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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 36710/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Ester Ferrari Morandi) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (contumace) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta con la Sentenza n. 7332/2023 (RG n. 17606/2022) del 13.07.2023, con decorrenza dal mese di luglio 2022, oltre accessori di legge fino al saldo.
Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento del giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. (RG n. 14935/2023); di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta in data 02.02.2024 (trasmissione modello AP70), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' CP_1 che alla data odierna sono inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto.
Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva CP_1
dichiarato contumace alla udienza odierna, nel corso della quale la causa veniva chiamata per la discussione.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e come tale merita di essere accolta.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa.
Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1
liquidazione della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP70”, in data 2 febbraio 2024.
Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 10 ottobre 2024.
Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l' al Controparte_2
pagamento del dovuto, neanche nelle more del giudizio, la domanda deve essere accolta come da dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, udito il Procuratore della parte costituita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, pagina 2 di 3 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi CP_1
all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, Legge 18/1980, in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal mese di luglio 2022, oltre accessori con decorrenza di legge;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.200,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 8 gennaio 2025
Il giudice
Antonianna Colli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 36710/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Ester Ferrari Morandi) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (contumace) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta con la Sentenza n. 7332/2023 (RG n. 17606/2022) del 13.07.2023, con decorrenza dal mese di luglio 2022, oltre accessori di legge fino al saldo.
Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento del giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. (RG n. 14935/2023); di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta in data 02.02.2024 (trasmissione modello AP70), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' CP_1 che alla data odierna sono inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto.
Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva CP_1
dichiarato contumace alla udienza odierna, nel corso della quale la causa veniva chiamata per la discussione.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e come tale merita di essere accolta.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa.
Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1
liquidazione della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP70”, in data 2 febbraio 2024.
Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 10 ottobre 2024.
Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l' al Controparte_2
pagamento del dovuto, neanche nelle more del giudizio, la domanda deve essere accolta come da dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, udito il Procuratore della parte costituita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, pagina 2 di 3 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi CP_1
all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, Legge 18/1980, in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal mese di luglio 2022, oltre accessori con decorrenza di legge;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.200,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 8 gennaio 2025
Il giudice
Antonianna Colli
pagina 3 di 3