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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/07/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1010/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 1010/2022 R.G., pendente tra:
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Capone, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Tanza e Maria Teresa Satalino, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: contratti bancari (depositato bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 18 aprile 2025, da intendersi integralmente richiamate, ed il Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato la Controparte_1
conveniva in giudizio la
[...] [...] al fine di sentire così provvedere: “
1. accertare e Parte_1 dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., nonché dell'art. 8 della legge n. 64 del 1986, dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 10664.17 (già n. 16 12 05421 – 77), oggetto del giudizio, e tenuto conto dei conti collegati (80031 b, già n. 161600543-92; n. 161300522-85; n. 161300437-86; n. 161300560-85; n. 161300653) (…);
2. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia (…) relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri (...);
3. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute c.m.s. trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
4. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultra legali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5. accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile (...);
6. determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
7. accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 (...);
8. determinare il saldo
“ricalcolato” alla data dell'accertamento peritale (come da CTP o CTU), condannando la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno (…);
9. condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”. Costituendosi in giudizio, la banca chiedeva il rigetto della domanda. Istruita la causa a mezzo di CTU contabile, il Tribunale ha rilevato che:
pag. 2/19 - il giudizio aveva ad oggetto l'accertamento dei rapporti di dare/avere relativi al conto corrente ordinario n. 10664.17 (e di una serie di conti anticipi ad esso collegati, n. 161300437-86, n. 161300560-85, n. 1613006653, n. 80031.b, n. 161300522.85);
- con riferimento al conto corrente ordinario, il contratto prevedeva gli usi piazza, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e quella annuale per quelli creditori;
-il riferimento agli usi piazza veniva riconosciuto nullo per difetto di determinazione, preventiva e concorde del saggio convenuto, per contrasto con l'art. 1284, ultimo comma, c.c. (norma applicabile in luogo dell'art. 117 TUB, non applicabile retroattivamente), con la conseguenza che al caso di specie va applicato il tasso legale per tutta la durata del rapporto;
-riteneva nulla, parimenti, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per il periodo precedente all'operatività della delibera CICR del 9 febbraio 2000 ed anche per quello successivo;
- riteneva non dovute le valute e le commissioni massimo scoperto, in quanto non espressamente pattuite (ed analoga sorte spettava anche alle commissioni sull'accordato);
- non ha riconosciuto la sussistenza di usura originaria, ma solo di quella sopravvenuta, e quindi non incidente sulla validità del contratto e, per lo ius vairandi, ha ritenuto corretto l'operato del ctu che, in assenza di una specifica approvazione delle parti, ha applicato solo le variazioni favorevoli al correntista;
- quanto alla domanda restitutoria, la banca ne ha eccepito l'intervenuta prescrizione;
- nel merito, riconosciuta la validità del principio per il quale la natura delle rimesse (se solutoria o ripristinatoria) va valutata sulla base del conto rettificato (epurato, quindi, di tutte le annotazioni indebite operate dalla banca), affermato che i versamenti su conto corrente sono da considerarsi extra fido se tali risultano, appunto, dopo le rettifiche, evidenziato che il ctu, nel caso di specie, ha eseguito i calcoli solo sul conto ordinario, sul quale sono confluiti i conti anticipi;
stimato che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 6 marzo 2013 (sicché il CTU ha preso in considerazione il periodo dal 30 giugno 1993, data del primo documento), sino al 6 marzo 2003; evidenziato che il CTU ha preso in considerazione, per il ricalcolo, il primo estratto conto disponibile a debito del correntista, mentre, per quelli intermedi, ha tenuto conto di quelli successivi ai primi mancanti.
pag. 3/19 Tutto ciò premesso, con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari ha deciso nei termini seguenti: “1) condanna la Parte_1 al pagamento della somma di € 39.021,05, oltre interessi legali
[...]
a decorre dalla notifica della domanda, in favore della
[...]
; 2) condanna la Controparte_1 [...] al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell'Avv. Antonio Tanza, dichiaratosi anticipatario, che liquida in complessivi euro 9444,00 di cui euro 470,00 per borsuali ed euro 8.974,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
3) pone le spese di ctu definitivamente a carico della
[...]
così come liquidate in corso di causa”. Parte_1
Avverso questa decisione ha proposto appello Parte_1
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Voglia
[...]
l'Ecc.ma Corte adita, così provvedere: “–in via principale, riformare integralmente la sentenza n. 1160/2022 emessa nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. 2507/2013 dal Tribunale di Bari - dott. Michele De Palma - depositata e resa pubblica il 30/03/22, e per l'effetto rigettare la domanda promossa in primo grado dalla Controparte_1
per insufficienza probatoria a sostegno della
[...] domanda e dunque, per i motivi esposti in narrativa;
–in subordine, rideterminare i conti correnti oggetto di causa con consulenza tecnica contabile che tenga conto: 1) del contratto di affidamento dell'11/11/2004 allegato 5 al fascicolo di parte convenuta in primo grado e di conseguenza verificare se vi siano o meno rimesse solutorie per tutta la durata del rapporto;
2) della reciprocità della capitalizzazione trimestrale a partire dal 1°/07/2000; 3) ai fini dell'eccezione di prescrizione, del saldo banca e senza tener conto di fidi in mancanza di forma scritta;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Si è costituito in giudizio che Controparte_1 ha proposto appello incidentale e che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, In via preliminare, DICHIARARE l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 e 348 c.p.c. novellato, in ragione della carenza dei requisiti richiesti e per tutti i motivi meglio specificati in atti;
nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare, RIGETTARE l'appello principale perché inammissibile e/o infondato, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni
pag. 4/19 inerenti il merito, argomentate nel presente atto, confermando parzialmente (ossia nelle parti non oggetto dello spiegato appello incidentale) le statuizioni della sentenza n° 1160/2022; In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 1160/2022 emessa dal Tribunale Civile di Bari – Giudice Dott. Michele DE PALMA, in data 30 marzo 2022, si chiede di DETERMINARE ed ACCERTARE, tramite l'espletamento di una nuova ctu, l'esatto dare-avere tra le parti,
l'intero rapporto sin dall'apertura del conto corrente, Parte_2 attraverso una ricostruzione, per i periodi nei quali la lista movimenti dovesse mancare, basata sul riassunto scalare, ovvero attraverso un'operazione di raccordo dei saldi per i periodi in cui risulti non continua la documentazione ed il ricalcolo delle presunte rimesse CP_2 solutorie sempre sulla base del saldo ricalcolato, e non sul saldo banca (cfr. Cass. civ., Sez. I, Cons. relatore Fidanzia, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141 e Cass., Ord. n. 3858 del 15 febbraio 2021), ma considerando coperte da rimesse solutorie le sole competenze (i soli interessi extra fido) maturate oltre il limite (e non anche quelle formatesi all'interno del fido) dell'affidamento, fermo restando le statuizioni relative alle condizioni economiche della sentenza non oggetto di appello incidentale. A tal fine sarà necessario che il CTU: 1) con un 1° schema contabile ricalcoli il rapporto eliminando tutte le competenze illegittime derivanti dall'applicazione di interessi ultra legali, valute, commissione massimo scoperto, spese, anatocismo (determinando così il risarcimento teorico e le competenze dovute), tralasciando pertanto in questa fase l'aspetto relativo alla prescrizione. Attraverso questo primo schema viene fatta salva l'azione di nullità (esperita dal correntista) che è imprescrittibile;
2) con un 2° schema contabile, circoscriva l'azione di ripetizione dell'indebito (prescrizione) da suddividere in 2 fasi: 2 sub a) nella 1^ fase si determineranno, nel periodo interessato dalla prescrizione, tutte le rimesse solutorie a partire dal saldo ricalcolato (ovvero epurato da tutte le competenze illegittime); 2 sub b) una volta quantificate, negli anni interessati dalla prescrizione, le competenze in extra-fido addebitate in conto dalla banca, si determinerà in che misura le rimesse solutorie di cui alla 1° fase “pagano” i soli interessi in extra-fido di cui al 1° schema. La restituzione del maltolto sarà, dunque, dato dalla differenza tra restituzione teorica di cui al 1° schema e la sommatoria delle competenze non più ripetibili di cui al 2° schema, oltre agli interessi legali creditori. Per l'effetto della rinnovata CTU, ACCERTARE e CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione degli eventuali ulteriori importi ancora
pag. 5/19 dovuti alla società correntista oltre agli interessi legali creditori, da sommarsi alle somme già quantificate in sentenza;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari e di c.t.u”. Disposti alcuni rinvii, stante il carico del ruolo che non consentiva la decisione della causa, alla udienza del 18 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va innanzi tutto affrontata la questione dedotta circa l'inammissibilità dell'appello, ventilata dall'appellato, per la violazione dell'art. 342 c.p.c. ed anche dell'art. 348 bis c.p.c. L'eccezione è infondata. Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo emerge chiaramente che l'appellante ha indicato gli errori in cui, a suo parere, è incorso il Tribunale con particolare riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
pag. 6/19 Parimenti anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio.
Venendo all'esame dell'appello principale, va detto che la banca appellante ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello lamenta il mancato assolvimento della prova da parte del correntista che non ha depositato in giudizio i contratti di conto corrente e gli estratti conto, a giustificazione delle domande di accertamento e di ripetizione che pure ha proposto, e quindi del proprio credito, tanto che il CTU è dovuto ricorrere ai saldi di raccordo che, a dire dell'appellante, non rendono certezza sulla ricostruzione del conto. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Orbene è vero che l'onere probatorio incombe sul correntista che agisca in ripetizione, atteso che: “In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore.” (cfr. Cass. Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022). Tuttavia, tale onere si atteggia diversamente nel caso in cui il correntista tempestivamente deduca l'inesistenza del contratto, ovvero l'illegittimità delle clausole per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 T.U.B. A riguardo, questa Corte ha più volte sostenuto che, per tutti gli addebiti contestati dal correntista (quali interessi ultralegali, c.m.s. e spese), che non sono vietati in assoluto, potendo essere oggetto di pattuizione, purché in forma scritta a pena di nullità (ai sensi degli artt. 3 e 4 1. n. 154/1992 e 117 T.U.B., oltre che in base alla disposizione di cui all'art. 1284, comma 3,
pag. 7/19 c.c.), si pone il problema della prova del contratto scritto di conto corrente bancario, da risolversi nei termini seguenti. Le ipotesi sono tre: 1) il cliente allega l'esistenza di un contratto scritto, ed in questo caso ha l'onere di produrlo, giacché è attraverso tale documento che potrà̀ dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass. 2019/ n. 33009); 2) il cliente allega la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, e allora, 2.1) se questa allegazione è incontroversa tra le parti, il giudice dovrà dare atto dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione, della commissione di massimo scoperto e delle spese e conseguentemente ritenere tali addebiti illegittimi;
2.2) mentre se la banca contrasta tale allegazione, sostenendo che il contratto sia stato concluso in forma scritta, non potrà gravarsi il correntista - attore della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (Cfr. Corte di Appello Bari sent. n. 707/2024; in termini, Cass. 2021/ n. 6480). Ebbene, il caso in esame ricade pacificamente nell'ipotesi sub 1, giacché l'impresa appellata, agendo per la declaratoria di nullità parziale dei contratti, sulla base della mancata pattuizione delle condizioni applicate dalla (v. atto di citazione notificato il 6.03.2013), ha allegato e Pt_1 prodotto nel giudizio di primo grado, a fondamento della propria domanda, documentazione - quali estratti conto e relativi scalari -inerente il rapporto di conto corrente ordinario n. 10664.17 (prima 10664T) sin dalla data di apertura, 17.01.1986 e fino alla data di chiusura, verificatasi il 31.12.2012, rilevandosi solo la mancanza di alcuni periodi degli estratti conto (come evidenziato dal CTU nel proprio elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado). Allo stesso modo la banca non ha mai contestato l'esistenza del rapporto di conto corrente intercorso con la , ritenuto che, secondo, Cass. CP_1
10.11.2020, n. 25158, “non può mettersi in dubbio l'esistenza di un conto corrente, non contestato dalla e dunque l'esistenza della Pt_1 documentazione relativa alla sua gestione” e ciò anche in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.. La giurisprudenza di merito ritiene “…che gli estratti-conto, in quanto redatti dalla banca, ben possono costituire prova da far valere contro la medesima e non è indispensabile la loro acquisizione integrale, essendo sufficiente anche quella parziale” (v. Corte d'Appello di Catania, sez. prima civ., sentenza 21 settembre 2022, n. 1780).
pag. 8/19 Né, come erroneamente deduce l'appellante nel proprio libello introduttivo del giudizio, è necessaria la produzione della serie continua dei conto correnti bancari, atteso che: “Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultra legali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.” (cfr. Cass., Sez. 1 -, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019). Sul punto è chiaro l'orientamento di questa Corte che, più volte, ha ribadito che solo con legge n. 154/1992 ed il D.lgs 385/1993 (T.U.B.) è stata sancita l'obbligatorietà della forma scritta ad substantiam per i contratti bancari, ben potendosi, prima dell'introduzione di tali norme, legittimamente concludere rapporti di conto corrente bancario e apertura di credito, anche in assenza di contratto scritto, non necessario né ad substantiam né ad probationem. (v. Sent. n. 1450/2020)
pag. 9/19 Peraltro, al riguardo si prevede la possibilità che il CTU colmi eventuali (limitati) periodi non documentati dagli estratti conto effettuando movimentazioni contabili di raccordo dei saldi, ricorrendo agli scalari. Ed invero: “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).” (Cfr. Cass. Sez. 1, 27/12/2022, n. 37800; in termini, anche Cass. 30822/2018, nonché Sez. 1 - , Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022; da ultimo, Cass. Sez. 1, 17/01/2024). Dunque, corretta risulta la decisione del Tribunale che ha fatto applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e, come nella specie, il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso.
Con il secondo motivo di appello l'appellante si duole del fatto che la CTU non abbia tenuto in considerazione il contratto di fido dell'11 novembre 2004, che prevedeva diverse clausole contrattuali. Ciò premesso, in ogni caso a suo dire è ingiusta l'esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo post delibera CICR del 9 febbraio 2000, senza la valutazione di un giudizio di comparazione tra il precedente pag. 10/19 ed il successivo regime, al fine di valutare se, in concreto, si sia verificato un peggioramento delle condizioni del correntista. Anche tale motivo è infondato e merita integrale rigetto. Sotto il primo aspetto, della mancata considerazione del contratto di fido dell'11.11.2004 la Corte osserva la correttezza dell'operato del primo giudice che, alla luce della normativa e giurisprudenza di settore, ha posto il seguente quesito: “In merito allo ius variandi, correttamente il ctu, in assenza di sottoscrizione di una specifica clausola nei contratti oggetto di verifica, ha applicato i tassi senza le variazioni a sfavore del correntista, ma solo quelle a favore” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Nel caso di specie, il contratto di conto corrente risale al 1986 e quindi, essendo stato acceso prima degli anni '90, la giurisprudenza ha ritenuto, in questi casi, dover applicare l'interesse di cui all'art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e quello dell'art. 5 l. n. 154/1992, coincidente con l'interesse di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B., per il periodo successivo. Sul punto la Corte di Cassazione osserva che “Secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore” (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1° marzo 2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302; cfr. pure, più di recente, Cass. 13 giugno 2022, n. 23872, e Cass. 19 luglio 2021, n. 20625, non massimate in CED). A tal proposito si ricorda che: “La disposizione di cui all'art. 117 comma 7° TUB, che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultra-legali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore di detta norma” (Cass. Civ., sez. I, ord., 24 novembre 2022, n. 34600). Ed infatti, si torna a ricordare che la determinazione dell'interesse ultra- legale con riferimento ad inesistenti uso piazza rappresenta un abuso bancario, illegittimo e sanzionato sia dalla Giurisprudenza totalitaria che dalla stessa legislazione. Nel caso in esame è fuori di dubbio, dunque, che non sono dovuti alla banca interessi ultra-legali poiché l'interesse ultra-legale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c., va specificatamente pattuito per iscritto nel contratto.
pag. 11/19 Né tantomeno è poi possibile applicare ad un contratto sorto ante 8 luglio 1992, lo ius variandi e le forme di pubblicità dello stesso, così come introdotte dal 9 luglio 1992 dalla c.d. legge sulla trasparenza e dal nuovo T.U.b.. La Corte di Cassazione, infatti, più volte espressasi sull'argomento, esclude l'applicazione di detta recente normativa (1992) ai rapporti sorti in un periodo anteriore, salvo che l'utente non abbia rinegoziato il contratto sottoscrivendo un modello ad hoc. Vi è, dunque, la necessità di un consenso scritto da parte dell'utente e solo a partire da quel consenso si potrà applicare detta normativa, assolutamente garantista dei soli diritti delle banche. Il rapporto in causa è regolato dal contratto predisposto prima dell'entrata in vigore della c.d. “legge sulla trasparenza” (cioè, prima dell'8 luglio 1992) e sarà regolato dalla disciplina codicistica che commina la nullità del tasso di interesse ultra-legale in caso di sua indeterminabilità (come nel caso del rinvio agli usi). Allo stesso modo assolutamente prive di pregio solo le ulteriori contestazioni della banca appellante che ritiene illegittima la capitalizzazione degli interessi debitori anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. Per il periodo successivo, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha previsto espressamente che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avvenga sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime modalità, legittimando la capitalizzazione degli interessi per i rapporti successivi alla sua entrata in vigore, purché contrattualmente prevista una medesima periodicità per la capitalizzazione sia degli interessi passivi e sia degli interessi attivi. Per i contratti già in essere, quale quello per cui è causa, l'art. 7 stabilisce, invece: "1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre
pag. 12/19 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. È evidente che, dopo l'entrata in vigore della detta delibera è espressamente consentita la capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi), purché concordata per iscritto e nel rispetto della condizione di reciprocità prevista dal combinato disposto dell'art. 120 del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) e degli artt. 2 e 6 della delibera medesima. Orbene, nella fattispecie ha documentato di aver Parte_1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale gli adeguamenti contrattuali, ma non ha provato di aver "..fornito opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000..",onere non soddisfatto dalla concreta applicazione delle nuove condizioni e dalla annotazione delle relative poste sugli estratti conto, essendo invece necessaria un'espressa e specifica comunicazione al correntista dell'avvenuto adeguamento. A tal proposito, si ricorda una pronuncia della Cassazione la n. 28215/2024 emessa a composizione di un contrasto in seno alla Corte in ordine alla possibilità o meno di fare ricorso al meccanismo di adeguamento mediante pubblicazione in G.U. delineato dall'art. 7 della Del. CICR 9.2.2000. In tale pronuncia si legge: “Con riferimento alla efficacia, per il periodo successivo al 1° luglio 2000, delle clausole dei contratti di conto corrente stipulati anteriormente che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, giova rammentare che, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, poiché si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi (cfr. Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, che ha inaugurato tale orientamento;
Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507; successivamente, vedi anche Cass., Sez. Un., 4 novembre 2004, n. 21095, e, con riferimento alla capitalizzazione annuale, Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418). Ancora: “Con riferimento specifico alle condizioni in presenza delle quali l'adeguamento delle condizioni dei contratti di conto corrente in essere alle disposizioni della delibera medesima – tra cui, quelle concernenti l'applicazione del principio di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi – può validamente realizzarsi mediante relativa pubblicazione nella
pag. 13/19 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente alla opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000, la richiamata sentenza di questa Corte ha affermato che l'operazione di raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove, imposta dalla delibera ai fini della valutazione del carattere peggiorativo delle seconde, ostativo della possibilità di provvedere all'adeguamento contrattuale mediante tale foma, è «inattuabile». Infatti, «le condizioni indicate dalla disposizione della delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset». (…) Ha concluso, conseguentemente, nel senso che, stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima.”. Pertanto, si può concludere affermando che: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.” (cfr. Cass. Sez. 1, 19/05/2020, n. 9140, Rv. 657637 – 01) Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105 del 2020; Cass. 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. 1° marzo 2023, n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210).
Con il terzo motivo di appello la banca appellante ha criticato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha preso in considerazione il saldo rettificato, operazione che determinerebbe una inversione delle operazioni pag. 14/19 da compiere, oltre al fatto che limiterebbe il disposto di cui all'art. 1422 c.c., perché estenderebbe oltre misura e limite di tempo la prescrizione dell'azione di ripetizione ed ha infine criticato il fatto che si sia tenuto presente un fido di fatto, quindi non allegato dalle parti. Anche tale doglianza è destituita di fondamento. In primis si rileva in ordine alla prova del “tetto” dell'affidamento, rilevante ai fini dell'individuazione della natura delle rimesse, che la stessa incombe sulla banca, come ha avuto modo più specificamente di affermare questa Corte di Appello con la sentenza n. 1244/2023: “In altri termini, una volta dimostrata l'esistenza di un affidamento, l'onere di provare il limite specifico dell'affidamento, incombe sulla banca (che ha interesse a dimostrare la natura solutoria e non ripristinatoria delle rimesse al fine di dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione di prescrizione dalla stessa banca formulata). In assenza di una specifica prova al riguardo, possono essere condivise le conclusioni del ctu nella sua relazione integrativa disposta in appello, laddove, nei periodi in cui non è stato possibile individuare in via diretta (tramite la previsione contrattuale) ovvero indiretta (attraverso l'indicazione di tassi di interesse differenziati intra ed extra fido) il limite dell'affidamento, esso deve essere rinvenuto nell'affidamento massimo di fatto consentito.” Né può essere condivisa la tesi sostenuta da parte appellante di dover considerare come parametro di riferimento per l'applicazione delle varie valutazioni il c.d. “saldo banca”, atteso che, se il contratto è viziato da nullità parziali (ad es. clausola anatocistica illegittima, ecc.), anche l'estratto conto porterà dei saldi viziati che non potranno, dunque, definire se quella eccepita rimessa sia solutoria o meno. Solo previa epurazione degli estratti conto dagli effetti delle clausole nulle, con i conseguenti addebiti illegittimi, si può pervenire al c.d. “saldo ricalcolato”: cioè, si individuerà il limite dell'affidamento oltre il quale l'operazione è sempre da considerare extrafido e, quindi, si potrà vedere se quella specifica operazione sia solutoria o meno. Si è ormai da tempo diffuso l'orientamento secondo cui il ricalcolo del saldo va effettuato sul conto previamente depurato dagli addebiti illegittimi (c.d. saldo rettificato) e non sul c.d. “saldo banca”. A tal proposito si ricordano varie pronunce in tal senso: “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla
pag. 15/19 successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo. (cfr. Cass. Sez. 1, 16/03/2023, n. 7721, Rv. 667221 – 01; ancora da ultimo Cass. 9203/2025).
In ordine al tema della prescrizione la Corte osserva in primis che l'indispensabile presupposto richiesto dalla legge per eliminare dal conto corrente un'annotazione contabile è costituito dall'accertamento della nullità della operazione che diede luogo alla annotazione contabile medesima, in altri termini al “titolo” della stessa. Pertanto, sia nel caso di proposizione dell'azione di ripetizione sia nel caso di proposizione dell'azione di accertamento, occorre aver riguardo alla prescrizione della domanda di nullità del “titolo” con riguardo all'operazione che diede luogo alla annotazione sul conto corrente. La disciplina della prescrizione dell'azione di nullità è dettata dall'art. 1422 cc, secondo cui l'azione per far dichiarare la nullità è imprescrittibile ed è identica con riferimento ad entrambe le domande, sia quella relativa alla ripetizione, sia quella relativa all'accertamento. La ha lamentato la presunta erronea applicazione della disciplina Pt_1 della prescrizione pure sotto il profilo dell'applicazione da parte del Tribunale di Bari del saldo c.d. “ricostruito o rettificato” piuttosto che alle risultanze contabili fornite dalla (c.d. “saldo banca”). Pt_1
Al riguardo si osserva che la CTU della Dott.ssa rielaborò il c/c Per_1 per cui è causa a partire, soltanto, dal 30.06.1993 in quanto, facendo riferimento alla data di notificazione della citazione introduttiva (06.03.2003), ritenne maturata la prescrizione sino a tale data. Corretta è pertanto la sentenza impugnata laddove afferma che l'azione di prescrizione del correntista è strettamente collegata a quella di nullità, la cui nota imprescrittibilità verrebbe penalizzata se si ammettesse che la natura solutoria ovvero ripristinatoria della rimessa dovesse essere stabilita sulla base del calcolo del saldo periodico operato dalla banca contra legem rispetto all'applicazione di talune competenze. All'uopo si rammenta che: “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto
pag. 16/19 corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". (cfr. Cass. Sez. U., 02/12/2010, n. 24418, Rv. 615489 – 01; in termini Cass. Sez. 1, 23/12/2020, n. 29411). Ancora: “Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.” (Cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021). Per tutte le suesposte ragioni l'appello principale è infondato e merita integrale rigetto.
Con l'appello incidentale la società appellata si è doluta: 1) della mancata utilizzazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'utilizzo del raccordo dei saldi, per ovviare alla carenza di alcuni estratti conto;
2) dell'aver sostenuto come ritualmente proposta e non, invece, generica l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca; 3) dell'errata definizione dei rapporti di dare/avere, invocando pertanto una nuova ctu, al fine di effettuare il ricalcolo, considerando coperte da rimesse solutorie le sole competenze (i soli interessi extra fido) maturate oltre il limite (e non anche quelle formatesi all'interno del fido) dell'affidamento, tenendo conto che l'analisi non va effettuata sul saldo così come fornito alla banca, ma sul saldo ricalcolato. Anche l'appello incidentale risulta infondato e quindi meritevole di rigetto.
pag. 17/19 L'appellata ha omesso di dedurre un adeguato ragionamento controfattuale in ordine alla domanda riconvenzionale, essendosi limitata a reiterare le medesime eccezioni sollevate in primo grado. Pertanto, da un lato si ritiene corretto l'operato del CTU che ha elaborato i saldi di raccordo partendo dalla documentazione in atti e sulla base di tali documenti ha sviluppato i conteggi, come indicato dal Tribunale;
dall'altro ritualmente proposta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta con conseguente rigetto della richiesta di una nuova ctu. Ed invero, su quest'ultimo punto, ben ha osservato il giudice di prime cure, allorquando ha invocato la pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni Unite Civili (v. Cass. civ., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895) che ha affermato come, ai fini della ritualità dell'eccezione di prescrizione, non grava sull'istituto convenuto l'onere di indicare le rimesse solutorie, essendo sufficiente che lo stesso stigmatizzi l'inerzia del correntista. La banca può, dunque, limitarsi ad eccepire la prescrizione senza individuare le rimesse, la cui natura (solutoria e non) può essere accertata anche attraverso una indagine tecnica nel corso del giudizio. In tal modo la Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla querelle affermando che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”. In conclusione, si impone il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, con conseguente conferma della impugnata sentenza. Stante l'esito del giudizio, che ha visto entrambe le parti soccombenti, le spese di lite vanno interamente compensate tra loro. Il rigetto dell'appello, principale ed incidentale, comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa (e quindi di entrambe le parti del giudizio, risultate soccombenti) di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
pag. 18/19 La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto di citazione del 05.07.2022, da nonché sull'appello Parte_1 incidentale spiegato, con la comparsa di costituzione depositata il 7.11.2022 da avverso la Controparte_1 sentenza n.1160/22, pubblicata dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 29.03.2022, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, Controparte_1
, dell'ulteriore importo a titolo unificato pari a quello dovuto
[...] per l'appello incidentale, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, del giorno 16 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1010/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 1010/2022 R.G., pendente tra:
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Capone, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Tanza e Maria Teresa Satalino, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: contratti bancari (depositato bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 18 aprile 2025, da intendersi integralmente richiamate, ed il Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato la Controparte_1
conveniva in giudizio la
[...] [...] al fine di sentire così provvedere: “
1. accertare e Parte_1 dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., nonché dell'art. 8 della legge n. 64 del 1986, dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 10664.17 (già n. 16 12 05421 – 77), oggetto del giudizio, e tenuto conto dei conti collegati (80031 b, già n. 161600543-92; n. 161300522-85; n. 161300437-86; n. 161300560-85; n. 161300653) (…);
2. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia (…) relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri (...);
3. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute c.m.s. trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
4. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultra legali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5. accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile (...);
6. determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
7. accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 (...);
8. determinare il saldo
“ricalcolato” alla data dell'accertamento peritale (come da CTP o CTU), condannando la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno (…);
9. condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”. Costituendosi in giudizio, la banca chiedeva il rigetto della domanda. Istruita la causa a mezzo di CTU contabile, il Tribunale ha rilevato che:
pag. 2/19 - il giudizio aveva ad oggetto l'accertamento dei rapporti di dare/avere relativi al conto corrente ordinario n. 10664.17 (e di una serie di conti anticipi ad esso collegati, n. 161300437-86, n. 161300560-85, n. 1613006653, n. 80031.b, n. 161300522.85);
- con riferimento al conto corrente ordinario, il contratto prevedeva gli usi piazza, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e quella annuale per quelli creditori;
-il riferimento agli usi piazza veniva riconosciuto nullo per difetto di determinazione, preventiva e concorde del saggio convenuto, per contrasto con l'art. 1284, ultimo comma, c.c. (norma applicabile in luogo dell'art. 117 TUB, non applicabile retroattivamente), con la conseguenza che al caso di specie va applicato il tasso legale per tutta la durata del rapporto;
-riteneva nulla, parimenti, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per il periodo precedente all'operatività della delibera CICR del 9 febbraio 2000 ed anche per quello successivo;
- riteneva non dovute le valute e le commissioni massimo scoperto, in quanto non espressamente pattuite (ed analoga sorte spettava anche alle commissioni sull'accordato);
- non ha riconosciuto la sussistenza di usura originaria, ma solo di quella sopravvenuta, e quindi non incidente sulla validità del contratto e, per lo ius vairandi, ha ritenuto corretto l'operato del ctu che, in assenza di una specifica approvazione delle parti, ha applicato solo le variazioni favorevoli al correntista;
- quanto alla domanda restitutoria, la banca ne ha eccepito l'intervenuta prescrizione;
- nel merito, riconosciuta la validità del principio per il quale la natura delle rimesse (se solutoria o ripristinatoria) va valutata sulla base del conto rettificato (epurato, quindi, di tutte le annotazioni indebite operate dalla banca), affermato che i versamenti su conto corrente sono da considerarsi extra fido se tali risultano, appunto, dopo le rettifiche, evidenziato che il ctu, nel caso di specie, ha eseguito i calcoli solo sul conto ordinario, sul quale sono confluiti i conti anticipi;
stimato che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 6 marzo 2013 (sicché il CTU ha preso in considerazione il periodo dal 30 giugno 1993, data del primo documento), sino al 6 marzo 2003; evidenziato che il CTU ha preso in considerazione, per il ricalcolo, il primo estratto conto disponibile a debito del correntista, mentre, per quelli intermedi, ha tenuto conto di quelli successivi ai primi mancanti.
pag. 3/19 Tutto ciò premesso, con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari ha deciso nei termini seguenti: “1) condanna la Parte_1 al pagamento della somma di € 39.021,05, oltre interessi legali
[...]
a decorre dalla notifica della domanda, in favore della
[...]
; 2) condanna la Controparte_1 [...] al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell'Avv. Antonio Tanza, dichiaratosi anticipatario, che liquida in complessivi euro 9444,00 di cui euro 470,00 per borsuali ed euro 8.974,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
3) pone le spese di ctu definitivamente a carico della
[...]
così come liquidate in corso di causa”. Parte_1
Avverso questa decisione ha proposto appello Parte_1
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Voglia
[...]
l'Ecc.ma Corte adita, così provvedere: “–in via principale, riformare integralmente la sentenza n. 1160/2022 emessa nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. 2507/2013 dal Tribunale di Bari - dott. Michele De Palma - depositata e resa pubblica il 30/03/22, e per l'effetto rigettare la domanda promossa in primo grado dalla Controparte_1
per insufficienza probatoria a sostegno della
[...] domanda e dunque, per i motivi esposti in narrativa;
–in subordine, rideterminare i conti correnti oggetto di causa con consulenza tecnica contabile che tenga conto: 1) del contratto di affidamento dell'11/11/2004 allegato 5 al fascicolo di parte convenuta in primo grado e di conseguenza verificare se vi siano o meno rimesse solutorie per tutta la durata del rapporto;
2) della reciprocità della capitalizzazione trimestrale a partire dal 1°/07/2000; 3) ai fini dell'eccezione di prescrizione, del saldo banca e senza tener conto di fidi in mancanza di forma scritta;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Si è costituito in giudizio che Controparte_1 ha proposto appello incidentale e che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, In via preliminare, DICHIARARE l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 e 348 c.p.c. novellato, in ragione della carenza dei requisiti richiesti e per tutti i motivi meglio specificati in atti;
nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare, RIGETTARE l'appello principale perché inammissibile e/o infondato, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni
pag. 4/19 inerenti il merito, argomentate nel presente atto, confermando parzialmente (ossia nelle parti non oggetto dello spiegato appello incidentale) le statuizioni della sentenza n° 1160/2022; In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 1160/2022 emessa dal Tribunale Civile di Bari – Giudice Dott. Michele DE PALMA, in data 30 marzo 2022, si chiede di DETERMINARE ed ACCERTARE, tramite l'espletamento di una nuova ctu, l'esatto dare-avere tra le parti,
l'intero rapporto sin dall'apertura del conto corrente, Parte_2 attraverso una ricostruzione, per i periodi nei quali la lista movimenti dovesse mancare, basata sul riassunto scalare, ovvero attraverso un'operazione di raccordo dei saldi per i periodi in cui risulti non continua la documentazione ed il ricalcolo delle presunte rimesse CP_2 solutorie sempre sulla base del saldo ricalcolato, e non sul saldo banca (cfr. Cass. civ., Sez. I, Cons. relatore Fidanzia, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141 e Cass., Ord. n. 3858 del 15 febbraio 2021), ma considerando coperte da rimesse solutorie le sole competenze (i soli interessi extra fido) maturate oltre il limite (e non anche quelle formatesi all'interno del fido) dell'affidamento, fermo restando le statuizioni relative alle condizioni economiche della sentenza non oggetto di appello incidentale. A tal fine sarà necessario che il CTU: 1) con un 1° schema contabile ricalcoli il rapporto eliminando tutte le competenze illegittime derivanti dall'applicazione di interessi ultra legali, valute, commissione massimo scoperto, spese, anatocismo (determinando così il risarcimento teorico e le competenze dovute), tralasciando pertanto in questa fase l'aspetto relativo alla prescrizione. Attraverso questo primo schema viene fatta salva l'azione di nullità (esperita dal correntista) che è imprescrittibile;
2) con un 2° schema contabile, circoscriva l'azione di ripetizione dell'indebito (prescrizione) da suddividere in 2 fasi: 2 sub a) nella 1^ fase si determineranno, nel periodo interessato dalla prescrizione, tutte le rimesse solutorie a partire dal saldo ricalcolato (ovvero epurato da tutte le competenze illegittime); 2 sub b) una volta quantificate, negli anni interessati dalla prescrizione, le competenze in extra-fido addebitate in conto dalla banca, si determinerà in che misura le rimesse solutorie di cui alla 1° fase “pagano” i soli interessi in extra-fido di cui al 1° schema. La restituzione del maltolto sarà, dunque, dato dalla differenza tra restituzione teorica di cui al 1° schema e la sommatoria delle competenze non più ripetibili di cui al 2° schema, oltre agli interessi legali creditori. Per l'effetto della rinnovata CTU, ACCERTARE e CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione degli eventuali ulteriori importi ancora
pag. 5/19 dovuti alla società correntista oltre agli interessi legali creditori, da sommarsi alle somme già quantificate in sentenza;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari e di c.t.u”. Disposti alcuni rinvii, stante il carico del ruolo che non consentiva la decisione della causa, alla udienza del 18 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va innanzi tutto affrontata la questione dedotta circa l'inammissibilità dell'appello, ventilata dall'appellato, per la violazione dell'art. 342 c.p.c. ed anche dell'art. 348 bis c.p.c. L'eccezione è infondata. Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo emerge chiaramente che l'appellante ha indicato gli errori in cui, a suo parere, è incorso il Tribunale con particolare riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
pag. 6/19 Parimenti anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio.
Venendo all'esame dell'appello principale, va detto che la banca appellante ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello lamenta il mancato assolvimento della prova da parte del correntista che non ha depositato in giudizio i contratti di conto corrente e gli estratti conto, a giustificazione delle domande di accertamento e di ripetizione che pure ha proposto, e quindi del proprio credito, tanto che il CTU è dovuto ricorrere ai saldi di raccordo che, a dire dell'appellante, non rendono certezza sulla ricostruzione del conto. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Orbene è vero che l'onere probatorio incombe sul correntista che agisca in ripetizione, atteso che: “In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore.” (cfr. Cass. Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022). Tuttavia, tale onere si atteggia diversamente nel caso in cui il correntista tempestivamente deduca l'inesistenza del contratto, ovvero l'illegittimità delle clausole per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 T.U.B. A riguardo, questa Corte ha più volte sostenuto che, per tutti gli addebiti contestati dal correntista (quali interessi ultralegali, c.m.s. e spese), che non sono vietati in assoluto, potendo essere oggetto di pattuizione, purché in forma scritta a pena di nullità (ai sensi degli artt. 3 e 4 1. n. 154/1992 e 117 T.U.B., oltre che in base alla disposizione di cui all'art. 1284, comma 3,
pag. 7/19 c.c.), si pone il problema della prova del contratto scritto di conto corrente bancario, da risolversi nei termini seguenti. Le ipotesi sono tre: 1) il cliente allega l'esistenza di un contratto scritto, ed in questo caso ha l'onere di produrlo, giacché è attraverso tale documento che potrà̀ dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass. 2019/ n. 33009); 2) il cliente allega la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, e allora, 2.1) se questa allegazione è incontroversa tra le parti, il giudice dovrà dare atto dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione, della commissione di massimo scoperto e delle spese e conseguentemente ritenere tali addebiti illegittimi;
2.2) mentre se la banca contrasta tale allegazione, sostenendo che il contratto sia stato concluso in forma scritta, non potrà gravarsi il correntista - attore della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (Cfr. Corte di Appello Bari sent. n. 707/2024; in termini, Cass. 2021/ n. 6480). Ebbene, il caso in esame ricade pacificamente nell'ipotesi sub 1, giacché l'impresa appellata, agendo per la declaratoria di nullità parziale dei contratti, sulla base della mancata pattuizione delle condizioni applicate dalla (v. atto di citazione notificato il 6.03.2013), ha allegato e Pt_1 prodotto nel giudizio di primo grado, a fondamento della propria domanda, documentazione - quali estratti conto e relativi scalari -inerente il rapporto di conto corrente ordinario n. 10664.17 (prima 10664T) sin dalla data di apertura, 17.01.1986 e fino alla data di chiusura, verificatasi il 31.12.2012, rilevandosi solo la mancanza di alcuni periodi degli estratti conto (come evidenziato dal CTU nel proprio elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado). Allo stesso modo la banca non ha mai contestato l'esistenza del rapporto di conto corrente intercorso con la , ritenuto che, secondo, Cass. CP_1
10.11.2020, n. 25158, “non può mettersi in dubbio l'esistenza di un conto corrente, non contestato dalla e dunque l'esistenza della Pt_1 documentazione relativa alla sua gestione” e ciò anche in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.. La giurisprudenza di merito ritiene “…che gli estratti-conto, in quanto redatti dalla banca, ben possono costituire prova da far valere contro la medesima e non è indispensabile la loro acquisizione integrale, essendo sufficiente anche quella parziale” (v. Corte d'Appello di Catania, sez. prima civ., sentenza 21 settembre 2022, n. 1780).
pag. 8/19 Né, come erroneamente deduce l'appellante nel proprio libello introduttivo del giudizio, è necessaria la produzione della serie continua dei conto correnti bancari, atteso che: “Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultra legali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.” (cfr. Cass., Sez. 1 -, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019). Sul punto è chiaro l'orientamento di questa Corte che, più volte, ha ribadito che solo con legge n. 154/1992 ed il D.lgs 385/1993 (T.U.B.) è stata sancita l'obbligatorietà della forma scritta ad substantiam per i contratti bancari, ben potendosi, prima dell'introduzione di tali norme, legittimamente concludere rapporti di conto corrente bancario e apertura di credito, anche in assenza di contratto scritto, non necessario né ad substantiam né ad probationem. (v. Sent. n. 1450/2020)
pag. 9/19 Peraltro, al riguardo si prevede la possibilità che il CTU colmi eventuali (limitati) periodi non documentati dagli estratti conto effettuando movimentazioni contabili di raccordo dei saldi, ricorrendo agli scalari. Ed invero: “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).” (Cfr. Cass. Sez. 1, 27/12/2022, n. 37800; in termini, anche Cass. 30822/2018, nonché Sez. 1 - , Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022; da ultimo, Cass. Sez. 1, 17/01/2024). Dunque, corretta risulta la decisione del Tribunale che ha fatto applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e, come nella specie, il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso.
Con il secondo motivo di appello l'appellante si duole del fatto che la CTU non abbia tenuto in considerazione il contratto di fido dell'11 novembre 2004, che prevedeva diverse clausole contrattuali. Ciò premesso, in ogni caso a suo dire è ingiusta l'esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo post delibera CICR del 9 febbraio 2000, senza la valutazione di un giudizio di comparazione tra il precedente pag. 10/19 ed il successivo regime, al fine di valutare se, in concreto, si sia verificato un peggioramento delle condizioni del correntista. Anche tale motivo è infondato e merita integrale rigetto. Sotto il primo aspetto, della mancata considerazione del contratto di fido dell'11.11.2004 la Corte osserva la correttezza dell'operato del primo giudice che, alla luce della normativa e giurisprudenza di settore, ha posto il seguente quesito: “In merito allo ius variandi, correttamente il ctu, in assenza di sottoscrizione di una specifica clausola nei contratti oggetto di verifica, ha applicato i tassi senza le variazioni a sfavore del correntista, ma solo quelle a favore” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Nel caso di specie, il contratto di conto corrente risale al 1986 e quindi, essendo stato acceso prima degli anni '90, la giurisprudenza ha ritenuto, in questi casi, dover applicare l'interesse di cui all'art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e quello dell'art. 5 l. n. 154/1992, coincidente con l'interesse di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B., per il periodo successivo. Sul punto la Corte di Cassazione osserva che “Secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore” (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1° marzo 2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302; cfr. pure, più di recente, Cass. 13 giugno 2022, n. 23872, e Cass. 19 luglio 2021, n. 20625, non massimate in CED). A tal proposito si ricorda che: “La disposizione di cui all'art. 117 comma 7° TUB, che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultra-legali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore di detta norma” (Cass. Civ., sez. I, ord., 24 novembre 2022, n. 34600). Ed infatti, si torna a ricordare che la determinazione dell'interesse ultra- legale con riferimento ad inesistenti uso piazza rappresenta un abuso bancario, illegittimo e sanzionato sia dalla Giurisprudenza totalitaria che dalla stessa legislazione. Nel caso in esame è fuori di dubbio, dunque, che non sono dovuti alla banca interessi ultra-legali poiché l'interesse ultra-legale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c., va specificatamente pattuito per iscritto nel contratto.
pag. 11/19 Né tantomeno è poi possibile applicare ad un contratto sorto ante 8 luglio 1992, lo ius variandi e le forme di pubblicità dello stesso, così come introdotte dal 9 luglio 1992 dalla c.d. legge sulla trasparenza e dal nuovo T.U.b.. La Corte di Cassazione, infatti, più volte espressasi sull'argomento, esclude l'applicazione di detta recente normativa (1992) ai rapporti sorti in un periodo anteriore, salvo che l'utente non abbia rinegoziato il contratto sottoscrivendo un modello ad hoc. Vi è, dunque, la necessità di un consenso scritto da parte dell'utente e solo a partire da quel consenso si potrà applicare detta normativa, assolutamente garantista dei soli diritti delle banche. Il rapporto in causa è regolato dal contratto predisposto prima dell'entrata in vigore della c.d. “legge sulla trasparenza” (cioè, prima dell'8 luglio 1992) e sarà regolato dalla disciplina codicistica che commina la nullità del tasso di interesse ultra-legale in caso di sua indeterminabilità (come nel caso del rinvio agli usi). Allo stesso modo assolutamente prive di pregio solo le ulteriori contestazioni della banca appellante che ritiene illegittima la capitalizzazione degli interessi debitori anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. Per il periodo successivo, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha previsto espressamente che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avvenga sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime modalità, legittimando la capitalizzazione degli interessi per i rapporti successivi alla sua entrata in vigore, purché contrattualmente prevista una medesima periodicità per la capitalizzazione sia degli interessi passivi e sia degli interessi attivi. Per i contratti già in essere, quale quello per cui è causa, l'art. 7 stabilisce, invece: "1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre
pag. 12/19 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. È evidente che, dopo l'entrata in vigore della detta delibera è espressamente consentita la capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi), purché concordata per iscritto e nel rispetto della condizione di reciprocità prevista dal combinato disposto dell'art. 120 del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) e degli artt. 2 e 6 della delibera medesima. Orbene, nella fattispecie ha documentato di aver Parte_1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale gli adeguamenti contrattuali, ma non ha provato di aver "..fornito opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000..",onere non soddisfatto dalla concreta applicazione delle nuove condizioni e dalla annotazione delle relative poste sugli estratti conto, essendo invece necessaria un'espressa e specifica comunicazione al correntista dell'avvenuto adeguamento. A tal proposito, si ricorda una pronuncia della Cassazione la n. 28215/2024 emessa a composizione di un contrasto in seno alla Corte in ordine alla possibilità o meno di fare ricorso al meccanismo di adeguamento mediante pubblicazione in G.U. delineato dall'art. 7 della Del. CICR 9.2.2000. In tale pronuncia si legge: “Con riferimento alla efficacia, per il periodo successivo al 1° luglio 2000, delle clausole dei contratti di conto corrente stipulati anteriormente che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, giova rammentare che, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, poiché si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi (cfr. Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, che ha inaugurato tale orientamento;
Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507; successivamente, vedi anche Cass., Sez. Un., 4 novembre 2004, n. 21095, e, con riferimento alla capitalizzazione annuale, Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418). Ancora: “Con riferimento specifico alle condizioni in presenza delle quali l'adeguamento delle condizioni dei contratti di conto corrente in essere alle disposizioni della delibera medesima – tra cui, quelle concernenti l'applicazione del principio di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi – può validamente realizzarsi mediante relativa pubblicazione nella
pag. 13/19 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente alla opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000, la richiamata sentenza di questa Corte ha affermato che l'operazione di raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove, imposta dalla delibera ai fini della valutazione del carattere peggiorativo delle seconde, ostativo della possibilità di provvedere all'adeguamento contrattuale mediante tale foma, è «inattuabile». Infatti, «le condizioni indicate dalla disposizione della delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset». (…) Ha concluso, conseguentemente, nel senso che, stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima.”. Pertanto, si può concludere affermando che: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.” (cfr. Cass. Sez. 1, 19/05/2020, n. 9140, Rv. 657637 – 01) Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105 del 2020; Cass. 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. 1° marzo 2023, n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210).
Con il terzo motivo di appello la banca appellante ha criticato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha preso in considerazione il saldo rettificato, operazione che determinerebbe una inversione delle operazioni pag. 14/19 da compiere, oltre al fatto che limiterebbe il disposto di cui all'art. 1422 c.c., perché estenderebbe oltre misura e limite di tempo la prescrizione dell'azione di ripetizione ed ha infine criticato il fatto che si sia tenuto presente un fido di fatto, quindi non allegato dalle parti. Anche tale doglianza è destituita di fondamento. In primis si rileva in ordine alla prova del “tetto” dell'affidamento, rilevante ai fini dell'individuazione della natura delle rimesse, che la stessa incombe sulla banca, come ha avuto modo più specificamente di affermare questa Corte di Appello con la sentenza n. 1244/2023: “In altri termini, una volta dimostrata l'esistenza di un affidamento, l'onere di provare il limite specifico dell'affidamento, incombe sulla banca (che ha interesse a dimostrare la natura solutoria e non ripristinatoria delle rimesse al fine di dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione di prescrizione dalla stessa banca formulata). In assenza di una specifica prova al riguardo, possono essere condivise le conclusioni del ctu nella sua relazione integrativa disposta in appello, laddove, nei periodi in cui non è stato possibile individuare in via diretta (tramite la previsione contrattuale) ovvero indiretta (attraverso l'indicazione di tassi di interesse differenziati intra ed extra fido) il limite dell'affidamento, esso deve essere rinvenuto nell'affidamento massimo di fatto consentito.” Né può essere condivisa la tesi sostenuta da parte appellante di dover considerare come parametro di riferimento per l'applicazione delle varie valutazioni il c.d. “saldo banca”, atteso che, se il contratto è viziato da nullità parziali (ad es. clausola anatocistica illegittima, ecc.), anche l'estratto conto porterà dei saldi viziati che non potranno, dunque, definire se quella eccepita rimessa sia solutoria o meno. Solo previa epurazione degli estratti conto dagli effetti delle clausole nulle, con i conseguenti addebiti illegittimi, si può pervenire al c.d. “saldo ricalcolato”: cioè, si individuerà il limite dell'affidamento oltre il quale l'operazione è sempre da considerare extrafido e, quindi, si potrà vedere se quella specifica operazione sia solutoria o meno. Si è ormai da tempo diffuso l'orientamento secondo cui il ricalcolo del saldo va effettuato sul conto previamente depurato dagli addebiti illegittimi (c.d. saldo rettificato) e non sul c.d. “saldo banca”. A tal proposito si ricordano varie pronunce in tal senso: “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla
pag. 15/19 successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo. (cfr. Cass. Sez. 1, 16/03/2023, n. 7721, Rv. 667221 – 01; ancora da ultimo Cass. 9203/2025).
In ordine al tema della prescrizione la Corte osserva in primis che l'indispensabile presupposto richiesto dalla legge per eliminare dal conto corrente un'annotazione contabile è costituito dall'accertamento della nullità della operazione che diede luogo alla annotazione contabile medesima, in altri termini al “titolo” della stessa. Pertanto, sia nel caso di proposizione dell'azione di ripetizione sia nel caso di proposizione dell'azione di accertamento, occorre aver riguardo alla prescrizione della domanda di nullità del “titolo” con riguardo all'operazione che diede luogo alla annotazione sul conto corrente. La disciplina della prescrizione dell'azione di nullità è dettata dall'art. 1422 cc, secondo cui l'azione per far dichiarare la nullità è imprescrittibile ed è identica con riferimento ad entrambe le domande, sia quella relativa alla ripetizione, sia quella relativa all'accertamento. La ha lamentato la presunta erronea applicazione della disciplina Pt_1 della prescrizione pure sotto il profilo dell'applicazione da parte del Tribunale di Bari del saldo c.d. “ricostruito o rettificato” piuttosto che alle risultanze contabili fornite dalla (c.d. “saldo banca”). Pt_1
Al riguardo si osserva che la CTU della Dott.ssa rielaborò il c/c Per_1 per cui è causa a partire, soltanto, dal 30.06.1993 in quanto, facendo riferimento alla data di notificazione della citazione introduttiva (06.03.2003), ritenne maturata la prescrizione sino a tale data. Corretta è pertanto la sentenza impugnata laddove afferma che l'azione di prescrizione del correntista è strettamente collegata a quella di nullità, la cui nota imprescrittibilità verrebbe penalizzata se si ammettesse che la natura solutoria ovvero ripristinatoria della rimessa dovesse essere stabilita sulla base del calcolo del saldo periodico operato dalla banca contra legem rispetto all'applicazione di talune competenze. All'uopo si rammenta che: “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto
pag. 16/19 corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". (cfr. Cass. Sez. U., 02/12/2010, n. 24418, Rv. 615489 – 01; in termini Cass. Sez. 1, 23/12/2020, n. 29411). Ancora: “Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.” (Cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021). Per tutte le suesposte ragioni l'appello principale è infondato e merita integrale rigetto.
Con l'appello incidentale la società appellata si è doluta: 1) della mancata utilizzazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'utilizzo del raccordo dei saldi, per ovviare alla carenza di alcuni estratti conto;
2) dell'aver sostenuto come ritualmente proposta e non, invece, generica l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca; 3) dell'errata definizione dei rapporti di dare/avere, invocando pertanto una nuova ctu, al fine di effettuare il ricalcolo, considerando coperte da rimesse solutorie le sole competenze (i soli interessi extra fido) maturate oltre il limite (e non anche quelle formatesi all'interno del fido) dell'affidamento, tenendo conto che l'analisi non va effettuata sul saldo così come fornito alla banca, ma sul saldo ricalcolato. Anche l'appello incidentale risulta infondato e quindi meritevole di rigetto.
pag. 17/19 L'appellata ha omesso di dedurre un adeguato ragionamento controfattuale in ordine alla domanda riconvenzionale, essendosi limitata a reiterare le medesime eccezioni sollevate in primo grado. Pertanto, da un lato si ritiene corretto l'operato del CTU che ha elaborato i saldi di raccordo partendo dalla documentazione in atti e sulla base di tali documenti ha sviluppato i conteggi, come indicato dal Tribunale;
dall'altro ritualmente proposta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta con conseguente rigetto della richiesta di una nuova ctu. Ed invero, su quest'ultimo punto, ben ha osservato il giudice di prime cure, allorquando ha invocato la pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni Unite Civili (v. Cass. civ., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895) che ha affermato come, ai fini della ritualità dell'eccezione di prescrizione, non grava sull'istituto convenuto l'onere di indicare le rimesse solutorie, essendo sufficiente che lo stesso stigmatizzi l'inerzia del correntista. La banca può, dunque, limitarsi ad eccepire la prescrizione senza individuare le rimesse, la cui natura (solutoria e non) può essere accertata anche attraverso una indagine tecnica nel corso del giudizio. In tal modo la Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla querelle affermando che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”. In conclusione, si impone il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, con conseguente conferma della impugnata sentenza. Stante l'esito del giudizio, che ha visto entrambe le parti soccombenti, le spese di lite vanno interamente compensate tra loro. Il rigetto dell'appello, principale ed incidentale, comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa (e quindi di entrambe le parti del giudizio, risultate soccombenti) di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
pag. 18/19 La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto di citazione del 05.07.2022, da nonché sull'appello Parte_1 incidentale spiegato, con la comparsa di costituzione depositata il 7.11.2022 da avverso la Controparte_1 sentenza n.1160/22, pubblicata dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 29.03.2022, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, Controparte_1
, dell'ulteriore importo a titolo unificato pari a quello dovuto
[...] per l'appello incidentale, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, del giorno 16 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
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