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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3312/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 2.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. 3312/2023
Tra
rapp.to e difeso da se stesso Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1
rapp.to e difeso come in atti
NT
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_2
NT
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n. 02820239000151559
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2022 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 02820239000151559 notificata in data 14.2.2023 avente ad oggetto l'omesso pagamento della cartella di pagamento n.
02820190052313018 relativa ai contributi e sanzioni in favore della
[...]
per l'anno 2013 per un importo di € 884,97. Parte_2
1 Deduceva la omessa notifica della cartella di pagamento sottesa alla intimazione di pagamento n. 02820239000151559 nonchè la prescrizione delle somme pretese.
Chiedeva pertanto di dichiarare l'illegittimità e/o l'intervenuta decadenza e/o prescrizione e/o inefficacia delle iscrizioni a ruolo relative della cartella di pagamento n.
02820190052313018, per intervenuta prescrizione del credito con conseguente annullamento dello stesso. Condannarsi i resistenti al pagamento delle spese processuali, compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione.
Si costituivano in giudizio la in Parte_2
persona del l.r.p.t. nonchè la in persona del l.r.p.t. Controparte_2
chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
La proponeva altresì domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del Pt_2 ricorrente al pagamento diretto in favore della della somma complessiva di € Pt_2
810,43, oltre interessi come per legge, ovvero del diverso maggiore o minore importo determinato in corso di causa.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Per quanto riguarda il thema decidendum, secondo la giurisprudenza ormai consolidata (Cassazione civile sez. III sent. 25/02/2016 n. 3707; Cass. 18.11.2004, n.
21863; Tribunale Roma, sez. lav., 04/05/2017 n. 4076), il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario , Controparte_3
in base a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.19704 del 2/10/2015;
c) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata verificatisi dopo la notifica del titolo) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice
2 dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
d) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2,
c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso di specie parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 02820239000151559 nel termine di 40 giorni dalla notifica della stessa.
(14.02.2023)
Per quanto riguarda il merito, anche se le parti hanno formulato ulteriori eccezioni preliminari, è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La
Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
In relazione al termine di prescrizione per i contributi oggetto della presente controversia, come espressamente previsto dall'art. 66 della legge n. 247/2022 “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
. Pt_2
Pertanto, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale.
Ciò premesso, si rileva che le parti resistenti, nel costituirsi in giudizio non hanno fornito prova adeguata della notifica della cartella di pagamento n.
02820190052313018 né di ulteriori atti interruttivi precedenti alla intimazione di pagamento oggi impugnata.
3 Deve comunque ritenersi che, trattandosi di contributi relativi all'annualità 2013, alla data di notifica della intimazione di pagamento ivi impugnata n. 02820239000151559 alcuna prescrizione risultava maturata, anche tenuto conto della sospensione della prescrizione dovuta alla pandemia da COVID.
Deve per l'effetto accogliersi la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
e il ricorrente condannato al pagamento Controparte_1 della somma di € 810,43, oltre interessi come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento in favore della della somma di € 810,43, Controparte_1
oltre interessi come per legge;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in di € 678,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Aversa, 3.4.2025.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 2.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. 3312/2023
Tra
rapp.to e difeso da se stesso Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1
rapp.to e difeso come in atti
NT
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_2
NT
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n. 02820239000151559
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2022 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 02820239000151559 notificata in data 14.2.2023 avente ad oggetto l'omesso pagamento della cartella di pagamento n.
02820190052313018 relativa ai contributi e sanzioni in favore della
[...]
per l'anno 2013 per un importo di € 884,97. Parte_2
1 Deduceva la omessa notifica della cartella di pagamento sottesa alla intimazione di pagamento n. 02820239000151559 nonchè la prescrizione delle somme pretese.
Chiedeva pertanto di dichiarare l'illegittimità e/o l'intervenuta decadenza e/o prescrizione e/o inefficacia delle iscrizioni a ruolo relative della cartella di pagamento n.
02820190052313018, per intervenuta prescrizione del credito con conseguente annullamento dello stesso. Condannarsi i resistenti al pagamento delle spese processuali, compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione.
Si costituivano in giudizio la in Parte_2
persona del l.r.p.t. nonchè la in persona del l.r.p.t. Controparte_2
chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
La proponeva altresì domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del Pt_2 ricorrente al pagamento diretto in favore della della somma complessiva di € Pt_2
810,43, oltre interessi come per legge, ovvero del diverso maggiore o minore importo determinato in corso di causa.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Per quanto riguarda il thema decidendum, secondo la giurisprudenza ormai consolidata (Cassazione civile sez. III sent. 25/02/2016 n. 3707; Cass. 18.11.2004, n.
21863; Tribunale Roma, sez. lav., 04/05/2017 n. 4076), il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario , Controparte_3
in base a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.19704 del 2/10/2015;
c) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata verificatisi dopo la notifica del titolo) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice
2 dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
d) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2,
c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso di specie parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 02820239000151559 nel termine di 40 giorni dalla notifica della stessa.
(14.02.2023)
Per quanto riguarda il merito, anche se le parti hanno formulato ulteriori eccezioni preliminari, è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La
Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
In relazione al termine di prescrizione per i contributi oggetto della presente controversia, come espressamente previsto dall'art. 66 della legge n. 247/2022 “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
. Pt_2
Pertanto, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale.
Ciò premesso, si rileva che le parti resistenti, nel costituirsi in giudizio non hanno fornito prova adeguata della notifica della cartella di pagamento n.
02820190052313018 né di ulteriori atti interruttivi precedenti alla intimazione di pagamento oggi impugnata.
3 Deve comunque ritenersi che, trattandosi di contributi relativi all'annualità 2013, alla data di notifica della intimazione di pagamento ivi impugnata n. 02820239000151559 alcuna prescrizione risultava maturata, anche tenuto conto della sospensione della prescrizione dovuta alla pandemia da COVID.
Deve per l'effetto accogliersi la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
e il ricorrente condannato al pagamento Controparte_1 della somma di € 810,43, oltre interessi come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento in favore della della somma di € 810,43, Controparte_1
oltre interessi come per legge;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in di € 678,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Aversa, 3.4.2025.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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