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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16740 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 49315/2022 RGACC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49315 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del 18.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1
Parte_2
[...] nella loro qualità di eredi di elett.te dom.ti in Roma, in Via Persona_1
Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv.to IN Tralicci che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso monitorio
- OPPONENTE -
E
CP_1
- OPPOSTO CONTUMACE -
NONCHE'
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in V.le Europa n. 190, presso lo studio dell'avv.to Alessia Baroni che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti per atto del Notaio di Controparte_3
Roma in data 06.05.2022, Rep. n. 55418, Racc. n. 16104, registrato a Roma il 04.05.2022, n. 5514
- OPPOSTA -
E già Controparte_4 CP_5
(terze pignorate) CP_6
- OPPOSTE CONTUMACI -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione 1 dr. Alessandro CENTO n. 49315/2022 RGACC
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.11.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per tardività e l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione ...”
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto di pignoramento notificato in data 19.6.2020 Parte_1
e (creditori procedenti) – tutti nella loro Parte_2 Parte_2 qualità di eredi di - promuovevano ai danni di Persona_1 CP_1
(debitore esecutato), a sua volta erede di e presso
[...] Persona_2
e (terze pignorate), Controparte_2 CP_5 CP_6 espropriazione di crediti per il complessivo importo di € 19.672,24 in forza di decreto ingiuntivo Trib. Roma n. 18274/2009 e atto di precetto (notificato in data 21.2.2020)
Che in data 18.12.2020 proponeva avverso l'esecuzione CP_1 così intrapresa opposizione all'esecuzione (art. 615, II co., c.p.c.)
Che in data 1.9.2020 AL IN interveniva nell'esecuzione per il recupero coattivo della somma di € 5.347,95 in forza della sent. Trib. Roma
n. 6683/2010;
Che in data 11.2.2021 e , Parte_1 Parte_2 Parte_2 ancora nella qualità di eredi di , proponevano, a loro volta, atto Persona_1 di intervento per il recupero della somma di € € 70.826,26, oltre spese ed interessi in forza della sent. Trib. Roma n. 6683/10; che in data 26.2.2021 proponeva opposizione CP_1 all'esecuzione anche nei riguardi dei creditori intervenuti
Che, instauratosi il contraddittorio, il G.E. all'esito della fase sommaria, con due distinte ordinanze - entrambe emesse in data 2.4.2022 e comunicate in data 5.4.2022 - disattesa ogni istanza cautelare, fissava il termine sino al
8.7.2022 per l'introduzione del giudizio di merito
Considerato che con atto di citazione notificato in data 5.7.2022 Parte_1 Pt_2
e introducevano il giudizio di merito e convenivano
[...] Parte_2
2 dr. Alessandro CENTO n. 49315/2022 RGACC
in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, (debitore CP_1 esecutato) nonché Controparte_2 Controparte_4
(già e (terze pignorate), rassegnando le CP_5 CP_6 conclusioni in epigrafe trascritte che si costituiva in giudizio ai soli fini Controparte_2 dell'integrazione del contraddittorio che, pur ritualmente citati non si costituivano in giudizio il debitore esecutato e i terzi pignorati (già e Controparte_4 CP_5 [...]
e con ordinanza del 24.3.2023 ne veniva dichiarata la contumacia CP_6
che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 18.11.2025 (con rinuncia dei procuratori ai termini di cui all'art 190 c.p.c.)
………….
Rilevato
a) Sulla opposizione ex art. 615, II co., c.p.c. promossa avverso l'esecuzione intrapresa dai creditori procedenti
che con decreto n. 18724/09 il Tribunale di Roma ingiungeva a CP_1
“quale erede” di il pagamento, in favore di
[...] Persona_2
e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_2 Per_1
, della somma di € 12.394,97, oltre interessi e spese;
[...]
Che, in forza del detto decreto ingiuntivo, i creditori procedenti promuovevano ai danni nella detta qualità ereditaria, CP_1 espropriazione di crediti presso terzi;
che il debitore esecutato proponeva opposizione all'esecuzione eccependo, anzitutto, l'insussistenza del titolo esecutivo siccome esso opponente aveva rinunciato all'eredità morendo dismessa da (de cuius) e Persona_2 quindi era totalmente estraneo all'obbligazione di pagamento dedotta nel procedimento monitorio;
che, tuttavia, tale eccezione avrebbe dovuto essere proposta in sede di giudizio di merito, in quanto nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale – come appunto nella specie - la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, “atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in 3 dr. Alessandro CENTO n. 49315/2022 RGACC
cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. n. 2785/25)
che, dunque, nelle opposizioni esecutive il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori al titolo esecutivo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (Cass. 2870/97, conf. Cass. 8928/2006);
Che, pertanto, contrariamente a quanto eccepito dal debitore esecutato, sussiste il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione intrapresa nei suoi confronti e i creditori procedenti hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata ai danni del soggetto nei cui riguardi è stata, appunto, emessa l'ingiunzione di pagamento;
Considerato
che il debitore esecutato ha poi eccepito la prescrizione (decennale) del diritto di credito azionato in executivis in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso in data 29.9.2009 ed il precetto era stato notificato soltanto in data 21.2.2020 e quindi quando era decorso il termine prescrizionale ordinario che vale la pena rilevare che ai sensi dell'art. 2953 c.c. la prescrizione decennale da "actio iudicati" decorre dal passaggio in giudicato della
“sentenza di condanna”;
che, secondo la più autorevole e consolidata Giurisprudenza, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.(cfr. in tal senso Cass. n. 1650/14, seguita sul punto da Cass. n. 3987/2016 e Cass. n. 1774/18);
che, nella specie, il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., in data 16.3.2010 e, dunque, alla data di notifica del precetto (21.2.2020) non era ancora decorso il termine prescrizionale decennale di cui all'art 2953 c.c.
Considerato
che i creditori procedenti hanno promosso l'esecuzione forzata per il recupero del credito così come accertato nel decreto ingiuntivo: non sussiste, pertanto, alcuna contraddizione tra l'entità dell'importo ingiunto e l'entità dell'importo preteso in sede esecutiva;
che, parimenti, il titolo esecutivo è stato emesso in favore dei creditori procedenti nella loro qualità di eredi di e, pertanto, sussiste la Persona_1 legittimazione attiva a procedere ad esecuzione forzata per il recupero,
4 dr. Alessandro CENTO n. 49315/2022 RGACC
ancorché pro-quota, dell'intero importo riconosciuto nell'ingiunzione di pagamento;
Considerato
che la terza pignorata ha vincolato la somma di € 5.609.57 sino alla CP_5 data di settembre 2020 ex art. 545 co. 8 c.p.c.; successivamente a tale data, il terzo pignorato ha vincolato 1/5 dello stipendio: non sussiste, CP_6 pertanto, la violazione dell'art. 545 c.p.c.
che, infine, pur dopo l'iscrizione a ruolo del pignoramento, il creditore istante può rinnovare la notifica dell'atto esecutivo sia nei confronti del debitore che nei riguardi dei terzi pignorati: l'iscrizione a ruolo deve infatti avvenire, ai sensi dell'art. 545, IV co., c.p.c., entro trenta giorni dalla “consegna” dell'atto di pignoramento al creditore procedente
b) Sulla opposizione ex art. 615, II co., c.p.c. promossa avverso l'esecuzione intrapresa dai creditori intervenuti
che, anzitutto, l'intervento è ammissibile in quanto, diversamente da quanto eccepito dal debitore esecutato, l'esecuzione è stata promossa in forza del decreto ingiuntivo n. 18724/09: dunque il pignoramento, su cui si sono innestati gli interventi, è valido ed efficace;
Che l'atto di intervento è stato spiegato, a sua volta, in forza della sent. Trib. Roma n. 6683/10 emessa in data 24.3.2010;
che in data 08.10.2019 è stato notificato al debitore atto di precetto con effetti interruttivi decorso della prescrizione decennale;
che in conclusione l'opposizione deve essere rigettata;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e vanno distratte ex art. 93 c.p.c.; spese compensate nei confronti delle
[...]
e degli altri terzi pignorati (contumaci) nei cui riguardi non Controparte_2 sono state svolte domande;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna alla rifusione, in favore degli CP_1 opponenti, delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 per
5 dr. Alessandro CENTO n. 49315/2022 RGACC
compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to IN Tralicci
3. compensa, nel resto, le spese di lite;
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
6 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49315 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del 18.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1
Parte_2
[...] nella loro qualità di eredi di elett.te dom.ti in Roma, in Via Persona_1
Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv.to IN Tralicci che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso monitorio
- OPPONENTE -
E
CP_1
- OPPOSTO CONTUMACE -
NONCHE'
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in V.le Europa n. 190, presso lo studio dell'avv.to Alessia Baroni che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti per atto del Notaio di Controparte_3
Roma in data 06.05.2022, Rep. n. 55418, Racc. n. 16104, registrato a Roma il 04.05.2022, n. 5514
- OPPOSTA -
E già Controparte_4 CP_5
(terze pignorate) CP_6
- OPPOSTE CONTUMACI -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione 1 dr. Alessandro CENTO n. 49315/2022 RGACC
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.11.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per tardività e l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione ...”
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto di pignoramento notificato in data 19.6.2020 Parte_1
e (creditori procedenti) – tutti nella loro Parte_2 Parte_2 qualità di eredi di - promuovevano ai danni di Persona_1 CP_1
(debitore esecutato), a sua volta erede di e presso
[...] Persona_2
e (terze pignorate), Controparte_2 CP_5 CP_6 espropriazione di crediti per il complessivo importo di € 19.672,24 in forza di decreto ingiuntivo Trib. Roma n. 18274/2009 e atto di precetto (notificato in data 21.2.2020)
Che in data 18.12.2020 proponeva avverso l'esecuzione CP_1 così intrapresa opposizione all'esecuzione (art. 615, II co., c.p.c.)
Che in data 1.9.2020 AL IN interveniva nell'esecuzione per il recupero coattivo della somma di € 5.347,95 in forza della sent. Trib. Roma
n. 6683/2010;
Che in data 11.2.2021 e , Parte_1 Parte_2 Parte_2 ancora nella qualità di eredi di , proponevano, a loro volta, atto Persona_1 di intervento per il recupero della somma di € € 70.826,26, oltre spese ed interessi in forza della sent. Trib. Roma n. 6683/10; che in data 26.2.2021 proponeva opposizione CP_1 all'esecuzione anche nei riguardi dei creditori intervenuti
Che, instauratosi il contraddittorio, il G.E. all'esito della fase sommaria, con due distinte ordinanze - entrambe emesse in data 2.4.2022 e comunicate in data 5.4.2022 - disattesa ogni istanza cautelare, fissava il termine sino al
8.7.2022 per l'introduzione del giudizio di merito
Considerato che con atto di citazione notificato in data 5.7.2022 Parte_1 Pt_2
e introducevano il giudizio di merito e convenivano
[...] Parte_2
2 dr. Alessandro CENTO n. 49315/2022 RGACC
in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, (debitore CP_1 esecutato) nonché Controparte_2 Controparte_4
(già e (terze pignorate), rassegnando le CP_5 CP_6 conclusioni in epigrafe trascritte che si costituiva in giudizio ai soli fini Controparte_2 dell'integrazione del contraddittorio che, pur ritualmente citati non si costituivano in giudizio il debitore esecutato e i terzi pignorati (già e Controparte_4 CP_5 [...]
e con ordinanza del 24.3.2023 ne veniva dichiarata la contumacia CP_6
che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 18.11.2025 (con rinuncia dei procuratori ai termini di cui all'art 190 c.p.c.)
………….
Rilevato
a) Sulla opposizione ex art. 615, II co., c.p.c. promossa avverso l'esecuzione intrapresa dai creditori procedenti
che con decreto n. 18724/09 il Tribunale di Roma ingiungeva a CP_1
“quale erede” di il pagamento, in favore di
[...] Persona_2
e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_2 Per_1
, della somma di € 12.394,97, oltre interessi e spese;
[...]
Che, in forza del detto decreto ingiuntivo, i creditori procedenti promuovevano ai danni nella detta qualità ereditaria, CP_1 espropriazione di crediti presso terzi;
che il debitore esecutato proponeva opposizione all'esecuzione eccependo, anzitutto, l'insussistenza del titolo esecutivo siccome esso opponente aveva rinunciato all'eredità morendo dismessa da (de cuius) e Persona_2 quindi era totalmente estraneo all'obbligazione di pagamento dedotta nel procedimento monitorio;
che, tuttavia, tale eccezione avrebbe dovuto essere proposta in sede di giudizio di merito, in quanto nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale – come appunto nella specie - la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, “atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in 3 dr. Alessandro CENTO n. 49315/2022 RGACC
cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. n. 2785/25)
che, dunque, nelle opposizioni esecutive il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori al titolo esecutivo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (Cass. 2870/97, conf. Cass. 8928/2006);
Che, pertanto, contrariamente a quanto eccepito dal debitore esecutato, sussiste il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione intrapresa nei suoi confronti e i creditori procedenti hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata ai danni del soggetto nei cui riguardi è stata, appunto, emessa l'ingiunzione di pagamento;
Considerato
che il debitore esecutato ha poi eccepito la prescrizione (decennale) del diritto di credito azionato in executivis in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso in data 29.9.2009 ed il precetto era stato notificato soltanto in data 21.2.2020 e quindi quando era decorso il termine prescrizionale ordinario che vale la pena rilevare che ai sensi dell'art. 2953 c.c. la prescrizione decennale da "actio iudicati" decorre dal passaggio in giudicato della
“sentenza di condanna”;
che, secondo la più autorevole e consolidata Giurisprudenza, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.(cfr. in tal senso Cass. n. 1650/14, seguita sul punto da Cass. n. 3987/2016 e Cass. n. 1774/18);
che, nella specie, il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., in data 16.3.2010 e, dunque, alla data di notifica del precetto (21.2.2020) non era ancora decorso il termine prescrizionale decennale di cui all'art 2953 c.c.
Considerato
che i creditori procedenti hanno promosso l'esecuzione forzata per il recupero del credito così come accertato nel decreto ingiuntivo: non sussiste, pertanto, alcuna contraddizione tra l'entità dell'importo ingiunto e l'entità dell'importo preteso in sede esecutiva;
che, parimenti, il titolo esecutivo è stato emesso in favore dei creditori procedenti nella loro qualità di eredi di e, pertanto, sussiste la Persona_1 legittimazione attiva a procedere ad esecuzione forzata per il recupero,
4 dr. Alessandro CENTO n. 49315/2022 RGACC
ancorché pro-quota, dell'intero importo riconosciuto nell'ingiunzione di pagamento;
Considerato
che la terza pignorata ha vincolato la somma di € 5.609.57 sino alla CP_5 data di settembre 2020 ex art. 545 co. 8 c.p.c.; successivamente a tale data, il terzo pignorato ha vincolato 1/5 dello stipendio: non sussiste, CP_6 pertanto, la violazione dell'art. 545 c.p.c.
che, infine, pur dopo l'iscrizione a ruolo del pignoramento, il creditore istante può rinnovare la notifica dell'atto esecutivo sia nei confronti del debitore che nei riguardi dei terzi pignorati: l'iscrizione a ruolo deve infatti avvenire, ai sensi dell'art. 545, IV co., c.p.c., entro trenta giorni dalla “consegna” dell'atto di pignoramento al creditore procedente
b) Sulla opposizione ex art. 615, II co., c.p.c. promossa avverso l'esecuzione intrapresa dai creditori intervenuti
che, anzitutto, l'intervento è ammissibile in quanto, diversamente da quanto eccepito dal debitore esecutato, l'esecuzione è stata promossa in forza del decreto ingiuntivo n. 18724/09: dunque il pignoramento, su cui si sono innestati gli interventi, è valido ed efficace;
Che l'atto di intervento è stato spiegato, a sua volta, in forza della sent. Trib. Roma n. 6683/10 emessa in data 24.3.2010;
che in data 08.10.2019 è stato notificato al debitore atto di precetto con effetti interruttivi decorso della prescrizione decennale;
che in conclusione l'opposizione deve essere rigettata;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e vanno distratte ex art. 93 c.p.c.; spese compensate nei confronti delle
[...]
e degli altri terzi pignorati (contumaci) nei cui riguardi non Controparte_2 sono state svolte domande;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna alla rifusione, in favore degli CP_1 opponenti, delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 per
5 dr. Alessandro CENTO n. 49315/2022 RGACC
compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to IN Tralicci
3. compensa, nel resto, le spese di lite;
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
6 dr. Alessandro CENTO