell'azienda e, dunque, l'evoluzione dell'attività economica della stessa -, passando poi ad analizzare i flussi di cassa, al fine di comprendere i vari flussi della gestione;
ha, quindi, verificato la ricorrenza nel caso concreto di uno o più indicatori della “crisi” previsti dall'art. 13 del cit. D. Lgs. n. 14/2019 ed all'ulteriore determinazione mediante il ricorso all'indice di “LT”. Contr Secondo quanto si evidenzia nella relazione peritale in punto di fatto, la società I. ha gestito un villaggio turistico denominato “Nuovo Villaggio Controparte_1
Simenzaru”, sito in Patti, in virtù di un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con decorrenza dal 28 marzo 2017 sino al 27 marzo 2026, che, però, è stato risolto in data 4 novembre
2022 (giusta atto di risoluzione prodotto in giudizio); ne sono seguiti lo scioglimento e la liquidazione della società medesima, come da iscrizione, in data 6 febbraio 2023, nel registro delle imprese presso la C. C. I. A. A. di Messina.
10 Seguendo il quesito peritale [testualmente: “attraverso la disamina della documentazione presente in atti
e tenuto conto (anche) delle contrapposte posizioni delle parti, si accerti se all'epoca della domanda (agosto 2022)
e sino a tutt'oggi, sulla scorta degli elementi ricavabili dagli atti riguardo alla condizione economico-patrimoniale, alla sua esposizione debitoria della società DO. MI s. r. l. ed a quant'altro utile ai fini della demandata valutazione tecnico-fattuale, ricorresse (o meno) una condizione d'impossibilità della stessa di operare proficuamente nel mercato, tale da tradursi in una situazione di impotenza strutturale - e non solamente transitoria - a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito
necessarie allo svolgimento delle attività; il tutto al fine di verificare la sussistenza o meno (a partire dalla suddetta data e sino a tutt'oggi) dello <
14/2019 e s. m. i. (cfr. Cass. Civ. n. 32280/2022)”], il Consulente ha proceduto a verificare la capacità
(o meno) della DO. MI. di far fronte alle proprie obbligazioni in due diversi momenti temporali, ossia alla data dell'agosto 2022 ed a quella dell'ordinanza di assegnazione dell'incarico peritale
(primi mesi del 2024), partendo dalla considerazione – senz'altro corretta in punto di diritto – che, secondo il legislatore del codice della crisi di impresa e della insolvenza, l'insolvenza di cui all'art. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 14/2019 non può essere valutata separatamente dalla nozione di
“crisi” ex lett. a) dello stesso articolo 2 (definita quale “stato del debitore che rende probabile
l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”).
Tale che lo stato di insolvenza deve intendersi – ha sottolineato - quale situazione di inadempienza che deriva dall'esistenza di un disequilibrio economico-finanziario dell'area caratteristica, che mina il regolare adempimento delle obbligazioni contratte, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze imprenditoriali, prima fra tutte l'estinzione dei debiti.
Ha precisato, poi, il C. t. u. che i “flussi di cassa prospettici” di cui parla il legislatore nella suddetta lett. a) dell'art. 2 non si riferiscono a quelli del patrimonio aziendale, bensì ai flussi derivanti dell'esercizio dell'attività economica, rimarcando più in particolare che, secondo il dettato della riportata norma, la crisi dell'impresa si potrebbe verificare anche nel caso in cui lo stato attuale della gestione evidenzi un buon equilibrio economico e finanziario, quando, però, la previsione in prospettiva è che i flussi di cassa non consentiranno di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
Quello che il legislatore della crisi prende in considerazione - sottolinea l'Ausiliario tecnico – è, dunque, un concetto dinamico dell'attività economica del soggetto, che esula dal patrimonio aziendale e che fa riferimento, piuttosto, al futuro andamento dell'impresa, come si può ricavare agevolmente dai concetti di “flussi di cassa prospettici” di cui all'art. 2, lett. a), del codice della crisi, di “tempestiva rilevazione dello stato di crisi” di cui all'art. 3, di “sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi” prevista dall'art. 13.
11 In questa prospettiva normativa il Consulente tecnico ha testualmente affermato che “rilevare a consuntivo lo squilibrio economico-finanziario dai bilanci passati potrebbe rendere eccessivamente tardivo l'eventuale intervento. Per questo il legislatore porta a far assumere all'imprenditore uno stile di gestione concentrato sulle prospettive future, come tra l'altro suggerisce la dottrina delle scienze aziendali” (così a pag. 13 dell'elaborato peritale).
Strumento importante per la valutazione contabile dell'immediato futuro da parte dell'imprenditore è la simulazione dei futuri flussi di cassa, nella loro triplice accezione di flusso
“reddituale” (dato dalla differenza tra le entrate e le uscite monetarie), flusso “da investimenti”
(che si riferisce alle uscite per nuovi acquisti ed entrate per dismissioni di immobilizzazioni) e flusso “da finanziamenti” (dato dalla differenza tra entrate per nuovi finanziamenti e uscite per il loro rimborso oppure per distribuzione dei dividendi).
Ha evidenziato al riguardo il C. t. u. che in un'azienda in salute il flusso reddituale deve riuscire a coprire i flussi da investimento e quelli da finanziamenti, perché solo in tal modo le disponibilità liquide finali risulteranno incrementate rispetto ad inizio periodo, essendo necessario che, guardando ai flussi di cassa prospettici - quelli cioè previsti per i prossimi mesi, almeno sei, come indicato dal codice della crisi -, la gestione reddituale riesca a produrre un flusso di cassa positivo così da coprire interamente il flusso di cassa negativo della gestione dei finanziamenti.
Orbene, nel caso concreto, dalla disamina dei flussi anzidetti riguardanti gli anni dal 2020 al
2022 (giusta “rendiconto finanziario sintetico” riportato a pag. 15 della relazione) ha ricavato il
Consulente che, quanto al 2020 ed al 2021, il flusso prospettico della gestione reddituale della società è stato positivo, e ciò in quanto positivo è risultato quello della gestione finanziamenti, stante l'inesistenza di rimborso di rate di finanziamenti, di prestiti bancari, non avendo l'azienda contratto alcun debito di natura finanziaria.
In questo contesto – ha notato il C. t. u. – non è stato possibile valutare l'adeguatezza dei flussi di cassa a fronteggiare regolarmente le obbligazioni pianificate, data l'inesistenza di passività di natura finanziaria, puntualizzando tuttavia come all'inesistenza di mezzi forniti da terzi
(banche o terzi finanziatori) non corrisponda però una solidità patrimoniale, ossia una capacità dell'azienda di basare il finanziamento complessivo della gestione sul capitale proprio. Ed infatti, come si evince dall'indice di adeguatezza patrimoniale, la società presenta un indice costantemente dello 0,3, lontano dal valore ideale che deve essere pari a 1 o maggiore di 1 (si rimanda in particolare, per il rilevamento di tali indici, alle pagg. 19 e 20 della relazione).
Quanto poi all'anno 2022, ha evidenziato il C. t. u. che il rendiconto finanziario mostra un flusso di cassa al servizio del debito negativo, pari ad -€ 7467: tale risultato negativo rappresenta – ha
12 precisato l'Ausiliario - un sintomo dell'insolvenza di cui all'art. 2, lett. b), c. c. i. i. siccome significativo dell'incapacità della società di far fronte alle obbligazioni contratte.
Insolvenza che – ha ribadito l'Ausiliario - può ben manifestarsi anche davanti ad un patrimonio aziendale nel suo insieme capiente rispetto ai debiti sociali, trattandosi di uno stato di inadempienza che deriva dall'esistenza di un disequilibrio economico-finanziario secondo quanto si è specificato più in alto.
Passando, poi, a valutare gli indicatori della crisi ai sensi dell'art. 13 del codice della crisi, il C.
t. u. ha evidenziato che:
• quanto al D. S. C. R. (Debt Service Coverage Ratio) che indica la capacità di rimborso del debito, nel caso di specie non è disponibile data l'inesistenza di debiti verso banche e altri finanziatori terzi (come si è detto sopra);
• quanto all'indice di adeguatezza patrimoniale, dato dal rapporto patrimonio netto/debiti totali
- che tenuto conto della realtà italiana, caratterizzata da imprese abbondantemente sottocapitalizzate, si reputa accettabile quando si attesti ad un livello intorno a 0,3/0,4 – è risultato pari, nel caso di specie, per tutte e tre le annualità, allo 0,3, dunque, non ideale, ma sicuramente prossimo a quello ritenuto accettabile;
• l'indice di sostenibilità degli oneri finanziari, che misura la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che un'impresa è in grado di generare, non è stato possibile calcolarlo nel caso concreto non risultando iscritti a bilancio oneri finanziari;
• l'indice di ritorno liquido dell'attivo - che mette in luce in quale misura percentuale la gestione reddituale contribuisce, con l'autofinanziamento, a rendere liquidi gli asset dell'attivo di bilancio -, da intendersi come sintomo ulteriore di liquidità, nonché uno di quegli indicatori di allerta che possono segnalare la crisi di un'impresa, dovrebbe avere quale valore ideale quello compreso tra lo 0,3% e l'1,9%: nel caso concreto, come risulta dalla tabella riportata alla pag. 22 della relazione peritale, tale indice ha fatto registrare negli anni un valore di 9,7 nel 2019, 4,4 nell'anno 2020, 7,8 nel 2021 e 0,73 nel 2022, essendosi molto ridotto nell'anno 2022, sin quasi al limite di allerta;
• l'indice di indebitamento previdenziale ed assistenziale, dato dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo, costituisce uno degli indicatori di allerta previsto dall'articolo 13, comma 2, del codice della crisi, la cui soglia di varia da settore a settore;
esso mette in evidenza il debito che un'azienda ha nei confronti dello Stato, ovvero il mancato versamento dei tributi ad esso dovuto e che si sono accumulati nel tempo. Nel caso concreto il valore registrato per tutti gli anni presi in considerazione (pari al 16,2% nel 2019, al 15,3% nel 2020, al 19,6% nel 2021 ed al 24,5% nel 2022) è indicativo di una situazione di forte indebitamento verso l'erario e verso l' ; CP_5
13 • l'indice di liquidità rappresenta la capacità della società di far fronte alle uscite correnti attraverso le proprie entrate correnti;
esso, quando è uguale oppure superiore a “1”, indica una posizione ottimale dell'impresa, mentre quando ne è al di sotto significa che l'azienda si trova in stato di insolvibilità. Nel caso concreto è risultato pari a 0,81 nel 2019, a 0,75 nel
2020, a 0,70 nel 2021 e a 0,80 nel 2022: dunque sempre inferiore a 1, tale da denotare la
Con condizione di insolvibilità della MI.
Quanto poi all'analisi effettuata mediante l'indice di LT, il C. t. u., premesso che trattasi di una funzione lineare di variabili di calcolo, rappresentate da taluni indici di bilancio [ossia: capitale circolante/totale attivo: *0.717; utile netto/totale attivo: *0,847; ebit (risultato operativo)/totale attivo: *3,107; patrimonio netto contabile/totale debito: *0,420; ricavi/totale attivo: *0,988], in modo che, sostituendo il valore degli indici di un'impresa alle variabili della formula, si ottiene un punteggio (cd. score) che, se inferiore ad una certa soglia, indica che un'impresa ha un'elevata probabilità di fallire, ha rappresentato che secondo il modello di funzione elaborato nel 1993 per le imprese non-quotate, un punteggio (score) inferiore a 1,23 è associato a probabilità di fallimento e un punteggio superiore a 2,90 ad imprese sane, mentre i punteggi compresi tra le due soglie non consentono alcuna previsione.
Nel caso concreto tale punteggio è risultato pari a 1,5 nel 2019, a 0,4 nel 2020, a 0,9 nel 2021 e a 0,5 nel 2022, denotando perciò, per gli anni dal 2020 al 2022, che la situazione della società è tale da renderne possibile il fallimento.
In conclusione, l'Ausiliario tecnico ha riportato i risultati dell'andamento della gestione economico-finanziaria-patrimoniale della società al 31 dicembre 2022, ricavati dalla situazione esistente ad agosto 2022, come segue (testualmente pagg. 27 e 28 dell'elaborato):
- capitale circolante netto negativo pari ad euro -178.932;
- quoziente di liquidità pari a 0,71, inferiore al valore ideale di 1;
- margine di tesoreria negativo pari ad euro -254.432;
- indice di liquidità pari a 0,80, valore che indica che la società si trova in uno stato di insolvenza;
- margine di struttura negativo pari ad euro -244.942;
- quoziente di auto-copertura delle immobilizzazioni pari a 0,56, il quale deve assumere valori superiori a 1, mentre il valore ottenuto in tale realtà aziendale evidenzia una situazione di pericolo;
- margine di struttura globale negativo pari ad euro -178.932;
- indice di copertura delle immobilizzazioni pari a 0,69, il cui valore superiore a 1,50 indica una struttura equilibrata, mentre il valore ottenuto in tale contesto aziendale indica una situazione di grave squilibrio;
14 - indice di autonomia finanziaria pari a 0,25: il valore indica autonomia finanziaria quanto più si avvicina ad un valore pari a 1. Un indice inferiore a 0,33, come nel caso in esame, indica una autonomia finanziaria assai limitata e struttura finanziaria pesante;
- un leverage pari a 3,89. Il leverage è un indice che partendo dal valore di 1, espressione
puramente teorica di un capitale investito interamente finanziato dai mezzi propri, assume valori via via crescenti all'aumentare della dipendenza finanziaria da terzi;
- un ROE (vd. pag. 11 della relazione, n. d. r.) che nell'anno 2021 è stato pari ad 19,87%, risultato considerato abbastanza soddisfacente a cui però ha fatto seguito nel 2022 un indice assai lontano da quello ritenuto soddisfacente, pari all'1,18%;
- un ROI (vd. pag. 11 della relazione, n. d. r.) pari a 0,2% per l'anno 2022, molto basso, mantenendosi negli anni 2019-2020- 2021-2022 costantemente lontano dal risultato ritenuto buono, ovvero valori compresi fra l'8% e il 9%;
- un ROS (vd. pag. 12 della relazione, n. d. r.), pari per l'anno 2022 ad un valore negativo di-
0,2% e che negli anni precedenti ha mantenuto valori lontani da quelli ritenuti soddisfacenti”.
Taluni dei suddetti indici – ha chiarito il C. t. u. - sono rimasti invariati anche negli anni 2019 e
2020 (quest'ultimo ha risentito della contrazione dell'attività turistica a causa dell'emergenza
Covid-19) secondo quanto specificato nel corpo della relazione peritale;
d'altra parte – ha rilevato il Consulente - lo stesso Amministratore della società (nella persona di CP_2
) ha dichiarato l'esistenza di un totale di debiti pari ad € 971.111,23 al 31 luglio 2022.
[...]
I flussi di cassa prospettici nell'anno 2022 (di cui si è detto più sopra) hanno mostrato – rileva il
C. t. u. - un flusso della gestione reddituale corrente negativo, pari a -€ 106.350, ed un saldo negativo, ovvero flusso di cassa al servizio del debito, pari, come si è riportato più in alto, a -€
7.467; il rendiconto finanziario al 31 dicembre 2022 ha evidenziato un totale di disponibilità liquide di € 1.201, sebbene, come già esposto in sede di analisi dei flussi, questo sistema di valutazione in un simile contesto ambientale è tecnicamente poco rilevante, dato che la società presentava una posizione finanziaria nulla non risultando iscritti a bilancio tutte le voci che vi contribuiscono, e segnatamente “debiti v/banche a breve termine”, “mutui passivi”, “debiti verso soci per finanziamenti”, “altri debiti finanziari” e “debiti per leasing”.
Ha ribadito il C. t. u. come all'inesistenza di debiti di natura finanziaria non corrispondano, però, sufficienti risorse aziendali proprie, atte a coprire tutti gli investimenti in essere e tali da non rendere necessario l'indebitamento bancario, trattandosi di una società al limite minimo dell'adeguatezza dei mezzi propri, che, seppure accettabile nella realtà italiana di società
“sottocapitalizzate”, nondimeno si colloca in una situazione ben lontana dalla solidità patrimoniale.
15 Ha evidenziato in proposito, peraltro, che risulta in atti un'indagine bancaria dalla quale emerge una situazione di negatività dell'impresa; dalla visura dei protesti in atti si ricava, poi, l'esistenza di plurimi protesti a carico della società.
Vi è in atti, inoltre, un'istanza di definizione agevolata (“rottamazione quater”), nella quale sono inserite n. 51 cartelle di pagamento: ciò che denota l'esistenza di debiti verso l'erario e verso gli enti previdenziali e l'impossibilità di pagarli alle regolari scadenze, fermo restando che, come si
è detto, dall'analisi dell'indice di indebitamento previdenziale – tributario (che costituisce uno degli indicatori della crisi di cui si è detto sopra) sono emersi dei risultati costantemente non conformi, significativi di una situazione di forte indebitamento verso l'erario e verso l' . CP_5
Il Consulente ha poi fatto presente che il conto economico riclassificato a valore aggiunto per l'anno 2022 ha evidenziato un risultato operativo (“ebit”, earnings before interest and taxes) negativo, pari a -€ 26.087: tale misura è molto utilizzata – ha precisato l'Ausiliario - nel calcolo dei flussi di cassa per l'impresa ed anche come indicatore della redditività di un'impresa, aggiungendo testualmente che “con un EBIT negativo la società probabilmente assorbirà liquidità” (così a pag. 30 della relazione).
Richiamate le emergenze circa gli indicatori della crisi (sopra riportate in sintesi), il C. t. u. ha ribadito che anche l'analisi di LT si è attestata, per l'anno 2022, ad un valore pari allo
0,5, rappresentativo, come detto, della possibilità di fallimento.
Ha concluso, perciò, che, sulla scorta di tutta la superiore elaborazione, è emersa, alla data della domanda (agosto 2022), l'impossibilità della DO. MI. di operare proficuamente sul mercato avendo lo studio dei fenomeni economico-finanziari messo in evidenza un costante aumento dei debiti sociali, traducibile in una situazione di impotenza strutturale, e non solamente transitoria,
a soddisfare con regolarità e con mezzi normali le obbligazioni a causa del venir meno della liquidità e del credito necessari allo svolgimento dell'attività.
Tale che sussisteva, alla data dell'agosto 2022, lo “stato di insolvenza” secondo la definizione datane dall'art. 2, lett. b), del D. lgs. n.14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).
Quanto al periodo successivo, ossia alla data di fissazione del quesito peritale (primi mesi del
2024), ha fatto presente il C. t. u. che, come s'è accennato sopra, dall'iscrizione nel registro imprese presso la C. C. I. A. A. di Messina del 6 febbraio 2023 risulta che la DO. MI. si trova in stato scioglimento e liquidazione, non potendo perciò trovare Controparte_1
applicazione, in questo caso, la citata previsione dell'art. 2 del c. c. i. i., dato che l'attività della società è ora limitata alla liquidazione dell'attivo e quindi nessun flusso di cassa può avere la società al servizio del suo debito.
In siffatta evenienza – ha precisato il C. t. u. - la valutazione deve essere volta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed
16 integrale soddisfacimento dei creditori sociali, essendo richiesto che il patrimonio medesimo esprima un valore oggettivamente idoneo a soddisfare i debiti e non anche che l'imprenditore disponga di liquidità necessaria a soddisfare le proprie obbligazioni diversa da quella ricavabile dalla realizzazione dell'attivo. Ciò in quanto l'impresa in liquidazione non ha come obiettivo quello di restare sul mercato, ma solo di provvedere al soddisfacimento dei creditori, previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci.
Fatta questa premessa in linea di principio, l'Ausiliario tecnico ha evidenziato come dal bilancio societario al 30 novembre 2023 (depositato in atti dalla stessa società) sia emersa la seguente situazione patrimoniale:
• una perdita di esercizio di -€ 172.891;
• debiti per un ammontare di € 460.957;
• crediti v/clienti per € 277.223;
• disponibilità liquide per € 678;
• un patrimonio netto negativo di -€ 183.056, precisando anche che “il patrimonio netto negativo è una situazione che si verifica nel bilancio dell'azienda quando l'ammontare delle passività supera quello delle attività” e concludendo, perciò, che si è in presenza di un attivo non idoneo a soddisfare i debiti.
Gli accertamenti e le valutazioni peritali sin qui esposti, sono da ritenere, ad avviso della Corte, ampiamente condivisibili siccome risultati di un'indagine accuratamente condotta dall'Ausiliario tecnico mediante il ricorso ad una metodologia tecnico-contabile coerentemente illustrata nel dettaglio e molto convincente, anche perché confrontata di volta in volta, in maniera corretta, con i parametri normativi di riferimento, così come elaborati dal diritto vivente della giurisprudenza di legittimità; l'elaborato tecnico è risultato, inoltre, in tutto aderente ai criteri di verifica indicati nel mandato peritale sopra riportato testualmente.
Preme, peraltro, evidenziare che solamente parte ricorrente in primo grado (odierna reclamante) ha formulato osservazioni alla c. t. u., a seguito dell'invio della bozza, mentre nulla ha rilevato
(nella predetta occasione) la società resistente, cui la bozza medesima risulta inviata ritualmente il 23 maggio 2024, come notato dallo stesso Consulente d'ufficio.
Costui – va detto - ha risposto puntualmente alle osservazioni del C. t. di parte ricorrente che hanno riguardato anzitutto i flussi di cassa prodotti dalla Parte_1
DO. MI., relativamente ai quali l'Ausiliario si è riportato alla parte della relazione dedicata proprio all'analisi per flussi (sopra riportata in sintesi) e alle valutazioni finali riepilogative della situazione economico-finanziaria-patrimoniale della società.
17 Ha poi chiarito che, come giustamente evidenziato dal C. t. di parte, nel rendiconto finanziario
2022 è indicato un incremento dei debiti v/banche pari a € 23.167, senza che risulti indicato alcun onere finanziario nel conto economico, tale che ne deriverebbe una non completa rispondenza fra i dati in bilancio e il rendiconto finanziario.
Siffatta segnalata anomalia – non nuova per l'Ausiliario, avendola egli individuata anche per l'anno 2021 - non ha comunque compromesso la sua attività valutativa, in quanto, ha chiarito il
C. t. u., essendosi attenuto ai dati presenti in bilancio, non potendo fare diversamente, nonché ad altra documentazione in atti, è comunque pervenuto alle formulate conclusioni (rispondenti al quesito peritale).
Sull'osservazione che ha riguardato la svalutazione dei crediti della società – la quale, a dire del
C. t. di parte, sarebbe nata dalla messa in liquidazione della società -, l'Ausiliario ha concordato con l'ipotesi avanzata dal predetto, non escludendo che i crediti della società potranno subire svalutazioni, data l'eventualità che possano essere avanzate richieste (frequenti in stato di liquidazione) di sconti e di riduzioni da parte dei debitori;
ed invero – ha chiosato - nella fase di liquidazione della società, l'interesse dei soci non è più quello dell'esercizio della gestione a scopo di lucro ma quello della monetizzazione, nel minor tempo possibile, del loro investimento, tutelando anche gli interessi dei creditori, verificandosi perciò una trasformazione sul piano economico del capitale investito nell'impresa, che non è più uno strumento di produzione del reddito, bensì un coacervo di beni destinato alla conversione in denaro liquido, al pagamento dei creditori e alla ripartizione ai soci dell'attivo netto residuo.
Ha ribadito, in definitiva, quanto al periodo successivo allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della società, che, in virtù di ciò che è già stato illustrato nell'elaborato peritale
(pagg. 30-31), l'attivo della DO. MI. è insufficiente a far fronte al suo Controparte_1
passivo.
Nel quadro istruttorio emerso anche e soprattutto all'esito dell'accertamento peritale svolto con perizia ed accuratezza dal C. t. u., pure in risposta alle osservazioni alla bozza formulate dalla parte ricorrente, senza che alcuna contestazione sia pervenuta, invece, da parte resistente, non può che ritenersi pienamente condivisibile, sul piano giuridico e fattuale, il giudizio tecnico- contabile espresso dall'Ausiliario, che depone nel senso che sia alla data della domanda giudiziale (agosto 2022), che a quella dell'accertamento tecnico medesimo (primo semestre
Contr 2024), la società I. versava in quello “stato d'insolvenza” che, Controparte_1
secondo il combinato disposto degli artt. 121 e 2, lett. b), del D. Lgs. n. 14/2019 (e s. m. i.), costituisce presupposto oggettivo, necessario e sufficiente, per l'apertura della liquidazione giudiziale.
18 D'altra parte, la circostanza comprovata che già nel 2021 la società aveva accumulato un debito di ammontare non modesto (pari a € 57.749,52) nei confronti della quale Pt_1
corrispettivo dovuto a fronte di fornitura di energia elettrica erogata nel predetto villaggio turistico a partire dal 2019, ed il fatto, conclamato, che nemmeno è stata in grado di onorare l'impegno transattivo dell'8 giugno 2022 assunto ratealmente nei confronti della creditrice - che aveva presentato una prima istanza di fallimento - di versare la somma totale di € 50.000, di cui
€ 10.000 entro il 9 giugno 2022 ed il resto in quattro rate con altrettante scadenze mensili a partire dal 7 luglio 2022, avendo corrisposto solo la prima rata pagato solo del 7 agosto 2022, Con sono ampiamente indicativi della situazione di insolvibilità in cui versava già all'epoca la
MI..
Senza tacere della documentata esistenza di n. 51 cartelle di pagamento (anche risalenti nel tempo, a partire dal 2013 e sino al 2022), in relazione alle quali risulta presentata istanza di adesione alla definizione agevolata ex lege 197/2022 (art. 1, commi da 231 a 252), la quale depone evidentemente a supporto dell'accertata incapacità della società, perdurante e risalente nel tempo, di far fronte alle proprie obbligazioni, assunte anche verso l'erario, con regolarità e con mezzi normali.
È appena il caso di evidenziare, in ultimo, che destituiti di fondatezza nel merito sono i rilievi di parte reclamata formulati avverso l'accertamento peritale nelle note di trattazione scritta depositate il 7 luglio 2024, secondo cui (si ripota testualmente): “il perito verifica solo i documenti fino al 31/12/2022 e quindi consegna tutta una serie di dati che nulla servono ai fini della disamina in quanto si riferiscono agli anni precedenti la domanda (il giudice non ha chiesto questo) e nessun dato viene analizzato relativamente agli anni 2023 e 2024. La società
Contr dal febbraio 2023 è in stato di liquidazione e la perizia non tiene Controparte_6
conto di questo stato giuridico nel quale ci si limita a incassare attivo e pagare passivo con la conseguenza che nel frattempo la maggioranza dei debiti sono stati pagati. Il perito nessun documento richiede e/o acquisisce per gli anni del 2023 e del 2024, periodo nel quale numerose transazioni a saldo e stralcio hanno completamente modificato la situazione contabile della società DO. MI. . Controparte_1
Come si è illustrato sopra, invero, il C. t. u. ha svolto la propria valutazione con riferimento a due momenti temporali, secondo il quesito peritale, ossia alla data dell'agosto 2022 ed a quella della prima parte dell'anno 2024; nel fare ciò ha preso in considerazione sia la documentazione relativa agli anni antecedenti il 2022 ed al 2022 stesso, che quella successiva [quali in particolare il bilancio di esercizio al 31 novembre 2023, l'istanza di agevolazione anticipata (cd.
“rottamazione quater”) e la visura storica DO. MI. del 19 maggio 2023], diversamente da quanto ha dedotto la resistente.
19 Non risponde all'oggettività poi l'assunto secondo il quale il C. t. u. non avrebbe tenuto conto dello stato di liquidazione in cui si trova la società dal febbraio 2023, dato che, al contrario, come s'è riportato nel dettaglio più sopra, l'Ausiliario tecnico ha dedicato un'apposita parte della propria relazione a tale circostanza, per la quale è sufficiente qui rimandare alle pagg. 30 e 31, nonché alla pag. 32 (in risposta alle osservazioni del C. t. di parte ricorrente) della stessa, il cui contenuto è stato esposto più in alto in sede di disamina delle risultanze dell'accertamento peritale medesimo.
Discende da tutto quanto sopra che, a norma del combinato disposto degli artt. 121 e 50, comma
5, del D. Lgs. n. 14/2019 (e s. m. i.), in accoglimento del reclamo ed in riforma del decreto reclamato, deve dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale della DO. MI. Controparte_1
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in persona del legale rappresentante p. t..
Ne ricorre, infatti, come si è argomentato sin qui, il presupposto oggettivo dello “stato di insolvenza”, mentre, sotto il profilo soggettivo, non risulta allegato, né a fortiori dimostrato, da parte della società medesima – che è sicuramente riconducibile, stando a tutti i documenti acquisiti in atti, alla categoria degli “imprenditori commerciali” –, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del ridetto decreto.
Non risulta, peraltro, contestato – e lo dichiara lo stesso Amministratore della società (vd. dichiarazione in atti del 6 settembre 2022 – che alla data del 31 luglio 2022 i debiti della stessa ammontavano a complessivi € 971.111,23; tale che, a tacere del resto, manca senz'altro il requisito di cui all'art. 2, lett. d), n. 3, del c. c. i. i., dovendosi perciò escludere in radice la ricorrenza del “possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)” prescritto dalla prima parte del citato art. 121 c. c. i. i..
Va, in conclusione, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società DO. MI.
in persona del legale rappresentante p. t., e, per l'effetto, gli atti vanno Controparte_1 rimessi al Tribunale di Patti a norma del comma 5 dell'art. 50 D. Lgs. n. 14/2019 (e s. m. i.).
La presente sentenza ed il decreto del Tribunale vanno iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale a mente del predetto art. 50, comma 5, ultima parte.
La riforma della pronuncia di primo grado determina la caducazione anche del capo relativo alle spese dello stesso a norma dell'art. 336, comma 1, c. p. c., dovendo conseguentemente la Corte provvedervi, unitamente a quelle del presente grado, secondo una regolazione da effettuare sulla base della valutazione globale della contesa avuto riguardo al suo esito finale, il quale, nel caso di specie, ha visto totalmente soccombente la DO. MI. Controparte_1
20 Essa va pertanto condannata al rimborso delle spese di entrambi i gradi, che si liquidano tenendo conto che, come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 10-sexies, del D.M. n. 55/14 (nel testo modificato dal D. M. n. 147/22, qui applicabile ratione temporis): “nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del
Tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12”, e che il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c. p. c., non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile - non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c. p. c. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, stante che l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (così
Cass. Civ. n. 1346/2013; S. U. n. 16300/2007) - e di “complessità bassa”, in ragione dell'entità non particolarmente complessa delle questioni trattate, nonché applicando i valori tariffari minimi per la stessa ragione anzidetta.
In virtù di tutti i suddetti parametri e criteri le spettanze si determinano, a titolo di onorario, quanto al primo grado, nella misura di complessivi € 3.809, di cui € 851 per la fase di studio della controversia, € 602, per la fase introduttiva, € 903, per la fase istruttoria (stante la produzione documentale) e € 1.453 per la fase decisionale e, quanto al secondo grado, in complessivi € 4.996, di cui € 1.029 per la fase di studio della controversia, € 709 per la fase introduttiva, € 1.523 per la fase istruttoria (stante l'espletamento della c. t. u. e la produzione documentale) e € 1.735 per la fase decisionale -, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso del c. u.
e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a CPA ed IVA (ove dovuta).
Le spese della c. t. u. svolta nel presente grado, separatamente liquidate con decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente (ferma restando, comunque, la solidarietà della relativa obbligazione di ciascuna delle parti nei rapporti esterni col C. t. u.).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, sul reclamo proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1
Contr p. t., con ricorso depositato il 30 dicembre 2022, nei confronti di I. Controparte_1
in persona del legale rappresentante p. t., avverso il decreto emesso dal Tribunale di Patti
[...]
in data 30 novembre 2022 nella procedura iscritta al n. 2-1/2022 P. U., con l'intervento del P.
M. – sede, così provvede: visto l'art. 50, comma 5, D. Lgs. n. 14/2019 (e s. m. i.),
21 Contr
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società
MI. in persona del legale rappresentante p. t., con sede in Capo Controparte_1
d'Orlando (ME), C.da Scafa n. 161, c. f. e P. IVA: ; P.IVA_2
- rimette gli atti al Tribunale di Patti affinché lo stesso adotti, con decreto, i provvedimenti di sua competenza, a mente dell'art. 49, comma 3, D. Lgs. n. 14/2019 (e s. m. i.);
- dispone che la presente sentenza, unitamente al decreto del Tribunale di cui sopra, siano iscritti nel registro delle imprese, su richiesta del cancelliere del Tribunale;
- condanna la società resistente al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore di controparte, liquidate a titolo di onorario, quanto al primo grado, in complessivi € 3.809 e, quanto al secondo grado, in complessivi € 4.996 (come in parte motiva rispettivamente ripartiti), oltre, per entrambi i gradi, al rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a CPA ed IVA (ove dovuta), ponendo definitivamente a carico di parte resistente le spese di c. t. u. come liquidate con separato decreto in atti (ferma restando, comunque, la solidarietà della relativa obbligazione di ciascuna delle parti nei rapporti esterni col C. t. u.)..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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