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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1961/2022
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 marzo 2025, letti gli atti di causa, lette le note di udienza, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni in ordine al difetto di giurisdizione sollevato da parte convenuta e definitivamente decidendo sul ricorso proposto da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a Cosenza il [...], in [...] Parte_2 C.F._2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. Persona_1 C.F._3
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Cosenza, alla Via F. Acri n. 3,
[...] presso lo studio dell'avv. Salvatore Vetere, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
Ricorrenti
CONTRO
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso ex lege CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Catanzaro alla Via Gioacchino da
Fiore n. 34;
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
( ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., con sede in Catanzaro alla Via Lungomare n. 259, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Catanzaro alla Via
Gioacchino da Fiore n. 34,
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
( ) – Controparte_3 P.IVA_2 [...]
- in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cosenza, alla Via Controparte_4
Romualdo Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, con sede in Catanzaro alla Via Gioacchino da Fiore n. 34,
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
( ), in persona del Controparte_5 P.IVA_3
Dirigente Scolastico p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, con sede in Catanzaro alla Via Gioacchino da Fiore n. 34,
RESISTENTE
Così provvede:
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., e , nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, hanno dedotto che quest'ultimo Persona_1
frequenta la classe II, sez. A, della Scuola Secondaria di primo Grado presso l'
[...]
e che lo stesso è affetto da “ritardo cognitivo di grado medio con deficit Controparte_5 funzionali” ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104.
Al riguardo i ricorrenti hanno dedotto:
- che, in ragione della suddetta patologia invalidante, era stata assegnata un'insegnante di sostegno sin dall'anno scolastico 2020/2021, per un monte ore complessivo di 18 ore settimanali;
- che, senza alcuna motivazione legittima, detto monte ore, nel corso dell'anno scolastico successivo
2021/2022, veniva inspiegabilmente ridotto della metà e, dunque, pari a 9 ore settimanali nonostante non fosse intervenuta alcuna variazione migliorativa dello stato invalidante del proprio figlio;
- che, in esito alle numerose richieste di chiarimenti in merito a detta riduzione che gli stessi avevano avanzato nei confronti del sopracitato Istituto, apprendevano dalla sezione “storia della scolarizzazione dell'alunno” di cui al PEI (Piano Educativo Individualizzato), che la riduzione delle ore di sostegno era stata disposta per espressa indicazione data dallo stesso Istituto e, dunque, in maniera arbitraria e con evidente “abuso dei poteri riconosciuti ex lege dall'Amministrazione
Scolastica”;
- che la riduzione a sole 9 ore di sostegno settimanali al proprio figlio, era chiaramente lesiva dei suoi diritti di alunno così per come confermato, altresì, dalla redazione tardiva del PEI, avvenuta da parte dell'Istituto scolastico solo in data 10.12.2021 anziché all'inizio dell'anno scolastico, per come invece prescritto dal Dlgs 66/2017 e dalla mancata sottoscrizione da parte dei genitori dello stesso piano educativo.
Per tutto quanto sopra i ricorrenti hanno, dunque, presentato ricorso d'urgenza per ottenere, in via preliminare e cautelare, l'adozione di provvedimenti idonei a far cessare con effetto immediato, la condotta discriminatoria posta in essere dalle Amministrazioni resistenti di cui in epigrafe, con ripristino del monte ore di sostegno pari a complessive 12 ore e disporsi eventuale ctu volta ad accertare la suddetta patologia invalidante.
Nel merito, chiedevano accertarsi la natura discriminatoria della condotta, così per come sopra descritta e, per l'effetto, la cessazione della stessa, con conseguente rettifica del PEI e conseguente attribuzione di un monte ore di sostegno complessivo pari a 18 ore in favore del proprio figlio, con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale, da questi sofferto, da quantificarsi in via equitativa in euro 1.000,00 per ogni mese di mancato riconoscimento delle sopradette ore settimanali dall'inizio dell' a.s. 2021/2022.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituivano i resistenti, per come in epigrafe descritti, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice amministrativo e, sostenendo, nel merito, l'infondatezza della domanda avversaria per assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora
Concludevano, chiedendo in via pregiudiziale e di rito, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo e, nel merito, di respingere il ricorso avversario.
Con provvedimento dell'1.06.2022, rigettata la richiesta di emissione di provvedimenti inaudita altera parte “stante la proposizione del ricorso a conclusione dell'anno scolastico”, veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti alla data del 12.07.2022.
A detta ultima udienza, la causa veniva rinviata all'udienza dell'1.12.2023 per “la valutazione delle richieste avanzate davanti al Magistrato titolare del ruolo”.
Dunque, assegnata la causa allo scrivente Magistrato, con decreto del 27.11.2023, lo stesso disponeva il differimento della causa all'udienza dell'1.12.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta a detta ultima udienza, veniva fissata l'udienza del 6.02.2024 per la comparizione personale delle parti.
Detta ultima udienza, veniva differita per i medesimi incombenti prima all'udienza del 19.03.2024 e poi a quella del 22.03.2024, per ragioni dovute al carico di ruolo.
A scioglimento della riserva assunta a detta ultima udienza, con ordinanza del 29.04.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 14.06.2024 per la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare afferente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalle Amministrazioni resistenti. Con decreto del 5.06.2024, detta ultima udienza, veniva differita all'udienza del 21.03.2025 in ragione dei concomitanti adempimenti connessi alle consultazioni referendarie.
°°°°°°°
L'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente risulta essere fondata.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha così stabilito: “L'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato ha affermato, in coerenza con l'orientamento espresso dalle Sezioni unite della
Corte di Cassazione (25 novembre 2014, n. 25011), che: i) le controversie aventi ad oggetto la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del PEI, restano affidate alla cognizione del giudice amministrativo;
ii) le controversie afferenti alla fase di attuazione del PEI spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del duplice rilievo che, dopo la definizione del piano, l'amministrazione scolastica resta priva di qualsivoglia potestà che la autorizzi a ridimensionare il numero di ore di sostegno ivi stabilito e che l'eventuale omessa, puntuale attuazione del piano integra gli estremi di una discriminazione indiretta, azionabile ai sensi della legge n. 67 del 2006 e del d.lgs. n. 150 del 2011 solo dinanzi al giudice ordinario (sentenza 12 aprile 2016, n. 7)”. (cfr Sent. Cons. Stato n.
3723/2016)
Nella fattispecie in esame, la controversia attiene alla fase precedente l'adozione del PEI atteso che i ricorrenti hanno contestato la riduzione del monte ore complessivo di sostegno che lo stesso PEI ha previsto per l'anno scolastico 2021/2022, così per come risulta agevolmente dallo stesso a pag. 14 e così per come argomentato dai ricorrenti che, a pag. 6 del proprio atto introduttivo, così scrivono:
“dall'esame del PEI emerge la conferma di quanto lamentato dai ricorrenti e quindi
l'inverosimiglianza di quanto comunicato e ribadito più volte dal Dirigente Scolastico, ovverosia
l'effettiva riduzione delle ore di sostegno, di fatto addirittura dimezzate immotivatamente rispetto all'a.s. precedente…”.
Non è dato evincersi, invece, l'assunto sostenuto dai ricorrenti secondo il quale la diminuzione delle ore di sostegno “è stata disposta per espressa indicazione data dall'I.C.S. frequentato dal minore” e, pertanto, rimasto privo di qualsivoglia riscontro probatorio.
In particolare, dalla documentazione in atti non risulta dimostrata la circostanza che “la riduzione del monte orario è conseguente prima facie alle illogiche ed errate decisioni adottate dal Dirigente scolastico” e che, ove debitamente provata, avrebbe fatto emergere l'eventuale disallineamento dell'amministrazione rispetto a quanto definito nel predetto piano e, dunque, avrebbe costituito il presupposto per la giurisdizione del giudice ordinario. Sulla base delle considerazioni che precedono deve quindi ritenersi sussistente il difetto di giurisdizione di questo Giudice in relazione al richiesto provvedimento , per essere la cognizione della controversia riservata al Giudice Amministrativo.
Attesa la natura della questione e la decisione solo in rito adottata, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
PQM
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione al provvedimento richiesto per essere la cognizione della relativa controversia riservata al Giudice Amministrativo;
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Catanzaro, 14.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 marzo 2025, letti gli atti di causa, lette le note di udienza, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni in ordine al difetto di giurisdizione sollevato da parte convenuta e definitivamente decidendo sul ricorso proposto da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a Cosenza il [...], in [...] Parte_2 C.F._2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. Persona_1 C.F._3
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Cosenza, alla Via F. Acri n. 3,
[...] presso lo studio dell'avv. Salvatore Vetere, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
Ricorrenti
CONTRO
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso ex lege CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Catanzaro alla Via Gioacchino da
Fiore n. 34;
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
( ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., con sede in Catanzaro alla Via Lungomare n. 259, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Catanzaro alla Via
Gioacchino da Fiore n. 34,
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
( ) – Controparte_3 P.IVA_2 [...]
- in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cosenza, alla Via Controparte_4
Romualdo Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, con sede in Catanzaro alla Via Gioacchino da Fiore n. 34,
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
( ), in persona del Controparte_5 P.IVA_3
Dirigente Scolastico p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, con sede in Catanzaro alla Via Gioacchino da Fiore n. 34,
RESISTENTE
Così provvede:
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., e , nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, hanno dedotto che quest'ultimo Persona_1
frequenta la classe II, sez. A, della Scuola Secondaria di primo Grado presso l'
[...]
e che lo stesso è affetto da “ritardo cognitivo di grado medio con deficit Controparte_5 funzionali” ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104.
Al riguardo i ricorrenti hanno dedotto:
- che, in ragione della suddetta patologia invalidante, era stata assegnata un'insegnante di sostegno sin dall'anno scolastico 2020/2021, per un monte ore complessivo di 18 ore settimanali;
- che, senza alcuna motivazione legittima, detto monte ore, nel corso dell'anno scolastico successivo
2021/2022, veniva inspiegabilmente ridotto della metà e, dunque, pari a 9 ore settimanali nonostante non fosse intervenuta alcuna variazione migliorativa dello stato invalidante del proprio figlio;
- che, in esito alle numerose richieste di chiarimenti in merito a detta riduzione che gli stessi avevano avanzato nei confronti del sopracitato Istituto, apprendevano dalla sezione “storia della scolarizzazione dell'alunno” di cui al PEI (Piano Educativo Individualizzato), che la riduzione delle ore di sostegno era stata disposta per espressa indicazione data dallo stesso Istituto e, dunque, in maniera arbitraria e con evidente “abuso dei poteri riconosciuti ex lege dall'Amministrazione
Scolastica”;
- che la riduzione a sole 9 ore di sostegno settimanali al proprio figlio, era chiaramente lesiva dei suoi diritti di alunno così per come confermato, altresì, dalla redazione tardiva del PEI, avvenuta da parte dell'Istituto scolastico solo in data 10.12.2021 anziché all'inizio dell'anno scolastico, per come invece prescritto dal Dlgs 66/2017 e dalla mancata sottoscrizione da parte dei genitori dello stesso piano educativo.
Per tutto quanto sopra i ricorrenti hanno, dunque, presentato ricorso d'urgenza per ottenere, in via preliminare e cautelare, l'adozione di provvedimenti idonei a far cessare con effetto immediato, la condotta discriminatoria posta in essere dalle Amministrazioni resistenti di cui in epigrafe, con ripristino del monte ore di sostegno pari a complessive 12 ore e disporsi eventuale ctu volta ad accertare la suddetta patologia invalidante.
Nel merito, chiedevano accertarsi la natura discriminatoria della condotta, così per come sopra descritta e, per l'effetto, la cessazione della stessa, con conseguente rettifica del PEI e conseguente attribuzione di un monte ore di sostegno complessivo pari a 18 ore in favore del proprio figlio, con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale, da questi sofferto, da quantificarsi in via equitativa in euro 1.000,00 per ogni mese di mancato riconoscimento delle sopradette ore settimanali dall'inizio dell' a.s. 2021/2022.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituivano i resistenti, per come in epigrafe descritti, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice amministrativo e, sostenendo, nel merito, l'infondatezza della domanda avversaria per assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora
Concludevano, chiedendo in via pregiudiziale e di rito, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo e, nel merito, di respingere il ricorso avversario.
Con provvedimento dell'1.06.2022, rigettata la richiesta di emissione di provvedimenti inaudita altera parte “stante la proposizione del ricorso a conclusione dell'anno scolastico”, veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti alla data del 12.07.2022.
A detta ultima udienza, la causa veniva rinviata all'udienza dell'1.12.2023 per “la valutazione delle richieste avanzate davanti al Magistrato titolare del ruolo”.
Dunque, assegnata la causa allo scrivente Magistrato, con decreto del 27.11.2023, lo stesso disponeva il differimento della causa all'udienza dell'1.12.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta a detta ultima udienza, veniva fissata l'udienza del 6.02.2024 per la comparizione personale delle parti.
Detta ultima udienza, veniva differita per i medesimi incombenti prima all'udienza del 19.03.2024 e poi a quella del 22.03.2024, per ragioni dovute al carico di ruolo.
A scioglimento della riserva assunta a detta ultima udienza, con ordinanza del 29.04.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 14.06.2024 per la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare afferente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalle Amministrazioni resistenti. Con decreto del 5.06.2024, detta ultima udienza, veniva differita all'udienza del 21.03.2025 in ragione dei concomitanti adempimenti connessi alle consultazioni referendarie.
°°°°°°°
L'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente risulta essere fondata.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha così stabilito: “L'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato ha affermato, in coerenza con l'orientamento espresso dalle Sezioni unite della
Corte di Cassazione (25 novembre 2014, n. 25011), che: i) le controversie aventi ad oggetto la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del PEI, restano affidate alla cognizione del giudice amministrativo;
ii) le controversie afferenti alla fase di attuazione del PEI spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del duplice rilievo che, dopo la definizione del piano, l'amministrazione scolastica resta priva di qualsivoglia potestà che la autorizzi a ridimensionare il numero di ore di sostegno ivi stabilito e che l'eventuale omessa, puntuale attuazione del piano integra gli estremi di una discriminazione indiretta, azionabile ai sensi della legge n. 67 del 2006 e del d.lgs. n. 150 del 2011 solo dinanzi al giudice ordinario (sentenza 12 aprile 2016, n. 7)”. (cfr Sent. Cons. Stato n.
3723/2016)
Nella fattispecie in esame, la controversia attiene alla fase precedente l'adozione del PEI atteso che i ricorrenti hanno contestato la riduzione del monte ore complessivo di sostegno che lo stesso PEI ha previsto per l'anno scolastico 2021/2022, così per come risulta agevolmente dallo stesso a pag. 14 e così per come argomentato dai ricorrenti che, a pag. 6 del proprio atto introduttivo, così scrivono:
“dall'esame del PEI emerge la conferma di quanto lamentato dai ricorrenti e quindi
l'inverosimiglianza di quanto comunicato e ribadito più volte dal Dirigente Scolastico, ovverosia
l'effettiva riduzione delle ore di sostegno, di fatto addirittura dimezzate immotivatamente rispetto all'a.s. precedente…”.
Non è dato evincersi, invece, l'assunto sostenuto dai ricorrenti secondo il quale la diminuzione delle ore di sostegno “è stata disposta per espressa indicazione data dall'I.C.S. frequentato dal minore” e, pertanto, rimasto privo di qualsivoglia riscontro probatorio.
In particolare, dalla documentazione in atti non risulta dimostrata la circostanza che “la riduzione del monte orario è conseguente prima facie alle illogiche ed errate decisioni adottate dal Dirigente scolastico” e che, ove debitamente provata, avrebbe fatto emergere l'eventuale disallineamento dell'amministrazione rispetto a quanto definito nel predetto piano e, dunque, avrebbe costituito il presupposto per la giurisdizione del giudice ordinario. Sulla base delle considerazioni che precedono deve quindi ritenersi sussistente il difetto di giurisdizione di questo Giudice in relazione al richiesto provvedimento , per essere la cognizione della controversia riservata al Giudice Amministrativo.
Attesa la natura della questione e la decisione solo in rito adottata, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
PQM
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione al provvedimento richiesto per essere la cognizione della relativa controversia riservata al Giudice Amministrativo;
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Catanzaro, 14.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito