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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
LA SI, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1061 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
DI EL ET (C.F.: [...]), residente in [...], elettivamente domiciliato in Campobasso, via Matteotti n.
7, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Cennamo, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte ricorrente)
contro
:
ASSOCIAZIONE “MADONNA DEL ROSARIO” (C.F.: 92084140703; P.IVA
01907050700), in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Bojano (CB), via
Maiella n. 150, elettivamente domiciliata in Campobasso, via XXIV Maggio n. 137, presso lo studio degli avv.ti Eleonora Di Lullo e Guglielmo Pettograsso, che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
(parte resistente)
Oggetto: ricorso avverso la delibera di esclusione dell'associato ex art. 24 c.c.;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20 novembre 2024. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., DI EL ET – premesso di aver aderito all'Associazione “Madonna del Rosario” nel gennaio 2024 (ossia a far data dalla costituzione dell'associazione stessa) e premesso, altresì, di essere stato escluso dall'associazione stessa, previa deliberazione assembleare, con delibera assunta dal Consiglio direttivo dell'associazione in questione in data 06 febbraio 2024 – ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo l'annullamento delle delibere suddette e, per l'effetto, l'immediato reintegro del ricorrente medesimo nella compagine associativa.
Parte ricorrente ha dedotto, in particolare:
- di aver ricevuto, in data 20 febbraio 2024, una missiva, da parte dell'associazione resistente, contenente la comunicazione di “esclusione dalla qualifica di socio” per motivi disciplinari, a far data dal 6 febbraio 2024;
- che, unitamente alla missiva suddetta, veniva inviato, all'odierno ricorrente, il “verbale del Consiglio direttivo n. 1 del 6 febbraio 2024”, all'interno del quale, previo richiamo alla decisione dell'assemblea dei soci “precedentemente riunita per discutere sull'argomento”, veniva deliberata, all'unanimità, l'esclusione dall'associazione
“Madonna del Rosario” dell'associato DI EL ET, odierno ricorrente;
- che i motivi dell'esclusione erano riconducibili, secondo quanto riportato nel verbale in questione, a “comportamenti contrastanti con l'associazione” e ad “persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari”;
- di non aver, tuttavia, mai ricevuto, a monte, alcuna convocazione alla riunione assembleare del 6 febbraio 2024 che avrebbe preceduto la delibera di esclusione emessa dal Consiglio direttivo, né, a valle di tale riunione, copia della deliberazione dell'assemblea stessa;
- di aver, quindi, provveduto ad inviare, in data 29 febbraio 2024, una nota, indirizzata all'associazione, con la quale l'odierno ricorrente:
o contestava l'omessa comunicazione dei motivi di esclusione (solo genericamente indicati nella delibera del Consiglio) e il mancato coinvolgimento del ricorrente stesso nel procedimento che aveva portato all'esclusione, non essendo stato, egli, nemmeno notiziato dell'assemblea del 6 febbraio 2024; o chiedeva, altresì, di ricevere copia dello statuto dell'associazione (richiesta rimasta, tuttavia, secondo quanto allegato dal ricorrente, priva di riscontro, tanto che il ricorrente si era visto costretto a formulare analoga richiesta presso il competente ente pubblico, rimasta anch'essa inevasa).
Parte ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo l'annullamento delle delibere con le quali è stata decisa l'esclusione del ricorrente, con immediato reintegro dello stesso nella compagine associativa.
Si è costituita in giudizio l'associazione resistente, deducendo la legittimità e la proporzionalità della deliberazione di esclusione dell'associato, odierno ricorrente, adottata dall'ente, e ciò sia tenuto conto dello scopo e dell'oggetto sociale della compagine associativa, sia tenuto conto della sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 24, co. 3, c.c., attesa la violazione, da parte del ricorrente stesso, dell'art. 7 dello statuto dell'associazione, nella parte in cui prescrive a tutti gli associati di “mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che animano l'attività”.
La violazione, in particolare, si sarebbe sostanziata, ad avviso dell'associazione resistente, nell'invio, nella chat “Whatsapp” dell'associazione, da parte del ricorrente, di taluni messaggi vocali ritenuti gravemente offensivi, sia dello spirito partecipativo e democratico dell'associazione, sia, più nello specifico, della dignità di singoli membri facenti parte dell'associazione stessa (in particolare, dell'associato ARENA ANGELO, il quale – con messaggio vocale poi cancellato dal ricorrente stesso – sarebbe stato accusato dal ricorrente di essere un soggetto “di dubbia moralità, incapace di relazionarsi in contesti di gruppo e implicato in questioni legali inerenti utilizzo di sostanze stupefacenti” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta dell'associazione resistente).
L'associazione odierna resistente ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda di parte ricorrente.
In data 19 novembre 2024, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta trasmissione, da parte dell'ente competente, dello statuto dell'associazione (che, invero, era già presente in atti, in quanto depositato, nel fascicolo telematico, dall'associazione resistente unitamente alla propria comparsa di costituzione e risposta), depositandolo, a sua volta, nel fascicolo telematico. Rigettate le richieste istruttorie formulate dalla parte resistente, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere oralmente la causa all'udienza del 20 novembre 2024, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'ammissibilità della presente impugnazione, benché avente ad oggetto la deliberazione di esclusione del ricorrente adottata non già dall'assemblea dei soci (della quale si fa solo menzione nella delibera di esclusione, laddove è scritto che l'esclusione stessa era stata “suffragata dalla decisione dell'intera assemblea dei soci precedentemente riunita per discutere sull'argomento”; cfr. il doc. n. 2 allegato al ricorso introduttivo), bensì dal Consiglio direttivo.
Benché, infatti, l'art. 24 c.c. faccia riferimento alla sola deliberazione assembleare, non si esclude che il provvedimento disciplinare possa, in concreto, essere adottato anche da altro organo dell'ente (normalmente, dall'organo amministrativo) e che, in questo caso, sia pur sempre possibile l'impugnazione della delibera davanti all'autorità giudiziaria.
Al riguardo, va, infatti, rammentato che l'art. 24 c.c. cit. deve ritenersi applicabile non solo alle deliberazioni dell'assemblea dell'associazione, ma anche a quelle di tutti gli organi
(monocratici o collegiali) dell'ente, che incidono nella materia dei diritti soggettivi degli associati, ciò al fine di evitare che l'associato, che lamenti una lesione dei propri diritti soggettivi, rimanga privo di tutela per il solo fatto che l'atto, che si assume lesivo, promani da un organo diverso dall'assemblea (cfr. in tal senso: Trib. Roma del 10/10/2018).
Del pari preliminarmente, si rileva, inoltre, che, in materia di impugnazione, da parte dell'associato, della delibera di esclusione ai sensi dell'art. 24 c.c., il giudice adito è tenuto a verificare non solo la legittimità formale del provvedimento impugnato (ossia che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente), ma anche quella sostanziale, valutando, cioè, la sussistenza di una delle ipotesi di risoluzione del rapporto associativo previste dalla legge o dall'atto costitutivo (v. in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. 29655 del 2023 e n. 22986/2019).
In tali giudizi, dunque, il Tribunale è tenuto a verificare, oltre al rispetto della legge e della procedura prevista dalle disposizioni interne, anche l'effettiva sussistenza della causa fondante la misura sanzionatoria, ossia la sussistenza degli inadempimenti o degli illeciti imputati dall'ente all'associato, al momento dell'assunzione della deliberazione. Si tratta, quindi, in altri termini, di un giudizio in cui la valutazione deve essere fatta sulla base della contestazione mossa e dei dati conoscitivi esistenti al momento della deliberazione stessa.
La decisione del giudice, dunque, deve basarsi esclusivamente sui fatti a suo tempo espressamente posti a sostegno del provvedimento sanzionatorio, non potendo, invero, l'ente collettivo allegare fatti nuovi o ulteriori rispetto a quelli oggetto di contestazione e posti a giustificazione della sanzione (v., in tal senso: Trib. Roma del 10/10/2018 cit.).
Tutto ciò premesso in via generale, si osserva quanto segue in merito alla legittimità formale e sostanziale della delibera impugnata.
Sulla legittimità formale.
Ebbene, in ordine alla legittimità formale del provvedimento impugnato, è del tutto evidente, nel caso di specie, il mancato rispetto delle regole procedurali da parte dell'associazione resistente e, in particolare, la violazione dell'art. 6 dello statuto:
- sia nella parte in cui (al co. 3) prevede che “l'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea”, quando invece è evidente, nel caso di specie, che la deliberazione è stata assunta dal Consiglio direttivo, tra i cui compiti – secondo quanto riportato dall'art. 14 dello statuto – non rientra in alcun modo quello di deliberare in merito all'esclusione di un associato, ma, al più, quello di “curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea”, tra cui rientra, senz'altro, anche la deliberazione di esclusione che, però, dovrebbe pure sempre essere adottata dall'assemblea;
- sia nella parte in cui, in ogni caso, e soprattutto, prevede (al co. 5, primo periodo) che
“prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi [non ricorrente nel caso di specie] di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento”.
Ebbene, nel caso di specie, risulta pacifico (non essendovi, sul punto, alcuna contestazione da parte dell'associazione resistente e non essendo, in ogni caso, nemmeno dato evincere diversamente, alla luce della documentazione in atti) che il ricorrente ha ricevuto direttamente la comunicazione di esclusione dalla propria qualità di associato (deliberata, peraltro, come visto, non dall'assemblea ma dal Consiglio direttivo) senza, tuttavia, aver ricevuto alcuna preventiva contestazione per iscritto degli addebiti contestatigli e senza che gli sia stata, quindi, consentita la possibilità di replicare agli addebiti stessi, con conseguente ed evidente lesione del diritto dell'associato stesso di apprestare le proprie difese e di replicare in relazione alle ragioni che hanno azionato la potestà disciplinare dell'associazione.
Dagli atti di causa, infatti, si evince che la decisione di escludere l'odierno ricorrente dall'associazione è stata formalizzata, dal Consiglio direttivo, senza alcun contraddittorio con l'interessato stesso – cfr., in tal senso, il verbale del Consiglio direttivo, ove si legge soltanto che:
“il Presidente precisa che tale proposta è stata suffragata sentita l'intera assemblea dei soci precedentemente chiamata a discutere sull'argomento. Dopo breve discussione, il Consiglio direttivo delibera all'unanimità l'esclusione dall'associazione del socio Di ST Pietro” –, al quale, del resto, non risulta nemmeno (alla luce della documentazione in atti) essere stata formalmente comunicata la convocazione, per il giorno 6 febbraio 2024, dell'assemblea dei soci, se non, informalmente, tramite la chat “Whatsapp” e, in ogni caso, senza che sia stato in alcun modo indicato, anche solo in tale convocazione informale, che l'ordine del giorno avrebbe riguardo anche la discussione e la decisione in merito all'eventuale esclusione dell'associato, odierno ricorrente.
In particolare, dagli screenshot depositati dalla stessa parte resistente si evince soltanto che, nella chat “Whatsapp” dell'associazione, tal OZ NC:
- in data 30 gennaio 2024, comunicava la convocazione di una riunione dell'associazione per il giorno 6 febbraio 2024, con, all'ordine del giorno, “calendario associazione e festa M.D.R.”;
- in data 31 gennaio 2024, allegava una fotografia, ritraente un foglio manoscritto sul quale era stata verbalizzata la riunione del Consiglio direttivo del 31 gennaio 2024 e sul quale, in calce, si legge che le “conclusioni del direttivo da portare all'attenzione dell'associazione prossima riunione da tenersi il 6 febbraio 2024” riguardavano solamente i seguenti argomenti:
o “processione a votazione (trabattello) fiori?”;
o “giro processione”;
o “idee annuali Franco”; senza alcuna menzione, quindi, in merito alla discussione avente ad oggetto l'eventuale esclusione, dall'associazione, dell'odierno ricorrente o, in ogni caso, in merito ai comportamenti asseritamente tenuti dallo stesso e posti a fondamento del provvedimento di esclusione.
È appena il caso di osservare, al riguardo, che la necessità della preventiva contestazione degli addebiti all'interessato è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità e che tale onere da parte dell'associazione si atteggia in modo assai più rigoroso nei casi in cui, come in quello in esame, lo statuto dell'associazione disciplina espressamente ed analiticamente la procedura da seguire nell'ottica dell'esclusione di un socio.
Ciò è tanto più vero laddove lo statuto contenga una previsione (come l'art. 6, co. 5, primo periodo, dello statuto) che espressamente prevede la garanzia, per ciascun associato, della previa contestazione, per iscritto, degli addebiti mossi, con facoltà di replica.
Depone, infatti, in tal senso, la pronuncia della Suprema corte, secondo cui “ai fini della validità della delibera di esclusione dell'associato da un'associazione non riconosciuta, come per quella di esclusione da un'associazione riconosciuta, non è necessaria la preventiva contestazione dell'addebito, atteso che tale contestazione non è richiesta da alcuna disposizione di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso” (Cass. civ.
n. 25319/2021; in tal senso, v. anche Cass. civ. n. 3490/1969, secondo cui “il diritto di un'associazione di escludere il singolo membro costituisce emanazione della potestà disciplinare sui propri associati, onde deve ritenersi necessaria la preventiva contestazione degli addebiti all'interessato”).
Ne consegue l'invalidità del provvedimento impugnato sotto il profilo della sua legittimità formale.
Sulla legittimità sostanziale.
Premessa, quindi, la radicale invalidità della delibera sotto il profilo formale, la stessa deve ritenersi, altresì, illegittima, anche sotto il profilo sostanziale.
Non si ravvisa, infatti, nel caso di specie, la sussistenza di una di quelle ipotesi di risoluzione del rapporto associativo previste dalla legge o dallo statuto, tali da consentire o, comunque, da giustificare l'esclusione dell'associato.
È opportuno premettere, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 24, co. 3, c.c., “l'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi” e che, ai sensi dell'art. 6, co. 3, dello statuto dell'associazione resistente, “l'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea per comportamenti contrastanti con l'associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
quando, in qualunque modo, arrechino danni morali
o materiali all'associazione”.
Sul punto è stato affermato, tanto nella giurisprudenza di legittimità quanto in quella di merito, che l'apprezzamento della sussistenza dei motivi posti a fondamento della deliberazione sanzionatoria non è rimesso all'esclusiva discrezionalità degli organi dell'ente, competendo invero al giudice del merito, adito in sede di impugnazione della delibera, riscontrare l'effettiva sussistenza delle ragioni che avevano giustificato la sanzione, la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla legge o dallo statuto, nonché la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità (v., in tal senso: Trib. Roma del
10/10/2018 cit.).
Ebbene, gli addebiti contestati al ricorrente si fondano, nel caso di specie, sull'imputazione di generici “comportamenti contrastanti con l'associazione” e di, del pari, generiche
“persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari” (cfr. il verbale di esclusione del Consiglio direttivo), senza che sia, tuttavia, in alcun modo possibile comprendere quali siano stati gli episodi specifici in considerazione dei quali è stata deliberata l'esclusione.
Del resto, nemmeno nella comunicazione indirizzata al ricorrente (con cui veniva trasmesso, allo stesso, il verbale di esclusione dall'associazione) venivano specificati, esattamente, i motivi di tale decisione, che, in tale comunicazione, veniva riferita, del tutto genericamente,
a “motivi disciplinari”.
La lacuna motivazionale del provvedimento di esclusione non è integrabile nemmeno mediante la lettura del verbale n. 2/2024 del Consiglio direttivo riunitosi in data 6 febbraio
2024 presso i locali della parrocchia “SS. Erasmo e Martino” di Bojano (cfr. doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), dal quale si evince, solamente, che la proposta di esclusione dell'odierno ricorrente era motivata dal fatto che egli aveva tenuto “comportamenti contrastanti con l'associazione” e che lo stesso aveva commesso “persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari”, con l'unica precisazione – in realtà, anch'essa del tutto vuota di contenuto, dal punto di vista dell'indicazione degli specifici comportamenti contestati – per cui il DI EL avrebbe posto in essere “una condotta totalmente oppositiva allo spirito e agli ideali sui quali si fonda l'associazione” (cfr. doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, cit.). L'esatta enucleazione, da parte dell'associazione, dei comportamenti posti in essere dal ricorrente e asseritamente lesivi dello spirito e degli ideali dell'associazione, invece, è avvenuta solo successivamente e in corso di causa.
Si osserva, tuttavia, al riguardo, che – come già osservato in premessa – la valutazione del giudice in ordine alla sussistenza degli inadempimenti o degli illeciti imputati dall'ente all'associato e della proporzionalità della sanzione dell'esclusione rispetto a tali inadempimenti e a tali illeciti deve essere effettuata secondo un giudizio ex ante, sulla base, cioè, dei soli dati esistenti e conosciuti al momento della deliberazione stessa e dei fatti posti a fondamento della sanzione, non potendo in alcun modo l'ente, a posteriori, riempire di contenuto e di specifici addebiti una sanzione che, come nel caso di specie, è fondata su contestazioni solo generiche.
Solo con la comparsa di costituzione e risposta, infatti, l'associazione ha, per la prima volta, chiarito quali sarebbero gli specifici addebiti mossi al ricorrente e che ne hanno determinato l'esclusione, ma tale successiva integrazione non vale a rendere legittima l'esclusione dell'odierno ricorrente che, sulla base degli elementi conosciuti al momento della deliberazione e dei fatti totalmente generici posti a fondamento della sanzione, si rileva illegittima.
Peraltro, anche a tacere di quanto sin qui osservato – e fermo restando il rilievo assorbente di tali aspetti –, appare opportuno precisare, per mera completezza, che tali addebiti, tardivamente allegati, non appaiono in ogni caso tali da giustificare la sanzione dell'esclusione, che – come noto – è una sanzione che, per la sua radicalità, presuppone un serio vaglio di proporzionalità rispetto ai comportamenti contestati.
La condotta addebitata al ricorrente, infatti, consisterebbe, ad avviso dell'associazione e secondo quanto dalla stessa tardivamente allegato solo in sede di comparsa di costituzione e risposta:
- nell'aver portato avanti, nella chat “Whatsapp” dell'associazione, una polemica sia in merito alle modalità di diffusione dei verbali dell'assemblea, sia in merito alle modalità di svolgimento della processione della Madonna del Rosario, con esternazioni del ricorrente che, ad avviso della resistente, sarebbero quantomeno discutibili e lato sensu offensive;
- nell'aver offeso un membro dell'associazione (ARENA ANGELO), accusato di essere un soggetto di “dubbia moralità, incapace di relazionarsi in contesti di gruppo e implicato in questioni legali inerenti utilizzo di sostanze stupefacenti” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, quanto al primo addebito, si osserva che, dall'ascolto dei messaggi vocali (cfr. doc.
n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) pubblicati dal ricorrente sulla chat
“Whatsapp” dell'associazione, e dei quali il ricorrente non ha disconosciuto la paternità, non
è dato evincere, invero, una vera e propria condotta che si ponga in contrasto con lo spirito e con gli ideali dell'associazione, ma, al più, una mera polemica del ricorrente nei confronti dell'associazione stessa, di per sé perfettamente lecita.
Tale polemica, infatti, se, per un verso, appare (alla luce dei messaggi vocali depositati in atti) senz'altro accesa e insistente, per altro verso, però, la stessa appare, altresì, alla stregua di un semplice esercizio, da parte del ricorrente, del proprio diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero, sub specie di diritto di critica (art. 21 Cost.), in quanto non travalicante il limite della continenza verbale, se riferito al contesto nel quale tale polemica si inserisce.
È evidente, infatti, che le esternazioni fatte dal ricorrente, anche le più colorite e critiche
(quali, ad esempio: “scusatemi se ho sottolineato la mia intelligenza”, “complimenti per far funzionare il vostro cervello, che non mi sembra che funzioni” o, ancora, “questa associazione
è una dittatura vera e propria”), devono, pur sempre, essere valutate con particolare cautela, tenuto conto, cioè, del fatto che:
- da un lato, dal punto di vista della continenza verbale, non si tratta di vere e proprie offese riferite ad uno o a più soggetti determinati, ma, al più, di espressioni accese, acri, di forte impatto emotivo e, semmai, oggettivamente infelici, ma chiaramente espressive di uno stato d'animo di delusione per la forte divergenza di punti di vista sussistente all'interno dell'associazione e per la condizione di minoranza in cui è venuto a trovarsi il ricorrente;
- dall'altro lato, le stesse sono state rese all'interno di lunghi messaggi vocali, per lo più, moderati nei toni, a loro volta pubblicati nell'ambito di una più generale conversazione tramite chat (caratterizzata, com'è noto, da numerosi “botta e risposta” anche taglienti), nel corso della quale il ricorrente ha, sostanzialmente, inteso difendere la propria opinione, benché diversa da quella della maggioranza dei membri dell'associazione, senza travalicare, però, l'onore ed il decoro degli organi dell'associazione o dei singoli associati. Per quanto riguarda, invece, il secondo addebito specificatamente mosso (benché, come visto, solo nella comparsa di costituzione e risposta) all'odierno ricorrente, e relativo al messaggio vocale pubblicato sulla chat dal ricorrente (e dallo stesso poi cancellato) avente ad oggetto l'associato ARENA ANGELO – fatto, quello della pubblicazione di tale messaggio e del suo contenuto, da ritenersi pacifico, in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c. (cfr. il verbale di udienza del 20 novembre 2024, ossia la prima sede utile per effettuare la contestazione suddetta), e, anzi, provato per effetto della dichiarazione di IO IM (cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) –, si osserva che tale comportamento, benché censurabile, non è, in ogni caso, tale da giustificare, secondo la valutazione di proporzionalità che lo scrivente giudice è chiamato, in questa sede, ad effettuare, il provvedimento espulsivo.
Come chiarito dalla Suprema corte, infatti, proprio in un caso in cui è stata ritenuta non proporzionata l'espulsione di un associato che aveva pronunciato espressioni gravemente lesive del prestigio degli organi dell'associazione, il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione di “proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione” (così: Cass. civ. n. 17907/2004).
Ebbene, è evidente che tale proporzionalità non sussiste nel caso di specie, alla luce del fatto che:
- da un lato, il ricorrente risulta aver cancellato l'audio dalla “chat”, con ciò dimostrando di aver compreso l'erroneità della propria condotta e di non volerla perpetrare;
- dall'altro lato, l'associazione – anche tenuto conto del breve lasso di tempo (circa un mese, appena) decorso dall'adesione alla stessa del ricorrente alla sua esclusione, e del fatto che tale comportamento specificatamente offensivo di un singolo associato appare isolato, e non reiterato – ben avrebbe potuto adottare un diverso tipo di provvedimento (come, ad esempio, un monito o un vero e proprio richiamo formale dell'associato, con l'invito ad astenersi, per il futuro, da simili esternazioni nei confronti di altri associati, a pena di sospensione dalle sue prerogative di socio o di esclusione dall'associazione), che avrebbe potuto, al contempo, garantire il ripristino delle regole dell'associazione
(mediante la formale censura di comportamenti lesivi dell'altrui dignità), senza, tuttavia, determinare conseguenze radicali (quale, appunto, l'espulsione) e consentendo, così, all'associato intimato di conformare il proprio comportamento allo spirito e agli ideali dell'associazione stessa.
***
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui considerato, deriva l'annullamento della delibera impugnata, con immediato reintegro del ricorrente nell'associazione resistente “MADONNA
DEL ROSARIO”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo qui in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento delle sole fasi di studio ed introduttiva, tenuto conto del fatto che il procedimento in epigrafe si è esaurito nell'ambito di una sola udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1061 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni altra domanda od eccezione, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, così provvede:
• Annulla la delibera del Consiglio direttivo dell'associazione “MADONNA DEL
ROSARIO” adottata con verbale n. 1 del 6 febbraio 2024 e, per l'effetto:
• Ordina l'immediato reintegro di DI EL ET quale membro dell'associazione stessa;
• Condanna la parte resistente a rifondere le spese di lite sostenute da DI EL
ET per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 8 gennaio 2025.
Il giudice dott.ssa LA SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
LA SI, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1061 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
DI EL ET (C.F.: [...]), residente in [...], elettivamente domiciliato in Campobasso, via Matteotti n.
7, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Cennamo, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte ricorrente)
contro
:
ASSOCIAZIONE “MADONNA DEL ROSARIO” (C.F.: 92084140703; P.IVA
01907050700), in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Bojano (CB), via
Maiella n. 150, elettivamente domiciliata in Campobasso, via XXIV Maggio n. 137, presso lo studio degli avv.ti Eleonora Di Lullo e Guglielmo Pettograsso, che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
(parte resistente)
Oggetto: ricorso avverso la delibera di esclusione dell'associato ex art. 24 c.c.;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20 novembre 2024. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., DI EL ET – premesso di aver aderito all'Associazione “Madonna del Rosario” nel gennaio 2024 (ossia a far data dalla costituzione dell'associazione stessa) e premesso, altresì, di essere stato escluso dall'associazione stessa, previa deliberazione assembleare, con delibera assunta dal Consiglio direttivo dell'associazione in questione in data 06 febbraio 2024 – ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo l'annullamento delle delibere suddette e, per l'effetto, l'immediato reintegro del ricorrente medesimo nella compagine associativa.
Parte ricorrente ha dedotto, in particolare:
- di aver ricevuto, in data 20 febbraio 2024, una missiva, da parte dell'associazione resistente, contenente la comunicazione di “esclusione dalla qualifica di socio” per motivi disciplinari, a far data dal 6 febbraio 2024;
- che, unitamente alla missiva suddetta, veniva inviato, all'odierno ricorrente, il “verbale del Consiglio direttivo n. 1 del 6 febbraio 2024”, all'interno del quale, previo richiamo alla decisione dell'assemblea dei soci “precedentemente riunita per discutere sull'argomento”, veniva deliberata, all'unanimità, l'esclusione dall'associazione
“Madonna del Rosario” dell'associato DI EL ET, odierno ricorrente;
- che i motivi dell'esclusione erano riconducibili, secondo quanto riportato nel verbale in questione, a “comportamenti contrastanti con l'associazione” e ad “persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari”;
- di non aver, tuttavia, mai ricevuto, a monte, alcuna convocazione alla riunione assembleare del 6 febbraio 2024 che avrebbe preceduto la delibera di esclusione emessa dal Consiglio direttivo, né, a valle di tale riunione, copia della deliberazione dell'assemblea stessa;
- di aver, quindi, provveduto ad inviare, in data 29 febbraio 2024, una nota, indirizzata all'associazione, con la quale l'odierno ricorrente:
o contestava l'omessa comunicazione dei motivi di esclusione (solo genericamente indicati nella delibera del Consiglio) e il mancato coinvolgimento del ricorrente stesso nel procedimento che aveva portato all'esclusione, non essendo stato, egli, nemmeno notiziato dell'assemblea del 6 febbraio 2024; o chiedeva, altresì, di ricevere copia dello statuto dell'associazione (richiesta rimasta, tuttavia, secondo quanto allegato dal ricorrente, priva di riscontro, tanto che il ricorrente si era visto costretto a formulare analoga richiesta presso il competente ente pubblico, rimasta anch'essa inevasa).
Parte ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo l'annullamento delle delibere con le quali è stata decisa l'esclusione del ricorrente, con immediato reintegro dello stesso nella compagine associativa.
Si è costituita in giudizio l'associazione resistente, deducendo la legittimità e la proporzionalità della deliberazione di esclusione dell'associato, odierno ricorrente, adottata dall'ente, e ciò sia tenuto conto dello scopo e dell'oggetto sociale della compagine associativa, sia tenuto conto della sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 24, co. 3, c.c., attesa la violazione, da parte del ricorrente stesso, dell'art. 7 dello statuto dell'associazione, nella parte in cui prescrive a tutti gli associati di “mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che animano l'attività”.
La violazione, in particolare, si sarebbe sostanziata, ad avviso dell'associazione resistente, nell'invio, nella chat “Whatsapp” dell'associazione, da parte del ricorrente, di taluni messaggi vocali ritenuti gravemente offensivi, sia dello spirito partecipativo e democratico dell'associazione, sia, più nello specifico, della dignità di singoli membri facenti parte dell'associazione stessa (in particolare, dell'associato ARENA ANGELO, il quale – con messaggio vocale poi cancellato dal ricorrente stesso – sarebbe stato accusato dal ricorrente di essere un soggetto “di dubbia moralità, incapace di relazionarsi in contesti di gruppo e implicato in questioni legali inerenti utilizzo di sostanze stupefacenti” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta dell'associazione resistente).
L'associazione odierna resistente ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda di parte ricorrente.
In data 19 novembre 2024, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta trasmissione, da parte dell'ente competente, dello statuto dell'associazione (che, invero, era già presente in atti, in quanto depositato, nel fascicolo telematico, dall'associazione resistente unitamente alla propria comparsa di costituzione e risposta), depositandolo, a sua volta, nel fascicolo telematico. Rigettate le richieste istruttorie formulate dalla parte resistente, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere oralmente la causa all'udienza del 20 novembre 2024, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'ammissibilità della presente impugnazione, benché avente ad oggetto la deliberazione di esclusione del ricorrente adottata non già dall'assemblea dei soci (della quale si fa solo menzione nella delibera di esclusione, laddove è scritto che l'esclusione stessa era stata “suffragata dalla decisione dell'intera assemblea dei soci precedentemente riunita per discutere sull'argomento”; cfr. il doc. n. 2 allegato al ricorso introduttivo), bensì dal Consiglio direttivo.
Benché, infatti, l'art. 24 c.c. faccia riferimento alla sola deliberazione assembleare, non si esclude che il provvedimento disciplinare possa, in concreto, essere adottato anche da altro organo dell'ente (normalmente, dall'organo amministrativo) e che, in questo caso, sia pur sempre possibile l'impugnazione della delibera davanti all'autorità giudiziaria.
Al riguardo, va, infatti, rammentato che l'art. 24 c.c. cit. deve ritenersi applicabile non solo alle deliberazioni dell'assemblea dell'associazione, ma anche a quelle di tutti gli organi
(monocratici o collegiali) dell'ente, che incidono nella materia dei diritti soggettivi degli associati, ciò al fine di evitare che l'associato, che lamenti una lesione dei propri diritti soggettivi, rimanga privo di tutela per il solo fatto che l'atto, che si assume lesivo, promani da un organo diverso dall'assemblea (cfr. in tal senso: Trib. Roma del 10/10/2018).
Del pari preliminarmente, si rileva, inoltre, che, in materia di impugnazione, da parte dell'associato, della delibera di esclusione ai sensi dell'art. 24 c.c., il giudice adito è tenuto a verificare non solo la legittimità formale del provvedimento impugnato (ossia che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente), ma anche quella sostanziale, valutando, cioè, la sussistenza di una delle ipotesi di risoluzione del rapporto associativo previste dalla legge o dall'atto costitutivo (v. in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. 29655 del 2023 e n. 22986/2019).
In tali giudizi, dunque, il Tribunale è tenuto a verificare, oltre al rispetto della legge e della procedura prevista dalle disposizioni interne, anche l'effettiva sussistenza della causa fondante la misura sanzionatoria, ossia la sussistenza degli inadempimenti o degli illeciti imputati dall'ente all'associato, al momento dell'assunzione della deliberazione. Si tratta, quindi, in altri termini, di un giudizio in cui la valutazione deve essere fatta sulla base della contestazione mossa e dei dati conoscitivi esistenti al momento della deliberazione stessa.
La decisione del giudice, dunque, deve basarsi esclusivamente sui fatti a suo tempo espressamente posti a sostegno del provvedimento sanzionatorio, non potendo, invero, l'ente collettivo allegare fatti nuovi o ulteriori rispetto a quelli oggetto di contestazione e posti a giustificazione della sanzione (v., in tal senso: Trib. Roma del 10/10/2018 cit.).
Tutto ciò premesso in via generale, si osserva quanto segue in merito alla legittimità formale e sostanziale della delibera impugnata.
Sulla legittimità formale.
Ebbene, in ordine alla legittimità formale del provvedimento impugnato, è del tutto evidente, nel caso di specie, il mancato rispetto delle regole procedurali da parte dell'associazione resistente e, in particolare, la violazione dell'art. 6 dello statuto:
- sia nella parte in cui (al co. 3) prevede che “l'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea”, quando invece è evidente, nel caso di specie, che la deliberazione è stata assunta dal Consiglio direttivo, tra i cui compiti – secondo quanto riportato dall'art. 14 dello statuto – non rientra in alcun modo quello di deliberare in merito all'esclusione di un associato, ma, al più, quello di “curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea”, tra cui rientra, senz'altro, anche la deliberazione di esclusione che, però, dovrebbe pure sempre essere adottata dall'assemblea;
- sia nella parte in cui, in ogni caso, e soprattutto, prevede (al co. 5, primo periodo) che
“prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi [non ricorrente nel caso di specie] di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento”.
Ebbene, nel caso di specie, risulta pacifico (non essendovi, sul punto, alcuna contestazione da parte dell'associazione resistente e non essendo, in ogni caso, nemmeno dato evincere diversamente, alla luce della documentazione in atti) che il ricorrente ha ricevuto direttamente la comunicazione di esclusione dalla propria qualità di associato (deliberata, peraltro, come visto, non dall'assemblea ma dal Consiglio direttivo) senza, tuttavia, aver ricevuto alcuna preventiva contestazione per iscritto degli addebiti contestatigli e senza che gli sia stata, quindi, consentita la possibilità di replicare agli addebiti stessi, con conseguente ed evidente lesione del diritto dell'associato stesso di apprestare le proprie difese e di replicare in relazione alle ragioni che hanno azionato la potestà disciplinare dell'associazione.
Dagli atti di causa, infatti, si evince che la decisione di escludere l'odierno ricorrente dall'associazione è stata formalizzata, dal Consiglio direttivo, senza alcun contraddittorio con l'interessato stesso – cfr., in tal senso, il verbale del Consiglio direttivo, ove si legge soltanto che:
“il Presidente precisa che tale proposta è stata suffragata sentita l'intera assemblea dei soci precedentemente chiamata a discutere sull'argomento. Dopo breve discussione, il Consiglio direttivo delibera all'unanimità l'esclusione dall'associazione del socio Di ST Pietro” –, al quale, del resto, non risulta nemmeno (alla luce della documentazione in atti) essere stata formalmente comunicata la convocazione, per il giorno 6 febbraio 2024, dell'assemblea dei soci, se non, informalmente, tramite la chat “Whatsapp” e, in ogni caso, senza che sia stato in alcun modo indicato, anche solo in tale convocazione informale, che l'ordine del giorno avrebbe riguardo anche la discussione e la decisione in merito all'eventuale esclusione dell'associato, odierno ricorrente.
In particolare, dagli screenshot depositati dalla stessa parte resistente si evince soltanto che, nella chat “Whatsapp” dell'associazione, tal OZ NC:
- in data 30 gennaio 2024, comunicava la convocazione di una riunione dell'associazione per il giorno 6 febbraio 2024, con, all'ordine del giorno, “calendario associazione e festa M.D.R.”;
- in data 31 gennaio 2024, allegava una fotografia, ritraente un foglio manoscritto sul quale era stata verbalizzata la riunione del Consiglio direttivo del 31 gennaio 2024 e sul quale, in calce, si legge che le “conclusioni del direttivo da portare all'attenzione dell'associazione prossima riunione da tenersi il 6 febbraio 2024” riguardavano solamente i seguenti argomenti:
o “processione a votazione (trabattello) fiori?”;
o “giro processione”;
o “idee annuali Franco”; senza alcuna menzione, quindi, in merito alla discussione avente ad oggetto l'eventuale esclusione, dall'associazione, dell'odierno ricorrente o, in ogni caso, in merito ai comportamenti asseritamente tenuti dallo stesso e posti a fondamento del provvedimento di esclusione.
È appena il caso di osservare, al riguardo, che la necessità della preventiva contestazione degli addebiti all'interessato è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità e che tale onere da parte dell'associazione si atteggia in modo assai più rigoroso nei casi in cui, come in quello in esame, lo statuto dell'associazione disciplina espressamente ed analiticamente la procedura da seguire nell'ottica dell'esclusione di un socio.
Ciò è tanto più vero laddove lo statuto contenga una previsione (come l'art. 6, co. 5, primo periodo, dello statuto) che espressamente prevede la garanzia, per ciascun associato, della previa contestazione, per iscritto, degli addebiti mossi, con facoltà di replica.
Depone, infatti, in tal senso, la pronuncia della Suprema corte, secondo cui “ai fini della validità della delibera di esclusione dell'associato da un'associazione non riconosciuta, come per quella di esclusione da un'associazione riconosciuta, non è necessaria la preventiva contestazione dell'addebito, atteso che tale contestazione non è richiesta da alcuna disposizione di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso” (Cass. civ.
n. 25319/2021; in tal senso, v. anche Cass. civ. n. 3490/1969, secondo cui “il diritto di un'associazione di escludere il singolo membro costituisce emanazione della potestà disciplinare sui propri associati, onde deve ritenersi necessaria la preventiva contestazione degli addebiti all'interessato”).
Ne consegue l'invalidità del provvedimento impugnato sotto il profilo della sua legittimità formale.
Sulla legittimità sostanziale.
Premessa, quindi, la radicale invalidità della delibera sotto il profilo formale, la stessa deve ritenersi, altresì, illegittima, anche sotto il profilo sostanziale.
Non si ravvisa, infatti, nel caso di specie, la sussistenza di una di quelle ipotesi di risoluzione del rapporto associativo previste dalla legge o dallo statuto, tali da consentire o, comunque, da giustificare l'esclusione dell'associato.
È opportuno premettere, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 24, co. 3, c.c., “l'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi” e che, ai sensi dell'art. 6, co. 3, dello statuto dell'associazione resistente, “l'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea per comportamenti contrastanti con l'associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
quando, in qualunque modo, arrechino danni morali
o materiali all'associazione”.
Sul punto è stato affermato, tanto nella giurisprudenza di legittimità quanto in quella di merito, che l'apprezzamento della sussistenza dei motivi posti a fondamento della deliberazione sanzionatoria non è rimesso all'esclusiva discrezionalità degli organi dell'ente, competendo invero al giudice del merito, adito in sede di impugnazione della delibera, riscontrare l'effettiva sussistenza delle ragioni che avevano giustificato la sanzione, la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla legge o dallo statuto, nonché la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità (v., in tal senso: Trib. Roma del
10/10/2018 cit.).
Ebbene, gli addebiti contestati al ricorrente si fondano, nel caso di specie, sull'imputazione di generici “comportamenti contrastanti con l'associazione” e di, del pari, generiche
“persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari” (cfr. il verbale di esclusione del Consiglio direttivo), senza che sia, tuttavia, in alcun modo possibile comprendere quali siano stati gli episodi specifici in considerazione dei quali è stata deliberata l'esclusione.
Del resto, nemmeno nella comunicazione indirizzata al ricorrente (con cui veniva trasmesso, allo stesso, il verbale di esclusione dall'associazione) venivano specificati, esattamente, i motivi di tale decisione, che, in tale comunicazione, veniva riferita, del tutto genericamente,
a “motivi disciplinari”.
La lacuna motivazionale del provvedimento di esclusione non è integrabile nemmeno mediante la lettura del verbale n. 2/2024 del Consiglio direttivo riunitosi in data 6 febbraio
2024 presso i locali della parrocchia “SS. Erasmo e Martino” di Bojano (cfr. doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), dal quale si evince, solamente, che la proposta di esclusione dell'odierno ricorrente era motivata dal fatto che egli aveva tenuto “comportamenti contrastanti con l'associazione” e che lo stesso aveva commesso “persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari”, con l'unica precisazione – in realtà, anch'essa del tutto vuota di contenuto, dal punto di vista dell'indicazione degli specifici comportamenti contestati – per cui il DI EL avrebbe posto in essere “una condotta totalmente oppositiva allo spirito e agli ideali sui quali si fonda l'associazione” (cfr. doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, cit.). L'esatta enucleazione, da parte dell'associazione, dei comportamenti posti in essere dal ricorrente e asseritamente lesivi dello spirito e degli ideali dell'associazione, invece, è avvenuta solo successivamente e in corso di causa.
Si osserva, tuttavia, al riguardo, che – come già osservato in premessa – la valutazione del giudice in ordine alla sussistenza degli inadempimenti o degli illeciti imputati dall'ente all'associato e della proporzionalità della sanzione dell'esclusione rispetto a tali inadempimenti e a tali illeciti deve essere effettuata secondo un giudizio ex ante, sulla base, cioè, dei soli dati esistenti e conosciuti al momento della deliberazione stessa e dei fatti posti a fondamento della sanzione, non potendo in alcun modo l'ente, a posteriori, riempire di contenuto e di specifici addebiti una sanzione che, come nel caso di specie, è fondata su contestazioni solo generiche.
Solo con la comparsa di costituzione e risposta, infatti, l'associazione ha, per la prima volta, chiarito quali sarebbero gli specifici addebiti mossi al ricorrente e che ne hanno determinato l'esclusione, ma tale successiva integrazione non vale a rendere legittima l'esclusione dell'odierno ricorrente che, sulla base degli elementi conosciuti al momento della deliberazione e dei fatti totalmente generici posti a fondamento della sanzione, si rileva illegittima.
Peraltro, anche a tacere di quanto sin qui osservato – e fermo restando il rilievo assorbente di tali aspetti –, appare opportuno precisare, per mera completezza, che tali addebiti, tardivamente allegati, non appaiono in ogni caso tali da giustificare la sanzione dell'esclusione, che – come noto – è una sanzione che, per la sua radicalità, presuppone un serio vaglio di proporzionalità rispetto ai comportamenti contestati.
La condotta addebitata al ricorrente, infatti, consisterebbe, ad avviso dell'associazione e secondo quanto dalla stessa tardivamente allegato solo in sede di comparsa di costituzione e risposta:
- nell'aver portato avanti, nella chat “Whatsapp” dell'associazione, una polemica sia in merito alle modalità di diffusione dei verbali dell'assemblea, sia in merito alle modalità di svolgimento della processione della Madonna del Rosario, con esternazioni del ricorrente che, ad avviso della resistente, sarebbero quantomeno discutibili e lato sensu offensive;
- nell'aver offeso un membro dell'associazione (ARENA ANGELO), accusato di essere un soggetto di “dubbia moralità, incapace di relazionarsi in contesti di gruppo e implicato in questioni legali inerenti utilizzo di sostanze stupefacenti” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, quanto al primo addebito, si osserva che, dall'ascolto dei messaggi vocali (cfr. doc.
n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) pubblicati dal ricorrente sulla chat
“Whatsapp” dell'associazione, e dei quali il ricorrente non ha disconosciuto la paternità, non
è dato evincere, invero, una vera e propria condotta che si ponga in contrasto con lo spirito e con gli ideali dell'associazione, ma, al più, una mera polemica del ricorrente nei confronti dell'associazione stessa, di per sé perfettamente lecita.
Tale polemica, infatti, se, per un verso, appare (alla luce dei messaggi vocali depositati in atti) senz'altro accesa e insistente, per altro verso, però, la stessa appare, altresì, alla stregua di un semplice esercizio, da parte del ricorrente, del proprio diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero, sub specie di diritto di critica (art. 21 Cost.), in quanto non travalicante il limite della continenza verbale, se riferito al contesto nel quale tale polemica si inserisce.
È evidente, infatti, che le esternazioni fatte dal ricorrente, anche le più colorite e critiche
(quali, ad esempio: “scusatemi se ho sottolineato la mia intelligenza”, “complimenti per far funzionare il vostro cervello, che non mi sembra che funzioni” o, ancora, “questa associazione
è una dittatura vera e propria”), devono, pur sempre, essere valutate con particolare cautela, tenuto conto, cioè, del fatto che:
- da un lato, dal punto di vista della continenza verbale, non si tratta di vere e proprie offese riferite ad uno o a più soggetti determinati, ma, al più, di espressioni accese, acri, di forte impatto emotivo e, semmai, oggettivamente infelici, ma chiaramente espressive di uno stato d'animo di delusione per la forte divergenza di punti di vista sussistente all'interno dell'associazione e per la condizione di minoranza in cui è venuto a trovarsi il ricorrente;
- dall'altro lato, le stesse sono state rese all'interno di lunghi messaggi vocali, per lo più, moderati nei toni, a loro volta pubblicati nell'ambito di una più generale conversazione tramite chat (caratterizzata, com'è noto, da numerosi “botta e risposta” anche taglienti), nel corso della quale il ricorrente ha, sostanzialmente, inteso difendere la propria opinione, benché diversa da quella della maggioranza dei membri dell'associazione, senza travalicare, però, l'onore ed il decoro degli organi dell'associazione o dei singoli associati. Per quanto riguarda, invece, il secondo addebito specificatamente mosso (benché, come visto, solo nella comparsa di costituzione e risposta) all'odierno ricorrente, e relativo al messaggio vocale pubblicato sulla chat dal ricorrente (e dallo stesso poi cancellato) avente ad oggetto l'associato ARENA ANGELO – fatto, quello della pubblicazione di tale messaggio e del suo contenuto, da ritenersi pacifico, in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c. (cfr. il verbale di udienza del 20 novembre 2024, ossia la prima sede utile per effettuare la contestazione suddetta), e, anzi, provato per effetto della dichiarazione di IO IM (cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) –, si osserva che tale comportamento, benché censurabile, non è, in ogni caso, tale da giustificare, secondo la valutazione di proporzionalità che lo scrivente giudice è chiamato, in questa sede, ad effettuare, il provvedimento espulsivo.
Come chiarito dalla Suprema corte, infatti, proprio in un caso in cui è stata ritenuta non proporzionata l'espulsione di un associato che aveva pronunciato espressioni gravemente lesive del prestigio degli organi dell'associazione, il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione di “proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione” (così: Cass. civ. n. 17907/2004).
Ebbene, è evidente che tale proporzionalità non sussiste nel caso di specie, alla luce del fatto che:
- da un lato, il ricorrente risulta aver cancellato l'audio dalla “chat”, con ciò dimostrando di aver compreso l'erroneità della propria condotta e di non volerla perpetrare;
- dall'altro lato, l'associazione – anche tenuto conto del breve lasso di tempo (circa un mese, appena) decorso dall'adesione alla stessa del ricorrente alla sua esclusione, e del fatto che tale comportamento specificatamente offensivo di un singolo associato appare isolato, e non reiterato – ben avrebbe potuto adottare un diverso tipo di provvedimento (come, ad esempio, un monito o un vero e proprio richiamo formale dell'associato, con l'invito ad astenersi, per il futuro, da simili esternazioni nei confronti di altri associati, a pena di sospensione dalle sue prerogative di socio o di esclusione dall'associazione), che avrebbe potuto, al contempo, garantire il ripristino delle regole dell'associazione
(mediante la formale censura di comportamenti lesivi dell'altrui dignità), senza, tuttavia, determinare conseguenze radicali (quale, appunto, l'espulsione) e consentendo, così, all'associato intimato di conformare il proprio comportamento allo spirito e agli ideali dell'associazione stessa.
***
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui considerato, deriva l'annullamento della delibera impugnata, con immediato reintegro del ricorrente nell'associazione resistente “MADONNA
DEL ROSARIO”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo qui in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento delle sole fasi di studio ed introduttiva, tenuto conto del fatto che il procedimento in epigrafe si è esaurito nell'ambito di una sola udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1061 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni altra domanda od eccezione, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, così provvede:
• Annulla la delibera del Consiglio direttivo dell'associazione “MADONNA DEL
ROSARIO” adottata con verbale n. 1 del 6 febbraio 2024 e, per l'effetto:
• Ordina l'immediato reintegro di DI EL ET quale membro dell'associazione stessa;
• Condanna la parte resistente a rifondere le spese di lite sostenute da DI EL
ET per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 8 gennaio 2025.
Il giudice dott.ssa LA SI