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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/10/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8836/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8836/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (CF: ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. DENTI GIUSEPPE NICOLA
e nato a [...] il [...] (CF: , Controparte_1 C.F._2 con l'avv. DENTI GIUSEPPE NICOLA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 16.09.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Sulla casa coniugale. 2) L'immobile adibito a casa coniugale (doc. 5), sito in Orzivecchi (BS), Via Camillo Cavour 39, di proprietà della signora , sarà assegnato a quest'ultima con quanto in esso Parte_1 contenuto, che vi abiterà con la figlia oggi maggiorenne fino al raggiungimento dell'indipendenza Per economica da parte di;
Sulla situazione patrimoniale. 3) La sig.ra esercitava l'attività di commercio al dettaglio e oggi lavora come Parte_1 dipendente, con la qualifica di impiegata presso il Comune di Mairano (BS) a far tempo dal 15/10/2024, percependo la retribuzione netta mensile di €. 1.500,00 circa. Il sig. Controparte_1 lavora come artigiano muratore ed è titolare dell'omonima impresa individuale del quale è l'unico addetto (doc. 6), percependo una retribuzione netta mensile variabile in ragione delle commesse, in ogni caso, di €. 2.000,00 circa.
- i coniugi producono le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 7).
- il sig. è altresì proprietario di Fiat Doblò targato EG456DL - autocarro che Controparte_1 utilizza per il lavoro di artigiano.
- la sig.ra è altresì proprietaria di Jeep Renegade targata FX882GA. Parte_1
- i sig.ri e non possiedono quote societaria né sono titolari di Parte_1 Controparte_1 pensioni o altri redditi diversi da quello da lavoro subordinato, quanto alla sig.ra , e da Parte_1 lavoro autonomo quanto al sig. non vi sono ulteriori oneri a carico. CP_1 Per Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del sig. Controparte_1
4) Quale contributo al mantenimento della figlia, il padre corrisponderà alla madre l'importo di €. 300,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediamente bonifico bancario sul c.c. intestato alla sig.ra , sino al raggiungimento della indipendenza economica da parte della Parte_1 Per figlia;
detto importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per
- Le spese straordinarie per la figlia , oggi maggiorenne non economicamente autosufficiente, saranno sostenute da entrambi i coniugi nella quota del 50% secondo il protocollo del Tribunale di Brescia che di seguito si trascrive: Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extra scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, assicurazione e bollo auto in uso ai figli. d) spese extra scolastiche che richiedono il preventivo accordo: lezioni di guida (teoria e pratica); e) tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per l'acquisto di computer o telefono cellulare, per l'acquisto di motociclo o autovettura, altro). Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso le strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) Tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per la custodia di prole minorenne Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Entrambi i genitori dovranno rendere conto all'altro di tutte le spese anticipate sopra elencate, soprattutto di quelle urgenti e non differibili, esibendo i documenti giustificativi. Le spese anticipate da ciascun genitore dovranno essere rimborsate all'altro nella misura pattuita entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario. Per le spese extra che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
5) I ricorrenti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo economicamente autosufficienti e dichiarano altresì di aver definito ogni altra questione patrimoniale, incluse quelle riguardanti beni mobili o immobili.
6) il sig. trasferirà la residenza altrove non appena avrà reperito una stabile Controparte_1 abitazione.
7) Spese processuali integralmente compensate tra le parti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 08.01.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di OC (anno 2005, parte I, n. 1).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 2.10.2025
Il Presidente Estensore
ZA TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8836/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (CF: ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. DENTI GIUSEPPE NICOLA
e nato a [...] il [...] (CF: , Controparte_1 C.F._2 con l'avv. DENTI GIUSEPPE NICOLA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 16.09.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Sulla casa coniugale. 2) L'immobile adibito a casa coniugale (doc. 5), sito in Orzivecchi (BS), Via Camillo Cavour 39, di proprietà della signora , sarà assegnato a quest'ultima con quanto in esso Parte_1 contenuto, che vi abiterà con la figlia oggi maggiorenne fino al raggiungimento dell'indipendenza Per economica da parte di;
Sulla situazione patrimoniale. 3) La sig.ra esercitava l'attività di commercio al dettaglio e oggi lavora come Parte_1 dipendente, con la qualifica di impiegata presso il Comune di Mairano (BS) a far tempo dal 15/10/2024, percependo la retribuzione netta mensile di €. 1.500,00 circa. Il sig. Controparte_1 lavora come artigiano muratore ed è titolare dell'omonima impresa individuale del quale è l'unico addetto (doc. 6), percependo una retribuzione netta mensile variabile in ragione delle commesse, in ogni caso, di €. 2.000,00 circa.
- i coniugi producono le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 7).
- il sig. è altresì proprietario di Fiat Doblò targato EG456DL - autocarro che Controparte_1 utilizza per il lavoro di artigiano.
- la sig.ra è altresì proprietaria di Jeep Renegade targata FX882GA. Parte_1
- i sig.ri e non possiedono quote societaria né sono titolari di Parte_1 Controparte_1 pensioni o altri redditi diversi da quello da lavoro subordinato, quanto alla sig.ra , e da Parte_1 lavoro autonomo quanto al sig. non vi sono ulteriori oneri a carico. CP_1 Per Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del sig. Controparte_1
4) Quale contributo al mantenimento della figlia, il padre corrisponderà alla madre l'importo di €. 300,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediamente bonifico bancario sul c.c. intestato alla sig.ra , sino al raggiungimento della indipendenza economica da parte della Parte_1 Per figlia;
detto importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per
- Le spese straordinarie per la figlia , oggi maggiorenne non economicamente autosufficiente, saranno sostenute da entrambi i coniugi nella quota del 50% secondo il protocollo del Tribunale di Brescia che di seguito si trascrive: Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extra scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, assicurazione e bollo auto in uso ai figli. d) spese extra scolastiche che richiedono il preventivo accordo: lezioni di guida (teoria e pratica); e) tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per l'acquisto di computer o telefono cellulare, per l'acquisto di motociclo o autovettura, altro). Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso le strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) Tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per la custodia di prole minorenne Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Entrambi i genitori dovranno rendere conto all'altro di tutte le spese anticipate sopra elencate, soprattutto di quelle urgenti e non differibili, esibendo i documenti giustificativi. Le spese anticipate da ciascun genitore dovranno essere rimborsate all'altro nella misura pattuita entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario. Per le spese extra che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
5) I ricorrenti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo economicamente autosufficienti e dichiarano altresì di aver definito ogni altra questione patrimoniale, incluse quelle riguardanti beni mobili o immobili.
6) il sig. trasferirà la residenza altrove non appena avrà reperito una stabile Controparte_1 abitazione.
7) Spese processuali integralmente compensate tra le parti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 08.01.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di OC (anno 2005, parte I, n. 1).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 2.10.2025
Il Presidente Estensore
ZA TI