Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6795/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Giovanni Di Costanzo, presso il cui studio in Napoli alla Via Sebastiano Veniero n. 17 elettivamente domicilia;
Opponente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmela Trotta, presso il cui studio in Battipaglia (SA) alla Via Paolo Baratta n.110 elettivamente domicilia;
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 procura in atti, dagli avv.ti Silvia Fusco e Domenico Di Russo, elettivamente domiciliato in Napoli presso la Casa Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
Opposti
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
071/76202400001797/000, dell'importo di € 24.041,49, notificata a mezzo PEC dall' in data 6.3.2024, ed emessa a fronte del mancato Controparte_3
pagamento della sottesa cartella esattoriale n. 071/2023/0090011585/001, avente ad oggetto il “recupero crediti” dell'anno 2012, per conto della Direzione Centrale Serv.
Dem. e Polit. per la casa del Controparte_2
1
Si è costituita l' eccependo l'improcedibilità, Controparte_3
l'inammissibilità nonché l'infondatezza della domanda della quale ha chiesto il rigetto.
A sostegno delle proprie deduzioni, ha depositato prova della valida notificazione della cartella di pagamento contestata, n. 071/2023/0090011585/001, perfezionatasi in data
25.9.2023, all'indirizzo PEC personale del . srm- Parte_1 Email_1
pstrp.org, a conferma della non intervenuta prescrizione, anche in virtù della sospensione straordinaria della riscossione coattiva, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il
31 agosto 2021, disposta dall'articolo 68 del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia).
Ha chiesto, quindi, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a fronte della cristallizzazione dei carichi iscritti al ruolo esattoriale, vista la mancata opposizione tempestiva della predetta cartella di pagamento.
L ha concluso chiedendo di rigettare la domanda, con Controparte_3
vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_2
passiva in relazione alla fase di riscossione dei crediti erariali di esclusiva competenza e responsabilità dell' . Controparte_3
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda, depositando in giudizio la prova della notifica del titolo esecutivo, eseguita in data 13.9.2022, con le note recanti prot.
PG_2022_655316 e PG_2022_655365 del 12.09.2022 (di cui agli all. 3 e 4), ritualmente notificate, rispettivamente all' ed al Sig. . CP_4 Pt_1
L'Ente impositore ha, pertanto, dedotto l'infondatezza dell'eccezione del ricorrente in merito all'eventuale prescrizione del credito, atteso che non risulterebbe comunque decorso il termine decennale di prescrizione della pretesa creditoria anche qualora la cartella esattoriale non fosse stata ritualmente notificata.
Ha concluso chiedendo di rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto, vinte le spese di lite.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, ha chiesto di essere manlevato dalla eventuale condanna alle spese di giudizio.
Lette le note in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2 Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Dalla documentazione in atti emerge, invero, che l' ha Controparte_3
regolarmente notificato al destinatario, la cartella di pagamento n.
071/2023/0090011585/001, prodromica alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, a mezzo PEC in data 25.9.2023, all'indirizzo di posta elettronica personale del sig. , , ed ha prodotto la Pt_1 Email_2 ricevuta telematica, in formato .eml, attestante l'effettiva ricezione dell'atto impositivo.
Tale notificazione risulta, inoltre, effettuata allo stesso indirizzo PEC presso il quale l'attuale ricorrente ha ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto dell'odierna impugnazione.
È, inoltre, priva di pregio la censura mossa dall'opponente con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 24.9.2024, avente ad oggetto la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 071/2023/0090011585/001, perché proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata dell' non risultante in Controparte_3
nessuno dei pubblici elenchi previsti per legge.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 982 del 2023, nel richiamare le conclusioni rese della Sezioni Unite con la Sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022, ha affermato che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto” ed ha chiarito che l'art. 26 del Decreto n. 602/1973 (relativo alle disposizioni sulla possibilità nonché modalità di notificazione telematica della cartella di pagamento) non prevede alcun obbligo relativamente all'indirizzo PEC del mittente bensì unicamente all'indirizzo PEC del destinatario che deve rientrare nei registri pubblici.
Pertanto, secondo il richiamato granitico orientamento giurisprudenziale, confermato dalla recentissima Ordinanza n. 564/2024 della Corte di Cassazione, la notificazione della cartella esattoriale impugnata non è affetta da nullità ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
3 Per i Giudici di legittimità, dunque, è valida la notifica della cartella da indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi, se il contribuente non dimostra il pregiudizio sofferto.
Nel caso di specie, anche a voler avvalorare la tesi prospettata dal contribuente, deve rilevarsi che quest'ultimo non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell come CP_3
E presente nei pubblici registri ( ) ma da uno Email_3
diverso ( t ), relativamente al quale è, Email_5
però, evidente, ictu oculi, la provenienza dalla stessa Controparte_1
.
[...]
Del resto, come affermato dalle Sezioni Unite, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620), come avvenuto esattamente nel caso di specie.
È altrettanto opportuno osservare che la cartella di pagamento n.
071/2023/0090011585/001 è stata notificata telematicamente allo stesso indirizzo PEC con cui l'attuate ricorrente ha ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, regolarmente impugnata con il presente giudizio.
Deve, pertanto, ritenersi accertata la piena regolarità della notifica telematica della cartella di pagamento da parte del . CP_5
Ne consegue che, come correttamente dedotto dall'opposto è Controparte_2
infondata l'eccezione di prescrizione decennale della pretesa creditoria risultante dalla sentenza n. 10239/2012 pubblicata in data 24.9.2012, quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo sollevata da parte opponente.
Il termine di prescrizione decennale è stato, infatti, interrotto con la notificazione delle note recanti prott. PG_2022_655316 e PG_2022_655365 (di cui agli all. 3 e 4 della produzione del , ritualmente notificate, rispettivamente Controparte_2 all'Associazione ed al Sig. , in data 13.9.2022. Pt_1
In conclusione e alla luce delle suesposte motivazioni, ritenuta assorbita ogni altra doglianza, eccezione e deduzione, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la comunicazione preventiva di Controparte_1 Controparte_2
iscrizione ipotecaria n. 071/76202400001797/000, dell'importo di € 24.041,49, così provvede:
a) revoca il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso, inaudita altera parte, in data 24.4.2024;
b) rigetta la domanda;
c) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre Iva, Cpa e Controparte_1
rimborso forfetario nella misura del 15%;
d) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del Parte_1 [...]
che liquida in euro € 1.700,00, oltre oneri riflessi. CP_2
Così deciso in Napoli, il 25.3.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
5