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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/05/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 25382/2024 R.G.
Oggi 20/05/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi l'Avv. SPREZZOLA LUCA, oggi sostituito dall'Avv. TESO MARTINA, per parte attrice;
nessuno per parte convenuta
L'Avv. Teso insiste per l'ammissione delle prove orali di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 2
c.p.c. dd. 23/04/2025. Insiste per il resto nell'accoglimento delle conclusioni di cui in atti.
Il Giudice, ritenuta la causa matura, ordina che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti, rinunciando ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 25382/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Gianluca Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 25382/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SPREZZOLA LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
OGGETTO: Arricchimento senza causa sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere la restituzione della Parte_1 somma di € 34.766,49, oltre interessi dalla maturazione al saldo, nonché il telefono cellulare marca Apple modello I-Phone 13 red 128 GB con relativa custodia, per le ragioni esposte in parte narrativa, e, per l'effetto, condannare la convenuta a versare al sig. Controparte_1
la predetta somma di € 34.766,49 e a consegnare allo stesso il telefono Parte_1
cellulare marca Apple modello I-Phone 13 red 128 GB con relativa custodia”
FATTO e DIRITTO
La domanda è solo in parte fondata, per i motivi di séguito indicati. pagina 2 di 5 L'attore ha affermato di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la convenuta, protrattasi dal 2012 al 2022.
Nel 2016 la coppia aprì un conto corrente cointestato, in cui entrambi versavano somme di denaro. Sia il IG. che la IG.ra mantennero anche un conto personale. Parte_1 CP_1
L'attore ha asserito che le somme depositate sul conto corrente cointestate sarebbero state utilizzate, per larga parte, dalla convenuta al fine di sostenere i costi relativi all'acquisto ed alla manutenzione di un'abitazione di proprietà della stessa IG.ra , sita in Cavallino- CP_1
Treporti (VE), via Tamigi n. 27 int. 23.
Il IG. alla luce di tali circostanze, ha chiesto di ottenere la restituzione della metà Parte_1
della somma spesa dalla sig.ra per il proprio immobile, in quanto detto denaro era CP_1
di provenienza comune, essendo il conto cointestato, ma sarebbe stato utilizzato dalla IG.ra nel proprio esclusivo interesse, e così per € 27.266,49. CP_1
Si evidenzia, tuttavia, che lo stesso attore ha affermato che, dopo la fine della relazione, la coppia suddivise a metà il saldo rimasto sul conto corrente: deve, pertanto, ritenersi che nel momento in cui chiusero il rapporto con l'istituto di credito e suddivisero a metà le somme cointestate, i partner definirono così le reciproche situazioni creditorie e debitorie con riguardo all'approvvigionamento, alla gestione ed alle movimentazioni in uscita relative al predetto conto corrente.
Come rilevato, infatti, dalla stessa allegazione attorea risulta che, all'atto della chiusura del conto, il IG. e la IG.ra riconobbero che, a ciascuno dei due, spettava Parte_1 CP_1
una somma pari al 50% del denaro in comproprietà, con la conseguenza che ogni questione inerente ad eventuali debiti e crediti reciproci, e conseguenti obblighi di pagamento ovvero restitutori, deve ritenersi superata e consensualmente definita con la suddivisione a metà delle somme prelevate dalla banca, che integra una divisione convenzionale del saldo.
Tali conclusioni determinano anche l'irrilevanza delle deduzioni di prova testimoniale formulate dall'attore, peraltro in parte relative a circostanze che derivano da documenti e, per il resto, relative a circostanze che potrebbero, al più, rivestire valore confessorio. A quest'ultimo riguardo, tuttavia, si osserva che l'attore non ha dedotto alcuna richiesta di interrogatorio formale della convenuta, che sarebbe potuta rilevare anche ai sensi dell'art. 232 c.p.c. pagina 3 di 5 La prima domanda formulata dal IG. va, quindi, rigettata. CP_1
A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla pretesa restituzione della somma di €
7.500,00, versata a mezzo bonifico bancario dal sig. sul conto corrente della IG.ra Parte_1
per il pagamento della quota parte di metà delle rate mensili del mutuo intestato alla CP_1
convenuta.
In proposito, il IG. ha depositato l'estratto relativo al conto personale, da cui si Parte_1
evincono i bonifici effettuati in favore della IG.ra . CP_1
Tali erogazioni possono qualificarsi alla stregua di una donazione diretta nulla per difetto di forma, in quanto – dal tenore complessivo dell'atto di citazione – si evince che si trattò di versamenti avvenuti nel contesto di una relazione sentimentale, dacché si può desumere lo spirito liberale.
La convenuta, non costituendosi in giudizio, ha rinunciato ad allegare e far valere circostanze di fatto in base alle quali inferirsi l'eventuale ricorrenza di una obbligazione naturale ovvero di altri titoli rispetto alle dazioni di denaro.
Si evidenzia, del resto, che il pagamento del mutuo per l'acquisto dell'immobile in proprietà esclusiva della partner non rientra nel concetto di contribuzione al sostentamento del nucleo familiare e di gestione del ménage domestico, con la conseguenza che mancherebbe, in ogni caso, uno dei presupposti per il riscontro dell'adempimento di una obbligazione naturale.
La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento di € 7.500 in favore dell'attore, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 dal giorno della domanda, trattandosi di importi ricevuti in buona fede.
Va, infine, rigettata la domanda tesa alla restituzione del cellulare marca Apple modello I-
Phone 13 red 128 GB, di cui l'attore ha provato la proprietà, ma rispetto al quale il medesimo non ha provato la detenzione da parte della convenuta.
Invero, non può derivarsi la prova circa l'attuale detenzione del bene da parte della IG.ra dalla mera contumacia, che non vale come non contestazione delle circostanze CP_1 allegate dall'attore.
Inoltre, il IG. non ha formulato istanza tesa all'assunzione di interrogatorio Parte_1
formale, relativa alla circostanza della disponibilità e della mancata restituzione del cellulare, pagina 4 di 5 che sarebbe potuta rilevare – eventualmente – anche ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Non si può, in definitiva, inferire che la IG.ra detenga e rifiuti indebitamente la CP_1
restituzione del bene mobile unicamente dalla prova che si tratta di un cellulare acquistato dall'attore.
Del resto, la documentazione relativa alla proprietà del bene non costituisce indizio che, unitamente al fatto che le parti fossero legate da relazione sentimentale, appaia idoneo a supportare un ragionamento di tipo presuntivo, poiché non si tratta di elementi gravi, precisi e concordanti rispetto alla specifica circostanza da dimostrare, cioè all'appropriazione del telefono cellulare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, scaglione da €
5.201 ad € 26.000, in € 2.999 per compensi, con adozione dei valori minimi per le fasi introduttiva, di trattazione e decisoria, tenuto conto della contumacia della convenuta, dell'assenza di questioni di fatto o di diritto complesse, della natura documentale della controversia, della decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito alla prima udienza ed a discussione orale, del parziale rigetto della domanda;
€ 560,38 per nota iscrizione a ruolo e spese di notifica;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
- NN parte convenuta a pagare a parte attrice Controparte_1
la somma di € 7.500, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì Parte_1
della domanda al saldo
- NN parte convenuta a rifondere le spese di Controparte_1
costituzione e patrocinio sostenute da parte attrice , liquidate in € Parte_1
2.999 per compensi;
€ 560,38 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 20/05/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 5 di 5
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 25382/2024 R.G.
Oggi 20/05/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi l'Avv. SPREZZOLA LUCA, oggi sostituito dall'Avv. TESO MARTINA, per parte attrice;
nessuno per parte convenuta
L'Avv. Teso insiste per l'ammissione delle prove orali di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 2
c.p.c. dd. 23/04/2025. Insiste per il resto nell'accoglimento delle conclusioni di cui in atti.
Il Giudice, ritenuta la causa matura, ordina che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti, rinunciando ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 25382/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Gianluca Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 25382/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SPREZZOLA LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
OGGETTO: Arricchimento senza causa sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere la restituzione della Parte_1 somma di € 34.766,49, oltre interessi dalla maturazione al saldo, nonché il telefono cellulare marca Apple modello I-Phone 13 red 128 GB con relativa custodia, per le ragioni esposte in parte narrativa, e, per l'effetto, condannare la convenuta a versare al sig. Controparte_1
la predetta somma di € 34.766,49 e a consegnare allo stesso il telefono Parte_1
cellulare marca Apple modello I-Phone 13 red 128 GB con relativa custodia”
FATTO e DIRITTO
La domanda è solo in parte fondata, per i motivi di séguito indicati. pagina 2 di 5 L'attore ha affermato di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la convenuta, protrattasi dal 2012 al 2022.
Nel 2016 la coppia aprì un conto corrente cointestato, in cui entrambi versavano somme di denaro. Sia il IG. che la IG.ra mantennero anche un conto personale. Parte_1 CP_1
L'attore ha asserito che le somme depositate sul conto corrente cointestate sarebbero state utilizzate, per larga parte, dalla convenuta al fine di sostenere i costi relativi all'acquisto ed alla manutenzione di un'abitazione di proprietà della stessa IG.ra , sita in Cavallino- CP_1
Treporti (VE), via Tamigi n. 27 int. 23.
Il IG. alla luce di tali circostanze, ha chiesto di ottenere la restituzione della metà Parte_1
della somma spesa dalla sig.ra per il proprio immobile, in quanto detto denaro era CP_1
di provenienza comune, essendo il conto cointestato, ma sarebbe stato utilizzato dalla IG.ra nel proprio esclusivo interesse, e così per € 27.266,49. CP_1
Si evidenzia, tuttavia, che lo stesso attore ha affermato che, dopo la fine della relazione, la coppia suddivise a metà il saldo rimasto sul conto corrente: deve, pertanto, ritenersi che nel momento in cui chiusero il rapporto con l'istituto di credito e suddivisero a metà le somme cointestate, i partner definirono così le reciproche situazioni creditorie e debitorie con riguardo all'approvvigionamento, alla gestione ed alle movimentazioni in uscita relative al predetto conto corrente.
Come rilevato, infatti, dalla stessa allegazione attorea risulta che, all'atto della chiusura del conto, il IG. e la IG.ra riconobbero che, a ciascuno dei due, spettava Parte_1 CP_1
una somma pari al 50% del denaro in comproprietà, con la conseguenza che ogni questione inerente ad eventuali debiti e crediti reciproci, e conseguenti obblighi di pagamento ovvero restitutori, deve ritenersi superata e consensualmente definita con la suddivisione a metà delle somme prelevate dalla banca, che integra una divisione convenzionale del saldo.
Tali conclusioni determinano anche l'irrilevanza delle deduzioni di prova testimoniale formulate dall'attore, peraltro in parte relative a circostanze che derivano da documenti e, per il resto, relative a circostanze che potrebbero, al più, rivestire valore confessorio. A quest'ultimo riguardo, tuttavia, si osserva che l'attore non ha dedotto alcuna richiesta di interrogatorio formale della convenuta, che sarebbe potuta rilevare anche ai sensi dell'art. 232 c.p.c. pagina 3 di 5 La prima domanda formulata dal IG. va, quindi, rigettata. CP_1
A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla pretesa restituzione della somma di €
7.500,00, versata a mezzo bonifico bancario dal sig. sul conto corrente della IG.ra Parte_1
per il pagamento della quota parte di metà delle rate mensili del mutuo intestato alla CP_1
convenuta.
In proposito, il IG. ha depositato l'estratto relativo al conto personale, da cui si Parte_1
evincono i bonifici effettuati in favore della IG.ra . CP_1
Tali erogazioni possono qualificarsi alla stregua di una donazione diretta nulla per difetto di forma, in quanto – dal tenore complessivo dell'atto di citazione – si evince che si trattò di versamenti avvenuti nel contesto di una relazione sentimentale, dacché si può desumere lo spirito liberale.
La convenuta, non costituendosi in giudizio, ha rinunciato ad allegare e far valere circostanze di fatto in base alle quali inferirsi l'eventuale ricorrenza di una obbligazione naturale ovvero di altri titoli rispetto alle dazioni di denaro.
Si evidenzia, del resto, che il pagamento del mutuo per l'acquisto dell'immobile in proprietà esclusiva della partner non rientra nel concetto di contribuzione al sostentamento del nucleo familiare e di gestione del ménage domestico, con la conseguenza che mancherebbe, in ogni caso, uno dei presupposti per il riscontro dell'adempimento di una obbligazione naturale.
La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento di € 7.500 in favore dell'attore, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 dal giorno della domanda, trattandosi di importi ricevuti in buona fede.
Va, infine, rigettata la domanda tesa alla restituzione del cellulare marca Apple modello I-
Phone 13 red 128 GB, di cui l'attore ha provato la proprietà, ma rispetto al quale il medesimo non ha provato la detenzione da parte della convenuta.
Invero, non può derivarsi la prova circa l'attuale detenzione del bene da parte della IG.ra dalla mera contumacia, che non vale come non contestazione delle circostanze CP_1 allegate dall'attore.
Inoltre, il IG. non ha formulato istanza tesa all'assunzione di interrogatorio Parte_1
formale, relativa alla circostanza della disponibilità e della mancata restituzione del cellulare, pagina 4 di 5 che sarebbe potuta rilevare – eventualmente – anche ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Non si può, in definitiva, inferire che la IG.ra detenga e rifiuti indebitamente la CP_1
restituzione del bene mobile unicamente dalla prova che si tratta di un cellulare acquistato dall'attore.
Del resto, la documentazione relativa alla proprietà del bene non costituisce indizio che, unitamente al fatto che le parti fossero legate da relazione sentimentale, appaia idoneo a supportare un ragionamento di tipo presuntivo, poiché non si tratta di elementi gravi, precisi e concordanti rispetto alla specifica circostanza da dimostrare, cioè all'appropriazione del telefono cellulare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, scaglione da €
5.201 ad € 26.000, in € 2.999 per compensi, con adozione dei valori minimi per le fasi introduttiva, di trattazione e decisoria, tenuto conto della contumacia della convenuta, dell'assenza di questioni di fatto o di diritto complesse, della natura documentale della controversia, della decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito alla prima udienza ed a discussione orale, del parziale rigetto della domanda;
€ 560,38 per nota iscrizione a ruolo e spese di notifica;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
- NN parte convenuta a pagare a parte attrice Controparte_1
la somma di € 7.500, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì Parte_1
della domanda al saldo
- NN parte convenuta a rifondere le spese di Controparte_1
costituzione e patrocinio sostenute da parte attrice , liquidate in € Parte_1
2.999 per compensi;
€ 560,38 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 20/05/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
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